Tribunale di Sassari - Ufficio G.U.P. sent. 932 del 13 gennaio 2017
Est. Spanu
Ecodelitti.Disastro ambientale colposo ai sensi degli articoli 434 e 449 c.p.

La contaminazione da benzene e da altri composti aromatici dei terreni sui quali insiste uno stabilimento petrolchimico, risalente ad epoca antecedente alla presa in carico da parte dell’attuale gestore, non esclude la responsabilità per disastro ambientale colposo di quest’ultimo, in persona dei soggetti che si trovano in posizione di garanzia, qualora emerga il nesso causale tra la persistente presenza in mare di dette sostanze inquinanti, trasportate dalle acque sotterranee a seguito di lisciviazione, e l’omessa adozione di ulteriori adeguate misure di contenimento, oltre a quelle già realizzate (nella specie barriera idraulica e trincea drenante), più volte sollecitata dall’autorità amministrativa di vigilanza, non essendo sufficiente a escludere la colpa generica contestata  agli imputati il mero affidamento sugli studi commissionati dallo stesso gestore, attestanti l’efficace funzionamento della barriera contenitiva.   

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