TAR Veneto, Sez. III, n. 810, del 12 giugno 2013
Elettrosmog.Compatibilizzazione radioelettrica degli impianti di radiodiffusione

Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00810/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01903/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2012, proposto da: 
Rmc Italia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Amiconi, con domicilio eletto presso Cleo Vianello in Venezia, S.Croce, 466;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

O-Sphera Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Vaccaro, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; C-Spera;

per l'annullamento

della nota prot. n. ITV/4/13031/SM/AEP1829 del 16/10/2012, ricevuta a mezzo fax il 18/10/2012, con cui l'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, ha comunicato a RMC Italia s.r.l., nella sua qualità di emittente controinteressata, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione provvisoria e sperimentale richiesta da O-Sphera s.r.l. congiuntamente alla società C-Sphera nel procedimento prot. AEP1829;

dell'autorizzazione avente ad oggetto la: "compatibilizzazione e razionalizzazione inerente modifiche tecniche agli impianti di Col Toront (BL) fr. 100.600 Mhz e Colle Madonna della Salute - Vittorio Veneto (TV) fr. 96.000 Mhz", con la prescrizione "di utilizzo per l'impianto di Fais - Vittorio Veneto (TV) della potenza di trasmissione di 3 KW con un apparato di potenza nominale non eccedente quella autorizzata, tenuto conto delle disponibilità commerciali".



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di O-Sphera Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

FATTO

Con il provvedimento impugnato O-Sphera Srl è stata autorizzata, in via provvisoria e sperimentale per il periodo di 120 giorni, ad attuare le seguenti modifiche d’impianto:

- spostamento da Colle Madonna della Salute – Vittorio Veneto a Fais – Vittorio Veneto dell’impianto fx 96 MHZ – risintonizzazione a 100,600 MHZ ed utilizzo di un sistema radiante composto da 4 cortine affiancate ciascuna di 4 antenne SIRA FM 11 orientate a 165° - potenza TX = 6 KW come da progetto allegato all’istanza;

- spostamento da Col Toront (BL) a Pascolet (BL) dell’impianto fx 100,600 MHZ (pot. TX = 10 KW – 4 + 2 antenne SIRA FM07 orientate a 190° N – 330° N) – utilizzo di un sistema radiante composto da 2 antenne yagi Kathrein 770776 orientate a 330° N – potenza TX = 3 KW come da progetto allegato all’istanza.

Nello stesso provvedimento di cui sopra è contenuta la prescrizione di utilizzo per l’impianto di Fais – Vittorio Veneto (TV) della potenza di trasmissione di 3 KW con un apparato di potenza nominale non eccedente quella autorizzata, tenuto conto delle disponibilità commerciali.

Parte ricorrente lamenta difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, travisamento ed erronea valutazione, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

L’ispettorato territoriale, nonostante le legittime richieste avanzate dalla ricorrente,

non avrebbe adeguatamente verificato attraverso l’effettuazione degli opportuni accertamenti radioelettrici l’incidenza delle modifiche autorizzate all’impianto di O-Sphera rispetto a quelli in esercizio con RMC Italia.

Parte ricorrente lamenta che, per effetto del provvedimento impugnato, ha subito il sostanziale annullamento delle trasmissioni in particolar modo nella città di Treviso e provincia, vedendosi precluso l’utilizzo dell’impianto su fr. 100,800 MHZ.

DIRITTO

Parte ricorrente, sia nel corso del procedimento amministrativo, cui ha partecipato, sia nell’ambito del presente ricorso giurisdizionale, ha fatto presente che agisce per evitare il danno derivante alla propria emittente per le interferenze subite nel territorio della provincia di Treviso.

Tale danno tuttavia non è tutelabile e pertanto il ricorso è infondato.

L’art. 32 della legge n° 223 del 1990 stabilisce che i privati che, alla data di entrata in vigore della legge n° 223 del 1990, eserciscono impianti per la radiodiffusione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti all’ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n° 223 del 1990 comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall’art. 4 comma 1 del D.L. n° 807 del 1984, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 Dicembre 1984.

Tale norma grava il privato dell’onere della corretta compilazione delle schede, in quanto tali schede, tra cui quella relativa al territorio interessato dalla radiodiffusione, delimitano l’ambito territoriale dell’autorizzazione.

La scheda di pertinenza che delimita il territorio interessato dalla radiodiffusione di parte ricorrente non comprende il territorio della provincia di Treviso.

Ne consegue che parte ricorrente non è autorizzata a trasmettere nel territorio della provincia di Treviso e che conseguentemente non è legittimato ad agire in giudizio per la tutela avverso interferenze lamentate nel territorio della provincia di Treviso.

Il collegio fa altresì presente sotto tale profilo che, nella camera di consiglio in cui è stato deciso il presente ricorso, è stato altresì annullata (ricorso n° 71/2013) l’autorizzazione rilasciata in data 10 Ottobre 2012 a RMC Italia alla correzione di errore di compilazione di scheda tecnica B dell’impianto di trasmissione via etere terrestre sulla frequenza di 100,800 MHZ sito in Rubbio Bassano del Grappa via Monte Caina n° 19, già censito ex art. 32 della legge n° 223 del 1990 con indicazione delle province di Vicenza e Padova, con inclusione nella suddetta scheda delle province di Treviso, Venezia e Rovigo.

Ne consegue che l’annullamento di tale autorizzazione toglie fondamento alla censura secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto considerare che nel corso del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato era altresì pendente il procedimento avviato in relazione alla sopra richiamata istanza di correzione di errore materiale, proprio perché tale istanza di correzione di errore materiale doveva essere rigettata.

Per il resto è sufficiente osservare che il procedimento condotto dall’amministrazione ha evidenziato il rispetto del secondo comma dell’art. 28 del d. lgs. n° 177 del 2005, secondo cui: “il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite”.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La complessità del procedimento consente di compensare le spese e di rigettare l’istanza della parte controinteressata di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 120 del cod. di proc. civ.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Rigetta altresì l’istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)