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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159
Testo del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 213 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: «Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo».

Gazzetta Ufficiale N. 185 del 11 Agosto 2003

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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita'
e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici,
ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono
arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per
l'incolumita' pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare importare,
esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, ((e successive modificazioni.)) In caso di inosservanza
si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo
articolo 6.
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, ((e successive modificazioni, fatte
salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il
termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio
territoriale del Governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n.
150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita'
pubblica).
«Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di
mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di
mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che
costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i
criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma
1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo
altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con
l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle
specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro
che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di
specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti
da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono
tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie
competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari
previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia,
in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e
dell'incolumita' pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei
confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi
nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei
criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei
confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o
viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia
di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali
fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4,
comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel
registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla
previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».

 

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.