Cass. Sez. III n. 29216 del 2 luglio 2018 (Cc 8 feb 2018)
Presidente: Ramacci Estensore: Liberati Imputato: Cracco
Rifiuti.Abbandono reato istantaneo

Il reato di abbandono di rifiuti, che ha natura istantanea e si perfeziona con l’abbandono incontrollato dei rifiuti, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 marzo 2017 il Tribunale di Udine ha condannato Mauro Cracco alla pena di euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli per avere, quale presidente e legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica B. Giorgini dal 7 aprile 2009, abbandonato in modo incontrollato, sul terreno destinato alla associazione o comunque in uso alla stessa, rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in una parte dei piattelli e delle borre in plastica derivanti dalla attività di tiro a volo e nei pallini di piombo utilizzati nel tiro a volo).

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, in relazione agli artt. 245 e 257 del medesimo d.lgs., che punisce l’inquinamento del suolo (nella specie derivante dalla dispersione sul campo di tiro dei pallini di piombo) solo qualora siano superate le soglie di contaminazione e non si proceda alla caratterizzazione e alla analisi del rischio.
Ha esposto che il rinvenimento dei piattelli, delle borre e dei pallini di piombo nel campo di tiro a volo non doveva essere qualificato come abbandono incontrollato di rifiuti, essendo la loro presenza una conseguenza necessaria della attività di tiro a volo, autorizzata dalla competente federazione sportiva e dunque lecita, bensì della gestione della loro raccolta per il successivo conferimento, che avveniva periodicamente, e del possibile inquinamento del suolo, ai sensi degli artt. 245 e 257 d.lgs. 152/2006. Nel caso del campo di tiro a volo utilizzato dalla associazione sportiva di cui il ricorrente era presidente non era stata superata la soglia della concentrazione di contaminazione prevista per la specifica destinazione d’uso di tale area, cosicché era erroneamente stata affermata la configurabilità di un abbandono incontrollato di rifiuti, invece di inquadrare il fatto nel diverso schema degli obblighi di periodica raccolta e conferimento per lo smaltimento dei residui provenienti dal lecito e autorizzato svolgimento della attività di tiro a volo.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato mancanza di motivazione riguardo alla applicazione dei parametri ci concentrazione della soglia di contaminazione di cui alla colonna A della tabella 1, allegato V, parte IV, d.lgs. 152/2006, anziché quelli di cui alla colonna B della medesima tabella.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, per la impropria qualificazione della condotta come di abbandono incontrollato di rifiuti, dovendo, semmai, essere verificata la correttezza delle operazioni periodiche di raccolta e conferimento per lo smaltimento di tali rifiuti, in quanto dall’istruttoria svolta era emerso che l’associazione sportiva che aveva in gestione l’impianto di tiro a volo provvedeva periodicamente alla raccolta delle borre e dei piattelli, raggruppandoli in big bags per rimanere in deposito temporaneo, per poi provvedere, a cadenze annuali al conferimento ad imprese specializzate nelle attività di recupero e smaltimento; ciò era emerso dai formulari di conferimento di tali rifiuti dal 2009 al 2013, da cui risultava che in tale periodo erano stati conferite oltre 25 tonnellate di frammenti di piattelli o borre, mentre il calcolo del maggior consumo di piattelli e borre indicato nella sentenza era inattendibile, essendo fondato su criteri presuntivi.
2.4. Con un quarto motivo ha denunciato violazione dell’art. 17 cod. pen., per l’applicazione della pena della multa in luogo di quella della ammenda, tratta dosi di ipotesi contravvenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo in relazione al quarto motivo, per l’errore nella indicazione della specie della pena, che può però essere emendato da questa Corte, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., mentre le altre censure risultano infondate.

2. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo tutti alla qualificazione giuridica della condotta contestata al ricorrente e alla configurabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, sono infondati.
Questa Corte ha già chiarito che rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da impresa anche i prodotti derivanti dall'attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo, con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 4733 del 19/12/2007, dep. 30/01/2008, Falco, Rv. 238798, relativa a fattispecie nella quale detta attività aveva determinato l'immissione di residui di piattelli di carta e plastica nelle acque di un fiume; conf. Sez. 3, n. 20237 del 16/03/2017, Sorge, Rv. 269928, nella quale è stato anche chiarito che è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a carico del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo per l'abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche dette associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento tale disposizione).
L'abbandono di rifiuti, a differenza dalla realizzazione di una discarica abusiva, si risolve, poi, nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914), rimanendo irrilevante la eventuale rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati per effetto di tale condotta.
Ed è ciò che è stato accertato essersi verificato nel caso di specie, nel quale il Tribunale, essendo emerso che sull’intera area del poligono e in quelle adiacenti vi erano diversi piattelli (in terracotta di colore arancione e del diametro di 10 – 12 centimetri), sia integri sia rotti, e diverse e svariate borre (cioè tappi in cartone pressato posti sulle pallottole ed espulsi al momento dello sparo), nonché diversi pallini di piombo, esito dei tiri al piattello, ha ritenuto configurabile un abbandono incontrollato di rifiuti nell’area del poligono e in quella circostante; pacifica la natura di rifiuti dei piattelli, delle borre e dei pallini di piombo esito dei tiri, ed essendo stati ritenuti incongrui i quantitativi di rifiuti smaltiti (quali risultanti dai relativi formulati) rispetto ai quantitativi di piattelli e munizioni acquistati nello stesso periodo, è stata giudicata irrilevante l’attività di smaltimento di tali rifiuti, ritenuta insufficiente rispetto alla quantità di materiale da raccogliere, risultato abbandonato sul terreno in quantità non esigua, con la conseguente affermazione della sussistenza del reato.
Il Tribunale ha, poi, sottolineato gli esiti delle analisi eseguite sul terreno, da cui è emerso il superamento della soglia di concentrazione del piombo indicata nella tabella 1, colonna A, allegato V, titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, non per affermare la configurabilità di un inquinamento del suolo, non contestato, bensì per rimarcare l’esiguità dei rifiuti conferiti a fronte dei massicci quantitativi di munizioni e piattelli acquistati dalla associazione sportiva di cui l’imputato era presidente, il cui abbandono incontrollato sul terreno aveva determinato la contaminazione del suolo, a dimostrazione della stabilità della condotta di abbandono, cosicché i rilievi del ricorrente, riguardo alla diversa soglia di concentrazione da prendere in considerazione, sono privi di concludenza, essendo stato considerato tale dato solo come elemento di riscontro al prolungato abbandono dei pallini di piombo sul terreno.
Sulla base dello stato dei luoghi il Tribunale, in modo pienamente logico e coerente con la struttura del reato di abbandono di rifiuti, che ha natura istantanea e si perfeziona con l’abbandono incontrollato dei rifiuti, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati (cfr. Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017, Alabiso, Rv. 271078; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; v. anche Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380), ha quindi ritenuto irrilevanti, al fine della configurabilità del reato, le operazioni periodiche di pulizia del campo di tiro, risultate comunque incongrue e non proporzionate rispetto al materiale da raccogliere, affermando di conseguenza la configurabilità del reato contestato.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente riguardo alla configurabilità del reato di abbandono di rifiuti, correttamente ritenuto sussistente dal Tribunale alla luce dello stato dei luoghi e della evidente inadeguatezza delle operazioni di raccolta e raggruppamento dei rifiuti, in vista del loro successivo smaltimento, eseguite dalla associazione sportiva presieduta dall’imputato.

3. Il ricorso in esame deve, pertanto, previa rettificazione della specie della pena pecuniaria inflitta all’imputato, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di ammenda e non di multa come erroneamente indicato nel dispositivo, essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che laddove è scritto “multa” deve leggersi “ammenda”.
Così deciso il 8/2/2018