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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE n.314
Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
«Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.».

Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9 Gennaio 2004

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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come
definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla
disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di
ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto
delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e
dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del
1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, (( riservato ai
soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa
militare di proprieta' dello Stato)). Il sito, in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno, (( e' individuato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del
medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo
precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri)).
2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita'
di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (( di cui al comma 1 )),
opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che
dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale ((
di cui al comma 1 )), ivi incluse le procedure espropriative, (( sono
utilizzate )) le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la
gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre
strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione
dello sviluppo del territorio.
(( 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la
progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma
1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate
dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento
dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione.
4-bis la validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla
data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri,
sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) )).


Riferimenti normativi:
- Il comma 3, dell'art. 4, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136
(supplemento ordinario) e' il seguente:
«3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo
le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi
di concentrazione media definita dal Consiglio delle
Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere
attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le
materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione,
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti
esposti in ragione della loro attivita' e gli individui
durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere
a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione,
ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e
le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di
aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente
naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi
naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive,
fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del
presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le
esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento
di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche
con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con
frequenza non minore di 3 1015 Hz in grado di produrre ioni
direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a
soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai
capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali
stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di
materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del
loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radiattiva,
ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in
genere, di cui non e' previsto il riciclo o la
riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale:
struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle
letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel
corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a
svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose
equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert
sono 1 kg-l
quando la dose equivalente o la dose efficace sono
espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem = 10-(elevato a 2) Sv
1 Sv = 100 rem (9/b);

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo
modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito,
senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata
di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni
controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal
presente decreto:
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni
diversa dalle sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia
radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, dei quali, ai fini della
radioprotezione non si puo' trascurare l'attivita', o la
concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre
che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della
sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di
fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in
condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di
buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi
adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite
mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica
contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la
concentrazione».
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299 (Supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
agosto 2002, n. 199 (supplemento ordinario).

 

Art. 2.
Attuazione degli interventi
1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative
necessari per la realizzazione del Deposito nazionale (( di cui
all'articolo 1, comma 1 )), il Presidente del Consiglio dei Ministri
nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla
normativa vigente, provvede:
a) (lettera soppressa);
b) (lettera soppressa);
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi
le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi
derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e
della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono
essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per
la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato
all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito
nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito
nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato,
inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in
sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione,
all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito
nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in materia di valutazione di impatto ambientale in conformita' a
quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime
entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri,
secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto
applicabile.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario
straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove
esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di
cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita'
produttive uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui
due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno
dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario
si avvale, altresi', di una struttura di supporto individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 3 )).


Riferimenti normativi:
- L'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
maggio 1997, n. 119, e' il seguente:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere e i lavori, ai quali so Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in
parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni relative alla revisione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati pe le opere di cui al
predetto comma 1».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' riportata nelle
note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e'
riportato nelle note all'art. 1.
- Il capo VII del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 denominato «impianti», comprende gli articoli
dal 36 al 58.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' riportato nelle note all'art. 1.

 

Art. 3.
Allocazione dei rifiuti radioattivi
1. Nel Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1 )),
sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi
di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei
rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale,
previo trasferimento in condizioni di sicurezza. (( Fino alla data
della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in
sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al
fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere
trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita'
produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in
sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo
periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva
dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi
dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III categoria e' autorizzata ai fini del loro trattamento e
riprocessamento )).

 

Art. 4.
Misure compensative e informazione
(( 1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al
definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del
comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato
annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sulla base delle stime di inventario
radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito,
per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia
che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione
dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20
per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo
confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura
del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia.
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi )).

 

Art. 5.
Disposizioni di carattere finanziario
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del
Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le
prime misure di intervento territoriale e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle attivita' produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo
2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1
del presente articolo, e' istituita apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.