Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20930 del 30/03/2001
(dep. 23/05/2001 ) Rv. 219012
Presidente:
Accattatis V. Estensore: Marasca G. Relatore:
Mannino SF. Imputato:
Morizio V. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Torino, 7 giugno
2000).
Rifiuti - Gestione - Inottemperanza all'ordinanza di sgombero
emessa dal sindaco nei confronti di concessionario di lavori pubblici
su area altrui - Reato di cui agli art. 14, comma 3, e 50, comma 2, d.
lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza.
In tema di gestione dei rifiuti,
integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza del sindaco,
legalmente data ai sensi dell'art. 14, comma 3 ( e punita dall'art. 50,
comma 2), d.lgs. n. 22 del 1997, la condotta omissiva del
concessionario per l'esecuzione di lavori pubblici su un'area di
proprietà altrui, il quale non abbia provveduto a sgomberare
la
medesima dai rifiuti che ivi risultino (anche ad opera di terzi)
abbandonati, atteso che il concessionario ha l'obbligo di
conservazione, manutenzione e ripristino dei suoli di cui abbia la
disponibilità o il godimento (nella specie per il solo
periodo
temporale della esecuzione di opere pubbliche), anche nell'ipotesi che
il degrado sia stato determinato da un terzo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 30/03/2001
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 1218
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 40882/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Franco Trebbi, difensore di fiducia di
Morizio Valter, n. a Collegno il 15.1.1951,
avverso la sentenza in data 7.6.2000 della Cono di Appello di Torino,
con la quale, a conferma di quella del Pretore di Torino in data
16.3.1999, venne condannato alla pena di giorni dieci di arresto,
sostituiti con L. 750.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui
all'art. 50, comma secondo, del D. L.vo n. 22/97.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo
Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha
confermato la pronuncia di colpevolezza del Morizio in ordine la reato
ascrittogli, per non aver ottemperato all'ordinanza di sgombero di
rifiuti legalmente emessa, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 22/97,
nei suoi confronti dal Comune di Grugliasco.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, con il quale
era stata contestata la legalità dell'obbligo di sgombero
dei rifiuti imposto all'appellante, osservando che, pur essendo stato
accertato che i rifiuti erano stati abbandonati da terzi e che il
Morizio non era proprietario o titolare di altro diritto reale
sull'area in questione, gratuitamente ceduta al Comune di Grugliasco
dalla Società di cui è rappresentante legale,
tuttavia lo stesso disponeva di un diritto personale di godimento sulla
predetta area, sicché era obbligato alla rimozione dei
rifiuti ai sensi dell'art. 14 citato. Precisavano i giudici di merito
che un tale diritto era stato conferito all'appellante dal Comune di
Grugliasco, mediante la convenzione per la concessione di lavori in
data 8.6.1993, il cui art. 5 riconosce in favore dell'imputato un
diritto di uso gratuito dell'intera area per la realizzazione di opere
di urbanizzazione fino al collaudo delle stesse, con accollo dell'onere
di manutenzione del suolo in argomento; che, pertanto, sussistevano i
requisiti richiesti dal citato art. 14 per la legittima emissione
dell'ordinanza di sgombero dei rifiuti nei confronti del Morizio, in
quanto nella disponibilità della predetta area ed obbligato
a vigilare sulla stessa, nonché tenuto alla sua
manutenzione; ne' - ha osservato la Corte - assume rilevanza in
contrario l'argomento difensivo, secondo il quale la detenzione
dell'area da parte del Morizio era necessitata dalla esigenza di
eseguire i lavori per conto del Comune, giacché è
indubbio che la Società dell'imputato era all'epoca
detentrice qualificata del terreno in base al titolo contrattuale
citato e, peraltro, interessata direttamente alla valorizzazione
dell'area, al fine di dare attuazione al piano esecutivo convenzionato
con il Comune in relazione ad altri immobili confinanti di sua
proprietà. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il
difensore dell'imputato, che la censura con un unico motivo di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione degli art. 14 e 50 del D. L.vo n.
22/97, nonché la manifesta illogicità della
motivazione della sentenza di appello in ordine alla ritenuta
legittimità dell'ordine di sgombero dei rifiuti emesso nei
suoi confronti dal Comune di Grugliasco.
Osserva sul punto che il mero concessionario per l'esecuzione di lavori
pubblici su un'area non può essere ritenuto responsabile
dell'abbandono di rifiuti effettuato da terzi sulla medesima; ne' l'uso
dell'area, finalizzato all'esecuzione dei lavori commissionati,
comporta l'attribuzione di un diritto personale di godimento sulla
stessa, da cui possa scaturire l'obbligo di provvedere alla
manutenzione anche in relazione ai rifiuti abbandonati da terzi. Il
ricorso non è fondato.
Esattamente è stato affermato nella pronuncia della Corte
territoriale che la concessione del diritto di uso gratuito dell'intera
area in questione alla Società di cui è
amministratore il Morizio, espressamente pattuito tra quest'ultima ed
il Comune di Grugliasco con la convenzione citata in narrativa, ha
attribuito all'imputato, nella qualità, un diritto personale
di godimento della predetta area.
Tale concessione di un diritto di uso gratuito, infatti, è
inquadrabile nella figura contrattuale del comodato, mentre a nulla
rileva in contrario che l'indicata concessione fosse finalizzata alla
realizzazione di opere di urbanizzazione, non essendo l'istituto
giuridico citato incompatibile con l'interesse del comodante alla
concessione del godimento della cosa (cass. civ. 81/1539), e, peraltro,
come rilevato dai giudici di merito, lo stesso concessionario,
nonché comodatario, era interessato alla realizzazione delle
citate opere di urbanizzazione. Osserva, peraltro, la Corte che l'art.
14 del D. L.vo n. 22/97 mira proprio a responsabilizzare chiunque
abbia, in base a titolo legittimo, la effettiva
disponibilità dell'area, sulla quale venga effettuato
eventualmente da terzi l'abbandono non autorizzato di rifiuti,
affinché ponga in essere le azioni necessarie per opporvisi.
Tale, infatti, appare l'univoco significato da attribuirsi alla
previsione di una imputabilità "per colpa" della violazione
commessa da terzi a carico di colui che ha la disponibilità
dell'area, contenuta nella disposizione citata.
A maggior ragione, nella fattispecie in esame, è stata
esattamente ravvisata dai giudici di merito detta
responsabilità, a titolo di colpa, a carico del Morizio,
essendo quest'ultimo tenuto, in base alla convenzione citata, alla
manutenzione dell'area concessagli in uso; manutenzione che non
può non assumere il significato onnicomprensivo di obbligo
di conservazione dell'area e di ripristino della stessa, in caso di
degrado da qualunque causa determinato. Legittimamente, quindi,
è stato emesso, ai sensi del citato art. 14, dal Sindaco del
Comune di Grugliasco l'ordine di sgombero dei rifiuti nei confronti del
Morizio, con la conseguente fondatezza della affermazione della
responsabilità penale dello stesso per la accertata
inottemperanza.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a
carico del ricorrente l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Morizio Valter al
pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 30 marzo
2001. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001
Rifiuti. Inottemperanza ordinanza di sgombero
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 7936