Cass. Sez. III Sent. 2485 del 17 gennaio 2008 (Ud. 9 ott.. 2007)
Pres. Lupo Est. Mancini Ric. Marchi
Rifiuti. Discarica abusiva e responsabilità del direttore di stabilimento

In tema di discarica abusiva il ruolo del responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente accumulati, il quale collocato in una posizione indubbiamente apicale all\'interno della fabbrica, è tale da implicare necessariamente una sua precisa responsabilità o di tipo commissivo o eventualmente per avere omesso di segnalare agli organi societari a lui sovraordinati la necessità di provvedere - ritenendo che l\'intervento esulasse dai suoi poteri decisionali - alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 ottobre 2006 la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l’appellante Marchi Piero alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per i seguenti reati, uniti nel vincolo della continuazione: a) art. 51 co. 3 del D.L.vo 22 del 1997 per avere realizzato nella sua veste di direttore della fabbrica della Tegolaia srl di Tognana Alessandro nel periodo compreso fra il 2001 e l’ottobre del 2003 una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali residui della produzione di manufatti a base di cemento; b) art. 163 del D.L.vo 490 del 1999 per avere in tal modo modificato senza la prescritta autorizzazione di cui al precedente art. 151 lo stato di luoghi sottoposti a vincolo ambientale; c) art. c.p. perché con la stessa condotta aveva alterato le bellezze dei luoghi.

A mezzo del difensore l’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di merito per non avere motivato neppure per relationem alla sentenza di primo grado in punto di responsabilità dell’imputato stesso con riferimento al ruolo da lui svolto all’interno dello stabilimento in cui i fatti si sono verificati, omettendo di considerare che allo stesso non potesse riconoscersi un ruolo di fatto in presenza di una azienda (quella proprietaria della fabbrica) nella quale erano regolarmente funzionanti gli organi statutari e chi non aveva proceduto a conferirgli deleghe formali.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come si è già rilevato il ricorrente non contesta l’esistenza del fatto e neppure la giuridica configurazione di esso così come operata nei capi di imputazione. Parimenti non contesta che nel periodo indicato in questi ultimi egli abbia ricoperto nello stabilimento dove il fatto si è verificato il ruolo di direttore responsabile.

Al contrario la sua doglianza consiste e si limita all’affermazione che tale ruolo non giustificherebbe il riconoscimento a suo carico dei fatti contestati.

La censura non è condivisibile.

Non rileva infatti, contrariamente all’assunto svolto nel ricorso in esame, che egli non fosse titolare di una delega che lo investisse della responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e neppure la circostanza che l’azienda per la quale lavorava fosse regolarmente dotata di organi statutari al lui sovraordinati sui quali concentrare - è la sua tesi - la valutazione delle responsabilità.

La gestione di una discarica abusiva infatti può ben comportare il concorso di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti fra di loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa, ed è evidente che, in tal caso tutti questi soggetti verranno chiamati a rispondere per gli apporti dati alla realizzazione del reato (in tal senso v. Cass. Sez. III, n. 163 del 1995 Rv 20096).

Peraltro è quanto avvenuto nella specie atteso che del fatto oggetto del presente procedimento sono stati chiamati a rispondere oltre al ricorrente il direttore della fabbrica nel periodo precedente a quello in cui lo stesso incarico fu ricoperto dal nostro imputato ed altresì il legale rappresentante della società proprietaria dello stabilimento in questione.

Orbene, premesso che non rileva ai fini del presente ragionamento l’esito del processo nei confronti degli altri due soggetti, è per contro decisivo osservare che il ruolo dell’imputato, responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente accumulati e dunque in una posizione indubbiamente apicale all’interno della fabbrica, era tale da implicare necessariamente una sua precisa responsabilità o di tipo commissivo o eventualmente per avere omesso di segnalare agli organi societari a lui sovraordinati la necessità di provvedere - ritenendo che l’intervento esulasse dai suoi poteri decisionali - alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità (in generale, sul ruolo e la responsabilità del direttore tecnico dello stabilimento v. Cass. sez. III, n. 11033 del 1993 Rv e, con riguardo a materia analoga a quella di cui nella specie si tratta, Cass. sez. III, n. 9776 del 1987 Rv 176638).

Ne deriva che la sentenza impugnata non merita le censure che ad essa sono state mosse.

Il rigetto del ricorso, infine, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.