Cass. Sez. III n. 28727 del 19 luglio 2011 (CC 18 mag. 2011)
Pres.Ferrua Est.Mulliri Ric.P.M. in proc. Scoppetta
Polizia giudiziaria. Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute

Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, l. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell'art. 544 ter, cod. pen., agli agenti della L.I.D.A.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/05/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 1001
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 46431/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. c/o Trib. Di S. M. Capua Vetere;
nel proc. c/o:
Scoppetta Romeo Salvatore indagato art. 544 c.p., comma 3;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di S.M. Capua Vetere in data 3.11.10;
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr.ssa FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con l'ordinanza oggetto di ricorso, è stata accolta, dal Tribunale competente, la richiesta di riesame avanzata dall'indagato Scoppetta avverso il provvedimento di sequestro di alcuni animali esotici (un pitone, tre iguane, alcune testuggini ecc.) a lui appartenenti e che è accusato di averli detenuti in cattive condizioni non adeguate alle loro caratteristiche. Per l'effetto, gli animali sono stati dissequestrati e restituiti all'avente diritto.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo erronea applicazione della legge penale. Si sostiene, infatti, essere erronea l'affermazione del Tribunale per il Riesame secondo cui gli operanti della Polizia zoofila appartenenti alla LIDA (Lega italiana Diritti Animali) di Aversa non sarebbero stati legittimati ad operare il sequestro di loro iniziativa in quanto non rivestenti la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria.
Ribatte il ricorrente che gli operanti sono guardie giurate nominate con decreto della Provincia. Inoltre, la LIDA è associazione di volontariato riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 26.5.07 e, dalla qualità di guardia giurata, discende la legittimazione ad esercitare attività di polizia giudiziaria così come affermato anche dalla 4^ sez. del Consiglio di Stato con decisione del 24.10.97 n. 1233.
Il ricorrente confuta anche l'ulteriore argomento del Tribunale secondo cui, in ogni caso, non avrebbe potuto essere effettuato il sequestro perché la L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2 restringe la competenza delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (nel vigilare sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) ai soli animali "da affezione". Si fa, infatti, notare che il concetto di "animale da affezione" non è dato normativamente e non vi è ragione di restringerlo immotivatamente anche alla luce dell'evoluzione dei costumi.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Per quel che attiene alla qualifica di agente di P.G. il problema specifico degli agenti della LI.DA, è risolto dalla disposizione evocata dal ricorrente che ricorda come la LIDA sia associazione di volontariato riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con un decreto, quello del 26.5.07, che, in tal modo, ha avallato la norma provinciale istitutiva di tale organo che recita: "ai sensi dell'art. 128 Cost., sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 27".
Vi è da soggiungere che il tema della qualifica degli operanti delle guardie zoofile in genere registra diversi precedenti di questa stessa sezione di segno opposto. Nel contrasto di opinioni, tuttavia, ritiene il collegio che sia da ritenere preferibile la soluzione assunta da Ultimo da Sez. 3, 2.2.06 (Lancellotti, Rv. 233561; v. anche Sez. 6, 13.4.94, Ranelli, Rv. 199518; contra: Sez. 3, 9.4.08, Lovato, Rv. 240231).
La erroneità dell'ordinanza impugnata riguarda anche il secondo argomento relativo agli animali da affezione.
Ed infatti, la lettura che viene data della L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2 è esattamente contraria al tenore letterale della norma. La circostanza che la disposizione dica "anche", con riferimento agli animali da affezione, è, infatti, estensiva. La norma recita: la vigilanza sul rispetto delle presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riferimento agli animali da affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Detto in altri termini, perciò, il fatto che la disposizione, nell'opera di protezione degli animali, estenda il raggio di competenza delle guardie volontarie giurate di cui trattasi anche ai cd. animali da affezione produce un effetto ampliativo e non certo restrittivo della loro competenza.
A tale stregua, è a fortiori implicita la facoltà di intervento delle guardie di cui si discute per animali come quelli oggetto del sequestro (che, pur dando atto di una certa tendenza al mutamento dei gusti, non possono di norma essere ricompresi nell'alveo degli animali da affezione in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica - Sez. 3, 9.4.08, Lovato, Rv. 240231). La decisione impugnata è, quindi, censurabile per erronea applicazione della legge nei termini appena enunciati e, per tale ragione, deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuovo esame.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 e ss. c.p.p.;
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011