Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20930 del 30/03/2001 (dep. 23/05/2001 ) Rv. 219012
Presidente: Accattatis V. Estensore: Marasca G. Relatore: Mannino SF. Imputato: Morizio V. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Torino, 7 giugno 2000).
Rifiuti - Gestione - Inottemperanza all'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco nei confronti di concessionario di lavori pubblici su area altrui - Reato di cui agli art. 14, comma 3, e 50, comma 2, d. lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza.
In tema di gestione dei rifiuti, integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza del sindaco, legalmente data ai sensi dell'art. 14, comma 3 ( e punita dall'art. 50, comma 2), d.lgs. n. 22 del 1997, la condotta omissiva del concessionario per l'esecuzione di lavori pubblici su un'area di proprietà altrui, il quale non abbia provveduto a sgomberare la medesima dai rifiuti che ivi risultino (anche ad opera di terzi) abbandonati, atteso che il concessionario ha l'obbligo di conservazione, manutenzione e ripristino dei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento (nella specie per il solo periodo temporale della esecuzione di opere pubbliche), anche nell'ipotesi che il degrado sia stato determinato da un terzo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 30/03/2001
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 1218
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 40882/2000
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Franco Trebbi, difensore di fiducia di Morizio Valter, n. a Collegno il 15.1.1951,
avverso la sentenza in data 7.6.2000 della Cono di Appello di Torino, con la quale, a conferma di quella del Pretore di Torino in data 16.3.1999, venne condannato alla pena di giorni dieci di arresto, sostituiti con L. 750.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 50, comma secondo, del D. L.vo n. 22/97.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Morizio in ordine la reato ascrittogli, per non aver ottemperato all'ordinanza di sgombero di rifiuti legalmente emessa, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 22/97, nei suoi confronti dal Comune di Grugliasco.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, con il quale era stata contestata la legalità dell'obbligo di sgombero dei rifiuti imposto all'appellante, osservando che, pur essendo stato accertato che i rifiuti erano stati abbandonati da terzi e che il Morizio non era proprietario o titolare di altro diritto reale sull'area in questione, gratuitamente ceduta al Comune di Grugliasco dalla Società di cui è rappresentante legale, tuttavia lo stesso disponeva di un diritto personale di godimento sulla predetta area, sicché era obbligato alla rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 14 citato. Precisavano i giudici di merito che un tale diritto era stato conferito all'appellante dal Comune di Grugliasco, mediante la convenzione per la concessione di lavori in data 8.6.1993, il cui art. 5 riconosce in favore dell'imputato un diritto di uso gratuito dell'intera area per la realizzazione di opere di urbanizzazione fino al collaudo delle stesse, con accollo dell'onere di manutenzione del suolo in argomento; che, pertanto, sussistevano i requisiti richiesti dal citato art. 14 per la legittima emissione dell'ordinanza di sgombero dei rifiuti nei confronti del Morizio, in quanto nella disponibilità della predetta area ed obbligato a vigilare sulla stessa, nonché tenuto alla sua manutenzione; ne' - ha osservato la Corte - assume rilevanza in contrario l'argomento difensivo, secondo il quale la detenzione dell'area da parte del Morizio era necessitata dalla esigenza di eseguire i lavori per conto del Comune, giacché è indubbio che la Società dell'imputato era all'epoca detentrice qualificata del terreno in base al titolo contrattuale citato e, peraltro, interessata direttamente alla valorizzazione dell'area, al fine di dare attuazione al piano esecutivo convenzionato con il Comune in relazione ad altri immobili confinanti di sua proprietà. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la censura con un unico motivo di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione degli art. 14 e 50 del D. L.vo n. 22/97, nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello in ordine alla ritenuta legittimità dell'ordine di sgombero dei rifiuti emesso nei suoi confronti dal Comune di Grugliasco.
Osserva sul punto che il mero concessionario per l'esecuzione di lavori pubblici su un'area non può essere ritenuto responsabile dell'abbandono di rifiuti effettuato da terzi sulla medesima; ne' l'uso dell'area, finalizzato all'esecuzione dei lavori commissionati, comporta l'attribuzione di un diritto personale di godimento sulla stessa, da cui possa scaturire l'obbligo di provvedere alla manutenzione anche in relazione ai rifiuti abbandonati da terzi. Il ricorso non è fondato.
Esattamente è stato affermato nella pronuncia della Corte territoriale che la concessione del diritto di uso gratuito dell'intera area in questione alla Società di cui è amministratore il Morizio, espressamente pattuito tra quest'ultima ed il Comune di Grugliasco con la convenzione citata in narrativa, ha attribuito all'imputato, nella qualità, un diritto personale di godimento della predetta area.
Tale concessione di un diritto di uso gratuito, infatti, è inquadrabile nella figura contrattuale del comodato, mentre a nulla rileva in contrario che l'indicata concessione fosse finalizzata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, non essendo l'istituto giuridico citato incompatibile con l'interesse del comodante alla concessione del godimento della cosa (cass. civ. 81/1539), e, peraltro, come rilevato dai giudici di merito, lo stesso concessionario, nonché comodatario, era interessato alla realizzazione delle citate opere di urbanizzazione. Osserva, peraltro, la Corte che l'art. 14 del D. L.vo n. 22/97 mira proprio a responsabilizzare chiunque abbia, in base a titolo legittimo, la effettiva disponibilità dell'area, sulla quale venga effettuato eventualmente da terzi l'abbandono non autorizzato di rifiuti, affinché ponga in essere le azioni necessarie per opporvisi.
Tale, infatti, appare l'univoco significato da attribuirsi alla previsione di una imputabilità "per colpa" della violazione commessa da terzi a carico di colui che ha la disponibilità dell'area, contenuta nella disposizione citata.
A maggior ragione, nella fattispecie in esame, è stata esattamente ravvisata dai giudici di merito detta responsabilità, a titolo di colpa, a carico del Morizio, essendo quest'ultimo tenuto, in base alla convenzione citata, alla manutenzione dell'area concessagli in uso; manutenzione che non può non assumere il significato onnicomprensivo di obbligo di conservazione dell'area e di ripristino della stessa, in caso di degrado da qualunque causa determinato. Legittimamente, quindi, è stato emesso, ai sensi del citato art. 14, dal Sindaco del Comune di Grugliasco l'ordine di sgombero dei rifiuti nei confronti del Morizio, con la conseguente fondatezza della affermazione della responsabilità penale dello stesso per la accertata inottemperanza.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Morizio Valter al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001