Per chi “suona” la Campania?
(Il Paesaggio come alibi, il salvataggio dell’abusivismo come scopo)

di Marcellino BOTTONE

L’altra notte ho fatto un sogno, che la Deliberazione della giunta regionale n. 64 del 28.02.2012 intitolata "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania" non c’azzeccava niente col paesaggio. Poi mi sono svegliato e ho capito che era vero.

 

 

 

 

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Sommario: PREMESSA – INTRODUZIONE – 1. Parole, Parole, Parole (almeno cantasse Mina) – 2. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso ? (da Modugno a noi senza ritorno) – 3. Caro amico ti scrivo (attento al lupo) – 4. Nessun uomo è un’isola – 5. Per quanto voi vi crediate assolti siete lo stesso coinvolti.

 

PREMESSA

 

Possiamo pensare alle leggi come a una tessitura musicale con cui si tenta di realizzare la sinfonia del funzionamento sociale, del rispetto del mondo, dello sviluppo umano, ecc… , e – a partire da questa analogia – assumere che non dovrebbe essere impossibile trattarne il contenuto alla stregua dei loro effetti sonori.

 

D’altronde, non è fuor di luogo osservare che una buona legge è, inequivocabilmente, musicale, ci fa star bene, ci fa percepire che il mondo è in l’equilibrio e disposto ad accompagnarci per le strade delle difficoltà: è, per così dire, musico- terapeutica.

 

Così come una cattiva legge si percepisce – al netto di qualsiasi considerazione critica della dottrina – dal fatto che stride, emette crepitii o sfrigolii che fanno rizzare i capelli a chi non ne ha, rumori degradati che fanno venire la pelle d’oca di un’inspiegabile malessere.

 

Lo so che tento una strada che fa sorridere, affatto in linea con le forme comunicative che si sono imposte tra gli operatori e che hanno finito, loro malgrado, per isolarli dalla comprensibilità, da un rapporto con quel resto del mondo al quale comunque, in definitiva, si rivolgono.

 

Ma mi affido alla speranza che tutti comprendano la necessità di fare quel passo indietro che ci consente di avanzare verso gli altri, cedendo sovranità nei nostri specialismi soggettivi per guadagnare metri nell’avvicinamento al prossimo, per arricchirci della solitudine o della compagnia degli altri e integrarci con quei loro suoni senza i quali non siamo che urla nella notte, risate epilettiche o ebeti, al massimo cacofonia.

 

INTRODUZIONE

 

Da alcuni anni Radio Campania trasmette musica legislativa a tutto spiano, riempie l’etere di slogan cubitali e avveniristici senza sottotitoli, rendendo quanto meno perplessi di fronte a suoni che non sono rock, non sono tarantelle, non sono ritmo ma fanno tra…ballare.

 

L’unico tratto comune di tutta questa strana musica è che viene presentata sempre dallo stesso speaker sotto il titolo “Governo e sviluppo del territorio”, talora enfatizzando le note che cantano le armonie della “tutela paesaggistica”, altre volte sottolineando le benefiche sonorità che si producono in quel momento impercettibile in cui la polvere di cemento cristallizza in un “Piano Casa”.

 

Insomma, il problema è che tutto questo gran cantare e decantare alla fine si traduce in una sola canzone, in una stessa promessa, in un unico accordo mascherato da variazioni sul tema insufficienti – nel lungo periodo - a raggirare gli ascoltatori.

 

Dunque la domanda si condensa da sola : “Per chi suona la Campania ?” .

 

Ed anche la risposta, se ci spingiamo a indagare l’ultima entrata nella top ten:

 

“BURC n. 16 del 12 Marzo 2012 - Deliberazione giunta regionale n. 64 del 28.02.2012 - A.G.C. 16 - Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici - Settore: 4 - Edilizia pubblica ed abitativa -

Oggetto: Approvazione della proposta di disegno di legge recante "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania" per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/2004

 

1. Parole, Parole, Parole (almeno cantasse Mina)

 

Naturalmente, se partiamo dal presupposto che leggi e musica hanno in comune il mondo e da ciò inferiamo la possibilità di giudicare le prime con gli strumenti critici che usiamo per la seconda, il primo dubbio da scandagliare consiste nel verificare l’originalità della canzone scritta con la “Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012” .

 

La mancanza di originalità, infatti, confermerebbe la tesi che si tratta della solita musica, cantata e suonata non per dire qualcosa di nuovo ma per confermare vecchi messaggi ad una ben precisa – ma innominabile – lista di ascoltatori .

 

E per toglierci questo dubbio c’è un solo strumento oggettivo possibile: mettere a confronto il testo di questa canzone con quelle precedenti scritte e diffuse dalla stessa Radio Campania.

 

CONFRONTO N.1

 

L’art. 1 “Principi e Finalità” del disegno di legge approvato con la “Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012” riporta il seguente comma 2:

 

“In attuazione delle disposizioni del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dei principi dell'articolo 8, comma 1, lett. m), dello Statuto regionale, la Regione garantisce e promuove con la presente legge la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, anche attuando i principi dello sviluppo sostenibile contenuti nelle disposizioni del Piano Territoriale Regionale.”

 

Ma nella precedente canzone della Legge Regionale Campania n. 16 del 22.12.2004 era già stato musicato l’inno agli stessi obiettivi che si sarebbero raggiunti attraverso la pianificazione territoriale, questi essendo fissati nella “tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi”, nella “tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse” e nella “tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse”i;

 

Tanto da stornellare che con l’approvazione del “piano territoriale regionale - Ptr” si garantiva il “rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni”, mediante la definizione del “quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale”ii.

 

E da cantare a chiare lettere che - attuando le previsioni del PTR mediante i successivi “Piani territoriali di coordinamento provinciale” - si sarebbero individuati “gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso”, e quindi portato a compimento le previsioni del D.lgs 42/2004 , attesa l’attribuzione a questi PTCP del “valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143”iii .

 

Da questo primo confronto con le finalità decantate dalla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 emerge inequivocabile che non v’è nulla di nuovo rispetto a quanto già musicato con la precedente canzone della Legge Regionale Campania n. 16 del 22.22.2004.

 

 

 

Infatti, I PRINCIPI E FINALITA’ AFFERMATI DAL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO CON DELIBERA DI G.R. N.64 DEL 28/02/2012 ERANO GIA’ STATI AFFERMATI, PRECISATI, ARCINOTORIAMENTE RIBADITI DALLO STESSO LEGISLATORE CAMPANO NELLE PRECEDENTI LL.RR. 16/04, 13/08 E STRUMENTI ATTUATIVI.

 

 

Semmai c’è da sottolineare una evidente incongruità:

 

  • se la LRC 16/04 includeva - nei compiti assegnati al PTR - quello di stabilire i ”criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale’” ;

 

  • e se la stessa LRC 16/04 stabiliva che la sottostante “pianificazione provinciale” avrebbe – previa individuazione degli “elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso” – avuto “valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.” ;

 

  • dov’è la novità (e la necessità) di una nuova enunciazione di principi già noti, affermati ed attuati (visto che il Ptr è stato approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 e i PTC Provinciali hanno praticamente concluso il percorso redazionale e attendono l’approvazione definitiva ?) … … ;

 

Naturalmente mi aspetto che al rilievo si opporrà la seguente obiezione:

 

“poiché la Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 prevede che – con la approvazione definitiva della proposta di disegno di legge – anche il testo dell’art.18 della LRC 16/04 sarà profondamente modificato, svuotandosi di quella statuizione in base alla quale i PTCP avrebbero dovuto avere “valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143”, il rilievo è destinato a perdere senso .

 

Ma l’obiezione, quand’anche corretta e puntuale, finisce per contraddire gli scopi di chi l’afferma:

infatti, se si afferma che la citata Delibera della GRC 64/2012 enuncia norme che sostituiscono i principi delle previgenti leggi regionali da cui promana, si afferma – appunto – che non è infondata la critica secondo la quale si sta cantando una canzone già sentita: quella che ripete studieremo, faremo, diremo, approveremo … … … , finché avremo nuove parole da parlare … .

 

E questo si vedrà meglio, spero, dopo il prossimo confronto testuale.

 

 

CONFRONTO N.2

 

Per comprendere l’ultima considerazione esposta nel precedente “Confronto n. 1”, bisogna risalire la corrente normativa da cui muove il disegno di legge approvato con Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012, intitolato “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania" per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/2004“.

 

Compiuta questa operazione si potrà riscontrare agevolmente la seguente cronologia:

  • con Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 il Legislatore Statale stabilì che era compito delle Regioni conseguire l’approvazione di piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionaleiv, secondo specifiche fasi e operazioniv;

 

  • In coerenza con tali indirizzi e limiti il Legislatore Campano con la citata “Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004”, affidò al ”piano territoriale regionale - Ptr” il compito di definire - “nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni” - il “quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, … … , fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale”vi;

 

 

  • Il PTR venne poi approvato con LRC 13/08 ed era costituito – tra l’altro - da un “documento di piano”, cioè un elaborato che ” definisce e specifica, in conformità alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale” , nonché da un elaborato che contenteva “Le linee guida per il paesaggio”, cioè “direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale”, e dal rinvio ad un “piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale”vii.

 

 

Ora, la domanda è: il disegno di legge approvato con Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 attua la disciplina retrostante ?

 

Domanda retorica, evidentemente, visto che dopo aver indicato – con la LRC 16/04 - i principi generali in materia di pianificazione e precisato – con la LRC 13/08 - le “direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio”, alla regione non spettava altro che procedere alla redazione di un “piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d)viii”, e cioè procedere - testualmente – alla :

 

“b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142ix e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

 

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;


d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135x

 

 

Ma di ciò non v’è traccia neanche microscopica nel disegno di legge approvato dalla Giunta Campana, e dimostra – anche se per via negativa – quanto sia fondata la disillusione di quelli che le favole se le scelgono da soli, piuttosto che credere agli asini volanti.

 

E d’altronde, con la citata Deliberazione, la Giunta Regionale ha semplicemente :

 

“RITENUTO di dover approvare la proposta di Dd.L. che stabilisce i principi per la completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 42/2004 nonché la revisione delle norme attualmente vigenti nella materia di tutela paesaggistica quali presupposti indispensabili all’approvazione del PPR”.

 

Nient’altro che questo.

 

Stabilire nuovi principi in sostituzione di precedenti principi che hanno sostituito altri principi … …

 

Fino al giorno in cui striscia la notizia si presenterà con un ciclista acrobatico davanti allo scheletro di una costruzione dei significati mai finita, chiedendo conto della ragionevolezza di iniziative legislative che non risolvono, non concludono, ma costano alla società il prezzo di un paesaggio reale abbandonato, degradato, che smette – nel suo incedere sulla china del brutto – di essere meritevole di tutela .

 

 

 

2. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso ? (da Modugno a noi senza ritorno)

 

 

Il disegno di legge approvato con Deliberazione della GRC 64/2012, come al solito, come si conviene, come è necessario in quest’epoca in cui il contenuto è l’immagine, il tono, la ripetizione risoluta che non ammette repliche o dubbi, è stato presentato sciorinando le molteplici virtù delle nuove norme (che significa: visto cosa siamo stati capaci di pensare, volere, ottenere ?) .

 

Forse questo approccio è necessitato dall’efficienza dei meccanismi comunicativi, forse rinvia meramente ad un fatto estetico, ma è lecito chiedersi se l’uso di affermazioni apodittiche non nasconda (o dimostri) la voglia di non aprire varchi a discussioni che – inevitabilmente – farebbero diradare i flash degli slogan consentendo di guardare oltre le luci degli abbagli ?

 

Per tentare una dimostrazione dell’esistenza dell’enigma, proviamo a fare il noto, sporco lavoro di osservare la verità dei fatti.

 

E per farlo vi invitiamo a guardare le slides con cui la Regione Campania ha proceduto, il 01/03/2012, alla presentazione del nuovo disegno di legge approvato con Deliberazione della GRC n. 64/2012 e ad osservare queste stranezze:

 

  • tutte le slides recano – a piè di pagina – la scritta “Piano paesaggistico regionale”, nonostante sulla prima sia riportato correttamente che l’iniziativa legislativa consista in tutt’altra cosa, cioè nella adozione di “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania” : perché ?

 

 

  • forse si tratta di una incongruenza veniale, della piccola, trascurabile imperfezione di un documento meramente comunicativo: sennonché la seconda slide comunica al pubblico ”La legge presentata costituisce il primo e fondamentale atto per l’avvio della pianificazione paesaggistica in Campania con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio mediante il governo delle sue trasformazioni, dovute all'intervento umano o a quello degli eventi naturali”. Il che fa sobbalzare come al morso di una tarantola, perché quì si afferma un fatto assolutamente smentito dalla piana lettura della LRC 13/08, la quale dedica al “paesaggio” non solo un articolato normativo, non solo un articolato enunciativo-illustrativo (tomo 1 di 411 pagine), ma un apposito documento (tomo 2) di 214 pagine intitolato “Linee Guida per il Paesaggio” … … ;

 

  • come se non bastasse, alla settima slide si compie una retromarcia repentina e si enuncia che la normativa approvata “persegue i seguenti obiettivi: … … sostituire la normativa in materia di paesaggio attualmente frammentata e carente in coerenza con la normativa nazionale”. Il che fa dubitare dello stato di freschezza dell’editorialista, perché si può dire che un fatto è vero, si può dire che un fatto non è vero, ma non che lo stesso fatto sia contemporaneamente l’uno e l’altro.

Insomma:

  • se si annuncia ai quattro venti l’approvazione di un Piano Paesaggistico … … e – invece - il Piano Paesaggistico non esiste;

  • se si decantano gli effetti speciali delle nuove disposizioni per la tutela e valorizzazione del paesaggio … … e – invece, come si ricava dalla piana lettura dell’art.1 del nuovo DDL – non si fa altro che ribadire il “rispetto dei principi contenuti nell’articolo 9 della Costituzione e nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14 e nella Parte Terza del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42“, … ;

  • se - in definitiva - si canta, pur sotto un nuovo titolo e colonna sonora, una canzone troppe volte sentita, quella secondo la quale dovremmo credere (sol perché lo dicono) che “stanno costruendo per noi un nuovo mondo meraviglioso” … … ;

è così insensato dare ascolto a quell’istinto di cautela che ci fa pensare: “cosa c’è dietro?”.



No, non è insensato, e lo si capisce dalle successive slides 11, 17 e 18, dove si annuncia :

  • che “La legge regionale si fonda … sulla creazione di nuovi valori paesaggistici per una nuova qualità del paesaggio”;

 

  • che “Il PPR intende promuovere progetti di area vasta – riproducibili – finalizzati alla ricostituzione dell'impalcato strutturale del paesaggio regionale.

Si tratta di progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica da avviarsi in ambiti aventi particolare rilevanza per la fragilità del contesto, la singolarità del vulnus , la depressione dei relativi caratteri paesaggistico-ambientali e/o la forte diffusione di fenomeni di abusivismo.

Si intende non solo riguadagnare i paesaggi perduti ma anche costruire nuovi paesaggi.”;

 

  • che “per la costruzione di nuovi paesaggi” si farà uso delle seguenti “metodologie :

ecoconto

parchi di assorbimento

aree di trasformabilità

perequazione, compensazione e incentivazione

progetti di valenza paesaggistica strategica

rete ecologica regionale”





Prima di penetrare il mistero di queste affermazioni, si ribadisce:



il fatto che il DDL introduca anche variazioni normative nelle leggi che lo precedono, non incide in alcun modo sulle ragioni della sua criticabilità.

Anzi, aggiunge gravità al tono dei rilievi, ove si consideri il fatto che con l’ordigno di appena 9 paginette, in cui ci si limita ad un astratto e formale (vedi art1, comma 1) rispetto dei “principi contenuti nell’articolo 9 della Costituzione e nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14 e nella Parte Terza del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42”, si opera il sostanziale affondamento della corazzata varata dalla LRC 13/2008 (Documento di Piano, Linee Guida per il paesaggio, ecc… : non a caso cancellati dall’anagrafe dei figli di questa Regione; ritenuti – ad appena tre anni – troppo vecchi per il nuovo tutto e subito).



E, in fin dei conti, la misura dei problemi che verranno da queste mine buttate nel futuro è direttamente proporzionale alla felicità di chi canta che tutto questo è meraviglioso… … .





3. Caro amico ti scrivo (attento al lupo).

 

Radio Campania trasmette ma non riceve, dunque è inutile contestare un certo modo di legiferare, de-legiferare, ri-legiferare, ultra-legiferare, meta-legiferare … , perché chi non ascolta è immune dal dubbio che montare un motore più potente, togliere i freni e eliminare il portabagagli possa essere un modo controproducente, se non sbagliato, per raggiungere prima la meta.

E, soprattutto, è assolutamente incapace di ammettere la possibilità di essere diretto, quale che sia la misura della velocità e l’idoneità del mezzo, verso una non-meta.

Ma proviamo a curiosare tra le stanze dell’allegato alla Delibera del GRC 64/2012 alla ricerca degli indizi che denunciano questo specifico dei nuovi strumenti approntati per trasportarci nel paesaggio del futuro.

“Art. 7

Strumenti per la pianificazione sostenibile

1. Il PPR, per rafforzare la componente ambientale del paesaggio regionale, individua una serie di strumenti e metodologie, da specificarsi nell’ambito delle norme di attuazione della

pianificazione paesaggistica:

a) l'ecoconto, che misura l'impoverimento del valore di un determinato territorio, a seguito della sua trasformazione, e ne quantifica la necessaria compensazione per bilanciarne gli effetti;

b) il parco di assorbimento, quale strumento predisposto per attuare il riordino territoriale e per varare nuove tipologie di funzioni collettive e servizi alla città secondo il modello dell’infrastruttura verde;

c) la componente naturalistica della pianificazione territoriale e comunale, che garantisce la protezione, la cura e lo sviluppo di tutti i beni naturali, definendo il sistema natura della città, in connessione con la rete ecologica;

d) le aree di trasformabilità intese quali ambiti di potenziale trasformazione del territorio che comprendono anche zone di rigenerazione urbana, recupero edilizio, riuso dei contenitori dismessi e valorizzazione del suolo già urbanizzato;

e) la perequazione, la compensazione e l’incentivazione, in ambito urbanistico e territoriale, secondo le norme regionali sul governo del territorio;

f) i progetti di valenza paesaggistica strategica, applicabili ad ambiti di area vasta, per il riequilibrio delle componenti del paesaggio.

2. Gli strumenti e i progetti previsti nel presente articolo sono promossi in ambiti di particolare rilievo per la singolarità e la vulnerabilità dei caratteri paesaggistici presenti, per le condizioni di particolare degrado e per la diffusione dell’abusivismo edilizio.

3. La pianificazione paesaggistica si attua anche attraverso la costruzione della rete ecologica regionale che costituisce il riferimento per l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto più ampio delle politiche regionali.

4. La costruzione della rete ecologica viene definita ai livelli regionale, di area vasta e locale al fine di sviluppare politiche attive di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio,

coinvolgendo in ciò anche la pianificazione di settore.”

Ecco, basta prelevare dallo scaffale l’art. 7 del nuovo DDL per venire investiti da ombre sincere che non richiedono l’uso di un Commissario Montalbano.

Infatti, vi sembra che ci sia un nesso tra l’obiettivo di “rafforzare la componente ambientale del paesaggio regionale” e :

  • “l'ecoconto” ? (secondo voi: misurare “l'impoverimento del valore di un determinato territorio” e quantificarne “la necessaria compensazione” produce il rafforzamento della “componente ambientale del paesaggio regionale” ?) ;

 

  • “il parco di assorbimento” ? (secondo voi: attraverso il varo di “nuove tipologie di funzioni collettive e servizi alla città” si produce il rafforzamento della “componente ambientale del paesaggio regionale” ?) ;

  • “la perequazione, la compensazione e l’incentivazione, in ambito urbanistico e territoriale, secondo le norme regionali sul governo del territorio” ? (secondo voi: attraverso l’equa distribuzione – ai sensi dell’art. 32 della LRC 16/04xi - di diritti edificatori e obblighi, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione urbanistica, si produce il rafforzamento della “componente ambientale del paesaggio regionale” ?) .

 

No, non c’è nessun nesso e queste norme - che gridano inascoltate “ci hanno prelevato di notte dai nostri reparti di urbanistica, dai nostri scopi di governo del territorio, coartando la nostra volontà di dedicarci all’edilizia”- mostrano l’ennesimo tentativo di un oscuro laboratorio di dare il volto del “rispetto dei principi contenuti nell’articolo 9 della Costituzione e nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14 e nella Parte Terza del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42” (art. 1, comma 1, del DDL) al mostro che del paesaggio si sta cibando senza freni, senza intolleranze, senza il minimo rigurgito di una coscienza evidentemente già divorata e digerita.

 

E se non c’è nessun nesso vuol dire che il DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 conduce verso un altrove che non è la ”tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania”.

 

Questo, caro amico – e non distrarti neanche un po’ - ti scrivo: dove ?.

4. Nessun uomo è un’isola

 

 

Mentre è possibile che la Campania, come ho tentato di dimostrare una volta, sia un’isola pur non essendo circondata dalle acque, non è possibile - per un uomo, ovunque sia - essere un’isola, cioè “intero in sé stesso”.

Dunque, non possiamo non chiederci quale sia il senso di una emittente, Radio Campania, che – dopo aver suonato per anni la marcia funebre dell’urbanistica fatta a pezzi da continue riscritture della legge 16/04 – oggi consegna il disco d’oro ad una normativa sulla tutela e valorizzazione del paesaggio che fa proprio della vituperata strumentazione per il Governo del Territorio – non prima di un ennesimo lifting - il suo supporto essenziale.

E nella contorsione acrobatica del Basso e della Batteria che sottolineano le movenze del disc jockey non possiamo non intravedere un dolore sordo, uno sfocare del gesto verso l’allusione ad una trama di fondo, quella che sorregge – senza giungere all’orlo delle nostre orecchie – tutto il brodo di coltura delle note che saltellano tra righi e spazi.

Ma per capire il messaggio che ci viene da tale allusione dobbiamo eseguire esattamente quel che l’allegoria ci suggerisce: spegnere la radio.

Perché, per capire il senso della musica contenuta nello spartito della Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 dobbiamo concentrarci su ciò che non viene cantato, sulla trama che raccoglie e sostiene il silenzio che segue l’ultimo, disorientato stridio del rumore di fondo : l’Articolo 15 - Abrogazioni e modifiche legislative.

 

Questa norma , infatti, è l’opera sartoriale che ci consegna la sindone del pensiero che ha pensato, la mistica essenza della volontà primordiale del Legislatore pro-tempore, la radice archeologica dei simboli che hanno ispirato il musicista infernale .

E se mi chiedete “perché ?” vi rispondo:

 

PRIMO: perché la norma stravolge “d’ufficio” il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana approvato con la LRC n. 35 del 27/06/1987, disponendo:

  • che la sua area di competenza non è più quella dei 34 comuni originariamente individuati all’art.2, bensì la “la superficie territoriale degli ambiti della “costiera amalfitana”, “penisola sorrentina” e “monti lattari” individuati dai DM 28 marzo 1985“;

  • che questa nuova “area è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale” secondo fantomatici “Sistemi territoriali di sviluppo così come individuati dal piano territoriale regionale approvato con legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13”, cioè secondo un’altra legge – come si vedrà – pure stravolta e svuotata delle sue potenzialità già sviluppate dalle Amministrazioni Provinciali;

  • che - udite udite - la disciplina del PUT si applica alle “aree sottoposte a tutela paesaggistica”, cioè alle aree individuate dal PUT … … (è così, non ridete…);

 

 

 

SECONDO: perché la norma fa a pezzi una legge, la LRC 13/2008, che era praticamente giunta a maturazione fino a produrre l’imminente approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali , cioè di quegli strumenti “attuativi della Convenzione europea del paesaggio finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale”, disponendo:

  • Che il Piano Territoriale Regionale approvato nel 2008 non costituisce più l’elemento che “fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti. ” (e quindi: liberi tutti … );

  • Che per raggiungere l’obiettivo di una Pianificazione Paesaggistica complessivamente coerente non ci si dovrà più riferire al ”quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b)” del PTR approvato nel 2008, né alle “linee guida per il paesaggio in Campania di cui all’articolo 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale” del PTR approvato nel 2008 (ecco il significato della slide di presentazione del nuovo DDl dove è scritto “Si intende … costruire nuovi paesaggi”: a ognuno il suo paesaggio! ).

 

TERZO : perché la norma - modificando gli artt. 2 e 5 della LRC 21 del 10/12/2003 – invita all’ampliamento dei campi di concentramento dei Comuni rientranti nelle zone a rischio Vulcanico dell’area Vesuviana. Infatti :

  • a fronte di una legge il cui scopo era – e rimane - quello di “definire:

a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;

b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell’ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge” (art.2, comma 3, della LRC 21/03);

 

  • si introducono “variazioni” (per fortuna con una formulazione che, prevedibilmente, non otterrà l’effetto atteso) intese a limitare il divieto di attuare interventi “comportanti pesi residenziali aggiuntivi”, imponendone l’applicazione alle sole “nuove edificazioni” e non anche agli “incrementi delle edificazioni esistenti” … … ;

  • si arriva a scrivere, con una logica degna di “Zelig” o “Scherzi a Parte”, che gli scopi della LRC 21 del 10/12/2003, cioè di pervenire alla “decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione“, possa raggiungersi escludendo “gli interventi di cui alle lettere … d) del comma 1, dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, s. 380 su tutti gli immobili esistenti”: il che equivale a dire che nei Comuni rientranti nelle zone a rischio Vulcanico dell’area Vesuviana la ristrutturazione di un edificio consistente “nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” E’ CONSENTITA MA E’ VIETATA (e stavolta non rido, ma mi domando : "Cos'è che in noi sogna ciò che sogniamo ..."xii ? )

 

QUARTO : infine, perché questo art. 15 del nuovo DDl rifrigge la frittata della LRC 16/2004 - intitolata “Governo del Territorio” - sull’altare di un’offerta al Dio Cemento che ormai olezza del putridume immondo dei cadaveri di principi maciullati, smangiucchiati e digeriti in fretta da iene e sciacalli dal manto zebrato, daini dagli occhi dolci su mascelle di caimani, e altre meravigliose specie animali di nuova generazione. Infatti:

  • con questo art. 15 del nuovo DDl allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012, come se non bastassero le modifiche alla LRC 16/2004 inizialmente apportate dalla “legge regionale 11 agosto 2005, n. 15” (modifica art. 44), e la profonda ri-scrittura della stessa LRC16/04 operata prima dalla LRC n. 19 del 28 dicembre 2009 e poi dalla LRC n. 1 del 5 gennaio 2011 (modifiche agli artt. 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 34, 37, 41, 43, 44 e 49), il superattivo chef Regionale è ritornato in cucina per re-impastare gli art. 3, 12, 18, 23, 25, 28, 30, 38, 40, 44 , alcuni dei quali - come gli artt. 12 e 44 – già cotti e stracotti da Leggi Regionali recentissime : praticamente ancora caldi del fuoco dell’ultima infornata … (l’art.44 è giunto alla terza ri-scrittura, cottura e – si spera – ultimo ciclo digestivo … … );

  • questo art. 15 del nuovo DDl conferma la nuova linea di produzione del “meglio deciso da loro per noi”, che consiste nel cancellare la precedente previsione secondo la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale AVEVA “valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.” (come recitava l’ex art. 18 , comma 7, della LRC 16/04). Sennonché, questa scelta è operata da un Legislatore che – APPENA 5 MESI FA (REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5) – ha approvato un “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” che non ha subito alcuna mutazione (oserei dire che sembra “disconosciuto” da chi lo ha emanato …) da parte del nuovo DDL e nel quale restano incisi e in vigore – ma a questo punto non è chiaro con quale capacità di sopravvivenza - gli assunti secondo i quali “Il piano strutturale del PTCP ha valenza di piano di valorizzazione paesaggistica” (art. 9, comma 2) e “Il piano programmatico del PTCP contiene i limiti massimi e minimi dei carichi insediativi per le singole aree di cui al comma 3 e le azioni rivolte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica” (art. 9, comma 4);

 

  • questo art. 15 del nuovo DDl , riscrivendo la disciplina transitoria degli strumenti di pianificazione vigenti, compie un nuovo salto carpiato all’indietro (eliminando la tempistica entro la quale i Comuni dovevano adottare il PUC e il RUEC e l’incredibile disciplina della semi-decadenza dei Programmi di Fabbricazione introdotta dalle Leggi Regionali sul Piano Casa), con effetto svitamento cerebrale da eccessiva sussultanza su quelli che – mentre gridano “l’avevamo detto” – scoprono l’ennesima contraddizione di un Legislatore che ha troppa, troppa, troppa e ancora troppa fretta: perché mentre la nuova estensione dell’art. 44 della LRC 16/04 proposta dal DDL rinnega le disposizioni che prevedevano effetti decadenziali degli strumenti urbanistici preesistenti nei Comuni che tardavano all’adozione del PUC/RUEC, l’immutato “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” sancisce ancora, all’opposto, che “… i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.”… … ;

 

  • questo art. 15 del nuovo DDl ci dice, in ultima analisi, quanta verità si celi in una osservazione di terza categoria come “il diavolo si nasconde nei dettagli”. Infatti, se c’è un senso in questa apparente fantasmagoria delle volontà che hanno indotto alla proposizione del DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012, ebbene questo senso è nascosto in una semplice, marginale, breve e geniale variazione dell’art. 23, comma 3, della LRC 16/04, il quale si è trasformato dalla formulazione originale :

 

“3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39 al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

 

alla nuova formulazione proposta dal DDL :

“3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi suscettibili di sanatoria al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

 

  • La genialata, dunque, consiste nella surrettizia introduzione di una norma GENETICAMENTE MODIFICATA nel tessuto portante della Legislazione Regionale e, per questa via, portare a compimento il tentativo – sin qui fallito, nonostante la grande profusione di sforzi messi in campo ad ogni livello istituzionale - di realizzare la grande promessa politica dell’ultimo decennio: “sanare gli abusi edilizi”. Infatti, posto che la sanatoria è ostacolata dal problema della cosiddetta “doppia conformità” e che non si riesce a riaprire i termini dei vecchi “condoni straordinari”, cosa ha deciso il Legislatore Campano? Semplice: la sanatoria degli abusi, di tutti gli abusi, indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti ieri, che li stiate compiendo mentre leggette questo scritto o che li abbiate programmati per domani, potranno essere sanati semplicemente … attraverso una pianificazione locale che provveda opportunamente alla loro perimetrazione/inclusione/adozione … … . E voilà, il gioco è fatto.

 

  • Ma la genialata è geniale anche sotto un altro profilo meno evidente e che tento di esprimere nella massima sintesi che mi riesce. Spesso, quando gli autori di abusi edilizi si sono rivolti al giudice amministrativo per opporsi ai dinieghi delle amministrazioni locali fondati sul contrasto con il contesto paesaggistico, hanno tentano di difendersi con l’alibi dell’insistenza in un contesto paesaggistico già degradato, saturo di altri abusi, ecc…, ottenendo la replica: “Lo stato di degrado e disordine ambientale non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva, atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero”. Ma ora ? Dopo il DDL incontreranno ancora questo ostacolo residuale del giudice amministrativo? No, non più, perché potranno addirittura sostenere che il recepimento nei PUC degli abusi realizza proprio il recupero degli ”interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico” mediante la realizzazione di “un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti” abusivi.

 

Dunque è svelato l’arcano: sullo spartito del DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012, all’art.15, è scritto a caratteri minuscoli che il canto è rivolto a chi spera di trovare una cura per la sopravvivenza degli abusi edilizi. E COSI’, parafrasando John Donne, “NON MANDARE A CHIEDERE PER CHI SUONA LA CAMPANIA: ESSA NON SUONA PER IL PAESAGGIO, NON SUONA PER TUTTI E, SPERO, NON SUONA PER TE”.

 

 

 

 

5. Per quanto voi vi crediate assolti siete lo stesso coinvolti


 

Perché non sfugga che le critiche al DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 - quale che sia la legittimità delle posizioni di chi le avversa o di chi le condivide - sono necessitate non solo da una afflato etico, giuridico, ecc…, ma anche da una questione pratica che ci riguarda a prescindere dall’interesse per il merito, è opportuno che si sappia:

  • che il DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 stravolge una legislazione, cioè la LRC 13/2008, che aveva sistematizzato il quadro di riferimento di tutta la pianificazione successiva – ivi compresa quella sulla tutela e valorizzazione del Paesaggio – di competenza Regionale, Provinciale e Comunale;

  • che per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della stravolta LRC 13/2008 la Regione Campania aveva stanziato (vedi: “Art.8 – Norma Finanziaria”) , per il solo 2008, 600.000,00 euro;

  • che non è difficile inferire, dalla parziale attuazione di tale LRC 13/2008 fino ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale AVEVA che avrebbero dovuto avere “valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.” (come recitava l’abrogato ex art. 18 , comma 7, della LRC 16/04), che per le finalità di tutela del Paesaggio si è già sostenuto un notevole impegno di risorse economiche evidentemente sottratte ad altri possibili scopi;

  • che per far fronte alle novità del DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012, che includono il trasferimento al macero dei citati PTCP, si prevede (vedi: “Art.14 – Norma Finanziaria”) di spendere ulteriori 2.169.751,12 di euri (e mi avvalgo scientemente della facoltà di sbagliare plurale, perché ci sono imperfetti – magari nati in un bar, su un marciapiede, per caso o per ridere - la cui efficacia non ha corrispondenti nel dizionario) ;

  • che questo gioco a fare e disfare, dunque, per essere alquanto costoso dovrebbe essere divertente non solo per i giocatori in campo e per chi ha pagato il biglietto per osservare, ma anche per chi si aspetta semplicemente che le istituzioni non gli addebitino il costo di sprechi evitabili.

 

Donde la conclusione che abusa delle parole di Fabrizio De Andrè (da: Storia di un impiegato - CANZONE DEL MAGGIO)

… E se vi siete detti
non sta succedendo niente,
… … convinti che fosse un gioco
a cui avremmo giocato poco
provate pure a credervi assolti
siete lo stesso coinvolti.
… E se nei vostri quartieri
tutto è rimasto come ieri,
… se avete preso per buone
le "verità" della televisione
anche se allora vi siete assolti
siete lo stesso coinvolti.

Ma è un cantare stonato, esattamente come di quel coro che – inneggiando al potere taumaturgico del DDL allegato alla Deliberazione della giunta regionale Campania n. 64 del 28.02.2012 – stornella : Habemus "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania" per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 …

 

Geom. Bottone Marcellino

81016 Piedimonte Matese (CE) – 24 Marzo 2012

 

i “Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;

c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;

e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;

f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;

g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.”

 

 

ii “Art. 13 - Piano territoriale regionale.

1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la Regione approva il piano territoriale regionale - Ptr -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. Attraverso il Ptr la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

3. Il Ptr definisce:

a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;

c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;

d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;

e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;

f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;

g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;

h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.”

 

iii “Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale.

1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La pianificazione territoriale provinciale:

a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;

c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;

d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;

e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;

f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale - Ptcp - e i piani settoriali provinciali - Psp -.

4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le disposizioni strutturali contengono:

a) l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;

b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;

c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;

d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;

e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;

g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.

6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.

8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente .

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I. - e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998 .

 

iv Articolo 135. (Pianificazione paesaggistica)

1.Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità' dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

 

v Articolo 143. - (Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.

7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

 

vi “Art. 13 - Piano territoriale regionale.

1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la Regione approva il piano territoriale regionale - Ptr -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. Attraverso il Ptr la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

3. Il Ptr definisce:

a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;

c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;

d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;

e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;

f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;

g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;

h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.”

 

vii Art. 1 - Approvazione del Piano Territoriale Regionale

1. In attuazione della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, articolo 13, è approvato il Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione;

b) documento di piano;

c) linee guida per il paesaggio in Campania;

d) cartografia di piano.

2. La relazione descrive l’architettura del PTR, le procedure tecnico-amministrative, le metodologie, le azioni, le fasi e i contenuti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13.

3. Il documento di piano è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:

a) primo quadro: rete ecologica, rete del rischio ambientale e rete delle interconnessioni;

b) secondo quadro: ambienti insediativi;

c) terzo quadro: sistemi territoriali di sviluppo;

d) quarto quadro: campi territoriali complessi;

e) quinto quadro: intese e cooperazione istituzionale, copianificazione.

4. Il documento di piano definisce e specifica, in conformità alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14.

5. Le linee guida per il paesaggio:

a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;

b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n.16/2004, articolo 2, comma 1, lettera c);

c) definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;

d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.

6. La cartografia di piano:

a) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;

b) comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14, e ne costituisce la base strutturale.

7. La carta dei paesaggi di cui al comma 6, lettera b), definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l’identità dei luoghi.

 

 

Art. 2 - Contenuti del Piano Territoriale Regionale

1. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.

2. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti.

3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.

 

 

Art. 3 - Procedimento di pianificazione paesaggistica

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina l’attività di pianificazione paesaggistica così articolata:

a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b);

b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all’articolo 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;

c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n.42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale.

d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all’articolo 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).

 

 

viii Articolo 143. - (Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.

7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

 

ix Articolo 142. - (Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

 

x Articolo 135. - (Pianificazione paesaggistica)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità' dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

 

xi Art. 32 - Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.

2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all'articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.

3. Il Ruec individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all'atto della formazione del Puc.

 

xii Citazione da : "Il Vangelo secondo Gesù Cristo", pag. 16, di Josè Saramago