Cass. Sez. III n. 9489 del 3 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Nizzetto
Rifiuti. Campionamento e analisi

Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l\'eventuale inosservanza da parte dell\'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi.

In fatto e in diritto
Con sentenza 24 settembre 2007 il Tribunale di Vicenza condannava Nizzetto Gianpaolo alla pena di € 15.000 d’ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale titolare della s.c.ar.l. Berica, smaltito senza la prescritta autorizzazione rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia dell’impianto produttivo [CER 020201].
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione degli art. 220 disp. att. e 178 lett. c) c.p.p. per il rigetto della richiesta di dichiarare nulli i verbali di prelevamento dei campioni e i risultati delle analisi.
La prima ispezione era stata preceduta dalla richiesta del sindaco di Montegalda sollecitato da un esposto dei cittadini residenti che avevano segnalato un irregolare gestione di rifiuti da parte della ditta.
Successivamente gli agenti ARPAV avevano ispezionato un pozzetto dopo avere raccolto elementi che consentivano di ipotizzare che la ditta trasferisse abusivamente in fognatura rifiuti liquidi.
Seri elementi indiziari erano in possesso degli accertatori in occasione del prelievo di cui al verbale del 27.10.2004, sicché essi non avevano svolto un’attività amministrativa, ma avevano agito, pur essendo emersi indizi di reato, senza attivare le necessarie garanzie difensive.
Deduceva, altresì, violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione
- sulla configurabilità del reato di smaltimento abusivo di rifiuti dovendosi, nella specie, ravvisare quello d’immissione diretta in fognatura del refluo industriale, sicché doveva essere applicata la disciplina transitoria di cui all’art. 62 comma 11 del d. lgs. n. 152/1999, successivamente prorogata, che prevedeva una deroga temporanea per gli scarichi esistenti ancorché non autorizzati;
- sull’affermazione di responsabilità per avere egli delegato il vice presidente del consiglio d’amministrazione, di poteri analoghi a quelli spettanti al presidente, a compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, come confermato dai testi addotti dalla difesa;
- sul diniego delle attenuanti generiche, essendo egli gravato da un solo precedente specifico, mentre gli altri precedenti risalivano nel tempo.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Infondata è l’eccezione di nullità o d’inutilizzabilità dei prelevamenti di campioni e delle analisi che sarebbero stati eseguiti in violazione degli art. 220 e segg. c.p.p. e cioè quando erano già sorti indizi di reato a carico dell’indagato.
Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l’eventuale inosservanza da parte dell’autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità.
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal c.p.p.
Quindi, in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il presupposto dell’emersione d’indizi di reato, cui segue l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova e alla raccolta degli elementi informativi necessari per l’applicazione della legge penale, si sostanzia nella possibilità di attribuire, comunque, rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge.
Nella specie, il ricorrente ha contestato che i campionamenti siano stati effettuati nel corso di un’attività di polizia amministrativa, ma infondatamente stante che, momento dei prelievi nessun indizio era insorto a carico del Nizzetto, essendo irrilevante, a tal fine, che l’ispezione conseguisse da un esposto che lamentava odori molesti provenienti dalla ditta in questione e che gli ispettori dell’ARPAV, ispezionando un pozzetto, li avessero direttamente avvertiti.
Deve, quindi, escludersi che si sia trattato di attività svolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare perché soltanto quando l’analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l’intervento del difensore.
E’ pure manifestamente infondato il motivo sulla configurabilità del reato di smaltimento abusivo di rifiuti correttamente ritenuta dal tribunale essendo stato accertato che l’azienda in questione era dotata di vasche di contenimento, dove confluivano i residui di lavorazione poi smaltiti come rifiuti liquidi [reflui di lavaggio dell’attrezzatura industriale, tra cui le cassette di raccolta delle uova] e che tali sostanze erano direttamente pompate nella pubblica fognatura e ancora che, per una perdita nella condotta che convogliava i reflui nelle due vasche di raccolta, i reflui s’infiltravano nello scavo destinato alle acque meteoriche.
Conseguentemente non era applicabile la normativa sulla tutela delle acque di cui al d.lgs. n. 152/1999.
Anche l’ultimo motivo non è puntuale perché, alla stregua delle enunciazioni difensive, non è possibile ritenere che il ricorrente, tenuto all’osservanza della normativa sulla gestione dei rifiuti, abbia delegato altri per tale incombente.
Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, anche in materia di smaltimento dei rifiuti l’identificazione dell’oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l’attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante [Cassazione Sezione III n. 4003/1999, Tilocca, RV. 213271].
Nella specie l’imputato ha addotto che il vice presidente del consiglio d’amministrazione, “di poteri analoghi a quelli spettanti al presidente”, era legittimato a compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, ma ciò non equivale a rilascio di delega che deve riferirsi all’esecuzione di atti specifici rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante.
E’ generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere, sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi favorevoli all’imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai tini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.
Nella specie, il Tribunale, in mancanza di elementi positivi, correttamente ha dedotto prevalenti significazioni negative dai numerosi e specifici precedenti penali.
L’inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si liquida equitativamente in € 1.000.