Cass. Sez. III n. 20237 del 28 aprile 2017 (Ud 16 mar 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Ramacci Imputato: Sorge
Rifiuti. Abbandono di rifiuti e nozione di ente

Nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 rientrano anche le associazioni e integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 15/4/2016 ha affermato la responsabilità penale di Francesco SORGE, che ha condannato alla pena dell’ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 perché, quale presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Tiro a Volo Monte Menola”, abbandonava in maniera incontrollata i rifiuti prodotti dall’attività, consistiti in resti di piattelli, borre in plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo, nonché del reato di cui all’art. 257, comma 1 d.lgs. 152\06, per non aver effettuato la comunicazione di cui all’art. 242 del medesimo decreto al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito a seguito dell’abbandono dei rifiuti sopra indicati (fatti accertati in Pontecorvo, nel febbraio 2013).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla contestata violazione di cui all’art. 257 d.lgs. 152\06 e, premesse alcune considerazioni sulla differenza tra l’attuale disciplina e quella previgente, osserva che, attualmente, l’obbligo di bonifica sorgerebbe solo a fronte di un superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), non accertata nella fattispecie, con la conseguenza che la condotta ascrittagli non avrebbe rilevanza penale.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione all’ulteriore contestazione di abbandono di rifiuti, rilevando come la sanzione penale sia applicabile esclusivamente ai titolari di impresa o ente, categoria alla quale egli non apparterrebbe, rivestendo la qualifica di presidente di un’associazione non avente scopo di lucro.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.             
       

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è infondato.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che l’art. 257, comma 1, d.lgs. 152\06, nella  formulazione attualmente vigente, sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
Viene inoltre sanzionata la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.
Il riferimento è alla comunicazione di cui tratta il primo comma di tale disposizione, da effettuarsi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del d.lgs. 152\06, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito. Il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve dare immediata comunicazione. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Si è anche precisato che la comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire, agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l’evento lesivo, di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese (così Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 24870801 non massimata sul punto).
Destinatario dell’obbligo è colui che ha cagionato l’inquinamento del sito (Sez. 3, n. 18503 del 16/3/2011, Burani, Rv. 25014301)
Le condotte sanzionate dall’art. 257, comma 1 sono tra loro distinte, riguardando una l’omessa bonifica del sito inquinato e l’altra la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242 (in tal senso, Sez. 3, n. 18503 del 16/3/2011, Burani, Rv. 25014301, cit., non massimata sul punto).
La segnalazione, inoltre, è comunque dovuta, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (Sez. 3, n. 5757 del 17/1/2014, Pieri, Rv. 25915001; Sez. 3, n.16702 del 12/1/2011, Cioni, non massimata; Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 23805501) anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo impostogli ( Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 24870801, cit.).
Avuto riguardo a quanto evidenziato in ricorso, appare dunque del tutto infondato quanto dedotto circa la necessità di un superamento delle soglie di contaminazione, essendo stata, tale necessità, ripetutamente esclusa nelle pronunce dianzi richiamate, le quali offrono una soluzione interpretativa pienamente condivisa dal Collegio, che intende pertanto darvi continuità, poiché conforme alla lettera della legge.

2. Va pertanto ribadito che l’art. 257 d.lgs. 152\06, comma 1 sanziona due distinte condotte, la seconda delle quali riguarda la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del medesimo decreto e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell’area inquinata.  
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, infondato.

3. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente avuto modo di individuare il soggetto attivo del reato di abbandono di rifiuti.
Come si è avuto già modo di precisare (Sez. 3, n. 38364 del 27/6/2013, Beltipo, Rv. 25638701, cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti) il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma.
Nella richiamata pronuncia si osservava come l'art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 stabilisca che le pene individuate dal primo comma per le ipotesi di illecita gestione siano applicabili anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Se, dunque, l'abbandono viene effettuato da tali soggetti, si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa.
Si ricordava che la ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, distinguendo l'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti e che  di tale assunto aveva già dato atto questa Corte, con riferimento alla previgente disciplina, osservando che la norma è finalizzata ad «impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico».

4. Quanto alla individuazione dei soggetti qualificati indicati dalla norma in esame, la sentenza richiamava le precedenti pronunce, nelle quali si era chiarito che essi non sono esclusivamente coloro che effettuano attività tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), essendo la norma rivolta ad ogni impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ. o ente, con personalità giuridica o operante di fatto. Tale affermazione traeva origine dal confronto tra il testo originario dell'art. 51 d.lgs. 22\97, allora vigente e quello antecedente alla modifica introdotta dalla legge 426\1998, osservando che laddove erano originariamente indicate imprese ed enti «che effettuano attività di gestione dei rifiuti», dopo l'intervento del legislatore tale espressione era stata soppressa, così ampliando l'ambito di operatività della norma.
Si ricordava pure che tale caratteristica della fattispecie aveva indotto anche a ritenere che il reato in esame possa essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 256 riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva, escludendosi, altresì, che, nella individuazione del titolare d'impresa o del responsabile dell'ente, debba farsi riferimento alla formale investitura, assumendo rilievo, invece, la funzione in concreto svolta.
A tale ultimo proposito venivano richiamate alcune pronunce riguardanti l’attività di tiro a piattello, nelle quali la responsabilità dell’abbandono era stata riconosciuta in capo al rappresentante dell’associazione di tiro a volo (Sez. 3, n. 4733 del 19/12/2007 (dep.2008), Falco, Rv. 23879801; Sez. 3 n. 12448 del 11/2/2010, Onofri, non massimata. V. anche Sez. 3 n. 19472 del 7/3/2013, Lucani, non massimata).

5. Tali conclusioni paiono, anche alla luce della generale disciplina in precedenza richiamata, pienamente condivisibili, atteso che  il riferimento, operato dall’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 oltre che ai “titolari di impresa”, come in precedenza individuati, anche ai “responsabili di enti”, comprende necessariamente, in considerazione della genericità dell’indicazione, chiaramente finalizzata, come nel caso delle imprese, alla massima estensione dell’ambito di operatività della norma, ogni ente giuridico, ivi compresi anche quelli associativi con finalità non lucrative, quali, appunto, le associazioni, la cui caratteristica di organizzazione stabile di più persone per lo svolgimento di un’attività comune consente di superare quella presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono di rifiuti di cui si è detto e sulla quale si fonda il diverso trattamento riservato dalla legge al singolo soggetto privato.
Nel caso in esame, peraltro, non vi è dubbio che un’attività altamente inquinante quale quella del tiro a volo, che produce una quantità di rifiuti non indifferente ed anche di un certo impatto sull’ambiente, quali pallini in piombo, plastiche e bossoli esplosi, ripetuta nel tempo (nella fattispecie, da oltre trenta anni) ed esercitata da più persone, rientri pienamente tra quelle considerate maggiormente a rischio dal legislatore.

6. Va pertanto affermato che, nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 rientrano anche le associazioni e che integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.    


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 16.3.2017