TAR Lombardia (MI) Sez. II n.772 del 3 aprile 2017
Urbanistica.Sedi delle associazioni di promozione sociale

La compatibilità urbanistica con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 1968 della sede delle associazioni di promozione sociale e dei locali nei quali si svolgono le relative attività (ex art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000) non esonera dall’obbligo di richiedere e ottenere un conforme titolo edilizio con riferimento alle opere di trasformazione necessarie, non rilevando nel vigente ordinamento giuridico, ai fini della valutazione del regime autorizzatorio applicabile, la qualificazione soggettiva del privato proponente


Pubblicato il 03/04/2017

N. 00772/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2016, proposto da:
- Associazione “Pace (Salaam) per lo Sviluppo Umano”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Bauccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Maffei n. 1;

contro

- il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Viviani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;

per l’accertamento

- della nullità dell’ordinanza a firma del Dirigente del Settore Servizi al Territorio del Comune di Cinisello Balsamo n. 11 del 26 gennaio 2016, notificata in data 28 gennaio 2016, con la quale è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi assentito e della destinazione d’uso assentita del locale di Via Matteotti n. 66, condotto dalla ricorrente, atto adottato in violazione o, comunque, elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 2805/2014 del 20 novembre 2014 resa tra le parti del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II;

- in via subordinata, previo eventuale mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., per l’annullamento del summenzionato provvedimento nonché di ogni altro atto della procedura, anche non noto, antecedente conseguente o connesso e, in particolare, dei verbali relativi ai sopralluoghi della Polizia locale del 4 e 11 luglio 2014 e del verbale di sopralluogo del Servizio Edilizia Privata del 5 giugno 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;

Vista l’ordinanza n. 1087/2016 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza di questa Sezione n. 2805/2014 e, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del cod. proc. amm., è stato convertito il rito per ottemperanza in quello ordinario, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 31 gennaio 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 7 marzo 2016 e depositato il 10 marzo successivo, l’Associazione ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accertamento della nullità dell’ordinanza a firma del Dirigente del Settore Servizi al Territorio del Comune di Cinisello Balsamo n. 11 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi assentito e della destinazione d’uso assentita del locale di Via Matteotti n. 66, in quanto adottato in violazione o, comunque, elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 2805/2014 del 20 novembre 2014 resa tra le parti del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, oppure, in via subordinata, previo eventuale mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., l’annullamento del summenzionato provvedimento, nonché dei verbali relativi ai sopralluoghi della Polizia locale del 4 e 11 luglio 2014 e del verbale di sopralluogo del Servizio Edilizia Privata del 5 giugno 2014.

La parte ricorrente è un’associazione di promozione sociale che svolge le sue attività nell’immobile, ottenuto in locazione da altra società, sito in Cinisello Balsamo, Via Matteotti n. 66; con l’ordinanza n. 223 del 10 settembre 2014 l’Ufficio tecnico comunale contestava alla predetta Associazione l’avvenuto cambio di destinazione d’uso dell’immobile da deposito industriale a luogo di culto, con annesse opere, disponendone di conseguenza la demolizione e ordinando il rispristino dello stato dei luoghi. Tale ordinanza comunale veniva impugnata davanti a questa Sezione che, con sentenza n. 2805/2014, ne disponeva l’annullamento. Con la comunicazione del 9 febbraio 2015, è stato nuovamente avviato il procedimento finalizzato all’accertamento del cambio di destinazione d’uso dell’immobile condotto dalla ricorrente Associazione da deposito industriale ad attività culturale; in seguito alla nota inviata per conto della ricorrente, che ha contestato la legittimità del rinnovato procedimento, in ragione delle statuizioni contenute nella sentenza di questa Sezione, il Comune ha adottato il provvedimento impugnato nella presente sede.

Assumendo l’illegittimità del nuovo provvedimento, l’Associazione ha proposto ricorso, eccependo, in via principale, la nullità dello stesso per violazione o elusione del giudicato.

In via subordinata, sono stati eccepiti la violazione degli artt. 1, comma 2, 8 e 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000, degli artt. 2, 3, 9 e 18 della Costituzione e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Sempre in via subordinata, è stato dedotto l’eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione.

Infine, sempre in via subordinata, sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 e il difetto di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 1087/2016 è stato dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza di questa Sezione n. 2805/2014 e, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del cod. proc. amm., è stato convertito il rito per ottemperanza in quello ordinario, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

In prossimità dell’udienza di merito, la difesa del Comune ha depositato una memoria attraverso la quale ha ribadito le proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va evidenziato che con l’ordinanza n. 1087/2016 è stato dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza di questa Sezione n. 2805/2014, in quanto tra le ragioni poste a supporto del provvedimento comunale del 26 gennaio 2016, oggetto del presente giudizio, vi è anche la mancata presentazione, successivamente alla citata sentenza, di una domanda di sanatoria ai sensi del Testo unico dell’edilizia, giustificandosi in tal modo il riesercizio del potere comunale in materia edilizia, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione in sede di ottemperanza non emergendo una violazione e/o un’elusione del giudicato: perciò appare più corretta la qualificazione dell’azione come annullatoria.

2. Passando all’esame delle censure di ricorso con cui si chiede l’annullamento dell’ordinanza comunale del 26 gennaio 2016, le stesse non sono meritevoli di accoglimento.

3. Con la seconda doglianza, si assume l’illegittimità dell’ordinanza, in quanto il contestato mutamento abusivo – da deposito industriale ad attività culturale – non potrebbe dirsi sussistente, tenuto conto che la natura di associazione di promozione sociale della ricorrente le consentirebbe di localizzare la propria sede e i locali ove si svolgono le sue attività in qualsiasi zona del territorio comunale e indipendentemente dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico.

3.1. La doglianza è infondata.

Come evidenziato anche nella nota comunale del 10 marzo 2015 (all. 6 del Comune), la compatibilità urbanistica con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 1968 della sede delle associazioni di promozione sociale e dei locali nei quali si svolgono le relative attività (ex art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000) non esonera dall’obbligo di richiedere e ottenere un conforme titolo edilizio con riferimento alle opere di trasformazione necessarie, non rilevando nel vigente ordinamento giuridico, ai fini della valutazione del regime autorizzatorio applicabile, la qualificazione soggettiva del privato proponente (cfr. T.A.R. Toscana, III, 20 dicembre 2012, n. 2105); difatti, il citato art. 32 della legge n. 383 del 2000 pone una compatibilità ex lege della sede e dei locali dell’associazione di promozione sociale con qualsiasi zona omogenea di PRG, ma poi la concreta modificabilità del precedente uso, ancorché senza opere, quando non sia tra categorie funzionali omogenee, deve essere assentita in un apposito titolo edilizio, mediante il quale l’Amministrazione possa, oltre che verificare i presupposti allegati dal richiedente circa la riconducibilità della situazione proprio al paradigma del citato art. 32, anche verificare l’eventuale maggiore incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio del nuovo uso, ai fini del calcolo della differenza dei relativi oneri, unitamente alla necessità di procedere all’accertamento del rispetto di tutte le prescrizioni sia di natura edilizia che urbanistica che rendano idoneo l’immobile in relazione al nuovo utilizzo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 maggio 2016, n. 2635; altresì, T.A.R. Puglia, Bari, III, 20 maggio 2016, n. 691).

Pertanto, in mancanza del necessario titolo edilizio, appare assolutamente giustificata l’applicazione della sanzione ripristinatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, laddove, come nella fattispecie oggetto del presente contenzioso, sia stata abusivamente mutata la destinazione d’uso originariamente assentita, con la contestuale realizzazione di opere pure abusive (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 maggio 2016, n. 2635).

3.2. Ciò determina il rigetto della predetta censura.

4. Con la terza doglianza si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, giacché la stessa avrebbe richiamato soltanto parzialmente la sentenza n. 2805/2014, omettendo il riferimento alla punto in cui nella stessa si statuisce, in base all’art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000, la compatibilità urbanistica con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 1968 della sede delle associazioni di promozione sociale.

4.1. La doglianza è infondata.

Il provvedimento impugnato, pur non riportando integralmente il contenuto della sentenza n. 2805/2014, nelle proprie premesse richiama tuttavia la nota comunale del 10 marzo 2015 di riscontro alle osservazioni formulate per conto della ricorrente, che contiene un espresso riferimento all’art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000, evidenziando come l’affermata compatibilità urbanistica della sede dell’Associazione – oramai acclarata – non risulti sufficiente per affermare la regolarità del titolo edilizio, essendo altresì necessaria una verifica di conformità dell’immobile in relazione al nuovo e diverso utilizzo.

4.2. Pertanto, anche la predetta doglianza deve essere respinta.

5. Con la quarta censura si deduce il difetto di istruttoria, in quanto si sarebbe dato rilievo alla realizzazione di opere edilizie soggetta a semplice comunicazione di fine lavori e comunque già oggetto della sentenza n. 2805/2014.

5.1. La censura è infondata.

In primo luogo, la parte ricorrente non smentisce di aver realizzato delle opere non autorizzate, anche se cerca di giustificarne la conformità rispetto ad una s.c.i.a. del 19 febbraio 2014, da cui scaturirebbe soltanto un obbligo di comunicazione di fine lavori, comunque non ottemperato.

In ogni caso appare dirimente evidenziare come nella sentenza n. 2805/2014 si specifica comunque “che l’accertata difformità dalla d.i.a. (modifica dei tavolati) avrebbe giustificato – rebus sic stantibus – soltanto l’ordine di rendere le opere stesse conformi al titolo”: proprio in ossequio alla predetta statuizione il Comune, in assenza di un idoneo titolo edilizio, ha provveduto a sanzionare la ricorrente ordinando la demolizione delle opere abusive, unitamente al ripristino della originaria destinazione d’uso assentita.

5.2. Ciò determina il rigetto anche della predetta censura.

6. In conclusione, il ricorso va respinto.

7. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Antonio De Vita        Mario Mosconi