Consiglio di Stato Sez. IV n. 7019 del 19 ottobre 2021
Elettrosmog.Costruzione di manufatto in prossimità di elettrodotto

Chi intende costruire un nuovo manufatto in prossimità di un elettrodotto esistente (linee di media tensione, o linee ad alta e altissima tensione1) ha la necessità di individuare l’estensione sul territorio della fascia di rispetto dell’elettrodotto, in modo da poter adeguare la progettazione dell’edificio al vincolo dovuto alla presenza della linea elettrica. La normativa vigente (legge n. 36 del 2001, DPCM 8 luglio 2003, DM 29 maggio 2008) prevede che tale vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto. La stessa normativa distingue poi tra luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere. Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) – ed è il caso di specie – è necessario che tali nuovi edifici siano al di fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici possono essere realizzati anche all’interno della fascia di rispetto e non occorre, quindi, passare alle fasi successive. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), stabilisce che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, e precisa, altresì, che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria vigente introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile.


Pubblicato il 19/10/2021

N. 07019/2021REG.PROV.COLL.

N. 08888/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8888 del 2018, proposto da
Sava S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Antonietta Pirozzi, Giacomo Pirozzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Mugnano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Passarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mugnano Di Napoli, piazza Municipio, 1;
Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05244/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonietta Pirozzi, Giacomo Pirozzi, Comune di Mugnano di Napoli, Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Consigliere Giuseppe Rotondo, viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Gian Luca Lemmo, Antonio Ausiello e Maurizio Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il presente giudizio involge il permesso di costruire n.120/b/2011 prot.n.18745/2011, rilasciato dal Comune di Mugnano di Napoli in data 8 ottobre 2013 alla società Sava S.r.l. per l’edificazione di un complesso edilizio di n.18 alloggi ad uso residenziale da realizzarsi in Via Cesare Pavese, foglio 5 part.1385, ricadente in zona C3, mediante delocalizzazione di volumi esistenti sulle p.lle 495, 1322 e 1323 del foglio 3.

1.1.Detto permesso veniva impugnato dai proprietari del fabbricato confinante con l’erigenda costruzione (sigg. Pirozzi Giacomo ed Antonietta) che, acquisita la documentazione tecnica, adivano il Tar per la Campania dinanzi al quale contestavano, con ricorso principale e motivi aggiunti: (i) la violazione del realizzando corpo "A" da parte della Sava srl del limite inderogabile di 10 mt. rispetto al fabbricato di loro proprietà; (ii) la violazione della fascia di rispetto per gli elettrodotti di cui alla L. 36/2001, DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008; (iii) la nota prot. 16497 del 4 agosto 2017 con la quale il Comune avrebbe respinto la richiesta di intervento in autotutela sollecitata dalla società Terna; (iv) la nota dell’Ufficio tecnico comunale, prot. n. 25375 del 13 dicembre 2017, con cui non sarebbe stata accolta la diffida all’annullamento in autotutela del permesso di costruire e della connessa SCIA in variante; (v) il (presunto) rifiuto di intervento in autotutela con riferimento alla realizzazione di una piscina interrata sul lato sud del Corpo A, assentita con SCIA in variante n. 118/2016 prot. n. 8566 del 17 maggio 2016 anziché con permesso di costruire.

Gli istanti chiedevano, altresì, l’accertamento del proprio diritto al rispetto delle distanze nonché la condanna del Comune di Mugnano ex artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, c.p.a.

2.Si costituivano nel giudizio di primo grado il Comune di Mugnano di Napoli, la TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., nonché la SAVA s.r.l. che eccepiva, altresì, la tardività dell’impugnazione del permesso di costruire sul presupposto della percepita consistenza del corpo di fabbrica A dell’opera sin dall’inizio dei lavori (all’uopo allegando perizia e fotografie).

3.Il Tar respingeva l’eccezione di tardività, ritenendola non sufficientemente comprovata in relazione alla anticipata percezione della consistenza del Corpo A di fabbrica e infondata con riguardo alle distanze dell’opera dall’elettrodotto per essersi inverata la conoscenza della inedificabilità assoluta dell’area soltanto a seguito di conferente documentazione acquisita in sede di accesso, prima non disponibile e ignota.

3.1. Nel merito, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, in relazione all’assorbente fondatezza della censura riguardante la violazione delle distanze dall’elettrodotto comportante l’inedificabilità assoluta, e compensava le spese.

4.Appella la sentenza l’originaria controinteressata SAVA s.r.l. che deduce un unico, articolato motivo di gravame per error in judicando (in relazione alla violazione e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001), violazione del dpcm 8 luglio 2003, violazione della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 43 c.p.a., per sussistenza della tardività.

4.1.Come seguono le censure:

a.la presunta violazione della fascia di rispetto per gli elettrodotti e della normativa in materia era conoscibile dai ricorrenti (appellati) già all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo poiché (i) negli allegati al permesso di costruire risultava rappresentato l’elettrodotto di proprietà della Terna nonché la fascia di rispetto di 31 metri; (ii) tra gli allegati alla domanda di permesso di costruire vi era anche l’elaborato peritale dell’ing. Bove nel quale erano indicate le ragioni e le misurazioni comprovanti la legittimità del titolo, (iii) i proprietari confinanti avevano adito anche il Tribunale civile con ciò dimostrando di avere piena conoscenza della situazione di fatto, (iv) gli odierni appellati si sono determinati a proporre motivi aggiunti solo all’indomani del rigetto dell’azione civile;

b. l’art.4 del DPCM 8 luglio 2003 nonché il DM 29 maggio 2008 prescrivono, ai fini della determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, che le misurazioni devono essere effettuate considerando l’energia elettrica che effettivamente attraversa l’impianto nel corso delle 24 ore giornaliere, secondo le normali condizioni di esercizio; sennonché, la misurazione di Terna sarebbe stata effettuata a potenza massima, seguendo una diversa applicazione della metodologia di calcolo rispetto ad altre pratiche: erroneamente, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto valida una misurazione di Terna effettuata secondo parametri mai utilizzati in sede di approvazione delle altre pratiche presentate per l’approvazione di progetti edilizi nella zona interessata e in quelle di altri Comuni.

5.Si sono costituiti in giudizio il Comune di Mugnano, i sigg. Pirozzi Antonietta e Giacomo, TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

5.1. Terna s.p.a. ha anche eccepito, in via preliminare, la inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante in data 13 luglio 2021, atteso il divieto di cui all’art. 104, c.p.a.

5.2 Gli originari ricorrenti, con memoria difensiva, oltre a confutare i motivi di appello hanno riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande di annullamento assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.

5.3 .Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

6.All’udienza del 29 settembre 2021, l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

7.L’appello è infondato.

8.La società appellante reitera, sub specie di motivi di appello, le eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione del permesso di costruire in relazione sia alle distanze legali minime tra fabbricati che alle distanza dall’elettrodotto.

8.1. Il Collegio ritiene che il Tar abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di interesse ad agire e condizioni dell’azione in relazione alla fattispecie concreta.

I ricorrenti originari avevano lamentato l’illegittimità del permesso di costruire avuto riguardo alla realizzazione del Corpo A) dell’opera, siccome in spregio:

- alle distanze minime legali tra edifici, stabilita dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, recepita dall’art. 25, comma 4.7, del P.r.g. del Comune di Mugnano di Napoli. Segnatamente, il realizzando corpo "A" del progettato complesso edilizio sarebbe posto ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto ad ogni punto del fabbricato antistante di loro proprietà;

-al vincolo di elettrodotto (v. pagg. 12-13-16 del ricorso introduttivo di primo grado).

8.2. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il termine di sessanta giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area ovvero laddove (come nel caso di specie) si contesti la violazione delle distanze (ex plurims, Cons. St. 7 febbraio 2020 n. 962); altrimenti, il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno sia data prova di una conoscenza anticipata.

8.3. In particolare, la “piena conoscenza” del provvedimento (da cui decorre il termine per poter impugnare il permesso) non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività del potenziale ricorrente.

8.4. Come sopra anticipato, gli originari ricorrenti (odierni appellati) hanno contestato l’esistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità costituito dal rispetto dovuto per le distanze minime legali tra edifici e per l’elettrodotto; violazione, quest’ultima ripresa e articolata sotto altri profili con successivo ricorso del 2017 recante nuovi motivi proposti a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi documenti (id est, diffida di TERNA s.p.a.).

8.5. Orbene, in atti risulta che:

-il titolo è stato rilasciato l’8 ottobre 2013;

-l’inizio dei lavori di abbattimento è stato comunicato il giorno 17 ottobre 2013;

-l’inizio dei lavori è stato comunicato in data 11 febbraio 2014;

- i lavori hanno avuto effettivamente inizio;

-il 13 maggio 2014 è stata presentata istanza di accesso agli atti presso il Comune di Mugnano, integrata il 27 maggio successivo;

- il 27 maggio 2014 i proprietari confinanti (odierni appellati) hanno avuto visione dei provvedimenti successivamente impugnati e presa contestuale conoscenza che uno dei tre Corpi di fabbrica (il Corpo A) sarebbe stato realizzato in violazione delle distanze minime legali;

- in data 24 giugno 2014, essi hanno notificato al Tar il ricorso principale;

-in data 17 novembre 2017, a seguiti di un secondo accesso agli atti hanno acquisito le diffide di TERNA al Comune;

-il 6 dicembre 2017 hanno proposto motivi aggiunti deducendo violazione della fascia di rispetto di cui al D.M. Ambiente 29 maggio 2008 e della legge n. 36 del 2001, art. 4, comma 1, lett. g), per prossimità dell’erigendo complesso edilizio all’elettrodotto Patria-Sant’Antimo.

8.6. L’incedere dei fatti non lascia adito a dubbi circa l’inveramento dell’interesse ad agire in occasione dell’inizio dei lavori che coincide, quando alla specificità delle censure articolate dagli originari ricorrenti, non già con la data comunicata per l’avvio del complesso edilizio bensì, dal momento in cui i costruttori hanno messo mano all’erigendo Corpo di fabbrica A), la cui realizzazione rappresentava un novum rispetto al precedente assetto dei luoghi e non poteva, pertanto, essere percepito ex ante.

8.7. L’autonomia costruttiva del Corpo di fabbrica A) non consente, in assenza di prova contraria, di ritenere la data di inizio dei lavori comunicata al Comune come sufficiente a inverare l’interesse ad agire, ovvero la piena conoscenza legale circa l’esistenza del titolo autorizzativo dell’opera de qua, poiché, pur trattandosi di far valere vincoli di inedificabilità, detti vincoli, rectius le relative violazioni, non erano immediatamente percepibili da parte dei confinanti; ale percezione si è resa evidente soltanto in occasione dell’inizio dei lavori del relativo manufatto (Corpo A) di cui, però, parte eccipiente non ha fornito alcuna prova, né aliunde se ne è potuto avere conto attraverso la documentazione versata in atti.

8..8. La circostanza che nel ricorso introduttivo sia stata proposta in nuce anche la violazione del vincolo di elettrodotto (id est, fascia di rispetto) rende tempestiva l’impugnazione anche avuto riguardo a tale profilo viziante – e sempre avuto riguardo al solo Corpo di fabbrica A) per il quale si discetta in causa - rispetto alla quale (impugnazione) la sopravvenuta conoscenza di documenti (id est, diffida di Terna s.p.a. al Comune) ha consentito di percepire ulteriori vizi che i ricorrenti hanno dedotto con nuovi motivi aggiunti al ricorso principale di primo grado.

9. Con il secondo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza del Tar per non avere il giudice di prime cure fatto buon governo delle norme in tema di inquinamento elettromagnetico; il motivo si fa forte della perizia tecnica di parte con la quale si sarebbe dimostrato il rispetto dei valori limite di emissione misurati in condizioni normali di esercizio dell’impianto.

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. Chi intende costruire un nuovo manufatto in prossimità di un elettrodotto esistente (linee di media tensione, o linee ad alta e altissima tensione1) ha la necessità di individuare l’estensione sul territorio della fascia di rispetto dell’elettrodotto, in modo da poter adeguare la progettazione dell’edificio al vincolo dovuto alla presenza della linea elettrica.

La normativa vigente (legge n. 36 del 2001, DPCM 8 luglio 2003, DM 29 maggio 2008) prevede che tale vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto.

La stessa normativa distingue poi tra luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere. Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) – ed è il caso di specie – è necessario che tali nuovi edifici siano al di fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici possono essere realizzati anche all’interno della fascia di rispetto e non occorre, quindi, passare alle fasi successive.

In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), stabilisce che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, e precisa, altresì, che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”.

La normativa primaria vigente introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile.

Tale vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto.

La procedura segue la seguente scansione: una volta identificata la linea elettrica i soggetti interessati o il Comune devono richiedere al gestore della linea la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) in formato numerico. Tale distanza, fornita dal gestore, individua un corridoio con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto d 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Per i casi complessi (presenza di due o più linee parallele, presenza due o più linee che si incrociano), oltre alle singole DPA delle linee si devono richiedere al gestore le APA (Aree di Prima Approssimazione). Tali aree rappresentano la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Una volta nota la DPA (e quando necessario l’APA), nel caso in cui l’edificio in progetto si trovi fuori dalla fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, cioè non interferisce né con il corridoio individuato dalla DPA, né con le aree individuate dalle APA, il Comune può procedere direttamente ad autorizzarne la costruzione, senza ulteriori approfondimenti.

Nel caso in cui, invece, l’edificio ricada totalmente dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione.

Nel caso in cui, infine, l’edificio ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore/proprietario dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse.

Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall'elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse.

Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.

In estrema sintesi: se l’edificio in progetto ha una destinazione a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere (come nel caso di specie) occorre procedere alla identificazione della linea ad alta tensione; successivamente, se il caso è semplice (una sola linea in un tratto rettilineo), il proponente deve acquisire la D.P.A. dal Gestore, se è complesso dovrà acquisire anche l’A.P.A.; dopo di che, se la distanza dell’edificio in progetto dall’asse della linea è maggiore della D.P.A. il Comune può autorizzare la costruzione, altrimenti è necessario un approfondimento con il Gestore per il calcolo esatto della fascia di rispetto, nel qual caso se l’edificio non intersecherà la linea fornita dal Gestore allora la costruzione potrà essere autorizzata, altrimenti non potrà autorizzarla.

10. Chiarito quanto sopra, poiché l’edificio di che trattasi sorge a insufficiente distanza dai conduttori elettrici, il Comune di Mugnano avrebbe dovuto chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell’induzione magnetica. In altri termini, avrebbe dovuto fare luogo alla fase di approfondimento con il Gestore.

11. Sennonché l’Ente locale non ha svolto – prima del rilascio del titolo - alcun tipo di approfondimento in tal senso al fine di verificare se il fondo possedesse caratteristiche tecniche e giuridiche tali da consentirne l’utilizzazione a fini di edificazione residenziale (id est, permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere), né ha interessato TERNA S.p.A. al fine di verificare se l’edificio in progetto fosse compatibile con le esigenze del sistema elettrico e dell’elettrodotto; e neppure ha consentito di verificare l’entità dei campi elettrici e magnetici presenti nell’area, l’estensione della fascia di rispetto dalla linea elettrica e il rispetto delle distanze - tra l’edificio ed i conduttori in tensione - previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 21.3.1988 n. 449.

Tutto questo si è tradotto nell’assentire la realizzazione del divisato Corpo di fabbrica a destinazione abitativa nella fascia di rispetto in cui, in assenza degli approfondimenti di cui sopra e dei suoi esiti, non è assolutamente consentita alcuna edificazione di manufatti a scopo residenziale o che comunque prevedano un’occupazione superiore a quattro ore giornaliere.

12. L’omissione si è tradotta in un deficit istruttorio nonché nella violazione della procedura scandita dalla normativa vigente.

13. Tanto più che le volumetrie assentite, alla luce dei calcoli eseguiti da TERNA s.p.a., effettuati considerando la portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto (così come previsto dalla norma CEI 11 – 60), risultano esposte a valori di induzione magnetica superiori all’obiettivo di qualità pari a 3 microtesla.

14. E’ bene ribadire che, ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, compete al gestore della rete (TERNA S.p.A.) provvedere al calcolo della fascia di rispetto; calcolo che, a sua volta, scaturisce da una apposita misurazione da effettuare mediante specifico strumento informatico e tenendo conto di molteplici fattori.

15. Non appare, pertanto, idoneo a confutare tale misurazione il calcolo effettuato dal perito di parte appellante che vi ha provveduto secondo una modalità diversa. Al riguardo, condivisibili sono le motivazioni rese dal Tar a rigetto delle argomentazioni della società SAVA.

16. Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti anche i dedotti vizi che l’appellante ha mosso alla sentenza laddove questa non avrebbe colto la disparità di trattamento operata da Terna.

I casi portati a comparazione dall’appellante non sono confrontabili con quello dedotto in giudizio, afferendo essi ad altro valore della fascia di rispetto e a un diverso elettrodotto (sito nel Comune di Cardito) ovvero a situazioni ontologicamente differenti, come il caso della Villetta Comunale “Gianni Rodari” in cui è stato proprio il Comune ad evidenziare a TERNA S.p.A., con nota del 19 novembre 2017, che la Villetta era stata costruita negli anni novanta (quindi prima dell’entrata in vigore della l. 36/2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003) e a chiedere specificatamente se era stato rispettato il valore di attenzione di 10 microtesla previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

17. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, i motivi di appello sono infondati.

18. L’infondatezza degli stessi, di carattere tranciante, consente al Collegio di prescindere dall’esame dei restanti motivi dedotti dagli originari ricorrenti in primo grado contro i provvedimenti impugnati e non esaminati dal Tar, dagli stessi riproposti nella memoria difensiva in appello.

19. L’appello deve essere, pertanto, respinto.

20. Sussistono giusti motivi, stante la complessità del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere