TAR Piemonte Sez. I sent. 2067 del 21 luglio 2009
Rifiuti. Ordine di rimozione

A fronte della presenza di una certa fonte di inquinamento è indiscusso ed indiscutibile che quantomeno, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 22/97 (ora art. 192 D.Lv. 152-06), l’amministrazione possa ordinarne la rimozione, lo smaltimento e la riduzione in pristino dell’area anche al proprietario, in solido con il responsabile dell’inquinamento, qualora in capo al primo fosse ravvisabile un profilo di dolo o di colpa, a prescindere dalla diretta responsabilità per l’inquinamento ovvero l’accumulo sul luogo. Ovviamente il profilo di colpa rilevante ai fini per cui è causa non è necessariamente coincidente con la commissione di un fatto penalmente rilevante.
N. 02067/2009 REG.SEN.
N. 00191/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 191 del 2004, proposto da:
Immobiliare Cameri Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Roberto Rollero, Franco Scancarello, con domicilio eletto presso l’avv.to Franco Scancarello in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune Cameri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Inserviente, Alfredo Monteverde, con domicilio eletto presso l’avv.to Enrico Inserviente in Torino, corso G. Ferraris, 120;

nei confronti di

Grazioli Graziella, non costituita;

per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

dell\'ordinanza n. 1004 in data 19.11.2003, successivamente notificata e reiterata con ordinanza n. 1004/bis in data 9.12.2003 e notificata in pari data, con le quali il Sindaco del Comune di Cameri ordina alla Società ricorrente di presentare entro trenta giorni dalla data di notificazione dell\'ordinanza medesima il piano della caratterizzazione e obiettivi della bonifica, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo al terreno censito al foglio 16 mappale 267 del Comune di Cameri, per accertare il livello di inquinamento del suolo, mediante carotaggi puntuali, nonché della falda acquifera, previa valutazione dell\'escursione della stessa e la rimozione dei rifiuti posti precedentemente sotto sequestro ed indicati nell\'ordinanza sindacale n. 955 del 18.7.2003;

nonché per l\'annullamento;

dell\'ordinanza n. 955 in data 18.7.2003, successivamente nota, con la quale il Sindaco del Comune di Cameri ordina alla Società ricorrente di provvedere alla messa in sicurezza del sito posto al mappale 267, foglio 16 del N.C.T. del Comune di Cameri, la posa di idonea copertura dei cumuli, oggetto del sequestro giudiziario precedentemente disposto, mediante materiale plastico ancorato al suolo, al fine di impedire la diffusione di inquinanti;

nonché per l\'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento (ivi compresa l\'ordinanza n. 1013 in data 27.12.2003 e notificata il 29.12.2003, con la quale il Sindaco del Comune di Cameri concede alla Società ricorrente la proroga di giorni sessanta per la presentazione del predetto piano di bonifica, ai sensi dell\'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, come indicato nella precedente ordinanza sindacale n. 1004/bis del 27.11.2003); e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Comune Cameri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo che la Cordifin s.p.a., società controllante della Immobiliare Cameri s.r.l., stipulava in data 4.4.2002 un contratto per la compravendita delle quote della Immobiliare Cameri s.r.l. dai soci venditori Graziella Grazioli, Antonella Maritan, Luca Alfredo Pareti, Marco Rosolino Pareti e Vilma Erminia Franzetti, tutti rappresentati per la vendita da Giosuè Maritan. Nominato il nuovo CDA il signor Giosuè Maritan, già precedentemente presidente del CDA con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, veniva nominato amministratore delegato con ampie deleghe che gli consentivano una gestione operativa in continuità rispetto alla precedente. L’Immobiliare Cameri possedeva un deposito merci in leasing immobiliare con esigenze di migliorie e un’area edificabile sulla quale costruire un deposito logistico da affittare; il sig. Maritan e il suo staff tecnico erano costantemente presenti in cantiere mentre il legale rappresentante della società ricorrente, sig. Perego, si presentava solo saltuariamente e per questioni amministrative. Solo nel novembre 2002 avveniva la consegna del deposito logistico. Nel marzo 2003 venivano revocati al signor Maritan i poteri conferiti dal CDA; tuttavia questi continuava a rivestire un ruolo gestorio nel controllo dei lavori e nella parte tecnica al fine di garantire la continuità dei lavori.

Nel luglio 2003 veniva adottata l’ordinanza n. 955 con la quale il Comune di Cameri ordinava la messa in sicurezza del sito di proprietà dell’Immobiliare Cameri, accertata la presenza di cumuli terrosi su detto terreno; il Maritan, che aveva conservato tutti i poteri gestionali del deposito, riferiva allora alla proprietà della società una attività notturna di ignoti sull’area del terreno; il fatto gli veniva contestato disciplinarmente.

Con successiva ordinanza n. 1004/bis il Sindaco ordinava all’immobiliare Cameri di presentare un piano di caratterizzazione con obiettivi di bonifica e con l’ordine di rimuovere i rifiuti posti sotto sequestro; la società ricorrente, senza con ciò prestare acquiescenza, chiedeva un differimento dei termini imposti; con ordinanza n. 1013 del 27.12.2003 i termini venivano prorogati sino al 7.3.2004.

Lamenta parte ricorrente la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 7.8.1990 n. 241 e l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, carenza di presupposti e difetto di motivazione e istruttoria, non avendo la società ricorrente avuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento prima della notificazione delle ordinanze n. 1004-1004bis, e ciò nonostante non si rappresentasse nelle medesime alcuna particolare urgenza.

Contesta inoltre che le impugnate ordinanze sono rivolte alla società ricorrente nella sua qualità di proprietaria dell’area; lamenta pertanto la violazione degli artt. 1,2,14,17 del d.lgs. 5.2.1997 n. 22 in relazione al d.m. 25.10.1999 n. 471, in quanto l’attività di accumulo di materiale terroso qualificabile come rifiuto non era in alcun modo riconducibile alla ricorrente mentre l’art. 17 del d.lgs. 22/97 pone l’onere di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale in capo al responsabile dell’inquinamento, soggetto non necessariamente coincidente con il proprietario dell’area.

Inoltre, in materia di bonifica e ripristino ambientale, la legge impone altresì che sia sentita “la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”; tale procedura non era evidentemente stata seguita ed erroneo doveva ritenersi anche il riferimento all’art. 17 del d.lgs. 22/97 compiuto dall’Amministrazione nel corpo dell’ordinanza. Al limite poteva riconoscersi che ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 22/97 che consente di imporre la rimozione, l’avvio allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in solido ai responsabili e al proprietario e ai titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area. Lamenta inoltre parte ricorrente che si potrebbe imporre a chi cagiona l’inquinamento l’obbligo di bonifica allorchè le istituzioni e gli organi preposti accertassero una situazione di pericolo di inquinamento; l’autorità competente incaricava l’ARPA di confrontare i rifiuti accumulati sul terreno della ricorrente e quelli provenienti dallo stabilimento SACAL; il tecnico competente in sede penale concludeva che non era necessario procedere ad operazioni di bonifica diverse dalla rimozione, avvio allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi; ne conseguiva l’illegittimità dell’imposizione dell’obbligo di presentazione del piano di caratterizzazione.

Si costituiva il Comune di Cameri contestando la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di provvedimenti per natura contingibili ed urgenti; inoltre l’ordinanza 955/2003 era stata immediatamente adempiuta dalla ricorrente; infatti, notificata il 18.7.2003, la Società Immobiliare Cameri già in data 19.7.2003 comunicava di avere provveduto; pertanto manca l’interesse all’impugnativa di tale ordinanza e in ogni caso la medesima impugnativa sarebbe tardiva, essendo i termini di legge per impugnare scaduti in data 2.11.2003, mentre il ricorso è stato notificato in data 16.1.2004.

Quanto alle ordinanze nn. 1004 e 1004 bis, il legale rappresentante chiedeva incondizionatamente una proroga del termine a provvedere, proroga concessa con il provvedimento n. 1013.

Rileva parte resistente come sia di nessun rilievo la descrizione della compagine societaria, posto che i provvedimenti venivano notificati alla società Immobiliare Cameri pacificamente unica proprietaria del terreno nel corso del tempo, e su tale circostanza nessuna influenza potevano avere le vicende circolatorie afferenti singole quote nell’ambito proprietario; contesta inoltre parte resistente la pertinenza del richiamo all’art. 17 co. 14 del d.lgs. 22/1997, in quanto relativo a progetti di intervento di interesse nazionale; quanto alle analisi dell’ARPA le medesime avevano evidenziato che i rifiuti presenti sul terreno dovevano considerarsi pericolosi secondo il codice CER 060406; dal che la legittimità dell’operato dell’amministrazione.

Con memoria 22.5.2009 la società ricorrente deduceva di avere ottemperato spontaneamente a tutte le prescrizioni di cui agli impugnati provvedimenti, senza con ciò intendere fare acquiescenza ai medesimi; evidenziava di vantare ancora un interesse alla decisione in virtù della volontà di chiedere il rimborso delle spese sostenute per le operazioni; ribadiva la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento e la contestazione circa la sussistenza di esigenze contingibili e urgenti, in particolare là dove veniva ordinata la presentazione di un piano di bonifica.

Contestava un profilo contraddittorio nel fatto che l’ordinanza, pur adottata dal Sindaco, richiamasse nel suo corpo norme relative ai poteri dirigenziali; deduceva inoltre che, nella more, il Tribunale di Novara aveva assolto Cordoli Angelo e l’Immobiliare Cameri dall’accusa di abbandono di rifiuti pericolosi escludendo che i rifiuti abbandonati fossero riconducibili alla SICAL s.p.a. ed all’imputato Cordoli Angeolo, legale rappresentante della Cameri s.r.l.; d’altro canto nel corso del procedimento penale la stessa ARPA evidenziava come non fosse necessario procedere ad altra attività diversa dalla rimozione dei rifiuti; infine l’art. 17 del decreto Ronchi impone prima dell’adozione del provvedimento definitivo la convocazione della conferenza di servizi; con memoria del 23.5.2009 l’Amministrazione resistente ribadiva che le indagini ARPA avevano portato ad accertare che i campioni prelevati presso il cumulo abbandonato sul terreno della ricorrente erano contaminati; in seguito all’ottemperanza da parte della ricorrente l’ARPA comunicava, con provvedimento 6.5.2007, l’avvenuta bonifica; quanto infine alla prodotta sentenza penale di assoluzione, al di là dell’assoluta estraneità a detto giudizio dell’Amministrazione resistente, evidenziava parte resistente la sua irrilevanza; infatti analogo procedimento risultava instaurato nei confronti di Maritan Giosuè, già amministratore di Immobiliare Cameri s.r.l. e delle sorti di tale procedimento nulla era dedotto in giudizio; in ogni caso l’art. 17 del d.lgs. 22/1997 consente di accollare l’obbligo di caratterizzazione e bonifica ai responsabili anche solo colposi del superamento delle soglie limite di concentrazione di sostanze inquinanti, presupponendo la norma una responsabilità di tipo civilistico e non penalistico; inoltre, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il proprietario del suolo può sempre definirsi responsabile, salvo la prova del caso fortuito e parte della dottrina identifica la responsabilità per danno ambientale oggettivamente in capo al proprietario, fino ad escludere persino la prova liberatoria di cui all’art. 2051 c.c.; sottolinea parte resistente come l’accumulo rinvenuto sul terreno della Cameri fosse pacificamente contaminato; erroneo sarebbe accreditare un cambio di proprietà dell’immobile là dove semplicemente, ferma la titolarità del terreno in capo alla società, vi fu una mera cessione di quote; né d’altro canto poteva separarsi l’operato della società da quello dei singoli soci o preposti.

Chiedeva pertanto respingersi il ricorso.


DIRITTO


Il ricorso è pacificamente irricevibile per quanto concerne l’ordinanza 18.7.2003 che, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente, risulta notificata il 18.7.2003 medesimo; essendo il ricorso introduttivo stato notificato nel gennaio 2004 l’impugnativa sul punto si presenta tardiva; tardivo deve intendersi anche il singolo motivo di ricorso, introdotto solo con la memoria difensiva di parte ricorrente depositata in data 22.5.2009, là dove si censurano, parrebbe sotto una ragione di eccesso di potere e non di incompetenza, gli impugnati provvedimenti che, pur richiamando disposizioni afferenti l’attività dirigenziale, risultano sottoscritti dal Sindaco. Trattasi di profilo di censura che, correttamente inteso quale profilo di incompetenza ovvero surrettiziamente introdotto quale profilo di eccesso di potere, non essendo stato oggetto del ricorso introduttivo è certamente nuovo e tardivo.

Merita invece approfondimenti il profilo preliminare dell’interesse ad agire che deve essere concreto e attuale, assistendo perciò l’impugnativa anche alla data odierna, e che viene contestato dall’amministrazione resistente la quale evidenzia come la ricorrente abbia nelle more ottemperato a tutte le prescrizioni imposte dagli atti impugnati, sicchè dovrebbe ritenersi il ricorso improcedibile.

E’ pacifico che parte ricorrente ha ottemperato al contenuto ordinatorio degli impugnati provvedimenti; da precisarsi che il terreno ed il cumulo di materiale in questione sono stati oggetto di parallelo procedimento penale. Da un punto di vista amministrativo la stessa amministrazione procedente considera l’intervenuta ottemperanza totale (si veda la comunicazione ARPA inviata al Comune di Cameri e dal medesimo prodotta in giudizio sub. Doc. 11 che precisa che il terreno può essere cancellato dall’elenco dei siti inquinati), alla luce del fatto che, nelle more, è stato rimosso con le opportune cautele il cumulo di materiale inquinato ivi depositato.

Dagli atti si evince che la ricorrente ha provveduto: dapprima all’idonea copertura dei cumuli di materiale terroso inquinato presente sul terreno di sua proprietà (così come disposto con l’ordinanza 955/2003 e come evincibile dalla comunicazione del Comune all’ARPA in data 19.7.2003 sub. Doc. 4 di parte resistente) quindi alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti accumulati, previa loro caratterizzazione attraverso apposita conferenza di servizi (come prescritto dall’ordinanza n. 1004 del 2003; come evincibile dalla comunicazione della Immobiliare Cameri del 23.9.2004 sub. Doc. 10 di parte resistente è chiaro che la caratterizzazione e l’eliminazione ha riguardato i rifiuti abbandonati e non il terreno in sé, ferma in quella sede la contestazione da parte della ricorrente di qualsivoglia profilo anche solo di colpa relativo all’abbandono dei rifiuti).

Quanto invece all’originaria richiesta di caratterizzazione del terreno (evincibile nell’ordinanza n. 1004 del 2003) è documentale che, nel corso del parallelo procedimento penale, è emerso, in base alle analisi dell’ARPA condotte in contraddittorio con il consulente tecnico di parte ricorrente che inequivocabilmente il cumulo di materiale depositato sul terreno era inquinato (ed infatti è stato oggetto di caratterizzazione/conferenza di servizi/rimozione) mentre il terreno non lo era. A fronte di tali dati, come già evidenziato, l’amministrazione ha ritenuto totalmente satisfattivo il fatto che il cumulo di materiale inquinato fosse stato rimosso e, accertato in sede penale che il terreno non era inquinato, nessuna ulteriore attività è stata pretesa o espletata in relazione al terreno e nell’ambito del procedimento amministrativo. Ciò pare rilevante in questa sede poiché parte ricorrente attesta la sussistenza dell’interesse ad agire in relazione ad asserite indebite spese sostenute per la rimozione e la caratterizzazione che, effettivamente, dalla lettura dell’ordinanza n. 1004 sembrerebbero riguardare tanto il cumulo di materiale che il terreno. Sotto quest’ultimo profilo tuttavia in sede penale è emerso che l’inquinamento non riguardava il terreno; la successiva attività di “ottemperanza” di cui la ricorrente oggi si può lamentare in sede amministrativa ha dunque riguardo alla sola rimozione del cumulo di materiale terroso essendo di fatto ineseguita né più richiesta la prescrizione afferente il terreno. Quanto poi al fatto che il diverso livello di inquinamento del cumulo terroso e del terreno sia emersa nel corso delle indagini peritali svolte in sede penale, è fin troppo ovvio come l’attività difensiva esplicata dalla ricorrente in quella sede nulla abbia a possa aver a che fare con le impugnate ordinanze (tanto più che le medesime ricevevano spontanea ottemperanza) ed è stata attività utile e doverosa per i vari membri della per difendesi in sede penale, sicchè ovviamente in nessun caso la medesima potrebbe essere ascritta a danno- conseguenza delle impugnate ordinanze accollabile all’amministrazione.

Per quanto concerne invece l’ordine di caratterizzare il terreno esso non ha dunque di fatto avuto alcun seguito evincibile in atti, né viene ad oggi in alcun modo preteso dall’amministrazione; è dunque palese la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sotto lo specifico profilo anche risarcitorio; è certamente improcedibile il ricorso sul punto.

Residua come unico profilo di possibile rilevanza, sostenuta ad oggi ai soli fini risarcitori, l’attività svolta dalla ricorrente per la caratterizzazione e rimozione del materiale accumulato sul terreno; lamenta la ricorrente alcuni profili formali delle impugnate ordinanze e, sotto il profilo sostanziale, lamenta che non le sarebbe addebitabile colpa nel deposito dei rifiuti, per cui illegittimamente sarebbe stata destinataria degli ordini in questione. Premesso che pare singolare che una società spontaneamente si adegui tempestivamente ad eseguire lavori, per come asserito in ricorso, del costo di circa 500.000.000 €, salvo riservarsi successive azioni risarcitorie, pur essendo nella certa convinzione di non doverne e poterne legittimamente rispondere in alcun modo, in termini generali, sempre ai fini del riscontro del persistente interesse ad agire, le contestazioni relative mosse in ricorso possono distinguersi in due tipi di ragioni di censura: quelle formali che non possono ad oggi dirsi assistite da concreto ed attuale interesse ad agire se il medesimo viene individuato, come fatto in ricorso, nel solo aspetto risarcitorio, e quelle sostanziali.

La ricorrente potrebbe infatti lamentare, sempre che comprovi la responsabilità dell’amministrazione ed il danno, profili risarcitori nel solo caso in cui evidenzi una illegittimità sostanziale dell’azione amministrativa e non certo meramente formale; lamenta la ricorrente, ad esempio, la non congruità dei parametri normativi richiamati nelle impugnate ordinanze.

E’ tuttavia evidente come, quand’anche l’Amministrazione avesse invocato la norma sbagliata ma avesse di fatto ingiunto alla ricorrente una attività doverosa, essendosi la medesima conformata all’ordine nel proprio stesso interesse, poiché un annullamento per meri profili formali non avrebbe impedito la rinnovazione dell’ordine in termini formalmente perfetti e sostanzialmente identici sicchè la ricorrente non sarebbe stata esonerata dall’obbligo di provvedere, nessun profilo risarcitorio potrebbe oggi suffragare di attuale e concreto interesse ad agire la presente azione.

Censura ulteriormente parte ricorrente il difetto di motivazione degli atti impugnati; sempre ai fini della dimostrazione del persistente interesse ad agire come prospettato, e ferma l’intervenuta ottemperanza, occorre comprendere se ciò si traduce nella lamentela di semplice mancata esplicitazione di una motivazione nell’atto, pur essendo la medesima in fatto esistente, ovvero in censura sostanziale di mancanza di ragioni per l’addebito di responsabilità mosso alla proprietà con l’ordine di rimozione e di caratterizzazione del materiale accumulato sul terreno.

Ad esempio per la censurata mancanza di formale esplicitazione della motivazione di addebito in capo alla proprietà nell’impugnato atto, valgono le considerazioni già esplicitate: l’amministrazione avrebbe potuto reiterare l’atto esplicitando la motivazione, sicchè nessun pregiudizio invocabile a fini risarcitori può essere vantato dalla ricorrente che ha spontaneamente eseguito ben conscia di tale possibilità qualora la motivazione fosse nella sostanza esistente.

Non può poi sottacersi, valutando la sequenza cronologica degli atti nel contesto dell’epoca in cui sono stati emessi ed alla luce dell’ottemperanza pure intervenuta, che l’Amministrazione ha emesso un primo atto imponendo l’immediata messa in sicurezza del sito e la ricorrente si è adeguata istantaneamente (il giorno seguente la notificazione), senza che dagli atti risulti, in quella fase, alcun tipo di contestazione. Sotto questo profilo, e ferma comunque l’irricevibilità dell’impugnativa della prima ordinanza, rispetto a tale provvedimento certamente si è anche realizzata una effettiva acquiescenza; tutte le contestazioni circa la propria possibile carenza di responsabilità mosse da parte ricorrente ed evincibili in atti sono tutte successive a quel primo ed immediato spontaneo adeguamento all’ordine impartito. Ora, se pure non potrebbe dirsi che l’acquiescenza al primo provvedimento possa automaticamente essere traslata sui successivi atti, ai quali pure la ricorrente ha dato ottemperanza ma contestando la propria responsabilità, certo è che non sembra illogico che l’Amministrazione, dopo aver notificato un primo ordine afferente il cumulo di materiale in questione che chiamava in causa la ricorrente quale proprietaria del terreno e ne presupponeva la responsabilità, quantomeno colposa, ed aver visto un fulmineo adeguamento, ben può aver interpretato la condotta della società ricorrente quale definitiva acquiescenza sotto lo specifico profilo della responsabilità, almeno colposa, per l’abbandono dei detriti, così poi venendo indotta a non esplicitare questo profilo nei successivi provvedimenti.

Resta tuttavia che, rispetto a tali successivi atti, e sempre ai fini del proclamato interesse risarcitorio, sussisterebbe un interesse concreto ad attuale della ricorrente all’impugnativa qualora la medesima rappresentasse in questa sede la propria effettiva mancanza di responsabilità colposa, sicchè la sua non esplicitazione nelle ordinanze n. 1004 e 1004 bis significherebbe anche mancanza sostanziale della motivazione medesima.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il materiale depositato sul terreno era certamente contaminato; tanto afferma non l’amministrazione ma il consulente tecnico di parte ricorrente nel procedimento penale che, nella sua relazione prodotta in atti, in relazione ai parametri di Cadmio, Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco precisa “si ha quindi il superamento per tutti questi parametri (metalli pesanti) il che significa indiscutibilmente che il cumulo, attualmente posto in sicurezza tramite copertura impermeabile va rimosso.”

Tanto è stato accertato tramite le analisi condotte dall’Arpa, sempre in sede penale, avvenute in contraddittorio con il consulente degli esponenti indagati della società ricorrente (come chiaramente evincibile dal doc. 6 di parte ricorrente ove si attesta che si è proceduto all’apertura ed alla analisi dei campioni alla presenza di un rappresentante della ditta; lo stesso consulente tecnico della difesa della ricorrente, nel parallelo procedimento penale, attesta di avere partecipato alle analisi presso l’Arpa nella missiva del gennaio 2004 sub. Doc 6 di parte ricorrente).

Ora a fronte della presenza di una certa fonte di inquinamento è indiscusso ed indiscutibile che quantomeno, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 22/97, l’amministrazione potesse ordinarne la rimozione, lo smaltimento e la riduzione in pristino dell’area anche al proprietario, in solido con il responsabile dell’inquinamento, qualora in capo al primo fosse ravvisabile un profilo di dolo o di colpa, a prescindere dalla diretta responsabilità per l’inquinamento ovvero l’accumulo sul luogo. Ovviamente il profilo di colpa rilevante ai fini per cui è causa non è necessariamente coincidente con la commissione di un fatto penalmente rilevante; anche a non voler accedere alla tesi, prospettata nella difesa del Comune ma ripudiata dalla giurisprudenza, di una sorta di responsabilità oggettiva del proprietario del terreno, vero è anche che, al di là del fatto che fosse o meno ascrivibile all’amministratore della società una fattispecie di reato per il materiale deposito dei detriti, ben potrebbe comunque ravvisarsi una responsabilità colposa omissiva sotto il profilo civilistico, non solo nel proprietario che tollera il deposito di materiale ignoto da parte di ignoti pure colti sul fatto sul proprio terreno, ma ancor di più di colui che civilisticamente risponde del fatto illecito del proprio ausiliario o preposto per non averne controllato debitamente l’operato, e quindi per culpa vuoi in eligendo vuoi in vigilando. Ora è la stessa ricorrente che si dilunga in ricorso a descrivere la storia della compagine societaria (irrilevante, come contestato dal Comune, posto che di fronte all’amministrazione vi è sempre la medesima società a prescindere dalle sue vicende interne) ed in particolare a precisare che tale Maritan dapprima ricopriva la carica di amministratore delegato e quindi di preposto in fatto proprio in relazione ai lavori in corso nel terreno ove è stato individuato il cumulo di materiale contaminato; la stessa ricorrente afferma claris verbis di avere preposto all’attività tecnica, nell’ambito del deposito, il Maritan anche dopo la sua formale cessazione dalla carica di amministratore, e ciò per garantire una continuità con il suo stesso precedente operato. Prosegue la ricorrente che, ricevuta l’ingiunzione, la medesima addebitava al Maritan una non corretta gestione del sito non ottenendo alcun “riscontro convincente” (così letteralmente a p. 4 del ricorso); quindi la società avrebbe provveduto ad inoltrare formale contestazione al Maritan. Ora da una parte non vi è alcuna documentazione in atti del presunto addebito mosso dall’Immobiliare Cameri al Maritan, già suo amministratore delegato e quindi suo preposto, dall’altra è dalla ricostruzione fatta in ricorso che si evince che il Maritan era preposto con pieni poteri e fiducia alla gestione del sito. Sotto un profilo esclusivamente civilistico, ed al fine della responsabilità addebitabile alla ricorrente quale responsabile per l’operato dei propri amministratori e preposti, ed in mancanza di qualsivoglia riscontro di presa di distanza tempestiva da tale operato, ai fini specifici dell’obbligo della rimozione di una potenziale fonte di inquinamento, caratterizzazione dei rifiuti e riduzione in pristino del sito imposto dai provvedimenti impugnati, non vi è dubbio che la ricorrente doveva e poteva essere chiamata a rispondere da parte dell’Amministrazione competente.

Né alcun ausilio alla tesi dell’assenza di responsabilità in capo alla società viene dalla prodotta sentenza di assoluzione in sede penale del legale rappresentante della società, tale Cordioli; è infatti evidente la differenza che sussiste tra profili di responsabilità civile per colpa nella scelta e controllo dell’operato altrui da parte della complessiva compagine sociale e il ben più stretto margine di responsabilità penale omissiva del singolo amministratore per mancato impedimento dell’illecito altrui. Ancora parte ricorrente insiste che, dalle analisi, è emerso che i detriti non provenivano dalla SACAL; al di là della non compiuta esplicitazione in ricorso del nesso tra tale circostanza e la presunta non responsabilità della Società Immobiliare Cameri, pare dalla sentenza penale prodotta di poter evincere che il legame con la Sacal acquisiva particolare rilievo nel procedimento penale a carico dell’amministratore Cordioli in quanto costui rivestiva, all’epoca, contemporaneamente cariche in Sacal e Cameri e quindi la provenienza dalla prima di rifiuti trovati sul terreno facente capo alla seconda società avrebbe potuto costituire prova di responsabilità specifica a carico del Cordioli. E’ tuttavia evidente come tale costruzione che regge l’impianto assolutorio della sentenza, non equivale ad assoluzione della “immobiliare Cameri” nel suo complesso e nelle sue varie compagini societarie succedutesi nel tempo né tanto meno ad assenza di responsabilità civile. Resta per contro in atti che sul terreno di pacifica proprietà della Immobiliare Cameri, attuale ricorrente, è stato abbandonato incautamente materiale inquinato suscettibile di propagare tale inquinamento; l’abbandono è avvenuto mentre tale Maritan, prima presidente del CDA e poi quantomeno incaricato fiduciario preposto alla gestione del sito, era operativo in loco quale complessivo fiduciario della società e senza che il medesimo attivasse le opportune cautele per evitare il fenomeno, circostanza asseritamente contestatagli dalla stessa ricorrente; tuttavia non risulta in atti nessuna contestazione mossa al Maritan né formale presa di distanza della società dal medesimo tale da consentire di affermare che la ricorrente è stata destinataria delle impugnate ordinanze in termini sostanzialmente illegittimi perché avulsi da qualsivoglia sua responsabilità civilistica. Né, come evidenziato dalla parte resistente, parte ricorrente ha in alcun modo chiarito l’esito del parallelo giudizio penale che risulta in atti essere stato intentato anche a carico del Maritan, di cui si ribadisce la qualità quantomeno di preposto aziendale.

In definitiva parte ricorrente asserisce di avere un persistente interesse al ricorso per avere subito un fatto illecito da parte dell’amministrazione; ciò presupporrebbe una sua non colpevolezza in termini di responsabilità anche civile indiretta per fatto degli ausiliari nella gestione del cumulo dei rifiuti; siffatta circostanza è già smentita dalla ricostruzione dei fatti evincibile dal ricorso, che addebita la responsabilità ad un quantomeno pacifico preposto della società.

Essendo onere della ricorrente prospettare il persistente ad attuale interesse ad agire in relazione al dedotto profilo risarcitorio ritiene il collegio che tale prospettazione manchi in atti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte irricevibile e in parte improcedibile.

Considerata la complessità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - sezione prima -

dichiara il ricorso in parte irricevibile e in parte improcedibile nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l\'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo\' Lotti, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore