Cass. Sez. III n. 24477 del 21 giugno 2007 (Up 15 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Pino
Rifiuti. Abbandono e deposito incontrollato (responsabilità)

La contravvenzione di cui all'art. 51, 2° comma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a consumazione istantanea e punita con le sanzioni penali di cui al primo comma del medesimo articolo (oggi riprodotto in piena continuità normativa nei due commi dall'art. 256, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel atto dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari di imprese" o dei "responsabili di enti". La relativa condotta può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all'operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l'evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l'evento. In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può invece estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze.

UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2007

SENTENZA N. 01470 /2007
REG. GENERALE N. 007901/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. LUPO ERNESTO                PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI       CONSIGLIERE
2.Dott.MANCINI FRANCO

3.Dott.PETTI CIRO
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da
1) PINO GIOVANNINA N. IL 18/08/1937 avverso SENTENZA del 16/10/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.  //
Udit i difensor Avv. Carratelli Nicola - Cosenza


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 10 ottobre 2006, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 22 novembre 2005, con la quale il Tribunale di Paola aveva condannato Giovannina Pino, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di arresto e € 2.000,00 di ammenda (coi benefici di legge), avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1°, lett. a) e b) e comma 2° del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per avere, in qualità di legale rappresentante della s.n.c. Coccimiglio Cesare e C., abbandonato in modo incontrollato in una piazzola presso la cava di inerti sita in località Giani, agro di Aiello Calabro, ove operava la società, rifiuti pericolosi costituiti da carcasse di veicoli, tra cui camion, betoniere e ruspe e rifiuti non pericolosi costituiti da parti metalliche e per avere depositato in maniera incontrollata nella stessa area, in adiacenza ad una casamatta, carcasse di pneumatici di ruspe. Come accertato il 17 dicembre 2002.


Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata con l'assistenza dei propri difensori, deducendo:
1 - la violazione della norma incriminatrice, per averla applicata ad un caso di deposito "controllato", quale la ricorrente ritiene il deposito temporaneo irregolare, che sarebbe stato realizzato nel caso di specie.
2 - ancora la violazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione come pericolosi delle carcasse dei mezzi meccanici, che invece sono rifiuti speciali non pericolosi e che non diventano pericolosi solo perché esposti alle intemperie e per la possibile presenza di oli al loro interno, la quale comunque sarebbe stata esclusa nell'istruttoria di primo grado.
3 - la violazione art. 27 Cost. e difetto di motivazione in ordine alla responsabilità della ricorrente ritenuta ancorché ella fosse stata nominata legale rappresentante della società dopo il deposito dei rifiuti, dicendo che comunque aveva omesso di rimuoverli.

La ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.


All'udienza del 15 maggio 2007 le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il terzo motivo di ricorso è fondato ed esime pertanto il collegio dall'esame dei restanti due.


La contravvenzione di cui all'art. 51, 2° comma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a consumazione istantanea e punita con le sanzioni penali di cui al primo comma del medesimo articolo (oggi riprodotto in piena continuità normativa nei due commi dall'art. 256, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel atto dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari di imprese" o dei "responsabili di enti".


La relativa condotta può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all'operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l'evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l'evento.


In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può invece estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze.


Un tale obbligo nasce unicamente in forza dell'art. 14 del D. Lgs. n. 22/97, costituisce oggetto di specificazione con ordinanza del Sindaco e solo la violazione di tale ordinanza dà luogo alla diversa contravvenzione di cui all'art. 50, comma 2° del medesimo decreto (oggi comma 3° dell'art. 255 del D. Lgs. n. 152/06).


Viceversa la sentenza impugnata, col ritenere la ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 2° del D. Lgs. n. 22/97 nonostante che l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti fosse avvenuto antecedentemente all'incarico da lei ricevuto di legale rappresentante della società che gestiva la cava e in difetto di qualsivoglia ordinanza da parte del Sindaco del Comune, necessariamente fa carico a lei (e alla società che rappresenta) di un obbligo di garanzia esteso all'attivazione per rimuovere le conseguenze di un reato già consumato, che la norma incriminatrice non le imponeva.


La contravvenzione in esame essendo stata eventualmente commessa da colui che al momento del fatto di deposito incontrollato era il legale rappresentante della società nel cui ambito avveniva il deposito in concorso con gli autori materiali della condotta lesiva, ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'imputata non ha commesso il fatto di reato contestatole.


P. Q. M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.


Cosi deciso in Roma, il 15 maggio 2007