Cass. Sez. III n. 235 del 8 gennaio 2020 (CC 20 set 2019)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Trovato
Ecodelitti.Disastro ambientale e applicazione misure cautelari personali
L'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui l’indagato risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose nella mutata veste
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8 maggio 2019 il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di riesame presentata da Enrico Trovato nei confronti della ordinanza del 14 aprile 2019 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, con cui era stata disposta a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452 quater, comma 2, n. 2, cod. pen. (contestatogli per avere, quale responsabile del Distretto meridionale di ENI S.p.a. dal 23/9/2014 al 31/1/2017 e gestore dello stabilimento Centro Olio Val d’Agri, in concorso con Ruggero Gheller e Andrea Palma, cagionato il disastro ambientale accertato il 1/2/2017 e consistente nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali, risultate contaminate da idrocarburi, nonché della matrice del suolo e del sottosuolo all’interno dello stabilimento, anch’essi contaminati da idrocarburi).
In particolare, per quanto rileva alla luce del contenuto dei motivi di ricorso, il Tribunale ha ribadito la valutazione di pericolosità del Trovato, in considerazione della notevole gravità delle condotte realizzate, della reiterazione per anni della omissione degli interventi necessari a salvaguardare l’habitat naturale in cui il Centro Olio Val D’Agri era stato inserito (subordinatamente alla preservazione dell’ecosistema di un territorio che, fino alla realizzazione di tale impianto, era incontaminato), del tentativo di ritardare le ispezioni prodromiche agli interventi cui l’ENI si era obbligato, della intensità del dolo (desunta dalla completezza delle informazioni di cui il Trovato aveva la disponibilità in ordine alla insicurezza dei serbatoi dell’impianto). Sono stati, in proposito giudicati irrilevanti sia il nuovo incarico attualmente ricoperto dal Trovato, sia l’assenza di contatti, coinvolgimento o ingerenze nella attività del suddetto Centro Oli di Viggiano, in quanto inidonei a escludere il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, anche alla luce del nuovo incarico del Trovato, presso la ENI Turkmenistan Ltd., impresa consolidata di ENI in Turkmenistan, che non escludeva la possibilità di successivi incarichi in territorio nazionale analoghi a quelli nell’esercizio del quale era stata realizzata la condotta contestata.
2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mediante i quali ha contestato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello contestato, posto a fondamento della misura cautelare applicatagli, evidenziando, in punto di fatto, che i serbatoi di stoccaggio del greggio sono attualmente dotati dei doppi fondi, il che consentirebbe di escludere che possa nuovamente verificarsi un evento della stessa natura di quello oggetto della contestazione, tanto che l’UNMIG di Napoli ne aveva autorizzato l’utilizzo.
2.1. Con un primo motivo ha dunque lamentato la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro concretezza e attualità, non desumibili esclusivamente dalla gravità del titolo di reato. Ha richiamato, al riguardo, la sentenza Ludovisi delle Sezioni Unite (n. 20769 del 28/4/2016) e la necessità, chiarita in tale decisione, di desumere la concretezza del pericolo di recidivanza dalla capacità a delinquere del responsabile e la sua attualità dalla presenza di occasioni prossime di compiere il reato, evidenziando come una tale indagine non sia stata compiuta né dal giudice per le indagini preliminari né dal Tribunale.
Ha sottolineato il rilievo della attività svolta dal ricorrente in Turkmenistan sin dal 2017, unitamente al fatto che lo stesso, da oltre due anni, non ha alcun incarico legato al Centro Olio Val d’Agri (avendo cessato di essere il responsabile del Distretto Meridionale dell’Eni il 31/1/2017), attualmente amministrato da persone sulle quali l’indagato non aveva alcun potere direttivo né possibilità di ingerenza.
E’ stato evidenziato anche il rilievo del fattore temporale, in alcun modo considerato dal Tribunale, che aveva prospettato la possibilità che il ricorrente possa ricoprire nuovi incarichi in territorio nazionale in modo del tutto congetturale.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte relativa alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, sottolineando la mancata considerazione delle argomentazioni difensive e anche la mancata illustrazione delle ragioni della inadeguatezza di altre misure meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di riesame presentata dal ricorrente nei confronti dell’ordinanza con cui gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452 quater, comma 2, n. 2, cod. pen. (contestatogli per avere, quale responsabile del Distretto meridionale di ENI S.p.a. dal 23/9/2014 al 31/1/2017 e gestore dello stabilimento Centro Olio Val d’Agri, concorso a cagionare il disastro ambientale accertato il 1/2/2017), desumendo la pericolosità del ricorrente dalla notevole gravità dei fatti, dalla reiterazione delle condotte per più anni, dalla pluralità delle omissioni (tutte volte a ritardare gli interventi dovuti per la salvaguardia dell’habitat nel quale il Centro Olio Val d’Agri è stato inserito), ritenendo irrilevanti in proposito la dismissione delle cariche nell’esercizio delle quali vennero realizzate le condotte contestate, il nuovo incarico professionale attualmente affidato al ricorrente (presso la Eni Turkmenistan Ltd., operante in Turkmenistan) e il tempo trascorso.
Tale motivazione risulta, però, come sottolineato dal ricorrente con entrambi i motivi di ricorso (esaminabili congiuntamente in considerazione della loro sovrapponibilità, essendo entrambi volti a censurare il giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari), insufficiente e manifestamente illogica.
2.1. Benché, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 274, comma 1, lett. b) et c), cod. proc. pen., dalla legge n. 47 del 2015, la concreta condotta realizzata e le circostanze che la connotano possono, comunque, essere considerate ai fini cautelari, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522), trattandosi di elementi che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; v. anche Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634, e Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648), tuttavia nel caso in esame il Tribunale ha omesso di adeguatamente illustrare le ragioni per le quali la condotta, il contesto nel quale essa venne realizzata e le sue modalità, consentano di formulare una prognosi di probabile recidivanza a carico dell’imputato.
L’ampia e approfondita illustrazione sia della genesi e dello svolgimento delle indagini, sia degli elementi indiziari in ordine alla consumazione del reato contestato al ricorrente, non consentono, infatti, di per sé sole, in assenza di una correlazione di tali elementi con la personalità dell’imputato e con la situazione di fatto esistente al momento della emissione della misura, di ritenere sussistente il pericolo di recidivanza, che il Tribunale ha ricavato in modo assertivo da una generica volontà di ritardare i necessari interventi di salvaguardia dell’habitat e dalla intensità del dolo, senza tuttavia adeguatamente illustrare né le ragioni per le quali la gravità dei fatti e la modalità della condotta determinerebbero il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, né le ragioni ulteriori della valutazione negativa della personalità dell’imputato, con la conseguente insufficienza della motivazione su tali punti.
2.2. Il giudizio di attualità delle esigenze cautelari risulta, poi, manifestamente illogico.
Il Tribunale, infatti, nonostante la risalenza dei fatti al febbraio 2017, la cessazione del ricorrente da qualsiasi incarico nell’ambito del suddetto Centro Oli di Viggiano, il conferimento allo stesso di incarichi nella Eni Turkmenistan Ltd., operante in Turkmenistan, ha egualmente ritenuto attuale il pericolo di recidivanza, in considerazione della possibilità che al ricorrente vengano in futuro affidati nuovi incarichi che lo portino a operare sul territorio nazionale, analoghi a quelli nell’esercizio dei quali è stata realizzata la condotta contestata: si tratta chiaramente di motivazione del tutto congetturale, fondata su una ipotesi di cui non sono state indicate le basi, posto che la mera possibilità che in futuro all’imputato siano affidati incarichi gestionali che consentano o favoriscano la commissione di reati della stessa specie non consente di ritenere attuali, cioè esistenti al momento della pronuncia, le esigenze cautelari; non sono, inoltre, state indicate le ragioni per le quali l’assegnazione dell’imputato ad altro incarico, in altra società del gruppo ENI, operante in Turkmenistan, consenta di ritenere attuale il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, che presuppone poteri gestionali in imprese operanti in Italia e nel medesimo settore.
E’ stato, infatti, più volte affermato, sia pure in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ma si tratta di principio che assume rilievo anche nel caso in esame, in considerazione dell’allontanamento dell’indagato dall’ente e anche dall’Italia, che l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, cit.; nonché Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, cit.). La giustificazione fornita nel caso di specie dal Tribunale, in ordine alla attualità delle esigenze, risulta priva di tali caratteristiche, ma, anzi, appare manifestamente illogica, per la affermazione della possibilità di ingerenza da parte dell’indagato nonostante la cessazione da qualsiasi carica nella società che gestiva il suddetto Centro Oli di Viggiano e il suo trasferimento in Turkmenistan.
3. L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, sussistendo i vizi della motivazione denunciati dal ricorrente con entrambi i motivi di ricorso, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame, nel quale illustrare le ragioni della sussistenza delle esigenze cautelari e del loro permanere nonostante il tempo trascorso e il diverso incarico affidato al ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza.
Così deciso il 20/9/2019