Corte di giustizia (Settima Sezione) 28 aprile 2022
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva 2008/56/CE – Politica per l’ambiente marino – Articolo 5 – Strategie per l’ambiente marino – Articolo17, paragrafi 2 e 3 – Assenza di riesame, entro i termini, della valutazione iniziale e della definizione del buono stato ecologico, nonché dei traguardi ambientali – Assenza di invio alla Commissione europea, entro i termini, dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame»

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 aprile 2022 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva 2008/56/CE – Politica per l’ambiente marino – Articolo 5 – Strategie per l’ambiente marino – Articolo17, paragrafi 2 e 3 – Assenza di riesame, entro i termini, della valutazione iniziale e della definizione del buono stato ecologico, nonché dei traguardi ambientali – Assenza di invio alla Commissione europea, entro i termini, dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame»

Nella causa C‑510/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 12 ottobre 2020,

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Bulgaria, rappresentata da T. Mitova, L. Zaharieva e T. Tsingileva, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da I. Ziemele, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di procedere, entro i termini impartiti, per un verso, al riesame e agli aggiornamenti, in primo luogo, della valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque; in secondo luogo, della definizione del buono stato ecologico nonché, in terzo luogo, dei traguardi ambientali e dei corrispondenti indicatori e, per altro verso, all’invio di detti aggiornamenti all’istituzione citata, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), nonché dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU 2008, L 164, pag. 19).

 Contesto normativo

2        Ai sensi dei considerando 29 e 34 della direttiva 2008/56:

«(29)      Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.

(...)

(34)      In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell’evoluzione delle varie attività umane e dell’impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell’ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l’aggiornamento periodico delle strategie per l’ambiente marino».

3        L’articolo 5 di tale direttiva, recante il titolo «Strategie per l’ambiente marino», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l’ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d’azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

2.      Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta le regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d’azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un’impostazione comune:

a) preparazione:

i)      entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell’articolo 8;

ii)      entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

iii)      entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1;

(...)».

4        L’articolo 14 della citata direttiva, dal titolo «Eccezioni», prevede al suo paragrafo 1 quanto segue:

«Uno Stato membro può individuare dei casi all’interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

a)      azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;

b)      cause naturali;

c      forza maggiore;

d)      modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

e)      condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

(...)».

5        L’articolo 17 della direttiva 2008/56, dal titolo «Aggiornamento», così recita:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2.      Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell’articolo 5, ogni sei anni successivamente all’elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino:

a)      la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

b)      i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

(...)

3.      I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2.

(...)».

6        L’articolo 19 di tale direttiva, intitolato «Consultazione e informazione del pubblico», al suo paragrafo 2 così recita:

«Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

a)      la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

b)      i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

(...)».

 Procedimento precontenzioso

7        L’8 marzo 2019 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Bulgaria una lettera di diffida, secondo la quale tale Stato membro aveva omesso, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), nonché dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56, per un verso, di riesaminare e di aggiornare, entro il 15 luglio 2018, la valutazione iniziale dello stato dell’ambiente marino, la definizione del buono stato ecologico e i traguardi ambientali e, per altro verso, di inviarle tali aggiornamenti entro il 15 ottobre 2018.

8        Nella sua risposta del 7 maggio 2019 la Repubblica di Bulgaria ha precisato che la Baseynova Direktsia «Chernomorski rayon» (direzione di Bacino «regione del mar Nero», Bulgaria) aveva annunciato, il 16 luglio 2018, nella sua qualità di autorità competente per l’applicazione di tale direttiva, una decisione di organizzare un appalto pubblico dal titolo «Aggiornamento della valutazione iniziale dello stato dell’ambiente marino, delle definizioni del buono stato ecologico, dei traguardi ambientali e degli indicatori, in conformità agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva [2008/56], per cinque lotti». Il bando di gara di tale appalto pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la relativa procedura è stata chiusa il 27 agosto 2018 in quanto non era pervenuta alcuna offerta.

9        In tale lettera la Repubblica di Bulgaria ha altresì presentato taluni piani per porre rimedio agli inadempimenti in questione, e in particolare il progetto «Conoscenza e informazione in merito alle attività regionali per la protezione del mar Nero» (Scirena Black Sea) (in prosieguo: il «progetto Scirena Black Sea») nell’ambito del programma «Tutela dell’ambiente e cambiamento climatico», rientrante nel meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo per il periodo che va dal 2014 al 2021 (in prosieguo: il «meccanismo finanziario del SEE»). Detto Stato membro ha confermato il suo impegno assunto, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 2008/56, di procedere ai riesami e agli aggiornamenti nonché a inviare alla Commissione tali aggiornamenti entro il 30 giugno 2020.

10      Con lettera dell’11 ottobre 2019, pervenuta in pari data alla Repubblica di Bulgaria, la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ribadiva la posizione che aveva esposto nella sua lettera di diffida, in quanto la Repubblica di Bulgaria non aveva posto rimedio alle censure formulate in tale lettera. Essa ha invitato tale Stato membro ad adottare, entro un termine di due mesi dal ricevimento di detto parere, le misure necessarie per adeguarvisi.

11      La Repubblica di Bulgaria ha risposto a detto parere motivato con lettera del 9 dicembre 2019, nella quale ammetteva di non aver fornito gli aggiornamenti richiesti per quanto riguarda la valutazione iniziale dell’ambiente marino, la definizione del buono stato ecologico e i traguardi ambientali, e ciò in ragione di problemi relativi all’aggiudicazione di un appalto pubblico volto a garantire l’esecuzione di tali aggiornamenti, in particolare in ragione della mancanza di offerte pervenute nell’ambito della relativa procedura. Detto Stato membro ha peraltro ribadito l’impegno a conformarsi, al più tardi entro il 30 giugno 2020, all’articolo 17 della direttiva 2008/56.

12      Non essendo soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica di Bulgaria al parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

13      La Repubblica di Bulgaria, senza chiedere espressamente che il presente ricorso sia dichiarato irricevibile, invoca tuttavia taluni argomenti diretti a contestarne la ricevibilità. Essa deduce che la domanda di condanna per inosservanza degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), nonché dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56, come formulata dalla Commissione, è fonte di incertezza giuridica, in quanto, per comprenderne l’esatta portata, si renderebbero necessari un’interpretazione a posteriori e un chiarimento aggiuntivo.

14      Peraltro, detto Stato membro ritiene che non sia possibile individuare chiaramente l’oggetto del ricorso, essendo invocati simultaneamente inadempimenti agli obblighi previsti da due disposizioni di tale direttiva.

15      La Commissione precisa che il suo ricorso riguarda non già gli obblighi di detto Stato membro di elaborare le iniziali strategie per l’ambiente marino e di notificarle a tale istituzione, bensì unicamente gli obblighi di aggiornare dette strategie per l’ambiente marino e di riferire in ordine a tali aggiornamenti, come risulterebbe tanto dalla lettera di diffida quanto dal parere motivato.

 Giudizio della Corte

16      Risulta da una giurisprudenza costante relativa all’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte che ogni atto introduttivo del ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo sindacato. Ne deriva che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (sentenza del 31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

17      La Corte ha altresì stabilito, in relazione a un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che esso deve esporre le censure in modo coerente e preciso, così da consentire allo Stato membro e alla Corte di comprendere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché tale Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (sentenza del 31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

18      In particolare, il ricorso della Commissione deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che l’hanno condotta al convincimento che lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi impostigli dai Trattati (sentenza del 31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

19      Nel caso di specie, occorre rilevare che tale istituzione indica con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione asseritamente violate dalla Repubblica di Bulgaria, vale a dire l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), e l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56, nonché le circostanze contestate a detto Stato membro, vale a dire l’aver omesso, per un verso, di riesaminare e di aggiornare, in primo luogo, la valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in secondo luogo, la definizione del buono stato ecologico nonché, in terzo luogo, i traguardi ambientali e i corrispondenti indicatori, e, per altro verso, di inviare all’istituzione citata tali aggiornamenti entro il termine prescritto dalla direttiva stessa.

20      Del resto, il fatto che la Commissione abbia invocato congiuntamente l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), e l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva nell’ambito del suo ricorso non solleva problemi sotto il profilo della coerenza di quest’ultimo. Infatti, come peraltro ammesso dalla Repubblica di Bulgaria, tali disposizioni sono tra loro logicamente connesse, dal momento che il citato articolo 17 riguarda il riesame e gli aggiornamenti delle strategie per l’ambiente marino e che tali strategie sono previste dal citato articolo 5.

21      In tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Bulgaria, non vi è alcun dubbio sul fatto che la presente procedura riguarda non già un inadempimento agli obblighi di elaborare le iniziali strategie per l’ambiente marino, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), della direttiva 2008/56, e di notificare alla Commissione gli elementi di tali strategie, bensì unicamente un inadempimento agli obblighi di riesame e di aggiornamento delle strategie stesse, nonché di invio di tali aggiornamenti a detta istituzione, previsti rispettivamente all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva di cui trattasi.

22      Dalle suesposte considerazioni risulta che il presente ricorso è ricevibile.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

23      La Commissione ricorda anzitutto che, per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), e all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/56, la Repubblica di Bulgaria avrebbe dovuto riesaminare e aggiornare, al più tardi entro il 15 luglio 2018, gli elementi delle sue strategie per l’ambiente marino relativi, in primo luogo, alla valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva, in secondo luogo, alla definizione del buono stato ecologico, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima e, in terzo luogo, ai traguardi ambientali e ai corrispondenti indicatori, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva stessa. Inoltre, tale Stato membro sarebbe stato tenuto, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56, a inviare a detta istituzione informazioni dettagliate sugli aggiornamenti relativi a tali elementi al più tardi entro il 15 ottobre 2018.

24      La Commissione afferma che, nella loro risposta alla lettera di diffida, le autorità bulgare hanno ammesso gli inadempimenti addebitati, in particolare con riferimento all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56. Peraltro, nella loro risposta al parere motivato, tali autorità avrebbero nuovamente ammesso di non aver inviato alla Commissione le informazioni richieste ai sensi di tale direttiva, violazione questa che persisterebbe tuttora.

25      La Repubblica di Bulgaria sottolinea, in primo luogo, di aver adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), della direttiva 2008/56. Essa sostiene, per un verso, di aver proceduto alla valutazione iniziale dello stato dell’ambiente marino, di aver definito il buono stato ecologico e di aver fissato i traguardi ambientali nonché i corrispondenti indicatori nel corso del 2012 e, per altro verso, di aver notificato a detta istituzione le corrispondenti relazioni. Di conseguenza, per quanto attiene all’inadempimento degli obblighi derivanti da tale disposizione, essa ritiene che il presente ricorso sia infondato.

26      In secondo luogo, per quanto riguarda il riesame e l’aggiornamento di taluni elementi delle sue strategie per l’ambiente marino, la Repubblica di Bulgaria sostiene di disporre dei meccanismi per garantire l’esecuzione degli aggiornamenti ad essa incombenti in forza dell’articolo 17 della direttiva 2008/56, ma che un tentativo di aggiudicazione di un appalto pubblico a ciò finalizzato sarebbe rimasto infruttuoso per mancanza di offerte da parte di potenziali contraenti. Essa avrebbe in seguito informato la Commissione del fatto che l’esecuzione di tali obblighi sarebbe andata di pari passo con l’avvio e l’esecuzione del progetto Scirena Black Sea.

27      Al riguardo, la Repubblica di Bulgaria osserva che tale esecuzione doveva avvenire nel rispetto delle prescrizioni della direttiva 2008/56 e della normativa bulgara che ne garantiva la trasposizione, nonché della normativa in materia di appalti pubblici. Inoltre, tale Stato membro rileva di essere tenuto a rispettare la procedura di approvazione di tale progetto e che quest’ultimo doveva rispondere a tutti i requisiti del meccanismo finanziario del SEE. In tali circostanze, nonostante le azioni intraprese, esso si sarebbe trovato, a causa di circostanze oggettive, nell’impossibilità assoluta di rispettare i propri impegni conformemente all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva. Il presente ricorso dovrebbe quindi essere respinto in quanto infondato anche per quanto riguarda l’asserito inadempimento degli obblighi derivanti da quest’ultima disposizione.

28      La Repubblica di Bulgaria chiede che il ricorso sia respinto in toto in quanto infondato o che il ricorso sia accolto solo parzialmente, nella parte in cui riguarda l’inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56, e che sia respinto quanto al resto.

29      La Commissione replica, anzitutto, che gli articoli 5 e 17 della direttiva 2008/56 sono collegati, in quanto la seconda di tali disposizioni rinvia espressamente alla prima. Erroneamente quindi la Repubblica di Bulgaria avrebbe ritenuto che tali disposizioni contenessero obblighi distinti, che essa avrebbe in parte rispettato. Peraltro, gli sforzi organizzativi di tale Stato membro sarebbero stati dispiegati solo dopo il termine ultimo fissato per gli aggiornamenti delle sue strategie per l’ambiente marino.

30      La Commissione afferma poi che la descrizione della legislazione e delle procedure riguardanti l’aggiudicazione di appalti pubblici e il meccanismo finanziario del SEE non è sufficiente a giustificare l’impossibilità assoluta, invocata dalla Repubblica di Bulgaria, di rispettare gli obblighi di aggiornamento e di invio degli aggiornamenti di cui trattasi. Infatti, per un verso, simili difficoltà tecniche non possono giustificare il fatto che gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione non siano rispettati entro il termine prescritto e, per altro verso, tale normativa e tali procedure sarebbero ben note alle autorità bulgare.

31      Infine, la Commissione rileva che il nuovo progetto di riesame e di aggiornamento di taluni elementi delle strategie per l’ambiente marino della Repubblica di Bulgaria è stato sottoposto, alla fine del mese di maggio 2020, a procedure interne la cui durata è prevista come pari a tre anni. Sarebbe pertanto impossibile, per tale Stato membro, rispettare il suo impegno di presentare una relazione entro il 30 giugno 2020.

32      La Repubblica di Bulgaria sottolinea, nella sua controreplica, anzitutto, che l’impossibilità di aggiudicare l’appalto pubblico avente ad oggetto gli aggiornamenti in questione è dovuta a una mancanza di offerte e non ad una mancanza di sforzi da parte sua.

33      Inoltre, tale Stato membro precisa che era necessario procedere ad una nuova elaborazione del progetto Scirena Black Sea a causa del ritiro del partner principale.

34      La Repubblica di Bulgaria afferma infine di aver affidato a un terzo, con contratto concluso il 16 marzo 2021 per una durata di cinque mesi, l’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della direttiva 2008/56, segnatamente per quanto riguarda gli aggiornamenti delle sue strategie per l’ambiente marino e la stesura di una relazione per il periodo che va dal 2012 al 2017.

 Giudizio della Corte

35      Occorre ricordare che dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/56 risulta che «[g]li Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta la regione o sottoregione marina interessata». Peraltro, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), di tale direttiva, ogni Stato membro doveva preparare, entro il 15 luglio 2012, anzitutto una valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque; in secondo luogo, una definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, e, in terzo luogo, la definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori.

36      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2008/56, gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate. In forza dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale direttiva, per un verso, gli elementi delle strategie per l’ambiente marino menzionati al punto 35 della presente sentenza devono essere riesaminati in modo coordinato, come specificato nell’articolo 5 di detta direttiva, ogni sei anni successivamente all’elaborazione iniziale e, per altro verso, i dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito a detto riesame sono inviati alla Commissione entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva stessa.

37      A tal riguardo, il considerando 34 della direttiva 2008/56 spiega la necessità di prevedere l’aggiornamento periodico delle strategie per l’ambiente marino in considerazione «del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell’evoluzione delle varie attività umane e dell’impatto dei cambiamenti climatici». A norma di tale considerando, è «opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell’ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici».

38      Poiché l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), della direttiva 2008/56, prevede che la valutazione iniziale e la definizione del buono stato ecologico, nonché la definizione dei traguardi ambientali e di indicatori corrispondenti dovessero essere completate entro il 15 luglio 2012, si deve osservare, per un verso, che il riesame di tali elementi delle strategie per l’ambiente marino avrebbe dovuto essere effettuato entro il 15 luglio 2018, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva e, per altro verso, che i dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui trattasi avrebbero dovuto essere inviati alla Commissione entro tre mesi dalla loro pubblicazione, in conformità all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva stessa, vale a dire, al più tardi, il 15 ottobre 2018.

39      Occorre altresì ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione [sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Regno Unito (Valori limite ‐ NO2) C‑664/18, non pubblicata, EU:C:2021:171, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

40      Nel caso di specie, il termine stabilito nel parere motivato, emesso dalla Commissione e pervenuto alla Repubblica di Bulgaria in data 11 ottobre 2019, è scaduto l’11 dicembre 2019.

41      Orbene, è pacifico che tale Stato membro non si è conformato agli obblighi derivanti dall’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56, menzionati al punto 38 della presente sentenza, entro il termine sopra indicato, e neppure alla data entro la quale detto Stato membro si era impegnato, nelle sue risposte alla lettera di diffida e al parere motivato, a riesaminare e ad aggiornare le sue strategie per l’ambiente marino nonché a inviare tali aggiornamenti all’istituzione di cui trattasi, vale a dire il 30 giugno 2020.

42      Tale constatazione non può essere smentita dagli argomenti addotti dalla Repubblica di Bulgaria. Infatti, in primo luogo, occorre respingere le affermazioni secondo cui essa avrebbe soddisfatto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i), ii) e iii), della direttiva 2008/56. Tali affermazioni riguardano invero unicamente gli obblighi di elaborare iniziali strategie per l’ambiente marino nel corso del 2012, nonché di notificare alla Commissione le relazioni corrispondenti. Tuttavia, tali obblighi non sono oggetto del presente ricorso, come risulta dal punto 21 della presente sentenza.

43      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento con cui la Repubblica di Bulgaria sostiene che le era impossibile conformarsi, entro il termine impartito dalla direttiva 2008/56, agli obblighi che le derivano dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della stessa, in particolare in ragione, per un verso, delle difficoltà riscontrate in occasione del tentativo di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi e, per altro verso, della necessità di rispettare i requisiti del diritto dell’Unione, della normativa nazionale pertinente nonché della procedura di approvazione del progetto Scirena Black Sea, occorre rilevare che la Repubblica di Bulgaria non ha spiegato in che modo la necessità di rispettare i requisiti del diritto dell’Unione avrebbe potuto impedirle di conformarsi agli obblighi che le sono imposti dalla disposizione della direttiva 2008/56 sopra citata. Quanto al resto, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva [sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Spagna (Rischi di inondazione – Piani di gestione delle isole Canarie), C‑384/19, non pubblicata, EU:C:2020:271, punto 12 e giurisprudenza ivi citata].

44      In particolare, l’obbligo, per uno Stato membro, di adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente, imposto dall’articolo 288, terzo comma, TFUE e dalla stessa direttiva di cui trattasi. Tale obbligo di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari vale per tutti gli organi degli Stati membri (sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Bulgaria, C‑145/14, non pubblicata, EU:C:2015:502, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

45      Oltretutto, la direttiva 2008/56 non prevede alcuna deroga agli obblighi incombenti agli Stati membri in forza del suo articolo 17, paragrafi 2 e 3, dal momento che l’articolo 14 della direttiva stessa riguarda unicamente talune eccezioni per l’ipotesi in cui uno Stato membro possa individuare casi in cui i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti pienamente. Peraltro, sebbene il considerando 29 della direttiva in parola si riferisca all’impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti, tale riferimento non riguarda tuttavia gli obblighi derivanti dall’articolo 17 della medesima direttiva.

46      In ogni caso, occorre precisare che le prime misure organizzative volte ad adempiere agli obblighi imposti dall’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56 sono state adottate dalla Repubblica di Bulgaria il 16 luglio 2018, come risulta dalla risposta di quest’ultima alla lettera di diffida, vale a dire dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva, ossia il 15 luglio 2018. Non si può pertanto ritenere che tale Stato membro si sia trovato nell’impossibilità di rispettare i suoi obblighi entro il termine previsto.

47      In terzo luogo, poiché, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza, i mutamenti avvenuti dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato non possono essere presi in considerazione per valutare l’esistenza dell’inadempimento di cui trattasi, il fatto che il 16 marzo 2021 sia stato stipulato un contratto volto a porre in essere le misure necessarie affinché la Repubblica di Bulgaria si conformi ai suoi obblighi non è pertinente ai fini della valutazione della fondatezza del presente ricorso per inadempimento.

48      Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si deve dichiarare che, avendo omesso di procedere entro i termini impartiti, per un verso, al riesame in modo coordinato, come precisato dall’articolo 5 della direttiva 2008/56, della valutazione iniziale e della definizione di un buono stato ecologico nonché dei traguardi ambientali e, per altro verso, all’invio alla Commissione dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame stesso, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva citata.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica di Bulgaria, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Avendo omesso di procedere entro i termini impartiti, per un verso, al riesame in modo coordinato, come precisato dall’articolo 5 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), della valutazione iniziale e della definizione di un buono stato ecologico, nonché dei traguardi ambientali e, per altro verso, all’invio alla Commissione europea dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame stesso, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva stessa.

2)      La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.

Firme