MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 15 aprile 2003, n. 130
Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione
degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai
requisiti previsti dal GMDSS.
Gazzetta Ufficiale N. 130 del 07 Giugno 2003
Capo I
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio
1967, riguardante l'approvazione delle norme tecniche relative ai
requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo
delle navi mercantili e lusorie;
Visti gli articoli 354 e 360 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva
73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata
ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale del 1974
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive
modificazioni;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 adottati
dal Comitato della Sicurezza Marittima dell'I.M.O. il 17 giugno 1983,
in vigore dal 1° luglio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1986;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1°
febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Viste le prescrizioni per le navi costruite dal 1° febbraio 1995 di
cui al capitolo II-I, Parte D - Impianti elettrici, Regola II - 1/42
e Regola 43 degli emendamenti alla convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal
1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1996;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente
l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE
del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29
ottobre 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 con il quale e'
stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le norme tecniche relative
alla costituzione ed alla sistemazione degli impianti radioelettrici
a bordo delle navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti
previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza in mare);
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (note
GM/131347/4532/DL/Pon del 27 giugno 2002 e GM/132098/4532/DL/Pon del
18 settembre 2002);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli impianti
radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle
disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti
previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare»
(GMDSS).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 354 e 360 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, cosi' recitano:
«Art. 354 (Norme tecniche radionavali). - Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto,
di concerto con quello della marina mercantile, stabilisce
i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle
navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici
sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di
altre disposizioni, sia facoltativi.».
«Art. 360 (Dichiarazione di tipo approvato e di
equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a
bordo). - Tutti gli apparati radioelettrici, per essere
impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere,
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle
norme tecniche.
Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo
radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui
all'art. 354, dovra' essere richiesto il preventivo di
esame dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, affinche' sia controllato se le sue
caratteristiche tecniche rientrino in quelle stabilite
dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del
rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di
apposito certificato di autorizzazione.
La dichiarazione di equivalenza puo' essere emessa per
apparati o tipi di apparati omologati in un Paese straniero
aderente alla Unione internazionale delle
telecomunicazioni, purche' l'Amministrazione competente di
tale Paese abbia dichiarato di ammettere la stessa
possibilita' per gli apparecchi approvati in Italia.
- La legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1977, n. 298.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O, cosi'
recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali] - Lettera abrogata dall'art. 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1996, n.
286, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 novembre 1999, n. 263, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca la «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo». E'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n.
181.
Art. 2.
S c o p o
1. La regola tecnica definisce sia la costituzione degli impianti
radioelettrici di cui all'articolo 1, sia le modalita' di
installazione a bordo, nel rispetto dei requisiti previsti dal GMDSS.
Art. 3.
Apparati radioelettrici di bordo
1. Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi
soggette a quanto previsto dal GMDSS sono quelli richiesti ai sensi
della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare (SOLAS).
Art. 4.
Valutazione della conformita' tecnica
1. La valutazione della conformita' tecnica degli apparati deve
essere effettuata secondo quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, in
base alle norme tecniche indicate nell'allegato A a detto
regolamento.
2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilita'
elettromagnetica, si applica il decreto legislativo 12 novembre 1996,
n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE relativa
alla compatibilita' elettromagnetica.
Note all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1999, n. 407, vedasi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
vedasi le note alle premesse.
Art. 5.
Impianti facoltativi
1. Per gli impianti non dedicati alla sicurezza ed installati a
bordo delle navi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal GMDSS,
puo' essere consentita l'applicazione parziale della presente regola
tecnica riguardo l'installazione delle antenne, qualora non sia
tecnicamente possibile soddisfare quanto previsto per gli impianti
preposti alla sicurezza, fermo restando l'obbligo di non creare
interferenze agli impianti facenti parte della dotazione
obbligatoria.
2. Gli impianti facoltativi possono anche essere esentati dagli
obblighi previsti dalla regola tecnica per la sorgente di energia
elettrica principale, la sorgente di energia elettrica di emergenza e
la sorgente di energia elettrica di riserva.
Capo II
Art. 6.
Aree di navigazione
1. Ai fini del presente regolamento, in conformita' delle
definizioni di cui agli emendamenti alla Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/83 Regola 2, in
vigore dal 1° febbraio 1992, citati nelle premesse, si intende:
a) per «zona oceanica A1» una zona situata all'interno della zona
di copertura radiotelefonica di almeno una stazione costiera che
opera su onde metriche e nella quale la funzione di allarme DSC e'
disponibile in permanenza;
b) per «zona oceanica A2» una zona, ad esclusione della zona
oceanica A1, situata all'interno della zona di copertura
radiotelefonica avente almeno una stazione costiera operante su onde
ettometriche ed in cui la funzione di allarme CSN e' disponibile in
permanenza;
c) per «zona oceanica A3» una zona, ad esclusione delle zone
oceaniche A1 ed A2, situata all'interno della zona di copertura di un
satellite geostazionario d'INMARSAT ed in cui la funzione di allarme
e' disponibile in permanenza;
d) per «zona oceanica A4» una zona situata all'esterno delle zone
oceaniche A1, A2 ed A3.
Art. 7.
Impianto di radiocomunicazioni: dotazione obbligatoria
1. L'impianto di radiocomunicazioni a bordo delle navi che ne hanno
l'obbligo in base alla normativa vigente, deve essere costituito, per
le diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3, A1+A2+A3+A4 e
salvo diverse prescrizioni previste dalla normativa stessa per
particolari categorie di navi, secondo quanto previsto dal Capitolo
III / Regola 6 e dal Capitolo IV / Regole 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli
emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del
14 marzo 1992.
Art. 8.
Impianto di radiocomunicazioni: precisazioni
1. Il trasponditore radar di cui alla Regola 7, punto 7.3, del
Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», puo'
essere quello o uno di quelli in dotazione alle lance di salvataggio.
2. Inoltre devono essere previste delle facilitazioni per
consentire le comunicazioni in VHF dalle ali di plancia; il VHF
portatile della dotazione delle lance di salvataggio puo' soddisfare
tale obbligo purche' autorizzato per le comunicazioni di bordo.
3. L'apparato per la generazione, la trasmissione e la ricezione
delle «chiamate selettive di tipo digitale» (DSC) deve operare in
accordo almeno alle seguenti classi di apparato:
a) classe A o classe B per le onde metriche;
b) classe A o classe B per le onde ettometriche;
c) classe A per le onde ettometriche/decametriche.
4. La classe A contiene tutti i requisiti previsti dalla
Raccomandazione ITU-R 493.
5. La classe B contiene i requisiti minimi che l'apparato deve
soddisfare per poter:
a) ricevere segnali di allarme, dare la «conferma di ricezione
della chiamata» e ritrasmettere detti segnali di allarme;
b) effettuare chiamate e dare la «conferma di ricezione della
chiamata» per radiocomunicazioni di carattere generale;
c) effettuare chiamate in connessione con servizi automatici o
semiautomatici, come definito dalla Raccomandazione ITU-R M493,
annesso 2, sottoparagrafo 3.
Art. 9.
Impianto di radiocomunicazioni: garanzia di efficienza
1. L'efficienza degli apparati installati a bordo di navi che
effettuano viaggi nelle diverse aree di navigazione A1, A1+A2,
A1+A2+A3 e A1+A2+A3+A4 deve essere garantita secondo quanto previsto
dalla Regola 15 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla
«convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS 74/83)».
2. Nei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono elencati gli apparati
da sistemare a bordo delle navi nel caso in cui i requisiti di
manutenzione prevedano la duplicazione degli apparati a seconda
dell'area di navigazione, con lo scopo di rendere sempre disponibili
le funzioni di trasmissione e ricezione degli allarmi.
3. Tutti gli impianti di duplicazione devono essere connessi ad
antenne dedicate ed installati in modo da consentirne un rapido
utilizzo. Il terminale INMARSAT-C, installato come duplicazione, puo'
soddisfare l'obbligo della ricezione delle informazioni marittime di
sicurezza (MSI) diffuse nell'ambito INMARSAT con il sistema EGC
purche' omologato dall'INMARSAT per tale scopo (CLASSE 2 o CLASSE 3).
4. Indipendentemente dall'area di navigazione, ogni nave deve
essere dotata di un impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF)
abilitato alla ricetrasmissione sulla frequenza 156,525 MHz (canale
70) con tecnica DSC e sulle frequenze 156,300 MHz (canale 6), 156,650
MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16) in radiotelefonia.
5. Le navi che operano nell'area di navigazione A1+A2 devono essere
dotate, in aggiunta a quanto prescritto al precedente comma 4, degli
impianti di seguito indicati:
a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche che consenta,
ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere
sulle frequenze 2187,5 kHz con tecnica DSC e 2182 kHz in
radiotelefonia o un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e
decametriche che consenta di trasmettere e ricevere nelle bande
1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in
telegrafia automatica a stampa diretta o un terminale INMARSAT.
6. Le navi invece che operano nell'area di navigazione A1+A2+A3
devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei
seguenti impianti:
a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche
che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere
e ricevere nelle bande 1606,5-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in
radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta;
b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un
ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz piu'
almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning);
l'impianto puo' essere combinato con l'impianto di cui alla
lettera a);
c) in alternativa agli impianti a) e b) un terminale INMARSAT.
7. Le navi invece che operano senza alcuna limitazione (aree di
navigazione A1+A2+A3+A4) devono essere dotate, in aggiunta a quanto
prescritto al comma 4, dei seguenti impianti:
a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche
che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere
e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in
radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta;
b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un
ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz piu'
almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning).
L'impianto puo' essere combinato con l'impianto di cui alla lettera
a).
Art. 10.
Impianto di radionavigazione
1. Al fine della sicurezza della navigazione l'impianto
radiogoniometrico a bordo delle navi che ne sono provviste deve
soddisfare quanto previsto dai paragrafi «p» e «q» del Capitolo
V-Regola 12 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)»,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.
Art. 11.
Sorgente di energia elettrica principale
1. L'energia elettrica occorrente al funzionamento dell'impianto di
radiocomunicazioni delle navi deve essere fornita dall'impianto
elettrico principale di bordo, il quale deve essere rispondente alle
prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e, per quanto in
esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano
relative alle installazioni elettriche di bordo.
2. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una
linea elettrica dedicata derivata dal quadro principale di
distribuzione della stazione generatrice di bordo mediante apposito
interruttore magnetotermico di protezione.
3. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di
alimentazione del quadro di distribuzione dell'impianto radio di cui
al successivo comma 4 per metterlo fuori tensione per scopi
manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale
dell'impianto radio.
4. Deve essere previsto un quadro di distribuzione dell'impianto
radio che, oltre ad un proprio interruttore generale, deve contenere
un amperometro ed un voltmetro per dar modo all'operatore di
accertarsi del regolare funzionamento dell'impianto elettrico di
bordo.
5. Il quadro di distribuzione deve essere installato in prossimita'
dell'impianto radio e deve essere provvisto di interruttori
magnetotermici di protezione, almeno uno per ciascun impianto
espletante le funzioni di cui al successivo articolo 14.
6. Della mancanza della sorgente di energia elettrica principale
deve essere data segnalazione, mediante dispositivi ottici e
acustici, in plancia e ripetuti nel locale dove e' installato
l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.
Art. 12.
Sorgente di energia elettrica di emergenza
1. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve essere
rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione
e per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato
elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di
bordo.
2. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve soddisfare
quanto previsto dagli emendamenti 1988 alla «convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS
74/83)» - Capitolo II-1- Regola 42 per le navi passeggeri e Regola 43
per le navi da carico.
3. L'impianto di radiocomunicazioni, per le navi costruite a
partire dal 1° febbraio 1995, deve essere alimentato anche dalla
sorgente di energia elettrica di emergenza.
4. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una
linea elettrica dedicata derivata, mediante apposito interruttore
magnetotermico di protezione, dal quadro di emergenza.
5. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di
alimentazione di emergenza del quadro di distribuzione dell'impianto
radio per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale
sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio.
6. Le linee di cui all'articolo 11, comma 3 e di cui al comma 5
devono poter essere sezionate da dispositivi azionati da un unico
comando.
7. Deve essere previsto un dispositivo automatico di commutazione
che deve consentire l'alimentazione, per mezzo di linea dedicata,
dell'impianto radio dal quadro principale di distribuzione e dal
quadro di emergenza. Esso deve essere realizzato in modo che, in caso
di mancanza dell'energia elettrica principale, si commuti
automaticamente sull'alimentazione di emergenza con ripristino
automatico della precedente condizione. Il dispositivo automatico di
commutazione deve essere installato nel locale dove e' ubicato
l'impianto radio. Sia la commutazione linea principale - linea di
emergenza, sia la mancanza di entrambe le alimentazioni devono essere
rispettivamente segnalate mediante dispositivi ottici e acustici in
plancia e ripetuti nel locale dove e' installato l'impianto radio,
qualora diverso dalla plancia.
Art. 13.
Sorgente di energia elettrica di riserva
1. La sorgente di energia elettrica di riserva dell'impianto di
radiocomunicazioni (dotazione obbligatoria e duplicazione, qualora
prevista) deve essere:
a) indipendente da quella richiesta per la propulsione della nave
e della rete elettrica di bordo;
b) preferibilmente costituita da batterie di accumulatori
ricaricabili;
c) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu'
elevata della nave in vicinanza ed almeno allo stesso livello degli
impianti da alimentare;
d) di agevole e rapida inserzione.
2. Le batterie di accumulatori costituenti la sorgente di energia
di riserva devono essere posizionate ed installate in modo da:
a) assicurare il miglior servizio possibile;
b) assicurare una ragionevole durata;
c) assicurare un ragionevole grado di sicurezza;
d) fornire, quando sono in piena carica, almeno il minimo di ore
di funzionamento prescritto indipendentemente dalle condizioni
ambientali;
e) assicurare che la temperatura di esercizio nelle differenti
condizioni di funzionamento e di carica rimanga entro le specifiche
del costruttore.
3. Deve essere previsto un sistema di carica automatica delle
stesse con un tempo di ricarica alla minima capacita' richiesta,
massimo di 10 ore. La capacita' delle batterie deve essere
verificata, se la nave non e' in mare, ad intervalli non superiori a
12 mesi.
4. La sorgente di energia elettrica di riserva deve prevedere un
voltmetro, un amperometro ed un quadro di distribuzione con
protezioni per ciascun impianto alimentato, da installarsi nel locale
dove sono installati gli impianti radio.
5. La sorgente di energia elettrica di riserva deve poter
assicurare, con commutazione automatica, il funzionamento dei
seguenti impianti:
a) impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) di cui alla
Regola 7.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
b) impianto di illuminazione di riserva degli apparati;
c) qualsiasi dispositivo di commutazione automatica;
d) apparati remoti per la trasmissione automatica e monitoraggio
dei segnali d'allarme e, a secondo delle aree operative della nave,
dei seguenti impianti:
1) impianto radioelettrico ad onde ettometriche di cui alla
Regola 9.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
2) terminale INMARSAT di cui alla Regola 10.1.1 del Capitolo IV
citato al precedente articolo 7;
3) impianto ad onde ettometriche e decametriche di cui alla
Regola 10.2.1 o 11.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
4) gli impianti di duplicazione, qualora prevista, di cui al
precedente articolo 9, commi 4, 5, 6, 7;
5) gli impianti, integrati e non, necessari all'espletamento
delle funzioni DSC e di telegrafia a stampa diretta.
6. Gli impianti di duplicazione, qualora prevista, dovranno essere
alimentati con linea indipendente provvista di interruttore e
protezioni sul quadro di distribuzione.
7. Qualora un impianto radioelettrico, per poter espletare
pienamente la sua funzione, necessiti di ricevere costantemente dei
dati relativi alla navigazione, la sorgente di energia elettrica di
riserva deve alimentare anche tali impianti per garantire che i dati
vengano forniti in permanenza in caso di malfunzionamento sia della
sorgente di energia elettrica principale, sia di quella di emergenza.
8. La sorgente di energia elettrica di riserva puo' essere adibita,
in via facoltativa e limitatamente agli impianti riportati
all'articolo 5 del presente regolamento, all'alimentazione di altri
apparati di radiocomunicazione purche' le batterie siano di capacita'
sufficiente ad assicurare la prescritta autonomia. La linea di
alimentazione relativa dovra' pero' essere indipendente, provvista di
interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione.
9. La batteria di accumulatori deve avere capacita' sufficiente ad
assicurare il funzionamento degli impianti di cui al precedenti commi
5 e 8 per:
a) un periodo di almeno 1 ora se gli impianti di
radiocomunicazione sono anche alimentati mediante il dispositivo di
commutazione automatica di cui al comma 7 dell'articolo 12 dalla
sorgente di energia elettrica di emergenza;
b) un periodo di almeno 6 ore se la sorgente di energia elettrica
di emergenza non e' disponibile. Per gli apparati aventi consumo
diverso nelle condizioni di piena trasmissione e ricezione esso si
calcola come il consumo in ricezione piu' 1/2 del consumo in piena
trasmissione.
10. Il locale degli accumulatori costituenti la sorgente di energia
elettrica di riserva deve essere provvisto di sfogatoi nella parte
piu' elevata per l'uscita dei gas che si producono durante la carica.
E' ammesso che gli accumulatori vengano sistemati nell'area in cui e'
allocato l'impianto radioelettrico, purche' posti in uno
scompartimento perfettamente stagno e munito di sfogatoi di gas verso
l'esterno. Gli accumulatori possono essere anche sistemati in cassoni
esterni appositamente protetti.
Art. 14.
Alimentazione degli impianti
1. Gli impianti espletanti le seguenti funzioni:
a) VHF - DSC - DSC WATCH;
b) MF - DSC - DSC WATCH;
c) MF/HF - DSC - DSC WATCH - NBDP;
d) terminale INMARSAT;
e) ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182
kHz;
f) radiogoniometro;
g) ricevitore NAVTEX;
h) VHF aeronautico;
devono essere alimentati separatamente ovvero uno o piu' alimentatori
non potranno alimentare piu' di uno dei sopracitati gruppi.
2. Il ricevitore NAVTEX, il ricevitore radiotelefonico di guardia
sulla frequenza 2182 kHz, il radiogoniometro ed il VHF aeronautico
possono essere alimentati, in alternativa, dal quadro di
distribuzione che alimenta gli impianti di ausilio alla navigazione.
Art. 15.
Impianto di illuminazione di riserva
1. Il locale dove e' ubicato l'impianto radio deve essere ben
illuminato e dotato di un conveniente impianto di illuminazione di
riserva di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di
bordo.
2. Sono necessarie due lampade installate in parallelo al fine di
garantire il regolare svolgimento delle normali operazioni di
controllo e comando degli apparati.
3. Le lampade di ricambio devono essere nelle immediate vicinanze
in modo da favorire la sostituzione.
4. Deve essere previsto un interruttore per l'illuminazione di
riserva. Qualora l'impianto radio sia installato in un locale
differente dalla plancia, deve essere previsto un deviatore sul posto
operatore ed un deviatore all'interno del locale in prossimita' della
porta d'accesso.
Sezione II
SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 16.
Impianto di radiocomunicazioni: generalita'
1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora
prevista, duplicazione) puo' essere situato nell'area coperta di
plancia o in un locale differente dalla plancia.
2. L'impianto, indipendentemente dalla sua ubicazione, deve essere
situato in maniera tale che nessuna interferenza di origine
meccanica, elettrica o di altra natura possa inficiarne il corretto
funzionamento. Occorre, inoltre, assicurare la compatibilita'
elettromagnetica con gli altri sistemi ed evitare ogni possibile
interazione negativa.
3. L'impianto radioelettrico deve essere situato in maniera tale da
assicurare un grado elevato di sicurezza e di disponibilita' delle
funzioni operative, nel rispetto delle condizioni ambientali previste
dalle norme tecniche degli apparati.
4. E' fatto divieto di porre nei locali dove e' ubicato l'impianto
radio materiali facilmente infiammabili.
5. L'impianto radioelettrico deve essere anche munito di
un'illuminazione elettrica affidabile e continua, indipendente dalle
fonti di energia elettrica principale e di emergenza, che consente di
illuminare in modo soddisfacente i comandi necessari all'uso
dell'impianto.
6. Il locale dell'impianto radioelettrico deve essere fornito di un
orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro
affidamento, solidamente fissato in posizione tale che l'intero
quadrante possa facilmente essere osservato dal posto di lavoro
radiotelefonico. Tale orologio deve essere provvisto di lancetta
centrale per i secondi e comportare un quadrante non inferiore a 12,5
cm portante in periferia, nettamente distinte, le divisioni in
secondi ed il settore del quadrante indicante il periodo di silenzio
radiotelefonico.
7. Il nominativo internazionale MMSI e gli altri dati relativi
all'uso dell'installazione radio devono essere chiaramente visibili
nel locale dove viene installato l'impianto radioelettrico.
8. Nelle immediate vicinanze degli apparati preposti al soccorso,
devono essere indicate le procedure da seguire per le chiamate di
soccorso.
9. Nel caso in cui l'impianto radioelettrico venga sistemato in un
locale differente dalla plancia, detto locale deve essere situato
nella parte piu' alta possibile della nave; esso deve essere
facilmente accessibile sia per l'uso immediato in caso di pericolo,
sia per la manutenzione e riparazione degli apparati.
10. Il locale dove e' situato l'impianto radioelettrico deve essere
saldamente fissato alla struttura della nave e risultare a perfetta
tenuta d'acqua. Il soffitto e le pareti esterne devono avere un
rivestimento protettivo contro l'umidita'.
11. Inoltre il locale stesso deve essere esposto il meno possibile
alle infiltrazioni di agenti esterni dannosi alla buona conservazione
delle apparecchiature e deve disporre di un sistema di riscaldamento
non a vapore, al fine di evitare il depositarsi di umidita' sulle
apparecchiature stesse.
12. Il locale dove viene installato l'impianto radioelettrico deve
essere ben areato e munito di sportelli stagni nelle varie pareti,
disposti in modo da assicurare la circolazione d'aria anche quando
una parte di essi debba essere chiusa a causa delle cattive
condizioni del mare. Qualora cio' non sia possibile, deve essere
sistemato, nel punto piu' adatto, un aspiratore che pero' non deve
creare disturbi acustici ed elettrici.
13. Qualora il locale dove e' situata la stazione radioelettrica
non sia ubicato al livello immediatamente al di sotto rispetto a
quello su cui sono installate le antenne, gli apparati ad onde
ettometriche o ettometriche/decametriche devono essere muniti di
«accordatore automatico d'antenna».
Art. 17.
Sistemazione in plancia
1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora
prevista, duplicazione) puo' essere situato nell'area coperta di
plancia. In tal caso gli apparati devono essere sistemati
possibilmente in maniera compatta ed ergonomica e misure efficaci
devono essere prese per evitare disturbi (rumori, luci) ed
interferenze tra l'operato dell'ufficiale di guardia e dell'operatore
radio.
Art. 18.
Sistemazione in un locale adiacente alla plancia
1. L'impianto radioelettrico puo' essere situato in un locale
adiacente alla plancia e con accesso diretto dalla stessa. In tal
caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto piu' possibile
vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:
a) comunicazioni radiotelefoniche ad onde metriche (VHF) da
assicurarsi con apparato sul quale e' possibile eseguire la selezione
dei canali ed il controllo dei parametri operativi. L'impianto puo'
essere quello della dotazione base;
b) trasmissione automatica con priorita' assoluta (per gli
apparati della dotazione base, per aree operative e della
duplicazione) delle chiamate di soccorso con tecnica DSC nella gamma
delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o
ettometriche/decametriche (MF/HF), nonche' attraverso i terminali
INMARSAT se la nave e' dotata di tali impianti;
c) monitoraggio, per gli apparati della dotazione base, per aree
operative e di quelli della duplicazione, degli allarmi di soccorso
DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche
(MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF) e di quelli INMARSAT se la
nave e' dotata di tali impianti; il monitoraggio potra' avvenire
mediante segnalazioni acustiche e visive degli allarmi ricevuti a
bordo;
d) ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI)
emanate attraverso il sistema NAVTEX, il cui apparato ricevente deve
essere disposto in maniera da poter consentire un sicuro monitoraggio
della ricezione delle informazioni stesse;
e) monitoraggio, mediante indicazione acustica e visiva, della
ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate
attraverso l'INMARSAT con il sistema delle chiamate di gruppo (EGC) o
a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde
ettometriche/decametriche;
f) allarme ottico e acustico di fine autonomia della batteria di
accumulatori costituenti la sorgente elettrica di riserva.
Art. 19.
Sistemazione in un locale non adiacente alla plancia
1. L'impianto radioelettrico puo' essere situato in un locale
differente dalla plancia e ad essa non adiacente. In tal caso occorre
rendere disponibili nella plancia, quanto piu' possibile vicino alla
postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:
a) le funzioni di cui ai punti a), b), c), d), f) del comma 1
dell'articolo 18;
b) la ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI)
emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema della chiamata di gruppo
(EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde
ettometriche e decametriche. L'obbligo puo' essere soddisfatto
installando la sola stampante in plancia;
c) comunicazioni di sicurezza nella gamma delle onde metriche e
delle onde ettometriche o ettometriche/decametriche, se la nave e'
dotata di tali impianti;
d) comunicazione bilaterale con il locale dove sono sistemati gli
apparati radioelettrici da assicurarsi a mezzo tubo portavoce con
fischietto o telefono magnetofonico con linea dedicata.
2. I cavi di collegamento tra il locale radio e la plancia devono
essere del tipo non propaganti la fiamma se i due locali non sono
situati nella stessa area resistente al fuoco.
Art. 20.
Disposizioni aggiuntive per navi passeggeri
1. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di
comando, un «pannello allarmi» per l'invio dei segnali di allarme.
Tale pannello deve contenere o un singolo pulsante che, quando
premuto, faccia partire un segnale di allarme impiegando tutti i
sistemi di radiocomunicazione prescritti a tal fine, oppure un
pulsante per ciascuna singola installazione. Il pannello deve
indicare in modo chiaro e ben visibile ogniqualvolta un qualsiasi
pulsante sia stato premuto. Devono essere previsti mezzi per impedire
un'involontaria attivazione dei pulsanti. Se la radioboa satellitare
usata come dispositivo secondario per l'invio di segnali di allarme
non e' attivabile a distanza, ne deve essere installata un'altra
aggiuntiva in plancia, vicino alla posizione di comando.
2. Sulle navi passeggeri l'informazione sulla posizione della nave
deve essere continuamente ed automaticamente fornita a tutti i
sistemi di radiocomunicazione utilizzati per la trasmissione di
segnali di allarme, in modo da essere inclusa in detti segnali di
allarme quando vengono premuti i pulsanti sul pannello allarmi.
3. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di
comando, un pannello per la ricezione dei segnali di allarme. Detto
pannello deve fornire un indicazione visiva ed acustica di qualsiasi
segnale di allarme ricevuto a bordo e deve anche indicare attraverso
quale sistema di radiocomunicazione siano stati ricevuti detti
segnali di allarme.
4. Tutte le navi passeggeri devono essere provviste di
apparecchiatura ricetrasmittente di radiocomunicazione per le
operazioni di ricerca e salvataggio, operante sulle frequenze
aeronautiche 121,500 MHz e 123,100 MHz ed installata in plancia.
5. Sulle navi passeggeri almeno una persona qualificata deve essere
assegnata esclusivamente all'esecuzione di compiti di
radiocomunicazione in situazioni di soccorso.
Art. 21.
Sistemazione radioboa satellitare operante nella banda 406 MHz
1. La radioboa satellitare operante nella banda 406 MHz del
servizio mobile COSPAS-SARSAT deve essere installata nelle immediate
vicinanze della plancia in un punto di facile accesso e libero da
sovrastrutture che ne ostacolino, lo sgancio automatico, in modo da
poter essere facilmente disimpegnata a mano, per poter essere portata
a bordo di una lancia di salvataggio. Lo sgancio idrostatico della
radioboa satellitare deve essere sostituito ad intervalli non
superiori a due anni. La batteria della radioboa deve essere
sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e, comunque,
entro la data di scadenza della batteria.
Art. 22.
Sistemazione radioboa satellitare operante nella banda 1,6 GHz
1. La radioboa satellitare operante nella banda 1,6 GHz del sistema
INMARSAT deve essere installata in un punto di facile accesso, nelle
immediate vicinanze della plancia.
2. L'alimentazione della radioboa e dell'eventuale sistema di
radiolocalizzazione esterno deve essere la stessa e derivata dal
quadro di distribuzione della sorgente di alimentazione di riserva
dell'impianto radio.
Art. 23.
Sistemazione risponditori radar
1. I risponditori radar devono essere installati in punti di facile
accesso in modo da poter essere facilmente disimpegnati a mano ed
essere portati nelle lance di salvataggio. L'installazione,
all'interno della plancia in prossimita' delle porte di sfuggita, dei
risponditori radar, dotazione delle lance di salvataggio, soddisfa
anche l'obbligo di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV
degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)». I risponditori
radar possono essere installati all'interno delle imbarcazioni di
salvataggio; in tal caso essi devono essere installati in tutte le
imbarcazioni di salvataggio. Nelle navi dotate di almeno due
risponditori radar ed equipaggiate con imbarcazioni di salvataggio a
caduta libera, uno dei due risponditori radar deve essere sistemato
nella imbarcazione di salvataggio, l'altro deve essere sistemato
nelle immediate vicinanze della plancia in modo che possa essere
utilizzato a bordo e pronto per essere trasferito su uno qualsiasi
degli altri mezzi collettivi di salvataggio. La batteria dei
risponditori radar deve essere sostituita ad intervalli non superiori
a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.
Art. 24.
Sistemazione radiotelefoni portatili ad onde metriche
1. I radiotelefoni portatili ad onde metriche, dotazione delle
lance di salvataggio, devono essere allocati in plancia in una
posizione ben evidenziata. In tale posizione devono essere conservate
le batterie primarie necessarie per l'utilizzo a bordo delle lance di
salvataggio. Essi devono essere dedicati esclusivamente alle
comunicazioni di sicurezza. Qualora detti apparati siano autorizzati
anche per le comunicazioni di bordo e siano quindi dotati anche di
batterie ricaricabili, essi possono soddisfare l'obbligo delle
comunicazioni di sicurezza della navigazione dalle ali di plancia di
cui alla Regola 6.3 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla
«convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS 74/83)». Per detti radiotelefoni portatili ad onde
metriche deve essere previsto a bordo, qualora non autorizzati per le
comunicazioni di bordo, un idoneo sistema per la verifica di
efficienza. La batteria primaria del radiotelefono deve essere
sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque
entro la data di scadenza della batteria.
Art. 25.
Sistemazione del ricevitore radiotelefonico di guardia sulla
frequenza 2182 kHz
1. Il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182
kHz, ove presente, deve essere installato in plancia e dotato di una
antenna propria.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo che silenzi il
ricevitore quando il trasmettitore radiotelefonico ad onde
ettometriche o ettometriche/decametriche della nave e' in funzione,
ad eccezione del caso in cui il ricevitore sia dotato di dispositivo
automatico di silenziamento.
Art. 26.
Impianto di radionavigazione
1. Il radiogoniometro deve essere sistemato in maniera tale che la
corretta determinazione dei rilevamenti sia influenzata il meno
possibile da rumori di origine meccanica od altra.
2. Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale sia per la
chiamata, sia per la conversazione deve essere disponibile tra il
locale dove e' posto il radiogoniometro ed il ponte di comando; si
puo' prescindere da detto collegamento nel caso in cui il
radiogoniometro si trovi in un locale attiguo al ponte di comando e
con esso comunicante.
3. L'impianto radiogoniometrico deve essere tarato con nave in
assetto di navigazione e corredato del grafico relativo alla «curva
delle deviazioni residue» ricavata dai rilevamenti effettuati su
almeno una delle frequenze di servizio dei radiofari o delle stazioni
costiere radiotelegrafiche ad onde medie.
4. L'esistenza di dispositivi di compensazione e di correzione
automatiche delle deviazioni residue non esime dal suddetto obbligo.
5. Le deviazioni residue non devono di massima superare i due
gradi.
6. In particolari condizioni di ubicazione dell'antenna del
radiogoniometro rispetto alle masse metalliche e rispetto ai piani
longitudinale e trasversale della nave, la taratura puo' essere
ritenuta accettabile con valori anche maggiori di deviazione, purche'
questi siano uguali e di segno opposto per valori reciproci del
rilevamento e l'andamento della relativa curva risulti prossimo ad
una sinusoide.
7. La taratura deve essere verificata ad intervalli non superiori
ad un anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla
posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte;
dette verifiche devono essere eseguite almeno per due punti della
curva delle deviazioni residue in ogni quadrante, effettuando
rilevamenti di radiofari o di stazioni costiere a portata ottica.
8. Inoltre l'impianto radiogoniometrico deve essere provvisto di un
dispositivo atto ad impedire il funzionamento del radiogoniometro
quando l'antenna del ricetrasmettitore ad onde medio-corte e corte
non sia nella configurazione (isolata o messa a terra) in cui era
all'atto della taratura.
Art. 27.
Precauzioni speciali contro gli incendi
1. Il locale all'interno del quale e' sistemato l'impianto
radioelettrico deve essere dotato di almeno due estintori portatili
per apparecchiature elettriche ubicati in un luogo facilmente
accessibile e conforme alle norme vigenti.
Art. 28.
Antenne
1. L'intera sistemazione d'antenna deve risultare solida, robusta e
resistente alle intemperie. L'installazione, l'isolamento, le
dimensioni e le caratteristiche elettriche delle antenne devono
essere tali da poter garantire l'emissione e la ricezione di tutte le
frequenze prescritte con il miglior rendimento possibile.
2. Deve essere previsto un sistema di protezione per salvaguardare
le antenne da eventuali scariche atmosferiche.
3. Le antenne filari, se installate, devono essere di semplice
costituzione e manovra, in modo che sia possibile eseguire
l'ammainata, la riparazione ed il ricambio in brevissimo tempo.
Pertanto esse devono essere munite, ad ogni punto di sospensione, di
apposita drizza scendente a pie' d'albero e devono essere protette
contro le rotture (ad esempio «parastrappi») se sospese tra sostegni
soggetti a vibrazioni.
4. Gli isolatori passanti devono essere di tipo adeguato alle
potenze dei trasmettitori e collocati, per quanto possibile, in
posizione protetta dagli spruzzi delle onde e dai ristagni d'acqua;
la loro sistemazione deve risultare perfettamente stagna e dare
garanzia di massimo isolamento per le correnti a radiofrequenza.
5. L'installazione deve essere tale da tutelare l'incolumita' delle
persone e da impedire eventuali contatti accidentali con le parti
accessibili delle antenne trasmittenti; inoltre devono essere
previsti opportuni avvisi ben visibili.
6. Per gli impianti radioelettrici ad onde metriche, le antenne
devono essere installate in un punto per quanto possibile elevato e
sgombro. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche irradiate
deve essere verticale in prossimita' dell'antenna.
7. Le antenne trasmittenti per gli impianti radioelettrici ad onde
ettometriche, ad onde decametriche e ad onde metriche devono poter
essere connesse verso massa. Tale connessione puo' essere realizzata
mediante un dispositivo interno al complesso o mediante un
dispositivo esterno che deve essere di facile accesso.
8. Le antenne riceventi per gli impianti radioelettrici ad onde
ettometriche, ad onde decametriche e ad onde metriche devono poter
essere connesse verso massa. Tale connessione puo' essere realizzata
mediante un dispositivo esterno al complesso ricevente (scaricatore,
coltello sezionatore, trasformatore, etc.).
9. L'antenna di tipo direttivo, con sistema di stabilizzazione,
degli apparati INMARSAT deve essere situata in modo tale che nessun
ostacolo degradi in maniera significativa le prestazioni
dell'apparato in un angolo di elevazione maggiore di -- 5°, come
previsto dalla Risoluzione A.698(17) dell'I.M.O. Ostacoli,
specialmente quelli situati entro un raggio di 10 metri dall'antenna
e che causano settori d'ombra maggiori di 6°, degradano in maniera
significativa le prestazioni dell'apparato.
10. L'antenna di tipo omnidirezionale degli apparati INMARSAT deve
essere installata in modo tale che nessun ostacolo degradi in maniera
significativa le prestazioni dell'apparato in un angolo di elevazione
maggiore di -- 5° rispetto alla direzione prua-poppa ed in un angolo
di elevazione maggiore di --15° rispetto alla direzione
dritta-sinistra, come previsto dalla Risoluzione A.807(19)
dell'I.M.O. Ostacoli, specialmente quelli situati entro un raggio di
1 metro dall'antenna e che causano settori d'ombra maggiori di 2°,
degradano in maniera significativa le prestazioni dell'apparato.
Il piano installativo di questo tipo di antenne deve essere
sottoposto al parere del Ministero delle comunicazioni che, nei casi
in cui risulti impossibile il soddisfacimento dei requisiti tecnici
sopramenzionati, puo' valutare se ricorrono le condizioni per
concedere eventuali deroghe.
11. L'impianto d'antenna del radiogoniometro deve essere fatto in
modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il
meno possibile dalla vicinanza di altre antenne, alberi di carico,
drizze metalliche od altri grossi oggetti metallici.
12. All'interno della stazione radio, le alimentazioni delle
antenne trasmittenti devono essere realizzate in modo da garantire la
sicurezza delle persone.
Art. 29.
Caratteristiche generali degli apparati
1. Gli apparati di cui all'articolo 3 devono essere costruiti a
perfetta regola d'arte e con materiali idonei all'ambiente marino;
devono essere inoltre sufficientemente protetti dagli agenti esterni
che possono condizionarne il buon funzionamento in seguito al tipo di
installazione ed all'impiego previsto.
2. L'installazione deve essere effettuata in modo che le varie
parti siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e
le sostituzioni.
3. Gli apparati devono essere dotati di idonei dispositivi atti a
proteggerli da eccessive tensioni e correnti, anche nel caso in cui
queste siano provocate da scariche atmosferiche.
4. In tutte le condizioni di funzionamento non devono essere
superati i valori limiti delle tensioni, correnti e temperature
indicati dalla casa costruttrice.
5. Per ogni apparato deve essere specificato nella monografia
l'elenco delle parti di ricambio facilmente sostituibili
dall'operatore di bordo durante la navigazione, di cui devono essere
obbligatoriamente dotati gli apparati stessi.
6. Per tutti gli apparati radioelettrici ed i loro accessori
magnetici od induttivi, deve essere indicata la distanza di
protezione necessaria ad evitare la loro influenza nociva sulle
bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le prescrizioni
dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Gli apparati devono essere provvisti di mezzi o indicazioni atti
ad impedire contatti accidentali delle persone con punti in cui siano
presenti tensioni superiori a 50 V rispetto alla massa.
8. Con il termine «trasmettitore» si devono intendere compresi
anche i vari accessori occorrenti al funzionamento di esso, con
l'esclusione dell'antenna.
9. Il trasmettitore deve essere munito dei dispositivi necessari
per sopprimere le interferenze nel ricevitore associato e per
permettere la ricezione su qualsiasi frequenza, compresa quella del
trasmettitore nelle pause della trasmissione.
10. Il ricevitore che sia associato ad un trasmettitore che lavori
sulla stessa frequenza, deve essere provvisto di dispositivi atti a
ridurne la sensibilita' quando il trasmettitore e' in funzione. Tali
dispositivi devono pero' poter consentire l'ascolto dopo un tempo
dall'interruzione dell'emissione non superiore a 0,1 secondi per il
servizio telegrafico e non superiore a 1 secondo per il servizio
telefonico.
11. L'ingresso del ricevitore deve essere provvisto di un
dispositivo di protezione idoneo ad evitare danni all'apparato
determinati da tensioni di origine atmosferica o provocate da
influenza dei radiotrasmettitori vicini.
Art. 30.
Dotazione delle stazioni di radiocomunicazioni per la manutenzione e
la riparazione degli impianti
1. Per consentire le piccole riparazioni degli impianti durante la
navigazione, si devono rendere disponibili i seguenti strumenti,
attrezzi e materiali:
a) analizzatore universale portatile (tester);
b) densimetro per acqua distillata per accumulatori, ove
necessario;
c) acqua distillata per accumulatori, ove necessario;
d) saldatore elettrico;
e) accessori per saldatura a stagno (rotolo di stagno, barattolo
di pasta salda);
f) barattolo di vasellina;
g) una forbice da elettricista;
h) una serie di pinze e cacciaviti da elettricista;
i) una serie di chiavi fisse;
l) due rotoli di nastri isolante;
m) una lampada portatile con gabbia;
n) due lampade di scorta per illuminazione di riserva;
o) una torcia stagna con pile incluse.
Art. 31.
Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici
1. Ogni apparato deve essere dotato di parti di ricambio facilmente
sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione.
Art. 32.
Documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS
1. L'elenco dei documenti in dotazione alla nave riferiti
all'impianto radio GMDSS e' il seguente:
a) licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei
verbali di ispezione;
b) idonea certificazione relativa alla stazione radioelettrica;
c) certificato di ogni operatore;
d) documentazione attestante la presenza, nel ruolo equipaggio,
di personale abilitato a svolgere la «manutenzione di bordo», qualora
prevista;
e) documentazione attestante lo svolgimento della «manutenzione a
terra», qualora prevista, previa autorizzazione da parte del
Ministero delle comunicazioni;
f) tabella di rilevamento delle deviazioni residuali;
g) quaderno delle registrazioni di verifica della curva di
taratura del radiogoniometro;
h) giornale di bordo GMDSS;
i) lista alfabetica indicativi di chiamata e di identita'
numerica;
l) nomenclatura stazioni costiere;
m) nomenclatura stazioni di nave;
n) nomenclatura di stazioni che effettuano servizi speciali;
o) manuale del servizio mobile marittimo e via satellite;
p) piano di sistemazione delle antenne;
q) monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della
stazione, conformi a quelle richieste per la valutazione della
conformita';
r) copia della certificazione INMARSAT per i terminali
installati;
s) schema a blocchi comprensivo della parte alimentazione
dell'impianto radioelettrico di bordo;
t) master Plan dell'I.M.O;
u) schema a blocchi delle procedure di soccorso di cui
all'articolo 16, comma 8.
Art. 33.
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi mercantili deve essere previsto un servizio
di corrispondenza pubblica. A bordo delle navi destinate al trasporto
dei passeggeri deve essere data la massima pubblicita' in modo da
assicurare ai passeggeri ed all'equipaggio le necessarie informazioni
circa l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica e le
procedure per l'espletamento dello stesso.
2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere
previsto un servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, da
svolgersi in modalita' duplex, idoneo per l'area di navigazione. Deve
pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica dedicata,
eventualmente anche del tipo «a parete», situata in un luogo
facilmente accessibile ai passeggeri.
3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri e qualora
l'impianto radioelettrico sia situato nell'area della plancia, deve
prevedersi, al fine di evitare che persone estranee possano
ostacolare la conduzione della nave ed al fine di assicurare la
riservatezza delle comunicazioni, un'apposita area di comunicazione
facilmente accessibile che puo' essere costituita da una cabina
telefonica, eventualmente anche del tipo «a parete».
4. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri, oltre al
servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, possono essere
espletate altre tipologie di servizi di corrispondenza pubblica, a
condizione che venga rispettato quanto previsto dalla normativa in
vigore.
5. Il Ministero delle comunicazioni puo' concedere deroghe in
merito all'installazione della cabina telefonica per il servizio
radiotelefonico di corrispondenza pubblica, a seconda del tipo di
viaggio e della sua durata e dell'impossibilita' di inserire la
cabina telefonica in una posizione che assicuri riservatezza e
funzionalita'.
Capo III
Art. 34.
Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, per gli impianti radioelettrici installati sulle navi
soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e su quelle dotate di
impianti conformi al sistema GMDSS, non si applica la parte I del
decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse.
2. Le navi che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono gia' dotate degli impianti previsti dal «sistema
globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS), devono adeguare la
relativa installazione ai requisiti previsti dal presente regolamento
entro dodici mesi dall'accertamento di «non rispondenza».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 aprile 2003