TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1387 del 9 giugno 2010
Caccia e animali. Piano faunistico venatorio

Le previsioni dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e degli artt. 9 e 10 della l.r. Puglia 13 agosto 1998 n. 27 delineano un sistema in cui gli effetti del piano faunistico venatorio regionale sono riportati, appunto, all’approvazione da parte della Regione dello strumento programmatorio; è, infatti, a questo momento che deve essere riportata l’istituzione delle <<oasi di protezione, …(delle) zone di ripopolamento e cattura, ..(dei) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ..(delle) zone di addestramento cani, nonché …(degli) A.T.C.>> (art. 9, 9° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27), senza che la detta conclusione possa essere modificata dalla disposizione (art. 10, 5° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27) che prevede che i proprietari delle aree possano manifestare la propria opposizione all’istituzione di un’oasi di protezione successivamente alla notificazione della deliberazione che approva il piano faunistico provinciale (in buona sostanza, si tratta, infatti, di una semplice opposizione antecedente alla vera e propria entrata in vigore del vincolo; entrata in vigore che è riportata alla successiva fase dell’approvazione del Piano faunistico regionale, in asssenza di opposizioni).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01387/2010 REG.SEN.
N. 00767/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 767 del 2010, proposto da:
Anlc Associazione Nazionale Libera Caccia, Giorgio Carmelo Colucci, Santo Rizzo, Lorenzo Calabretto, Coviser, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Giuseppe Garrisi, con domicilio eletto presso Umberto Giuseppe Garrisi in Lecce, viale U. Foscolo n. 1/C;


contro


Comune di Tequile, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio osservato dall'Amministrazione Comunale di Lequile (LE) rispetto all'atto di diffida notificato in data 27 gennaio 2010;

e per l’annullamento degli effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del Comune di Lequile.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Luigi Viola e udito altresì, l’Avv. Giuseppe Umberto Garrisi per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso, i ricorrenti (associazione a tutela dei cittadini che esercitano la caccia e proprietari di terreni posti in prossimità dell’area in cui è in corso di realizzazione l’intervento proposto dalla controinteressata) chiedono l’accertamento del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida notificato in data 27 gennaio 2010 ed avente ad oggetto l’esercizio del potere di autotutela sugli effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del Comune di Lequile e relativa alla realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a kW 999 in località “Libelli”; con il ricorso impugnano altresi direttamente gli effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del Comune di Lequile.

In conseguenza della proposizione dell’azione di annullamento avverso gli effetti della D.I.A. acquisita in data 7.8.2008 agli atti del Comune di Lequile, il ricorso è stato pertanto trattenuto in decisione, alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, anche ai sensi della previsione dell’art. 9 della l. 205 del 2010.

Nel merito il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Le previsioni dell’art. 10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e degli artt. 9 e 10 della l.r. 13 agosto 1998 n. 27 delineano, infatti, un sistema in cui gli effetti del piano faunistico venatorio regionale sono riportati, appunto, all’approvazione da parte della Regione dello strumento programmatorio; è, infatti, a questo momento che deve essere riportata l’istituzione delle <<oasi di protezione, …(delle) zone di ripopolamento e cattura, ..(dei) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ..(delle) zone di addestramento cani, nonché …(degli) A.T.C.>> (art. 9, 9° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27), senza che la detta conclusione possa essere modificata dalla disposizione (art. 10, 5° comma l.r. 13 agosto 1998 n. 27) che prevede che i proprietari delle aree possano manifestare la propria opposizione all’istituzione di un’oasi di protezione successivamente alla notificazione della deliberazione che approva il piano faunistico provinciale (in buona sostanza, si tratta, infatti, di una semplice opposizione antecedente alla vera e propria entrata in vigore del vincolo; entrata in vigore che è riportata alla successiva fase dell’approvazione del Piano faunistico regionale, in asssenza di opposizioni).

Il fatto che, con deliberazione 19 dicembre 2007 n. 84, il Consiglio provinciale di Lecce abbia approvato un Piano faunistico provinciale prevedente sull’area in discorso un’oasi di protezione, non implica, quindi, l’istituzione del relativo vincolo che è rinviata al successivo intervento del Piano faunistico regionale (piano approvato con la delib. G.r. 21 luglio 2009 n. 217); la dichiarazione non contemplante il vincolo resa in data 12 marzo 2009 (e, quindi, in data antecedente all’approvazione del piano faunistico regionale), dall’Ing. Luigi Bruno nel procedimento di valutazione della legittimità della D.I.A. presentata dalla controinteressata, si limitava pertanto a riportare la corretta situazione giuridica dell’area e non può certo essere considerata non veritiera.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con riferimento, sia all’azione in materia di silenzio rifiuto (l’istanza di instaurazione del procedimento di autotutela presentata dai ricorrenti è da considerarsi, infatti, manifestamente infondata, per quanto sopra rilevato), sia all’azione impugnatoria, comunque da ritenersi inammissibile per omessa notificazione del ricorso alla società realizzatrice dell’intervento (che assume la qualità di controinteressata al ricorso); nulla sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2010