Gazzetta Ufficiale N. 193 del 20 Agosto 2006

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile 2006
Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare
l'art. 1, commi primo e secondo, l'art. 16 e l'art. 19;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208, recante il regolamento per il riordino della struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1992, recante, fra
l'altro, le direttive volte al consolidamento dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2001 recante la
direttiva per l'attuazione del coordinamento e della direzione
unitaria delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2004 con il quale e'
stato costituito il Gruppo di lavoro la cui attivita' e' finalizzata
alla ricognizione ed all'analisi delle funzioni speciali esercitate
da ciascuna Forza di polizia, nonche' alla predisposizione di
proposte finalizzate all'aggiornamento delle disposizioni vigenti per
i comparti di specialita' e preso atto della relazione conclusiva,
con allegati verbali delle decisioni di seduta, rassegnata dal
Presidente del menzionato Collegio in data 28 luglio 2005;
Stabilito che e' necessario riconsiderare l'assetto dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del
quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della
responsabilita' generale in materia di ordine e sicurezza pubblica
affidata al Ministro dell'interno dalla menzionata legge n. 121 del
1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che
assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto
per le finalita' generali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
Ritenuto che occorre a tal fine ribadire che il sistema di
coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia risultante
dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2001
e' rafforzato sul territorio dall'esercizio della responsabilita'
affidata alle Autorita' provinciali di pubblica sicurezza in materia
di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica nella seduta del 4 aprile 2006;

Decreta:

1. Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente
atto, sono fissate le direttive per il riassetto dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia.
2. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, il dirigente generale - Capo del
Corpo forestale dello Stato e i prefetti provvederanno ad impartire
le necessarie direttive nell'ambito di rispettiva competenza.
3. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza e' incaricato di dare attuazione al presente decreto.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: Pisanu

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127

Allegato

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di
rafforzare il coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data
12 febbraio 1992 il Ministro dell'interno adotto' un'apposita
direttiva volta, fra l'altro, al consolidamento dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia a competenza generale, prevedendo,
a tal fine, che la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri
dovessero tener conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialita'
operative dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando
anche la mirata qualificazione del personale destinato a prestare
servizio nelle citate specialita'.
Attesa la estrema dinamicita' del sistema ed il lungo tempo
trascorso, la menzionata direttiva necessita di interventi di
adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell'evoluzione del quadro
legislativo, che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione
delle competenze di piu' Forze di polizia nei medesimi ambiti di
attivita'.
In particolare, negli ultimi anni, nel quadro del menzionato
sistema unitario definito dalla legge n. 121 del 1981 e delle
funzioni dalla stessa demandate all'Autorita' nazionale ed alle
Autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono emersi dati
normativi di particolare rilievo:
- la circostanza che il decreto legislativo n. 68 del 2001
abbia attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in
materia economica e finanziaria;
- la circostanza che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito
nuove funzioni al Corpo forestale dello Stato nella difesa del
patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del
paesaggio e dell'ecosistema;
- la conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze
specialistiche della Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in
specifici ambiti che trovano fondamento normativo nel decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 ed in altre disposizioni di
settore.
In relazione alla evoluzione del quadro legislativo,
l'individuazione dei comparti di specialita', cosi' come definiti
nella direttiva del 1992, non appare, pertanto, piu' pienamente
coerente non solo con le trasformazioni verificatesi negli
ordinamenti di alcune Forze di polizia, ma anche con la progressiva
organizzazione che tutte le Forze di polizia si sono date per
adeguare la rispettiva attivita' istituzionale, oltre che ai nuovi
compiti individuati nel tempo dal legislatore, anche agli obiettivi
definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo.
In conseguenza di cio' e' evidente che il sistema dei comparti di
specialita', fondato sul riconoscimento di specifiche attribuzioni
della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, debba essere
ripensato ai fini della riacquisizione di un quadro sinergico da
armonizzarsi con le nuove funzioni di livello generale attribuite
alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, in una
logica integrata che consenta una strategica azione di prevenzione e
contrasto della illegalita'.
Occorre, dunque, ricercare a partire dai comparti di specialita'
forme di coordinamento e di riparto delle competenze piu' efficaci ed
incisive.
La questione ha un rilievo prioritario sulla funzionalita' del
«sistema sicurezza».
L'assorbiniento delle aeree di sovrapposizione attualmente
esistenti all'interno dei compiti istituzionali di alcune Forze di
polizia e la conseguente eliminazione delle connesse diseconomie
funzionali costituisce, infatti, lo strumento piu' efficace per
consentire un equilibrato recupero di risorse per le esigenze
generali dell'ordine e della sicurezza pubblica, cosi' come previsto
dal legislatore che ha apprestato un quadro ordinamentale unitario
che ha i propri cardini, ai sensi della menzionata legge n. 121 del
1981:
nella responsabilita' generale del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, cui che e' demandata
1'alta direzione, nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa
legge, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonche' il
coordinamento dei compiti e delle attivita' delle Forze di polizia;
nel ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al cui
organo centrale, il Dipartimento, e' affidata, secondo le direttive e
gli ordini del Ministro dell'interno, l'attuazione della politica
dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento
tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si colloca
in una posizione di snodo e di raccordo tra l'Autorita' politica e le
Forze di polizia;
nella responsabilita', in ambito provinciale, del prefetto per
le funzioni di coordinamento generale e del questore per le funzioni
di coordinamento tevnico-operativo in materia di ordine e di
sicurezza pubblica;
nella sostanziale inscindibilita' delle esigenze di tutela
dell'ordine pubblico da quella di tutela della sicurezza pubblica,
atteso che ogni turbativa dell'ordine pubblico incide sulla
sicurezza, come ogni aggressione a quest'ultima e' potenzialmente
lesiva del primo;
nella potenziale riconducibilita' agli ambiti dell'ordine e
della sicurezza pubblica di quegli illeciti che, per la loro generale
offensivita' dell'ordinamento, ricadono anche sotto la sanzione
penale.
Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i compiti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a
ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella
ridefinizione dell'assetto dei comparti di specialita' delle Forze di
polizia a competenza generale e nella connessa individuazione di
ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o
prevalente di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in
coerenza con gli assetti normativi, la presenza di strutture
operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione in
specifici ambiti di indagine e si pongano, dunque, come referenti
principali per lo svolgimento delle attivita' di polizia afferenti a
tali specifici settori.
All'attribuzione di un comparto di specialita' e alla
individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai sensi
della presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di
una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come gia' stabilito
nella direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta ha
facolta' di create strutture deputate all'esercizio di quella
funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di
polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di
analisi. Resta fermo, in sinergia con il sistema organico delle
banche dati specializzate costituite in forza dei sopra enunciati
principi, il quadro di sistema unitario rappresentato dal Centro
elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale, per le
informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita',
e rafforzato dagli obblighi di comunicazione previsti dalle norme
vigenti nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della
pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, nonche' degli ufficiali
e degli agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia di
finanza per le violazioni tributarie.
Ai suindicati prrincipi le Forze di polizia adegueranno, dunque,
la rispettiva attivita' istituzionale, nel rigoroso rispetto del
dovere di tempestiva informazione, ai sensi degli articoli 13 e 14
della legge n. 121 del 1981, delle Autorita' provinciali di pubblica
sicurezza su quanto abbia attinenza con 1'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia. Tutto cio' in un ambito di coordinato
sviluppo delle relazioni a livello europeo e internazionale e nel
quadro di un'incisiva collaborazione internazionale di polizia
rimessa alla competenza unitaria dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, in attuazione delle direttive impartite da1 Ministro
dell'interno, e per essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai
sensi dell'art. 6 della menzionata legge n. 121 del 1981.
Le Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri programmi
di potenziamento, terranno conto dell'esigenza di sviluppare le
potenzialita' operative dei comparti di specializzazione o, comunque,
dei settori di intervento ad esse rimessi.
In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale, fermi
restando gli adempimenti previsti dalle singole dipendenze funzionali
e non connessi ad esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, si dispone quanto segue.

Sicurezza stradale.
La Polizia di Stato continuera' sulle strade italiane ad
assicurare l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa
nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza
peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre
l'Arma dei carabinieri confermera' il significativo concorso nei
servizi di polizia stradale sulla viabilita' ordinaria. Le altre
Forze di polizia individuate nell'art. 12 del codice della strada
assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi
in relazione alla loro dislocazione sul territorio.
Al fine di realizzare una piu' equilibrata distribuzione di
risorse, i prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie intese
con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare
un piu' ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia stradale
da parte dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e comunale,
con riguardo sia alla viabilita' provinciale che alla viabilita'
comunale.

Sicurezza ferroviaria.
Con riguardo al comparto di specializzazione della Polizia di
Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il consueto
e qualificato impegno, sia nella prevenzione e contrasto dei reati
che interessano ili contesto della rete ferroviaria nazionale, sia
nelle attivita' di tutela dell'ordine pubblico e della incolumita'
dei cittadini che abbiano riferimento al medesimo contesto, ferma
restando l'esclusivita' dei presidi della Polizia di Stato
nell'ambito delle stazioni ferroviarie per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali rimesse alla specialita'.

Sicurezza delle frontiere.
La Polizia di Stato continuera' a disimpegnare la competenza
specialistica ad essa rimessa in via prevalente per le attivita' di
polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il concorso
del Corpo della Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di
polizia economica e finanziaria.
Per le attivita' istituzionali svolte al confine terrestre, la
Polizia di Stato assicurera' il graduale avvicendamento dei
contingenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza nell'espletamento dei servizi di frantiera a partire dal
confine sloveno ove sono venute meno le barriere doganali.
Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina via mare,
confermato il modello di coordinamento interforze risultante dal
decreto interministeriale del 14 luglio 2003, la cui efficacia e' da
ritenersi positivamente sperimentata.

Sicurezza delle reti di comunicazione.
Si premette che il settore della polizia delle comunicazioni e'
regolato da un sistema normativo complesso che e' causa di aree di
contiguita' nell'attivita' istituzionale di piu' Forze di polizia.
Per effetto del deereto legislativo n. 68 del 2001, alla Guardia
di finanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia economica e
finanziaria, sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e
mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' di
movimentazioni finanziarie e di capitali.
L'azione dispiegata in tale settore dalla Guardia di finanza
riguarda i circuiti di pagamehto nel loro complesso e, pertanto,
anche quelli che utilizzano tecnologie, com'e' nel caso, delle carte
di debito e di credito e dei pagamenti e movimenti di capitali
effettuati on line.
Con riguardo al commercio elettronico, lo sviluppo esponenziale
degli scambi via internet ha reso pressante l'esigenza di controllare
il corretto andamento degli obblighi tributari da parte degli
operatori e, a tal fine, con direttiva dell'8 giugno 2000 il Ministro
delle finanze ha disposto il rafforzamento del dispositivo di
controllo nel settore, affidando al Corpo il compito di assumere
opportune iniziative tese ad individuare i fenomeni evasivi nel
commercio elettronico.
Di contro il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della
Polizia di Stato nell'ambito dei propri compiti istituzionali svolge
attivita' di intelligence per la prevenzione ed il contrasto
dell'utilizzo e della contraffazione di mezzi di pagamento, settore
che ha immediati riflessi sul commercio elettronico e nel quale
l'attenzione investigativa del comparto di specialita' e' incentrata
sulle tecnologie software o hardware impiegate per carpire,
riprodurre e utilizzare identita', codici e carte di pagamento in
transazioni elettroniche.
La Polizia postale e delle comunicazioni e', altresi', impegnata
in attivita' di investigazione per la prevenzione ed il contrasto
alle violazioni sul diritto d'autore, settore in cui e'
particolarmente evidente la contiguita' dell'azione investigativa con
le competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con quelle
rimesse alla Guardia di finanza dall'art. 2, comma 2, lettera l) del
decreto legislativo n. 68 del 2001, le quail possono svolgersi anche
attraverso il monitoraggio di internet per individuare le violazioni
commesse attraverso la rete.
In presenza di aree di contiguita' nell'ambito di fenomeni di
natura inevitabilmente complessa occorre prevedere, come criterio
generale di riparto delle rispettive funzioni, che la Forza di
polizia competente ad intervenire vada individuata avuto riguardo
alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni ammiinistrative
ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare.
In relazione a cio', si dispone che sia rimesso alla competenza
primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale,
l'integrita' e la funzionalita' della rete informatica, ivi compresa
la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, la
prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico
alle strutture di livello strategico per il Paese, nonche' la
sicurezza e regolarita' dei servizi di telecomunicazione e il
contrasto della pedopornografia on line, anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e
dall'art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale e
delle comunicazioni procedera' altresi' al contrasto degli illeciti
concernenti i mezzi di pagamento e il diritto d'autore in tutti i
casi in cui l'utilizzo distorto dello strumento informatico o delle
tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o assolutamente
prevalente di perpetrazione degli stessi, raccordandosi con la
Guardia di finanza cui, secondo le esplicite previsioni del decreto
legislativo n. 68 del 2001, compete gravitare in modo generale
sull'area della tutela dei marchi, dei brevetti e della proprieta'
intellettuale, nonche' della tutela dei mezzi di pagamento, ferme
restando le attivita' svolte dal Corpo in favore della Autorita'
garante per le comunicazioni, per la tutela del diritto d'autore e
del regolare pagamento dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo.

Sicurezza in materia di sanita', igiene ed alimenti.
L'Arma dei carabinieri, titolare del relativo comparto di
specializzazione, assicurera', tramite il Comando carabinieri per la
tutela della salute, il consueto efficace impegno istituzionale nelle
attivita' di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di
sanita', igiene e sofisticazioni alimentari, mentre il Corpo
forestale dello Stato orientera' la propria attivita' istituzionale
nell'ambito dell'area di gravitazione ad esso rimessa dalla legge
concernente il concorso nelle attivita' volte al rispetto della
normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di
biosicurezza in genere.
Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del
controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria
competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria,
secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
contesto della pianificazione dell'attivita' ispettiva della finanza
pubblica predisposta dal competente Comitato di coordinamento
finanziario.

Sicurezza nel settore agroalimentare.
Nella materia in esame si pone l'esigenza di una armonizzazione
della direttiva del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1992 -
nella parte in cui ha individuato fra i comparti di specialita'
quello dei «Carabinieri per l'agricoltura e foreste» - con il piu'
recente assetto normativo che riconosce al Corpo della Guardia di
finanza specifiche funzioni in materia di prevenzione e contrasto
delle frodi comunitarie.
Dal punto di vista del quadro normativo, va ricordato che con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000, e stato
attribuito al Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed
agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri politiche
agricole per effetto del recente decreto del Presidente della
Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di:
svolgere controlli straordinari sulla erogazione ed il
percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della
pesca ed acquacultura e sulle operazioni di ritiro e vendita di
prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di
sviluppo ed indigenti;
esercitare controlli specifici sulla regolare applicazione dei
regolamenti comunitari;
concorrere, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle
frodi nel settore agroalimentare;
effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei
poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie
attivita' istituzionali.
A fronte delle competenze dell'Arma dei carabinieri, il decreto
legislativo n. 68 del 2001 - che ha attribuito al Corpo della Guardia
di finanza la competenza generale all'assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle
regioni, degli enti locali e dell'Unione europea - ha demandato a
tale Forza di polizia compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
- imposte dirette o indirette, tasse, contributi, monopoli
fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o locale;
- diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche'
uscite del bilancio dell'Unione europea;
- risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di
uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa.
In relazione a tale assetto normativo, la Guardia di finanza ha
assunto un ruolo di primo piano nel settore della prevenzione e del
contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla stessa compete sia
di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di bilancio, sia di
prevenire e reprimere le violazioni comunque attinenti al settore
della spesa pubblica ad ogni possibile livello.
La centralita' del ruolo assunto dalla Guardia di finanza nel
contrasto alle frodi comunitarie e' suffragata anche dagli interventi
riguardanti l'assetto organizzativo, con l'istituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995,
del Nucleo operativo della Guardia di finanza presso il Dipartimento
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
avente il compito di supportare le attivita' del Comitato
interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto
dall'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e con la
successiva creazione, per effetto della legge n. 52 del 1996 di una
specifica unita' operativa specialistica della Guardia di finanza, il
Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie, che ha
successivamente assunto la denominazione di Nucleo speciale spesa
pubblica e repressione frodi comunitarie.
Emerge, dunque, con chiarezza come la Guardia di finanza abbia
una funzione di particolare rilievo nella realizzazione dei
dispositivi di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie,
orientando a tal fine la propria azione verso quei profili che
presentano elementi di connessione con la competenza generale ad essa
rimessa in materia di polizia economica e finanziaria. Tale
competenza assume, evidentemente, un rilievo peculiare nei casi in
cui sussistono frodi alle uscite al bilancio comunitario, ovvero
illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto alla
corretta applicazione dei dazi, ovvero profili attinenti alla
contraffazione dei marchi o alla violazione delle regole di corretto
funzionamento del mercato.
In relazione a quanto precede, nel settore delle frodi
comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza alla Guardia di
finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari
comunitari relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l'Arma
dei carabinieri continuera' a svolgere un ruolo preminente con
riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di
alimenti e bevande.
L'Arma dei carabinieri assolvera' altresi' ai compiti devoluti
dalla normativa vigente allo speciale reparto istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le
funzioni in materia agroalimentare attribuite al Corpo forestale
dello Stato dal medesimo Dicastero.
Ai fini del coordinamento ispettivo del settore potra' farsi
riferimento all'apposito Comitato istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali.

Sicurezza in materia ambientale.
Il comparto di specialita', istituito per la prevenzione ed il
contrasto degli illeciti in materia ambientale, e' rimesso alla
competenza dell'Arma dei carabinieri che si avvale, a tal fine del
Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, posto alle
dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il quale ha da tempo definito una politica di sicurezza
ambientale caratterizzata da una integrazione sinergica
dell'attivita' del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente
con i compiti istituzionali di quel dicastero. In conseguenza di cio'
il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente si e' da tempo
affermato come organismo qualificato per l'attuazine di attivita' di
rilevanza strategica nel settore del controllo della sicurezza
ambientale.
In epoca successiva alla direttiva del Ministro dell'intemo del
12 febbraio 1992 vi e' stata, peraltro, una radicale evoluzione
normativa, con l'adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004, per
effetto della quale le attivita' di prevenzione e contrasto degli
illeciti in materia ambientale, sono divenute parte significativa
della primaria funzione istituzionale del Corpo forestale dello
Stato.
L'analisi approfondita delle varie aree di intervento operativo
nel complesso settore della sicurezza ambientale, rende, dunque,
necessario un intervento di coordinamento che in un'ottica di
integrazione sinergica delle attivita' delle Forze di polizia
interessate ai fini di una strategica azione di difesa della
legalita' ambientale in funzione di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ridefinisca l'attuale assetto di competenze del
comparto di specialita' dell'Arma dei carabinieri e preveda
l'attivazione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo
forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale.
In particolare l'Arma dei carabinieri curera' le attivita' di
prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con
riguardo alle attivita' di:
vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti
contaminati con particolare riferimento a:
lotta alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani
speciali e industriali, soprattutto quando attuate in forma
organizzata;
controllo e monitoraggio dei rifiuti di origine urbana e
industriale;
controllo delle attivita' di gestione dei rifiuti e
segnatamente degli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento,
incenerimento, nonche' di depurazione;
prevenzione e repressione delle violazioni connesse con le
attivita' produttive;
tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento nelle aree di
non diretto interesse agro-forestale e in particolare dalle:
aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate
in forma organizzata e non;
violazioni connesse con le attivita' produttive;
concorso nella tutela della biodiversita' e della biosicurezza
soprattutto se sviluppate in forma organizzata. Compiti di vigilanza
in materia di produzione e di impiego degli organismi geneticamente
modificati;
tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera,
segnatamente attraverso il contrasto alle violazioni connesse con le
attivita' produttive, soprattutto a carattere industriale;
tutela paesaggistico-ambientale nelle aree di non diretto
interesse agro-forestale;
vigilanza sull'impiego di sostanze pericolose ed a rischio di
incidente rilevante;
inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e da
sostanze radioattive.
Il Corpo forestale dello Stato curera' le attivita' di
prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con
riguardo alle attivita' di:
tutela degli ecosistemi agro-forestali attraverso l'attivita'
di prevenzione e repressione delle violazioni in danno all'ambiente e
al paesaggio nonche' di contrasto di specifiche forme di inquinamento
connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;
monitoraggio e controllo del territorio ai fini della
prevenzione del dissesto idrogeologico;
prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;
tutela delle foreste e della biodiversita' delle specie
vegetali ed animali in attuazione di norme nazionali e
internazionali. Tutela degli animali dai maltrattamenti;
sorveglianza delle aree naturali protette e tutela del
patrimonio naturalistico nazionale;
concorso nelle attivita' volte al rispetto della normativa in
materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai
cicli produttivi in pieno campo;
esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria.
La Guardia di finanza continuera' nell'azione di vigilanza,
prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da tempo
intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso
di adeguate dotazioni tecnologiche.

Sicurezza nella circolazione dell'euro e degli altri mezzi di
pagamento.
La direttiva del 1992 attribuiva le attivita' di prevenzione e
contrasto del falso nummario all'Arma dei carabinieri che opera
attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.
Per effetto del nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il
decreto legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto
per legge un ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di
pagamento essendo ad essa demandati compiti di prevenzione e
contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori,
mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni
finanziarie e di capitali.
Il Corpo e' parte integrante dell'UCAMP - Unita' deputata
all'analisi dell'impatto del fenomeno della falsificazione monetaria
e degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario
ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via amminisirativa - ma
e' anche parte del sistema di coordinamento interforze per gli
aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi di
pagamento.
In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza vede
valorizzata la sua funzione per quanto riguarda il riciclaggio, la
falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i sistemi
di pagamento diversi dal contante, nonche' l'usura nell'ipotesi di
coinvolgimento diretto di intemediari finanziari e bancari.
A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, essa sviluppera' anche
la funzione assegnatale dalla legge di contrasto del finanziamento
del terrorismo internazionale. Nel contempo, in sostanziale adesione
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei
carabinieri operera' per la repressione del falso nummario anche
attraverso il proprio reparto specializzato. La Polizia postale e
delle comunicazioni provvedera' alla tutela dei prodotti e dei
processi produttivi nel settore postale, nonche' di quelli
filatelici. Per quel che concerne la cooperazione internazionale,
ferme restando le competenze degli organi facenti capo al Ministero
dell'economia e delle finanze, quella di Polizia attinente alla
falsificazione di banconote e di monete continuera' ad essere
assicurata tramite l'Ufficio centrale italiano del falso monetario e
l'Unita' nazionale Europol, che sono parte della struttura
organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale.

Tutela del patrimonio culturale.
La direttiva del 1992 attribuisce la titolarita' del comparto di
specialita' all'Arma dei carabinieri, che opera attraverso il Comando
carabinieri tutela del patrimonio culturale.
Nel settore della tutela dei beni culturali sussistono anche
funzioni specifiche del Corpo della guardia di finanza con riguardo
alla competenza generale ad essa demandata in materia di polizia
economica e finanziaria ed, in particolare, in relazione a quanto
previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 che
demanda alla predetta Forza di polizia i compiti di prevenzione,
ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi
finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio dello
Stato nonche' di programmi pubblici di spesa e di demanio e
patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di
unita' produttive in via di privatizzazione o di dismissione.
Stante quanto precede, in base all'assetto normativo vigente,
l'Arma dei carabinieri continuera' a svolgere il proprio consolidato
ruolo prioritario nelle funzioni di sicurezza che attengono alla
salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e storico
nazionale, ferme restando le competenze della Guardia di finanza per
quel che concerne i compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di demanio e patrimonio pubblico,
compresa la gestione delle societa' a capitale pubblico operanti nel
settore.
Tutela del lavoro.
E' confermato il consolidato ruolo dell'Arma dei carabinieri, e
per essa del Comando carabinieri - Ispettorato del lavoro, nel
particolare settore, in relazione alle funzioni svolte dal proprio
personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. La Guardia di finanza, nell'assolvimento
della propria funzione di polizia economica e finanziaria, procedera'
ai controlli di sua competenza. Il coordinamento dell'attivita'
ispettiva e' garantito dalle strutture del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali secondo le procedure previste dalla normativa
di settore. I profili rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica saranno, affrontati secondo le ordinarie
regole di coordinamento fissate dalla legge n. 121 del 1981.
Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il
Comandante generale della Guardia di finanza, il Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Dirigente
generale - Capo del Corpo forestale dello Stato, ciascuno per la
parte di propria competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile
a rimuovere eventuali ostacoli per dare concretezza all'unitarieta'
di azione delle Forze di polizia.
Confido altresi' nel consueto spirito di leale collaborazione
affinche' possibili interventi amministrativi, suscettibili di
incidere sul disegno ordinamentale definito con la presente
direttiva, siano previamente sottoposti al vaglio dell'Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza.

Roma, 24 aprile 2006

Il Ministro: Pisanu