DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41     
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5,  che  prevede
che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative  dei
decreti legislativi di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  nel
rispetto delle modalita' i principi e criteri  direttivi  di  cui  ai
commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
"Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
legge 23 luglio 2009, n. 99"; 
  Vista la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  recante  "Norme  sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
sull'impiego di energia elettrica"; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
"Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom   e   2006/117/Euratom   in   materia   di   radiazioni
ionizzanti", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
"Attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa   alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito"; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni"; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  27  settembre  2000,  sul   programma   delle   iniziative   di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
dello Stato", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30
ottobre 2000; 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di  cui  al
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282,  recante  "Ratifica  della
Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
settembre 1997"; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
in materia ambientale", e successive modifcazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane"; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
"Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale"; 
  Visto l'articolo 7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'Adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 3 marzo 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti,  per  la  semplificazione
normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  della
salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale; 
 
                                EMANA 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  da:  ",  nonche'"  a:
"connesse" sono soppresse; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole:  "la  disattivazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "il decommissioning"; 
    c) al comma 1, lettera c), le  parole:  "le  misure  compensative
relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
relativi"; 
    d) al comma 1, lettera f), le  parole:  "le  misure  compensative
relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
relativi"; 
    e)  al  comma  1,  lettera  d),  le  parole  "connesso  ad"  sono
sostituite dalle seguenti: "incluso in". 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti:
"Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31  dicembre  1962,  n.
1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini"; 
  b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
all'articolo 1, comma 1"; 
  c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
all'articolo 1, comma 1"; 
  d) la lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)  "impianti
nucleari" sono gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  di
origine nucleare e gli impianti  di  fabbricazione  del  combustibile
nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo
del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti   radioattivi,   delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere
di sviluppo  e  adeguamento  della  rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale necessarie all'immissione in  rete  dell'energia  prodotta,
delle eventuali vie di accesso  specifiche  e  delle  opere  connesse
necessarie e pertinenti al suo esercizio;"; 
  e) alla lettera f), le parole da: "che  manifesta  l'interesse"  a:
"impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 5"; 
  f) la lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  "deposito
nazionale" e' il deposito  nazionale  annesso  al  Parco  tecnologico
destinato  allo  smaltimento  a   titolo   definitivo   dei   rifiuti
radioattivi  a  bassa  e  media  attivita'  derivanti  da   attivita'
industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione
di impianti nucleari e di impianti del ciclo  del  combustibile  siti
nel  territorio  nazionale,  nonche'  all'immagazzinamento  di  lunga
durata  dei  rifiuti  ad  alta   attivita'   ed   eventualmente   del
combustibile  irraggiato  provenienti  dall'esercizio   di   impianti
nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla  pregressa  gestione  di
impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile  siti  nel
territorio nazionale;"; 
  g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
      "l-bis)   "decommissioning"   e'   l'insieme    delle    azioni
pianificate, tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della  cessazione
definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza  e
di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino
allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente  da
vincoli di natura radiologica.". 

        
      
                               Art. 3 
 
 
       Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1.Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   che   si   avvale
dell'Agenzia, con decreto da adottare di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli  aspetti  di
rispettiva   competenza,    con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute,  adotta
un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi
strategici in materia nucleare, tra i quali, in via  prioritaria,  la
protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare  .  Il
documento  indica  la  potenza  complessiva  ed  i  tempi  attesi  di
costruzione e di  messa  in  esercizio  degli  impianti  nucleari  da
realizzare,  nonche'  gli  interventi  in  materia   di   ricerca   e
formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione  di  energia
elettrica da  fonte  nucleare  nei  riguardi  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti,  della  diversificazione   energetica   e   della
riduzione delle emissioni inquinanti  e  di  gas  ad  effetto  serra,
nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee  guida  del
processo di realizzazione.". 
  2. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  l'impatto
dell'energia  nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  e   di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e  di  tutela
dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;"; 
  b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono  sostituite  dalle
seguenti: "gli effetti"; 
  c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo
le   parole:   "potenza   elettrica"   e'   inserita   la   seguente:
"complessiva"; 
  d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore
di carbonio," sono soppresse; 
  e) alla lettera e),  la  parola:  "alleanze"  e'  sostituita  dalla
seguente: "accordi"; 
  f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita'  realizzative"  sono
inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti
di garanzia, anche attraverso la  formulazione  o  la  previsione  di
emanazione di specifici indirizzi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori"; 
  g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla
seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a  fine
vita"  sono  inserite  le  seguenti:   ",   indipendentemente   dalla
localizzazione del Parco tecnologico"; 
  h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "gli  effetti"  e  le  parole   "e   i   parametri   delle
compensazioni  per  popolazione  e  sistema   delle   imprese"   sono
soppresse; 
  i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita'  di
trasmissione della rete elettrica nazionale,  con  la  proposta,  ove
necessario,  di  adeguamenti  della  stessa  al  fine  di  soddisfare
l'obiettivo  prefissato   di   potenza   elettrica   complessiva   da
installare;"; 
  l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in
materia  di  approvvigionamento  e  arricchimento  del   combustibile
nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.". 
  3. Il decreto di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
       Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. La costruzione e l'esercizio  degli  impianti  nucleari  sono
considerate attivita' di preminente interesse  statale  e  come  tali
soggette ad autorizzazione unica che  viene  rilasciata,  su  istanza
dell'operatore,  e  sentito  il  Ministero  della  difesa  ai   sensi
dell'articolo 334 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
previa acquisizione del  parere  della  regione  sul  cui  territorio
insiste l'impianto e dell'intesa con  la  Conferenza  unificata,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  quanto
previsto nel presente decreto legislativo. Il parere  della  regione,
di carattere obbligatorio e non  vincolante,  e'  espresso  entro  il
termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si
prescinde  dalla  sua  acquisizione  e  si  procede  a  demandare  la
questione alla Conferenza unificata.". 

        
      
                               Art. 5 
 
 
       Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31,  le  parole:  "e  finanziarie,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere". 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma  1,
nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei  requisiti
stessi.". 
  3. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010,  n.  31,  la  parola:  "disattivazione"  e'  sostituita   dalla
seguente:  "decommissioning"  e  la  parola:   "direttore",   ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile". 
  4.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
       Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse; 
  b) le parole: "lo sviluppo" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
realizzazione"; 
  c) le parole: ",  valutato  il  possesso  dei  requisiti  da  parte
dell'operatore," sono soppresse; 
  d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite  le  seguenti:
"e le caratteristiche tecniche specifiche". 

        
      
                               Art. 7 
 
 
       Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  "richiedono  all'Agenzia"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica
tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo"; 
  b) le parole: "per la predisposizione del rapporto  preliminare  di
sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e"; 
  c)   le    parole:    "dell'Agenzia    per    l'energia    nucleare
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE". 

        
      
                               Art. 8 
 
 
       Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri  tecnici  per  la
localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. I  criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli  impianti
nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le  migliori  pratiche
internazionali,  sono  volti  ad  assicurare  adeguati   livelli   di
sicurezza a tutela della salute della popolazione e della  protezione
dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni  in
materia.  Entro   sessanta   giorni   dall'adozione   del   documento
programmatico di cui  all'articolo  3  comma  1,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con uno o piu' decreti da  adottare  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   definisce,   su    proposta
dell'Agenzia,  formulata  entro  trenta  giorni   dall'adozione   del
suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso  e  sulla
base dei contributi e dei  dati  tecnico-scientifici  predisposti  da
enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA   e   le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
parametri esplicativi dei  criteri  tecnici,  per  la  localizzazione
degli impianti nucleari. Con decreto da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
del  presente  decreto  legislativo,  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  ed  il
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
definisce,  su  proposta  dell'Agenzia,  formulata  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA  e
sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici  predisposti
da enti pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA  e  le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione  del
Parco Tecnologico. I criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli
impianti nucleari e del  Parco  Tecnologico  fanno,  in  particolare,
riferimento ai seguenti profili: 
  a) popolazione e fattori socio-economici; 
  b) idrologia e risorse idriche; 
  c) fattori meteorologici; 
  d) biodiversita'; 
  e) geofisica e geologia; 
  f) valore paesaggistico; 
  g) valore architettonico-storico; 
  h) accessibilita'; 
  i) sismo-tettonica; 
  l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; 
  m)  strategicita'   dell'area   per   il   sistema   energetico   e
caratteristiche della rete elettrica; 
  n) rischi potenziali indotti  da  attivita'  umane  nel  territorio
circostante.". 
  3. I commi 2  e  3  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, sono abrogati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
       Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e'
sostituito dal seguente: 
    "Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed  integrazione
della  Strategia  nucleare)  -  1.  La  Strategia  nucleare  di   cui
all'articolo  3  e  i  parametri  tecnici  ai  sensi  del   comma   1
dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche'
del  Parco  tecnologico  sono  soggetti,  distintamente  per   quanto
riguarda  il  Parco  Tecnologico,  alle  procedure   di   valutazione
ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui  al  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai  commi
1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del  Consiglio,  del  13
maggio 1996. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
documentazione necessaria per l'avvio della procedura di  valutazione
ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione  di  ciascuno
dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  di  ciascuna   delle
procedure  di  valutazione  ambientale   strategica,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  trasmette  al
Ministero   dello   sviluppo   economico   e   al   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  il  parere  motivato,  adottato  di
concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i  beni
e le attivita' culturali. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le
parti di rispettiva competenza, sono adeguati,  entro  trenta  giorni
dal ricevimento del parere di cui  al  comma  3,  la  Strategia  e  i
parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della  valutazione
ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti  entro
quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I  testi
approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.". 

        
      
                               Art. 10 
 
 
       Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole "comma  4"  sono  sostituite  dalle  seguenti.
"comma 3". 
  2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono soppresse; 
  b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e'  sostituita  dalla
seguente: "installazione"; 
  c) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  progetto
preliminare  dell'impianto,  recante  l'indicazione  della  tipologia
dell'installazione, dei  principi  di  funzionamento,  della  potenza
installata e delle principali caratteristiche tecniche;"; 
  d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono  sostituite  dalle
seguenti: "sul sito"; 
  e) alla lettera f), le parole:  "alla  valutazione  preliminare  di
sicurezza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle  verifiche  del
rapporto". 
  3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,
sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati  e/o
le informazioni di cui al comma 3. 
    3-ter. Sulla base dei  parametri  definiti  dal  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 1, l'operatore  puo'  richiedere  al  Ministero
dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche  preliminari
sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti
e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando  la  riduzione
in pristino del sito al termine  delle  indagini  e  il  risarcimento
immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle  indagini,
in accordo con il proprietario dell'area interessata.". 
  4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo  10  del  decreto
legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  introdotto  dal   presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
       Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n.  31,  le  parole:  "entro  sessanta  giorni  della  relativa
ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta  giorni  dal
ricevimento di ciascuna istanza". 
  2. All'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le  seguenti:
" tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,". 
  3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, le parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 3". 
  4. All'articolo 11, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31,  la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"quindici" e le parole:  "del  comune  interessato"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "del  comune  o  dei   Comuni   interessati,   come
individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.". 
  5. All'articolo 11, comma 6, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "si provvede" sono sostituite  dalle  seguenti:  "il
Ministero dello sviluppo economico provvede"; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  modalita'
di funzionamento  del  Comitato  interistituzionale  sono  stabilite,
previo parere della Conferenza unificata da  esprimere  entro  trenta
giorni dalla richiesta del parere stesso, con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i  sessanta
giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi
o emolumenti a favore dei componenti.". 
  6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
       Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  parola:   "approvata"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"approvato"; 
  b) lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
incluse eventuali caratterizzazioni ambientali"; 
  c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
  "e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi; 
  e-ter) opere di protezione del sito; 
  e-quater)  mobilizzazione   del   cantiere,   inclusi   laboratori,
macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere; 
  e-quinquies) eventuali demolizioni; 
  e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.". 
  2. L'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "2. Le suddette attivita' devono essere comunicate  o  denunciate
all'ente  locale  interessato  o  altra  Amministrazione  competente,
secondo la normativa vigente,  allegando  una  relazione  dettagliata
delle opere e attivita' da effettuare.". 
  3. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle  seguenti:
"il sito sul quale"; 
  b) la parola:"siano" e' sostituita dalla seguente: "sia"; 
  c) le parole:"Al  proprietario  dell'area"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Al proprietario del sito"; 
    d) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "L'operatore
che,  per  qualsiasi  motivo,   non   pervenga   alla   realizzazione
dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del  sito
e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al  proprietario
il danno arrecato al bene.". 

        
      
                               Art. 13 
 
 
       Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1.  Entro  il  termine  di  cui  all'articolo  11,   comma   11,
eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo  articolo,
l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello
sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione  unica  per  la
costruzione e  l'esercizio  dell'impianto  nucleare  corredata  dalla
certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.". 
  2. All'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "analiticamente  identificati  con  decreto,  da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita'
stabilite con decreto"; 
    b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  5,  comma
2"; 
    c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
      "e)  progetto  definitivo   dell'impianto,   rispondente,   tra
l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  e
comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche  e  la  vita
operativa dell'impianto e delle  opere  connesse  e  delle  eventuali
opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative
per  lo  stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e   dei   rifiuti
radioattivi prodotti e le relative  strutture  ubicate  nello  stesso
sito e connesse all'impianto nucleare;"; 
    d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: 
      "f) la  documentazione  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;"; 
  e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa"; 
  f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      "h)  documentazione   relativa   al   modello   operativo   per
l'esercizio dell'impianto; in particolare: 
  1) manuale per la gestione in qualita'; 
  2)   schema    di    regolamento    di    esercizio,    comprensivo
dell'organigramma  previsionale  del  personale  preposto  e  addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
relative patenti di idoneita'; 
  3) schema di manuale operativo; 
  4) programma delle prove funzionali a freddo; 
  5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 
  6) proposte di prescrizioni tecniche;"; 
    g) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  studio
preliminare  di  decommissioning   dell'impianto,   inclusivo   della
valutazione, sulla base delle indicazioni  delle  direttive  europee,
del  volume  e  del  condizionamento,  trasporto  e  conferimento  al
Deposito nazionale dei rifiuti  radioattivi  e  con  indicazione  dei
relativi costi previsti. Nei rifiuti  radioattivi  sono  compresi  il
combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto  altro
utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;"; 
  h) alla lettera m),  dopo  le  parole  "normative  nazionali"  sono
inserite le seguenti: "-  ai  sensi  del  capo  III  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860 -"; 
  i) la lettera  n)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "n)  piano  di
protezione fisica dell'impianto;"; 
  l)  alla  lettera  p),  le  parole  "misure  compensative  "   sono
sostituite dalle seguenti: "benefici economici". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini  dell'avvio  della
procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata
presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23
del  decreto  legislativo  n.   152   del   2006,   anche   ai   fini
dell'informazione e della partecipazione  del  pubblico,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
  4. All'articolo 13, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare" sono inserite le  seguenti:  "nonche',  per  i
profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni"; 
  b)  dopo  le  parole:  "livelli  di  sicurezza"  sono  inserite  le
seguenti: "e di radioprotezione"; 
  c)  le  parole:  "di  tutela  della  salute  della  popolazione   e
dell'ambiente" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  tutela  della
salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente". 
  5. All'articolo 13, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse. 
  6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "6.  L'Agenzia,  ai  fini  della  conclusione   dell'istruttoria,
acquisisce il provvedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA)  rilasciato  in
sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e si adegua alle  relative  prescrizioni.
Il  rinnovo   dell'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui
all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.". 
  7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e  di  AIA  di
cui al comma  6  sono  recepite  le  conclusioni  della  VAS  di  cui
all'articolo  9  ed  e'  esclusa  ogni  duplicazione  delle  relative
valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo  restando  quanto  disposto
dal secondo periodo  del  medesimo  comma,  sono  effettuate  con  le
modalita' ed entro e non oltre i termini ivi  stabiliti.  Sono  fatte
salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente  alla  certificazione
del sito rispetto ai criteri di localizzazione.". 
  8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "8.  L'Agenzia  definisce  le  prescrizioni  tecniche  cui  sara'
soggetto l'impianto, anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'operatore.  Le   prescrizioni   tecniche   costituiscono   parte
integrante  e  sostanziale   dell'autorizzazione   unica.   L'Agenzia
definisce,  inoltre,  le  eventuali  prescrizioni   ai   fini   della
certificazione dell'operatore.". 
  9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle  procedure  di
VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel decreto di compatibilita' ambientale"; 
  10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni  tecniche  di
cui  al  comma  8,   stabilite   dall'Agenzia   e   comunicate   alle
amministrazioni di cui  al  comma  12,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  provvede   con   proprio   decreto   alla   modifica
dell'autorizzazione  unica,  disponendone  la  pubblicazione  con  le
modalita' di cui al comma 12.". 
  11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b), le parole: "la natura, le  caratteristiche,  la
durata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   tipologia   e   le
caratteristiche"; 
  b) alla lettera d),  le  parole:  "nonche'  la  periodicita'  delle
revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita
operativa di cui al comma 2, lettera e)"; 
  c) la lettera e) e' soppressa. 
  12. Il  comma  14  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di
impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   nucleare   e   di
fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte
dell'operatore della certificazione comprovante l'esito  positivo  di
collaudi,  prove   non   nucleari   e   prove   nucleari   rilasciati
dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230.  A  seguito  di  tale
acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni  di  cui  ai
commi 1 e 3 e all'Agenzia il  rapporto  finale  di  sicurezza,  prima
dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione
unica certifica anche la qualifica  di  "operatore",  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.". 
  13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono  inserite  le
seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),". 
  14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "15-bis.   La    costruzione,    l'avviamento    e    l'esercizio
dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio  2009,
n. 99, e  successive  modificazioni,  avvengono  sotto  il  controllo
tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto  delle  prescrizioni  e
condizioni  stabilite  nell'autorizzazione  unica,  fatti  salvi   le
attivita' ed i poteri di controllo, di  monitoraggio  e  sanzionatori
disciplinati dal  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, per le parti non riguardanti  il  ciclo  di
funzionamento dell'impianto.". 
  15. Il decreto di cui al  comma  2  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
       Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono  inserite
le seguenti: "  accertate  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230,". 

        
      
                               Art. 15 
 
 
       Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  nell'alinea,  la  parola:  "controlli"  e'   sostituita   dalla
seguente: "verifiche", dopo la parola:  "sicurezza"  e'  inserita  la
seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa; 
  b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono  inserite
le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole:  "riguardo  alla"
sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla". 
  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza"  e'  inserita  la  seguente:
"nucleare". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il soggetto  titolare  dell'autorizzazione  unica,  sotto  la
supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: 
  a) a valutare e  verificare  periodicamente  nonche'  a  migliorare
costantemente la  sicurezza  dell'impianto,  in  modo  sistematico  e
verificabile; 
  b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di  sistemi  di  gestione
che attribuiscano la  dovuta  priorita'  alla  sicurezza  nucleare  e
l'adozione di misure  per  la  prevenzione  di  incidenti  e  per  la
mitigazione delle relative conseguenze; 
  c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure  amministrative
di  protezione  il  cui  mancato  funzionamento  causerebbe   per   i
lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni
ionizzanti; 
      d)  a  prevedere  e  mantenere  risorse  finanziarie  ed  umane
adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b)  e
c).". 

        
      
                               Art. 16 
 
 
       Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituita  dalla  seguente:  "Rapporto  annuale  del
titolare dell'autorizzazione unica". 
  2. All'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite  dalle  seguenti:
"Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  X  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e  IX  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto  e'  trasmesso
altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di  cui  all'articolo
22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma  2  del  medesimo
articolo  22,  ed  e'  pubblicato  sui  siti  internet  del  titolare
dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.". 

        
      
                               Art. 17 
 
 
       Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di
ottemperanza" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, e degli articoli 28 e  29  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni  per  le  parti  non
riguardanti  il  ciclo  di  funzionamento  dell'impianto,   l'Agenzia
vigila". 
  2. All'articolo 18, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le  parole:  "la  sospensione  delle  attivita'  di  cui
all'autorizzazione  unica"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "la
sospensione  delle   attivita'   relative   alle   prescrizioni   non
rispettate". 

        
      
                               Art. 18 
 
 
       Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. I commi 1 e  2  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Il titolare dell'autorizzazione unica e'  responsabile  della
gestione dei rifiuti radioattivi  di  esercizio  e  del  combustibile
nucleare per tutta  la  durata  della  vita  dell'impianto,  fino  al
trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in  carico
dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo  20.
In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere
stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel  rispetto  delle
disposizioni  vigenti  nonche'  delle  prescrizioni  tecniche  e   di
esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che  il
combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo'  adottare
l'opzione di un successivo riprocessamento  presso  strutture  estere
accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. 
    2. Il titolare dell'autorizzazione  unica  provvede,  secondo  la
normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e  nel  rispetto  delle
prescrizioni   impartite   dall'Agenzia,   al   trattamento   ed   al
condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento  presso
il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o
dei rifiuti derivanti dal suo  riprocessamento,  presso  il  medesimo
Deposito nazionale.". 

        
      
                               Art. 19 
 
 
       Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. All'attivita' di decommissioning degli  impianti  attende  la
Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e  con  le  vigenti
disposizioni in materia.". 
  2. All'articolo 20, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
"operativa"; 
  b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  secondo  gli
indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi  mediante
atto scritto, il termine  della  vita  operativa  dell'impianto  alla
Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ". 
  4. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
"operativa"; 
  b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa
tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la  nomina  e'
effettuata dall'Agenzia". 
  5. All'articolo 20, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 3". 
  6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli  55,
56 e  57  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  gia'
presentati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  da
almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita'  competenti
entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non
vengano rilasciati entro il termine  di  cui  al  primo  periodo,  il
Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi,
che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e  14-quater
della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare  le  relative
autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 
    6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' competenti,  nell'ambito  delle  attivita'
richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre  1962,  n.
1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n.  230,  eventuali  priorita'  per  l'ottenimento  delle
relative  autorizzazioni,   secondo   un   criterio   di   efficienza
realizzativa.   Qualora,   entro   novanta    giorni    dall'avvenuta
segnalazione,  le  autorita'  competenti  non  rilascino   i   pareri
riguardanti  le  suddette  attivita',  il  Ministero  dello  sviluppo
economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo  25,  comma
2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n.  99,  che  si  conclude
entro i successivi novanta giorni.". 
  7. La disposizione di cui  al  comma  6-ter  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  come  modificato  dal
presente articolo, si applica  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
       Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, la parola: "istituito"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"costituito". 
  2. All'articolo 21, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  parola:  "AEEG",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita   dalle
seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; 
  b) dopo  le  parole:  "previo  parere"  e'  inserita  la  seguente:
"vincolante". 
  3. All'articolo 21, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti:  "Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas"; 
  b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle  seguenti:
"risorse finanziarie". 

        
      
                               Art. 21 
 
 
       Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"comma 9,". 

        
      
                               Art. 22 
 
 
       Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15
febbraio   2010,   n.   31,   le   parole:    "beneficio    economico
omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno  solare,  o  parte
dello stesso," sono sostituite dalle seguenti:  "beneficio  economico
omnicomprensivo, commisurato alla durata  effettiva  dei  lavori,  da
corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,". 
  2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed e' pari  a  0,4  euro/MWh"  sono
sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh". 
  3. All'articolo 23, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "nei 20 km  dal  perimetro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore". 
  4. All'articolo 23, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le  parole:  "le  schema  tipo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "lo schema tipo". 

        
      
                               Art. 23 
 
 
       Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente:  "Decadenza  e  sospensione
dai benefici". 
  2. All'articolo 24, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente:
"costruzione". 
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  Nel  caso  in   cui   la   costruzione   o   l'esercizio
dell'impianto   subiscano   arresti   temporanei    non    imputabili
all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e  i  periodi  di
arresto  non  sono  considerati  ai  fini  della  determinazione  del
beneficio.". 

        
      
                               Art. 24 
 
 
       Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure  compensative"  sono
sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici". 
  2. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n.  31,  le  parole:  "realizzazione  del  Centro  di  studi  e
sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un
Centro di studi e sperimentazione". 
  3. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "dal  finanziamento  delle"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le". 
  4. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca
e le azioni di sviluppo condotti da Sogin  S.p.A  e  funzionali  alle
attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti  radioattivi
sono finanziati dalla componente tariffaria di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.". 

        
      
                               Art. 25 
 
 
       Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: ", in coerenza  con  l'atto  di  indirizzo
previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23  luglio  2009,  n.
99," sono soppresse; 
  b) al comma 1, lettera d), dopo le  parole:  "rifiuti  radioattivi"
sono inserite le seguenti: ", ad  eccezione  di  quelli  disciplinati
dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo  29"
sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
4,". 

        
      
                               Art. 26 
 
 
       Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio  dei  Ministri
di cui all'articolo  9,  comma  3,  la  Sogin  S.p.A.  definisce,  in
conformita'  alla  suddetta  approvazione,  una  proposta  di   Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del
Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di  idoneita'
delle  suddette  aree  sulla  base  di  caratteristiche  tecniche   e
socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche'  un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.". 
  2. All'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la  parola:
"indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata"; 
  b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",  e
determinazione del fattore di riempimento". 
  3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima"
sono soppresse. 
  4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure  compensative"
sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici". 
  5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse
alla stessa"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  al  Ministero  dello
sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 
  6.  All'articolo  27,  comma  6,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
soppressa. 
  7.  All'articolo  27,  comma  7,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti:  ",
entro sessanta giorni" e le  parole  "Regioni  interessate",  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "regioni   nel   cui
territorio ricadono le aree idonee". 
  8. All'articolo 27, comma 9, dopo la  parola:  "aree",  la  parola:
"potenzialmente" e' soppressa. 
  9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite
le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al  comma
8". 
  10. All'articolo 27,  comma  11,  le  parole:  "ne  attribuisce  il
diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo  in  via
esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di
cui al presente decreto legislativo, in  via  esclusiva  alla  stessa
Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.". 
  11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente: 
    "12. Nella regione in cui e' situato il  sito  prescelto  per  la
realizzazione del Parco tecnologico,  la  Sogin  S.p.A.  avvia  entro
trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare  volta
a comunicare alla popolazione  ed  agli  enti  locali  le  necessarie
informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa  si
terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della  salute
dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale,  nonche'
di quelli relativi alle ricadute  socio-economiche,  culturali  e  di
sviluppo  del  territorio  connesse  alla  realizzazione  del   Parco
Tecnologico  e   ai   benefici   economici   previsti,   della   loro
quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione
interessata.". 
  12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il  termine
di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi". 
  13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
    "13-bis. L'istanza  deve  essere  contestualmente  presentata  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  ai  fini
dell'avvio  della  procedura  di  impatto  ambientale  (VIA),  e   la
documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto
disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n.  152  del  2006,
anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del  pubblico,
nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
  14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
    "17-bis.  L'autorizzazione  unica  vale  quale  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  e,  ove
occorra, quale dichiarazione  di  inamovibilita'  e  apposizione  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  dei  beni  in   essa   compresi.
L'autorizzazione   unica   costituisce   variante   agli    strumenti
urbanistici  e   sostituisce   ogni   provvedimento   amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di  assenso  e
atto  amministrativo,  comunque  denominati,  previsti  dalle   norme
vigenti, costituendo titolo a costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato.". 

        
      
                               Art. 27 
 
 
       Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 28, comma 1 del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  rapporto
preliminare di sicurezza;"; 
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) documentazione da cui  risulta  il  modello  operativo  per
l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 
  1) schema di regolamento di esercizio; 
  2) schema di manuale operativo; 
  3)  programma  generale  di  prove  per  la  movimentazione  e   lo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 
  4) organigramma previsionale  del  personale  preposto  ed  addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
relative patenti di idoneita';". 

        
      
                               Art. 28 
 
 
       Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite  le  seguenti:
"e dal ciclo del combustibile"; 
  b) le parole: "delle misure  compensative"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei benefici economici". 

        
      
                               Art. 29 
 
 
       Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono
inserite le seguenti: "secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  23,
comma 4,"; 
  b) al comma  5,  le  parole:  "in  un  ambito  territoriale  di  20
chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate  all'interno
di un'area compresa entro i 20 chilometri  dal  centro  dell'edificio
Deposito"; 
  c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici"; 

        
      
                               Art. 30 
 
 
Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  31  del
                                2010 
 
  1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
31, e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 34-bis. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
ogni riferimento al CNEN,  all'ENEA-DISP,  all'ANPA,  all'APAT  o  al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale  dell'ISPRA
e' da intendersi all'Agenzia. 
  2. Agli impianti  nucleari  di  cui  al  presente  decreto  non  si
applicano gli articoli 36, 37, 38, 39,  40,  41,  42,  50  e  58  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  3. Le disposizioni della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 
  4. Per quanto  non  previsto  espressamente  nel  presente  decreto
legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 230. 
  5.  Ai  fini  della  tutela  delle  informazioni,  i  dati   e   le
informazioni oggetto del presente decreto recanti una  classifica  di
segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano
la materia.". 

        
      
                               Art. 31 
 
 
       Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge  2  agosto
1975, n. 393; 
  b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
  c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239."; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 

        
      
                               Art. 32 
 
 
      Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"articolo"; 
  b) la parola:  "disattivazione",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalla seguente: "decommissioning"; 
  c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  31  del
2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono
soppresse; 
  d) nel titolo, le  parole  "misure  compensative"  sono  sostituite
dalle seguenti: "benefici economici". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del
                                  territorio e del mare 
 
                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Galan, Ministro per  i  beni  e  le
                                  attivita' culturali 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano