TAR Lazio (LT) Sez. I n. 333 del 24 settembre 2020                          
Caccia e animali.Danni da fauna selvatoica e giurisdizione
 
La controversia riguardante gli indennizzi per danni da fauna selvatica rientra nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario


Pubblicato il 24/09/2020

N. 00333/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2017, proposto da Francesco Mattei, rappresentato e difeso dall’avv. Toni De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via L. Farini 4;

contro

Ente regionale Parco dei Monti Aurunci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per

A) l’annullamento:

1) della nota dell’Ente regionale Parco dei Monti Aurunci prot. n. 1423 del 17 febbraio 2017, notificata il successivo giorno 27, con cui è stata rigettata la richiesta di indennizzo per danni al bestiame da fauna selvatica, di cui all’art. 34, comma 1, l. reg. 6 ottobre 1997 n. 29, presentata dal ricorrente il 2 maggio 2016, con la motivazione che non è stata prodotta documentazione idonea a tracciare la nascita e la morte del capo equino predato;

2) per quanto occorrer possa, del regolamento per l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica dalla fauna selvatica, adottato con delibera del Commissario straordinario dell’Ente regionale Parco dei Monti Aurunci n. 89 del 25 ottobre 2011;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

B) l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’indennizzo de quo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie difensive;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Valerio Torano e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27;


Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 19 aprile 2017 e depositato il 22 maggio 2017, F.M. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennizzo regionale per danni al bestiame da fauna selvatica, in relazione al decesso di un capo equino appena nato, e deducendo i seguenti vizi di legittimità:

I) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo stato preso in considerazione l’accertamento, a cura del veterinario competente, della data di morte dell’animale della cui perdita è stato chiesto l’indennizzo;

II) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, arbitrarietà dell’azione amministrativa e violazione del regolamento per l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica dalla fauna selvatica, approvato dall’Ente regionale del Parco dei Monti Aurunci giusta delibera commissariale n. 89 del 25 ottobre 2011, non essendovi alcun divieto di riconoscimento dell’indennizzo de quo in favore del proprietario dell’animale che sia morto prima della scadenza del termine di sette giorni per la denuncia della sua nascita;

III) violazione dell’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, dato che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è stata supportata da alcuna particolare istruttoria, né è stata valutata la memoria partecipativa che rappresentava come l’equino di proprietà del ricorrente fosse stato predato appena due giorni dopo la sua nascita e cioè comunque entro il termine di sette giorni previsto dalla legge per la denuncia della stessa nascita;

IV) eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché per violazione del basilare principio per cui ad impossibilia nemo tenetur, nell’ipotesi in cui si interpretassero le disposizione del regolamento dell’ente come tali da supportare il diniego di indennizzo anche nell’ipotesi in cui il capo sia deceduto prima della scadenza del termine per la sua registrazione nell’anagrafe sia iscritto all’anagrafe equina;

Considerato che il collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, con ordinanza 9 luglio 2020 n. 241, pronunciata ai sensi l’art. 73, comma 3, cod. proc., ha rilevato l’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso, poiché la controversia riguardante gli indennizzi per danni da fauna selvatica rientra nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2013 n. 24466; sez. un., 10 maggio 2006 n. 10703; sez. un., 20 aprile 2006 n. 9163; sez. un., 4 maggio 2004 n. 8430; Cons. Sic., sez. riun., 13 novembre 2018 n. 351; TAR Lazio, Latina, sez. I, 30 ottobre 2015 n. 702; TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 gennaio 2014 n. 468);

Viste le memorie depositate dal ricorrente il 26 agosto 2020 e dalla resistente il 1° settembre 2020;

Visto l’art. 34, comma 1, l. reg. 6 ottobre 1997 n. 29, per il quale: “L’organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi […]” e il regolamento dell’area naturale protetta disciplina “le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno”;

Ritenuto che, stante l’obbligo di indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica posto dalla legge in capo all’organismo di gestione, risulti confermato, come rilevato nella citata ordinanza 9 luglio 2020 n. 241, che la situazione giuridica soggettiva in cui versa il ricorrente sia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza che il potere regolamentare dell’ente disciplini le modalità per la liquidazione di un’obbligazione indennitaria che è configurata a favore del privato direttamente dalla legge;

Ritenuto che, pertanto, per le ragioni sopra esposte il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi degli artt. 59, l. 18 giugno 2009 n. 69 e 11 cod. proc. amm. e secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007 n. 77 e della Corte di cassazione, sezioni unite, 22 febbraio 2007 n. 4109;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Spese compensate.

Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno 2020 e 23 settembre 2020, la prima delle quali tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore