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Sez. 3, Sentenza n. 22791 del 14/05/2004 (Ud. 02/04/2004 n.00603 ) Rv. 228615
Presidente: Savignano G. Estensore: Piccialli L. Imputato: Armani. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 22 aprile 2002).
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Gestione - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di sgombero di deposito incontrollato di rifiuti - Soggetto attivo - Proprietario o possessore dell'immobile - Giacenza non ascrivibile al soggetto destinatario dell'ordinanza - Irrilevanza.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di smaltimento dei rifiuti, integra il reato omissivo punito dall'art. 50, comma secondo del D.Lgs. n.22 del 1997, la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma terzo del citato decreto, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'immobile, ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 02/04/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 603
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 29795/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARMATI LEONARDO n. il 14/2/1947 a Calci, ivi res. rap. e dif. dall'avv. Massimo Martini del foro di Pisa;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 22.4.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. G. Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, all'esito dell'appello avverso quella in data 22/12/2000 del Tribunale di Pisa, Leonardo Armani è stato confermato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 50 co. 2^ Dlgs. 22/97, per omessa osservanza di due ordinanze, del 28/3/98 e del 24/7/99, del sindaco del Comune di Calci, con le quali gli era stato ingiunto di rimuovere rifiuti presenti in un immobile di sua proprietà; l'inottemperanza, accertata nelle rispettive date del 21/4/98 e 4/10/99, si sarebbe protratta, secondo la sentenza di primo grado, fino al settembre del 2000.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Nel primo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 50 co. 2^ D.LGS. 22/97, in quanto i giudici di merito avrebbero omesso di considerare: a) che i materiali in contestazione si trovavano sul posto fin dal 1988; b) che solo nel gennaio del 1998 l'Armani era subentrato nella proprietà e nel possesso dell'immobile, a seguito del decesso della madre; c) che, peraltro, tali materiali non avrebbero potuto considerarsi rifiuti,trattandosi di vecchie suppellettili,arredi e merci usate, suscettibili di riutilizzazione o rivendita; d) che a tali materiali se ne erano aggiunti altri, abusi va mente depositati da terzi (tali Scatena), nei confronti dei quali l'Armani aveva ancor prima dell'emanazione delle due ordinanze sindacali, sporto denuncia. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi della motivazione, per essere stata infondatamente affermata l'abusività dell'immobile ospitante gli asseriti rifiuti, mentre in realtà lo stesso era stato "condonato", ed inadeguatamente valutata la capacità economica dell'imputato a far fronte agli oneri della bonifica impostagli. Le censure sono tutte inammissibili.
Quelle contenute nel primo motivo menzionate sub a), b) e d), lo sono, anzitutto, per la palese attinenza agli elementi di fatto della vicenda, la cui valutazione da parte dei giudici di merito, ancorata alle risultanze d'indagine confermate in dibattimento, non è inficiata da vizi logici, peraltro neppure denunciati; in secondo luogo le stesse sono irrilevanti, posto che l'addebito riguardava un reato omissivo, punito dall'art. 50 co. 2^ D.lgs., integrato dall'inosservanza dei provvedimenti di rimozione dei rifiuti,legalmente intimati ai sensi dell'art. 14 co. 3^ parte seconda dal sindaco all'attuale proprietario o possessore (quale era l'imputato all'epoca delle due ordinanze) dell'immobile interessato dal deposito incontrollato dei rifiuti, indipendentemente dalla risalenza della relativa giacenza, dalle personali ascrivibilità dei depositi e della provenienza dei materiali.
La censura sub. c) si risolve anch'essa in una doglianza di merito, a fronte della corretta ed incensurabile qualificazione, in termini di veri e propri rifiuti speciali, che il giudice di merito ha compiuto,considerandone la varia tipologia e provenienza,chiaramente eccedenti l'origine domestica, dei materiali in disuso assemblati (rottami di elettromestici, di suppellettili, lamiere et similia), sulla scorta in particolare della documentazione fotografica fornita dai verbalizzanti.
Il secondo motivo è palesemente in conferente, nella parte relativa alla protestata legittimità della costruzione dell'immobile ospitante i rifiuti (non essendo contestato alcun reato urbanistico), mentre,per quanto riguarda l'assunta incapacità economica di provvedere alla "bonifica", si risolve in una dogliosa fattuale, avverso la valutazione adeguatamente motivata dai giudici di merito, tenendo conto che, se non altro, la protestata indigenza era esclusa dalla qualità di proprietario dell'immobile, peraltro onerosamente "condonato" come assunto dallo stesso ricorrente; tale ultima doglianza è anche da ritenersi irrilevante, non risultando, neppure a livello di deduzione, che l'Armani abbia fatto presente all'autorità comunale l'impossibilità di provvedere alla rimozione dei rifiuti. All'inammissibilità del ricorso consegue, infine, la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. che si determina nell'adeguata misura di cui in dispositivo. P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 2 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004