Cass. Sez. III n. 1690 del 14 gennaio 2013 (Ud. 11 dic. 2012)
Pres. Mannino Est. Ramacci Ric. Pellegrino
Rifiuti. Le ecopiazzole nella disciplina attuale

E' evidente che, a seguito dell'introduzione nel d.lgs. 152\06 della definizione di «centro di raccolta», non può più essere seguito l'orientamento che attribuiva in passato alle «ecopiazzole» la qualifica di centri di stoccaggio di rifiuti soggetti al corrispondente regime autorizzatorio, poiché  tali aree sono ora normativamente individuate, ma è altrettanto evidente che, una volta determinata la nozione di «centro di raccolta», la soggezione alla relativa disciplina introdotta con i decreti ministeriali di cui si è detto in precedenza deve ritenersi riservata esclusivamente a quelle aree che presentino caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nell'art. 183, lettera mm) del d.lgs. 152\06. Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di «ecopiazzola» o «isola ecologica» possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che, come si è visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell'attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti.

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