Cass. Sez. III n. 24676 del 8 giugno 2023 (UP 10 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galterio Ric. Romano
Rifiuti.Caratteristiche della gestione illecita

In tema di gestione illecita,La rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea.  Occorrendo pertanto un accertamento specifico da parte del giudice sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi in subjecta materia indici sintomatici dell’abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26.5.2022 il Tribunale di Messina ha condannato Romano Augusto alla pena di € 2.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256 primo comma lett. a) d. lgs. 152/2006 per aver effettuato in data 7.2.2021, in mancanza della prescritta autorizzazione, attività di trasporto a bordo di un autocarro e smaltimento di rifiuti, costituiti da mobilia usata del genere “cameretta per ragazzi”.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 192 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la rilevanza penale della condotta alla luce della sua occasionalità resa evidente dalla motivazione che, a dispetto del capo di imputazione in cui si fa riferimento a mobilia usata e a rifiuti non pericolosi, parla esclusivamente di mobili per una cameretta di ragazzi. Trattandosi di attività necessariamente occasionale riconducibile ad un privato che sta dismettendo gli arredi della camera dei propri figli, nessuna rilevanza riveste secondo la difesa la circostanza che sia stato utilizzato un autocarro ovverosia un mezzo adeguato al trasporto della merce destinata all’abbandono.
2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto rilevando sia la condizione di incensuratezza, sia l’insussistenza di reiterazione della condotta, sia l’oggettiva irrisorietà dell’offesa in ragione della natura non pericolosa dei rifiuti in questione e stigmatizzando altresì la mancanza di motivazione in relazione agli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio invocato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio ex art. 606 lett e) cod. proc. pen., il diniego delle attenuanti generiche in assenza di qualsivoglia motivazione, quantunque l’imputato avesse come rilevato già dal Tribunale reso una confessione del fatto al momento dell’arrivo dei verbalizzanti.
2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge  e al vizio motivazionale, la confisca dell’autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti in difetto di prova che il trasporto fosse avvenuto di concerto con il proprietario, ovverosia della società a responsabilità limitata che ne è titolare soggetto distinto dal titolare dell’impresa per la quale il prevenuto presta attività lavorativa

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi con riferimento al primo motivo meritevole di accoglimento, risultando pertanto tutti gli ulteriori profili di doglianza assorbiti
Se è vero che è sufficiente, stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento, occorre ciò nondimeno che si tratti di un'attività di gestione di rifiuti, dalla quale è avulsa l’assoluta occasionalità. In tal senso risulta essersi già pronunciata questa Corte affermando che ai fini della configurabilità del reato in contestazione, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (così Sez. 3, Sentenza n. 5716 del 07/01/2016, PM  in proc. Isoardi, Rv. 265836).
 Nel puntualizzare la natura di reato comune dell’illecito in esame, come si ricava dalla locuzione “chiunque” utilizzata, a differenza della fattispecie contemplata dal secondo comma dell’art. 256, dal legislatore, il cui autore può indifferentemente essere tanto un imprenditore quanto un privato cittadino, si è condivisibilmente affermato che quel che rileva è l'attività effettivamente svolta, che, ove rientrante tra quelle indicate dalla norma quand’anche posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, integra, al di fuori dell'ipotesi di assoluta occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva quando sia svolta in assenza del prescritto titolo abilitativo. Del resto, la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea (in tal senso, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, nonchè Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, non massimata, secondo cui "con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità).
Occorrendo pertanto un accertamento specifico da parte del giudice sulla base delle concrete caratteristiche e modalità della condotta, sono stati ritenuti dall’elaborazione giurisprudenziale formatasi in subjecta materia indici sintomatici dell’abusiva gestione la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, Sentenza n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 2709959).
Tutto ciò premesso, a ragione il ricorrente invoca il vizio motivazionale non evincendosi dalle laconiche argomentazioni spese dal Tribunale peloritano le ragioni che consentano di ricondurre la condotta in contestazione alla fattispecie criminosa ascrittagli.
La sentenza impugnata si limita infatti a rilevare, peraltro riducendo la portata dell’editto accusatorio che menzionava in termini ben più generali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi - nell’ambito dei quali la mobilia usata figurava indicata a titolo meramente esemplificativo come è dato evincere dalla locuzione “etc.” -, la presenza di rifiuti costituiti da mobilio in disuso appartenente al genere “camera per ragazzi”, senza indicare a fronte di un unico episodio ed in presenza di rifiuti di natura omogenea, alcun elemento, all’infuori del mezzo di trasporto utilizzato, dal quale desumere una sia pur rudimentale organizzazione o quanto meno l’abitualità sottese ad un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Non viene infatti chiarita la quantità dei mobili trasportati e scaricati in prossimità della foce di un torrente (non risultando neppure che si trattasse di una pluralità di arredi e non dei componenti di un’unica camera per ragazzi), né la tipologia dell’attività espletata dall’impresa di cui l’imputato figura, come detto solo incidentalmente dal giudice di merito, dipendente, né, a monte che la condotta in contestazione fosse collegata all’attività lavorativa del prevenuto. La circostanza che i rifiuti in questione fossero stati da costui trasportati a bordo di un autocarro e dunque di un mezzo idoneo al trasporto di ingenti quantitativi di merci non può ritenersi sufficiente, trattandosi di un veicolo cui chiunque possieda un titolo abilitante alla sua guida può fare occasionalmente ricorso, ad escludere, in difetto di ulteriori elementi corroboranti l’attività di gestione di rifiuti, l’occasionalità della condotta, ricorrendo la quale non può ritenersi perfezionata la contravvenzione in esame.
 Il rilevato deficit motivazionale impone conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina che dovrà svolgere le necessarie ed adeguate verifiche in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina in diversa persona fisica
Così deciso il 10.5.2023