TAR Abruzzo (PE) Sez.I n. 358 dell'11 maggio 2009
Elettrosmog. Delocalizzazione impianti

L’articolo 28 comma 7°, del D. Lgs. n. 177 del 2005 afferma che gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti “sono trasferiti .. su iniziativa delle regioni …dal Ministero …che dispone il trasferimento e trascorsi inutilmente centoventi giorni disattiva gli impianti.” In sostanza le regioni hanno il potere di iniziativa in materia, ma non quello dispositivo che spetta al Ministero delle comunicazioni (cui "medio tempore" è subentrato il Ministero dello sviluppo economico).
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N.00358/2009 REG.SEN.
N. 00568/2008 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 568 del 2008, proposto dalla società Prima Tv - Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luca R Perfetti, con domicilio "ex lege" presso la segreteria del Tar Pescara, via Lo Feudo N. 1;

contro

Presidente Giunta Regionale Abruzzo nonché Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Pianificazione e Spettro Radioelettrico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) - Abruzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Fabrizio Rulli in Pescara, viale D'Annunzio 24; Comune di Pescara, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Di Marco, Gaetano Puglielli, con domicilio eletto presso Paola Di Marco in Pescara, Ufficio Legale Comune;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

DELLE ORDINANZE N.1 DEL 24.06.2008 E N.2 DEL 01.07.2008 CON LE QUALI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO HA ORDINATO ALLA SOCIETÀ RICORRENTE LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA DALL'ATTUALE POSTAZIONE IN LOCALITÀ SAN SILVESTRO COLLE DI PESCARA IN ALTRO SITO RITENUTO IDONEO SOTTO L'ASPETTO RADIOELETTRICO DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI; DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE; NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente Giunta Regionale Abruzzo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) - Abruzzo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La ricorrente Prima TV s.p.a., premesso di essere titolare di impresa di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale in forza di autorizzazioni ministeriali, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il Presidente della Regione Abruzzo ha ordinato la delocalizzazione di tutti gli impianti di radiodiffusione dalla località San Silvestro verso il sito di Pietracornale nel comune di Bussi ovvero in altro ritenuto idoneo da punto di vista radioelettrico.

A sostegno del presente ricorso deduce i motivi di seguito compendiati:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 del D. Lgs. 177 del 2005. Carenza di potere.

La competenza a disporre la delocalizzazione spetta al Ministero delle comunicazioni e non alle Regioni che hanno solo un potere di iniziativa e impulso.

Inoltre nel caso di specie non sono stati superati i limiti di esposizione ma solo i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, laddove l’articolo 28 citato fa riferimento solo ai limiti e non ai valori.

2. Violazione e falsa applicazione dello Statuto della regione Abruzzo. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione della legge 36/2001 e della legge regionale 45/2004. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione.

Il Presidente della Giunta sarebbe privo del potere di adottare l’ordine di delocalizzazione, trattandosi di atto spettante ai dirigenti. Non sarebbe competente neppure all’adozione di ordinanze contingibili in quanto nel caso di specie non sussisterebbe alcun pericolo od urgenza essendo stato accertato il solo superamento dei valori di attenzione e l’adozione delle ordinanze sarebbe intervenuto dopo oltre un anno dai rilievi dell’ARTA.

3. Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs. 177/2005 e del DM 8 luglio 2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto.

Non è stato comunicato l’avvio del procedimento da parte della Regione e inoltre le misurazioni effettuate dall’ARTA, presupposte all’ordinanza del Sindaco di Pescara, anch’esse non sono state precedute da avviso di avvio del procedimento e sarebbe comunque inattendibili in quanto eseguite in violazione del DPCM 8 luglio 2003 sì da falsare il presupposto di fatto in forza del quale sono state adottate le ordinanze di delocalizzazione.

4. Violazione dell’art. 42 della Costituzione e del d. lgs. 177/2005. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto sotto altro profili. Eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità, difetto di ragionevolezza e di motivazione.

La Regione avrebbe contraddittoriamente indicato il sito di Pietracorniale pur avendolo ritenuto inidoneo con precedente parere, in tal modo precludendo all’istante la prosecuzione della propria attività imprenditoriale; il tutto peraltro in assenza di una complessiva attività di ridistribuzione delle frequenze al fine di evitare probabili interferenze e di una precisa individuazione del nuovo sito che lascerebbe libere le emittenti di migrare "ad libitum" verso uno dei vari siti individuati dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze con evidenti rischi di interferenze radioelettriche.

Inoltre la delocalizzazione avrebbe dovuto essere disposta solo ove i procedimenti di riduzione a conformità non avessero raggiunto l’obiettivo di ricondurre i valori di campo nei limiti di legge.

5. Violazione degli atti Finali della Conferenza regionale di Ginevra 2006. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.

La ricorrente assume che l’atto finale della conferenza regionale di Ginevra del 2006 e, in particolare, il c.d. piano GE06, avrebbe individuato il sito di San Silvestro tra i 1567 "assignment" da distribuire sicché le ordinanza impugnate si porrebbero in contrasto con tale piano.

6. Eccesso di potere per genericità, indeterminatezza e perplessità.

Vi sarebbe incertezza in ordine al nuovo sito dove localizzare l’impianto anche per la mancanza del preventivo parere di compatibilità radioelettrica del Ministero e, in ogni caso, le ordinanze non specificherebbero in cosa consisterebbero gli adempimenti connessi alla delocalizzazione.

La ricorrente ha anche formulato istanza istruttoria finalizzata all’acquisizione delle misurazioni eseguite dall’ARTA e poste a base delle ordinanze sindacali di riduzione a conformità come pure delle ordinanza di delocalizzazione.

Resiste in giudizio la Regione, la quale, ricostruito il quadro normativo di riferimento, afferma che l’atto regionale impugnato sarebbe atto endoprocedimentale di iniziativa nell’ambito di un procedimento che spetta al Ministero concludere; da qui l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero dello sviluppo economico come pure il Comune di Pescara e l’Arta Abruzzo per difendere la legittimità degli atti di rispettiva competenza adottati nell’ambito del procedimento in questione.

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come esposto in narrativa, oggetto del presente ricorso sono due ordinanze del Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo, la n. 1 del 1 luglio 2008 con cui si ordina la delocalizzazione entro 180 giorni degli impianti di diffusione siti nella località San Silvestro di Pescara nel sito Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino, ovvero in altro sito ritenuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni, e la n. 2 sempre del 1 luglio 2008 con cui, ad ulteriore esplicitazione della ordinanza precedente, si spiega che la delocalizzazione deve avvenire nel sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino o in altro sito ritenuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni tra quelli riportati negli allegati alle delibere dell’Autorità garante nelle comunicazioni n. 68 del 30 ottobre 1998, n. 249 del 31 luglio 2002 e n 15 del 29 gennaio 2003.

A fondamento dei due provvedimenti collegati si pone il disposto dell’articolo 28, commi 1° e 7°, del D. Lgs. n. 177 del 2005, oltre che la legge regionale n. 45 del 2004. In via di fatto si richiamano poi gli accertamenti effettuati dall’ARTA dai quali è emerso il superamento dei limiti per i campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003, sia per quanto concerne i valori di attenzione sia per gli obiettivi di qualità.

A sostegno si citano poi le ordinanze del Sindaco di Pescara n. 238 e n. 239 del 21 marzo 2008 e n. 405 del 16 maggio 2008 con cui le emittenti televisive operanti dal Colle San Silvestro di Pescara sono state diffidate dall’adeguare i loro impianti per ridurre le emissioni a quelle consentite.

Nella parte motiva dell’ordinanza n. 1 si menziona poi “l’indifferibilità” dell’esigenza di adottare un provvedimento idoneo alla delocalizzazione degli impianti di diffusione sonora e televisiva siti in località San Silvestro nell’interesse della comunità e a tutela della salute pubblica.

Si richiamano poi il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 68/1998, 249/2002 e 15/2003 che non includono più la località di San Silvestro tra i siti idonei.

A questo punto, per ovvie ragioni logiche, va affrontata la decisiva questione della competenza del Presidente della Giunta regionale in materia.

Orbene, l’articolo 28 comma 7°, citato nelle premesse dell’ordinanza n. 1 impugnata, afferma che gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti “sono trasferiti .. su iniziativa delle regioni …dal Ministero …che dispone il trasferimento e trascorsi inutilmente centoventi giorni disattiva gli impianti.”

In sostanza le regioni hanno il potere di iniziativa in materia, ma non quello dispositivo che spetta al Ministero delle comunicazioni (cui "medio tempore" è subentrato il Ministero dello sviluppo economico).

La legge regionale n. 45 del 2004 all’articolo 10 specifica ulteriormente la norma statale, prevedendo l’adozione da parte della Regione di un piano di risanamento al fine di ricondurre i campi magnetici ai limiti di “esposizione” di cui al DM 381 del 1998 e al DPCM 8 luglio 2003. La norma prevede anche la possibilità di delocalizzazione degli impianti che va effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva.

In sostanza, sia la norma statale sia quella regionale citate prevedono determinate procedure e modalità per l’adeguamento degli impianti non a norma e per l’eventuale loro delocalizzazione.

Tornando all’ordinanza n. 1 qui impugnata, essa ordina la delocalizzazione, nel sito di Pietracorniale ovvero in altro sito ritenuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni, ma fissa il termine di 180 giorni unicamente per gli adempimenti connessi alla delocalizzazione a carico dei titolari degli impianti. In sostanza, il termine non risulta tassativo, riguarda non già la effettiva delocalizzazione ma unicamente gli adempimenti dei titolari degli impianti, tant’è che si invita il Ministero delle comunicazioni ad esprimere il proprio parere sul sito o su altro sito idoneo.

Pertanto, al di là della dizione usata, con gli atti gravati la Regione da un lato invita gli interessati ad un trasferimento su base volontaria e d’altro lato assume l’iniziativa del trasferimento sulla base dell’art. 28 comma 7° del D. Lgs. 177 del 2005, e inizia la procedura per il trasferimento stesso, per cui il termine di 180 giorni, riferito unicamente agli adempimenti dei titolari degli impianti, non risulta quello finale per l’effettiva delocalizzazione, occorrendo a tal fine in ogni caso il parere di compatibilità radioelettrica del nuovo sito. Non sussiste poi alcuna interferenza con la competenza ministeriale a disporre il trasferimento.

Le ordinanze del Presidente della Giunta regionale sono quindi atti di iniziativa procedimentale nei confronti del Ministero ed al contempo propulsive nei confronti delle emittenti, le quali entro 180 giorni devono aderire alla delocalizzazione; solo in mancanza di un trasferimento volontario verrà attivata la procedura coattiva con l’intervento del Ministero.

In ogni caso, gli atti impugnati, ancorché endoprocedimentali, risultano comunque lesivi, se non altro perché decisori in ordine alla necessità - derivante dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) - di spostare e disattivare il sito di San Silvestro.

Va sottolineato che lo spostamento risulta dovuto anche indipendentemente dal superamento dei valori di precauzione, proprio per la sopravvenuta inidoneità della ripetuta località; ne discende l’irrilevanza delle censure che si appuntano sui provvedimenti pregressi, sia le ordinanze sindacali, sia gli accertamenti effettuati dall’ARTA e ciò anche in relazione alla pretesa violazione dei diritti di partecipazione. Si tratta di atti bensì citati nelle premesse dei provvedimenti regionali qui impugnati, ma che costituiscono solo un’occasione per iniziare una procedura di trasferimento delle emittenti, comunque indispensabile state l’intervenuta inidoneità del sito di San Silvestro.

Più precisamente, il fatto che alcune emittenti abbiano superato i limiti di legge per le emissioni legittima non solo il loro trasferimento, ma, considerato che l’intera normativa citata e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze prescrivono l’accorpamento di tutte le emittenti in pochi siti, si impone anche il trasferimento delle emittenti che nello stesso sito non hanno superato i limiti di legge come accade per l’esponente. Non si può dubitare invero, sulla base della documentazione versata in atti, che nel sito di San Silvestro i limiti normativi siano stati ripetutamente superati nel corso degli anni, senza che si sia mai verificato un reale risanamento, per cui, nel superiore interesse della tutela della salute pubblica, risulta corretto disporre la delocalizzazione di tutte le emittenti ivi operanti.

Conclusivamente sul punto, l’unica disposizione cogente prevista dalle due ordinanze regionali de "quibus" concerne lo spostamento del sito, atto dovuto in quanto San Silvestro non compare tra i siti che sulla base del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze possono ospitare le postazioni di emissione.

Né possono invocarsi le previsioni del GE06 di cui alla conferenza regionale di Ginevra 2006 perché, come la stessa ricorrente riconosce, tale accordo internazionale non è stato ancora ratificato, sicché al momento la fonte normativa e tecnica di riferimento per l’individuazione dei siti idonei ad ospitare impianti di radiodiffusione resta il citato piano nazionale delle frequenze salve le verifiche di compatibilità radioelettrica di competenza del ministero.

In sostanza, al di là dell’infelice terminologia adottata, i provvedimenti regionali stabiliscono unicamente di trasferire il sito e iniziano la relativa procedura, nella quale dovrà intervenire anche il Ministero delle comunicazioni competente ad adottare la decisione finale: in ogni caso in assenza della verifica di compatibilità radioelettrica nessuna sanzione, decadenza o disattivazione potrà essere disposta a carico delle imprese interessate trattandosi di adempimento espressamente previsto dalla disciplina normativa del procedimento di delocalizzazione richiamata sicché le censure di manifesta illogicità di cui al quarto ed al sesto motivo di ricorso devono essere parimenti disattese.

Il fatto poi che il sito dove trasferire gli impianti non sia ancora individuato - (la menzione del sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino è meramente indicativa), tant’è che le ordinanze impugnate rimandano alla verifica dell’idoneità dei siti da parte del Ministero - non può peraltro viziare le ordinanze stesse che, come precisato, devono essere qualificate alla stregua di meri atti di iniziativa procedimentale aventi al contempo finalità sollecitatoria nei confronti delle imprese interessate.

Quanto infine alle restanti censure di incompetenza, carenza dei presupposti, illogicità e violazione di legge va ribadito che le due ordinanze regionali impugnate, rettamente intese, non impongono alcun trasferimento, ma iniziano la procedura di cui all’articolo 28 comma 7° del D. Lgs. 177 del 2005, destinata a proseguire coattivamente solo in caso di mancato trasferimento volontario nei siti ritenuti idonei da punto di vista radioelettrico sicché gli eventuali vizi infraprocedimentali potranno essere fatti valere allorquando il procedimento di delocalizzazione approderà alla sua conclusione mediante l’adozione delle pertinenti determinazioni ministeriali.

Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se sussistono, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, definitivamente pronunciando, così provvede:

-respinge il ricorso in epigrafe;

- compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO