Cass. Sez. III n. 1475 del 11 gennaio 2013 (Cc 22 nov. 2012)
Pres. Gentile Est. Andreazza Ric. Selmabipiemme leasing
Rifiuti. Confisca mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato

L'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l'art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l'irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell'art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2 n.1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 22/11/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7655
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 19646/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Selmabipiemme Leasing Spa;
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 09/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto.
udite le conclusioni del Difensore Avv. Briola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 09/02/2012 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello presentato da Selmabipiemme Leasing Spa in persona del suo legale rappresentante avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro del veicolo modello Daf concesso in "leasing" alla società Lmt s.a.s. e già sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la Selmabipiemme Leasing citata, quale proprietaria del bene concesso in leasing, lamentando la violazione dell'art. 240 c.p., comma 3, e art. 321 c.p.p., comma 2, evidenziando, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, che ha ritenuto la società ricorrente priva di interesse a ricorrere, che il principio per cui non è possibile procedere alla confisca dei beni che non siano cose intrinsecamente pericolose, appartenenti a persone estranee al reato, salvo che costituiscano il prezzo o il corpo del reato, ha portata generale e va applicato anche ai casi di confisca obbligatoria prevista dalle leggi speciali. Richiama in proposito le decisioni di questa Corte che hanno sottolineato l'interesse ed il titolo del soggetto concedente il mezzo in leasing a richiedere la restituzione della res. Nella specie, in ogni caso, la società concedente, che ha correttamente inviato all'utilizzatore inadempiente l'avviso di risoluzione contrattuale, sarebbe stata nell'impossibilità di risolvere il contratto, come preteso nell'ordinanza impugnata, essendosi l'utilizzatore reso irreperibile. Nè sarebbero rinvenibili profili di colpa nell'avere la società concesso il mezzo ad altra che svolge attività di movimento di terra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Va in primo luogo precisato che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l'art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l'irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 09/02/1995, Welch e Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell'art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2, n. 1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto, anche nella particolare fattispecie in esame, il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato (da intendersi come persona che non ha partecipato alla commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati) può evitare la confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l'uso illecito della res gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (cfr., Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 30/05/2008, Torre, Rv. 240551). In secondo luogo tale principio deve applicarsi anche con riferimento alla posizione di colui che, come nella specie, abbia concesso il mezzo in "leasing" a terzi: questa Corte ha infatti affermato, con pronuncia resa a Sezioni Unite (in fattispecie riguardante il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di mezzo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza), che non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012, P.M. in proc. Sforza e altro, Rv. 252030). In particolare la pronuncia, dopo avere ricordato che in entrambe le tipologie principali del contratto di leasing (ovvero "leasing finanziario" e "leasing traslativo"), il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all'utilizzatore ha luogo con il pagamento dell'ultima rata e del residuo prezzo di acquisto, la Corte ha sottolineato che le caratteristiche speciali dell'istituto, con l'atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell'utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso. Ha aggiunto che la nozione di "appartenenza" della cosa, individuabile anche all'interno dell'art. 240 c.p., comma 3, non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene e che le previsioni di specialità dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
4. Premesso quanto sopra, consegue dunque indubitabilmente, in capo al soggetto che abbia concesso il mezzo in "leasing", in primo luogo l'interesse a richiedere il dissequestro e l'utilizzazione del mezzo stesso utilizzato da terzi e in secondo luogo il diritto ad ottenere gli stessi nella ricorrenza delle condizioni già sopra ricordate. Nella specie, invece, il Tribunale del riesame, richiamando pronunce di questa Corte rese anteriormente alla ricordata sentenza delle Sezioni Unite, ha escluso in radice, così rigettando l'appello proposto, e non procedendo ad esaminare in concreto il successivo aspetto relativo alla sussistenza o meno della buona fede, che il concedente del mezzo potesse reclamare la restituzione dello stesso durante la vigenza del contratto, in tal modo tuttavia contravvenendo al principio appena ricordato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013