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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2004
Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio, situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3355)

Gazzetta Ufficiale N. 112 del 14 Maggio 2004

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la proroga della dichiarazione di stato di emergenza in
relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3267/2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attivita'
di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali
radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di
stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, nell'ambito delle
iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante
«Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi»;
Considerato che il citato decreto-legge attribuisce ad un
commissario straordinario di nomina governativa il compito di porre
in essere ogni azione finalizzata alla sistemazione in sicurezza,
presso un deposito nazionale di prossima individuazione, dei rifiuti
radioattivi, anche derivanti dalla dismissione delle centrali
elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del
combustibile, e che, pertanto, non sussistono piu' le ragioni in
forza delle quali si era proceduto alla previsione delle
summenzionate iniziative nell'ambito dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale, necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei predetti rifiuti radioattivi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di consentire il pieno assolvimento delle attivita'
finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi di cui
all'ordinanza n. 3267/2003 e' autorizzato, anche mediante l'uso dello
strumento convenzionale, in applicazione dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 257/2003, il trasferimento alla societa' SOGIN del
ramo d'azienda nella titolarita' di ENEA concernente gli impianti di
ricerca del ciclo del combustibile nucleare ivi compresi i relativi
rapporti di lavoro del personale dell'ente, sempreche' intervenga il
consenso dei lavoratori interessati, le licenze e le autorizzazioni,
nonche' i correlati rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.
1. Il commissario delegato opera riferendo mensilmente alle regioni
interessate ed al Dipartimento della protezione civile in ordine alle
iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza, nonche'
comunicando, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni
commissariali, trimestralmente le predette iniziative al tavolo della
trasparenza, costituito presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna,
Lazio, Campania, Basilicata.

Art. 3.
1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato.
2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo e' abrogato e cosi'
sostituito: «La predetta commissione e' composta da dodici membri
aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre
nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della
salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive, uno dalla
Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in
premessa».
3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3267/2003 dopo le parole «di cui alla presente
ordinanza,» sono aggiunte le seguenti «di previa valutazione e
validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5,
dei piani di cui al comma 1, nonche».

Art. 4.
1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza
fisica delle centrali e degli impianti, il commissario delegato
provvede, d'intesa con le regioni territorialmente competenti,
all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo
da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche
con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.
1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione
delle iniziative finalizzate al superamento della situazione
emergenziale, il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e'
autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge:
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54;
decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.

Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario
delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere,
articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati
per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di
ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento
della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi,
evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le
misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione
degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la
valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonche' per
l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento
degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo
2003, n. 3267.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004


Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi