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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159 Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

Gazzetta Ufficiale N. 153 del 04 Luglio 2003

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie
di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni
di allarme sociale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di includere anche
gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie
animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in
ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute
pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita'
e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici,
ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono
arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per
l'incolumita' pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare,
esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

Art. 2.
1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli