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Sez. 3, Sentenza n. 19578 del 28/04/2004 (Ud. 20/04/2004 n.00716 ) Rv. 228478
Presidente: Zumbo A. Estensore: Grillo C. Imputato: PM in proc. Vishtak. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib.Biella, 6 aprile 2002).
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Pneumatici usati - Procedura semplificata - Messa in riserva - Nozione - Accatastamento - Esclusione.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)
I pneumatici usati, in quanto rifiuti speciali non pericolosi, possono essere avviati al recupero attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede l'avvio delle operazioni decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività. Il semplice accatastamento di detti rifiuti non equivale alla "messa in riserva di rifiuti" e pertanto non determina la violazione della disposizione indicata per l'inizio prematuro delle attività di recupero. (La Corte ha, al riguardo, osservato che la messa in riserva, infatti, deve rispondere a determinate condizioni, previste dall'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1997, quali lo stoccaggio separato dei rifiuti da altre materie prime presenti nell'impianto e l'accatastamento su basamenti pavimentati o impermeabilizzati; e specificamente per i pneumatici usati è anche richiesto il lavaggio, la triturazione e, per i pneumatici non ricostruibili, la vulcanizzazione o la selezione delle carcasse.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 20/04/2004
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 716
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 34805/2002
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sull'appello, qualificato ricorso, proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella;
avverso la sentenza n. 99/02 del 28/1 - 6/4/2002, pronunciata dal Tribunale di Biella, in composizione monocratica, nei confronti di:
VISHTAK VLADIMIR, nato a Napoli il 14/3/1966;
Udita la relazione in Pubblica udienza del Consigliere Dott. C. M. GRILLO;
udite le conclusioni del P.G., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO F. M., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. P. Battaglia, che si associa alle richieste del P.G.;
La Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, assolveva - per insussistenza del fatto - Vishtak Vladimir dai reati di cui agli artt. 33, commi 1 e 4, e 51, commi 1 e 4, D. L.vo n. 22/1997 in relazione all'art. 7, comma 3, D.M. 5/2/1998, accertati il 22/11/99, perché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta Jurassic Mars, non osservava le prescrizioni autorizzative che prevedono l'inizio dell'attività di recupero rifiuti dopo 90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione Provinciale, e perché stoccava mc. 1289,5 di pneumatici, destinati al recupero con procedura semplificata, pur non dovendo superare, ai sensi del decreto ministeriale sopra indicato, la soglia dei mc. 600.
Avverso tale decisione propone impugnazione il Procuratore della Repubblica, lamentando duplice violazione di legge. Con riferimento al primo addebito, in quanto l'imputato ha preso in carico i rifiuti (come risulta dai relativi registri) prima del termine previsto dalla legge (90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione Provinciale), e quindi senza autorizzazione, realizzando una "messa in riserva", che è una vera e propria operazione di recupero; con riferimento alla seconda imputazione, perché l'art. 7 D.M. 5/2/1998 prescrive, in caso di messa in riserva di rifiuti in procedura semplificata, che il quantitativo massimo di materiale in deposito non superi i 600 metri cubi, a prescindere dalla sua pericolosità, mentre invece la quantità di pneumatici stoccati dal Vishtak era più che doppia.
All'odierno dibattimento il P.G. e la difesa concludono come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne il primo addebito, rileva il Collegio che l'art. 33, comma 1, D. L.vo n. 22/1997 stabilisce - in ordine alle procedure semplificate di cui al capo 5^ del decreto - che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente". Tale termine è finalizzato - come spiega il successivo comma 3 - a rendere possibile da parte della P.A. la verifica d' ufficio, sulla base della relazione prodotta dall'interessato, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di carenza di essi, a vietare l'inizio dell'attività (comma 4). Soltanto se tale divieto non intervenga entro il termine sopra indicato, è consentito al richiedente di effettuare, in mancanza della normale autorizzazione, le operazioni di recupero dei rifiuti con detta "procedura semplificata". La sentenza assolutoria si basa sulla considerazione che, prima della scadenza del detto termine di novanta giorni, l'imputato non aveva iniziato alcuna attività di recupero, essendosi limitato ad accatastare i rifiuti nell'area della ditta Jurassic Mars; il ricorrente, ovviamente, è di parere contrario, equiparando il detto accatastamento alla "messa in riserva" dei rifiuti stessi, che rientra nelle operazioni di recupero.
Thema decidendum, dunque, è se, nella fattispecie in esame, fossero effettivamente iniziaLe le operazioni di recupero. È pertanto indispensabile partire dalla definizione di "recupero" fornita dall'art. 6, comma 1 lett. h), del c.d., decreto Ronchi, che rinvia alle "operazioni previste nell'allegato C". Tra queste è annoverata (cod. R13) la "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11". Il problema, quindi, è stabilire se possa considerarsi effettuata, nella fattispecie in esame, la "messa in riserva" dei rifiuti. Ulteriore passaggio necessitato diventa, pertanto, l'art. 6 del D.M. 5/2/1998, relativo alle procedure semplificate di recupero, che assoggetta la configurabilità della "messa in riserva" al rispetto di determinate condizioni generali, quali: lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare separato dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto; lo stoccaggio separato per rifiuti tra loro incompatibili; l'accatastamento dei rifiuti su basamenti pavimentati o addirittura impermeabilizzati. Inoltre, per i rifiuti della tipologia di quelli in questione (pneumatici di veicoli cod. CED 160103), rientranti nella categoria 10 del suballegato 1 del menzionato decreto ministeriale ("Rifiuti solidi in caucciù e gomma), la messa in riserva, per le successive operazioni di recupero, prevede: il lavaggio, la triturazione e/o la vulcanizzazione "cod. 10.2.3." (per i pneumatici non ricostruibili) ovvero la selezione e accettazione delle carcasse "cod. 10.3.3." (per i pneumatici ricostruibili).
Da tale panorama normativo, risultando in fatto accertato che l'imputato - in epoca antecedente al decorso dei novanta giorni dalla comunicazione alla provincia - si era limitato ad accatastare i pneumatici senza compiere alcuna delle operazioni sopra indicate, che connotano la "messa in riserva" dei rifiuti, discende che l'imputato, all'epoca dell'accertamento dei fatti, non aveva ancora iniziato le operazioni di recupero, come pretende il ricorrente, e quindi non può essergli addebitata la violazione di cui al capo a) della rubrica.
Per quanto concerne la seconda imputazione osserva il Collegio che essa è strettamente connessa alla prima, giacché il limite quantitativo posto dall'art. 7, comma 3, D.M. 5/2/1998 si riferisce alle operazioni di "messa in riserva" di rifiuti, per cui se si ritiene che questa non sia ravvisabile, neppure può configurarsi la contravvenzione rubricata.
Ne discende l'insussistenza di entrambi i reati contestati. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004