Cass. Sez. III n. 5410 del 11 febbraio 2020 (UP  17 ott 2019)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Crocetti
Rifiuti.Reati concernenti la disciplina dei rifiuti e particolare tenuità del fatto

Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al’art. 131-bis cod. pen. in relazione a reati concernenti la disciplina dei rifiuti non possono stabilirsi criteri dimensionali generali e astratti per valutare il pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto, dovendo, invece, valutarsi l’effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla singola condotta (fattispecie nella quale sono stati sottolineati, oltre al quantitativo di rifiuti, anche la loro composizione e il loro sversamento su un terreno di proprietà comunale, in tal modo illustrando le ragioni della non modesta entità del pregiudizio all’ambiente provocato dalla condotta dell’imputato).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 marzo 2019 la Corte d’appello di Firenze ha confermato, respingendo le impugnazioni degli imputati, la sentenza del 5 maggio 2016 del Tribunale di Firenze, con la quale Arcangelo Sferrazza e Aniceto Crocetti erano stati entrambi condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 256, commi 1 et 2, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli perché, in concorso tra loro, Crocetti quale amministratore della S.r.l. Crocetti Edilcostruzioni e Sferrazza quale accomandatario della S.a.s. Autospurgo S.A.N.A. di Sferrazza Arcangelo & C., depositavano in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da circa 5 metri cubi di materiale acquoso contenente residui di costruzioni e demolizioni derivanti dalla attività edilizia svolta dall’impresa amministrata da Crocetti; in Certaldo, il 29 luglio 2014).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione solamente Aniceto Crocetti, affidandolo a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla conferma della propria responsabilità, fondata dai giudici di merito sulla sua consapevolezza dello sversamento dei rifiuti (provenienti da un canale adiacente a un cantiere della Crocetti Edilcostruzioni) e sull’apporto materiale che avrebbe fornito allo Sferrazza nella materiale esecuzione del trasporto e dell’abbandono dei rifiuti, benché tali circostanze fossero state confermate solamente da Antonio Randazzo, dipendente dell’impresa di Sferrazza (intervenuta per la rimozione dell’acqua che a causa di forti piogge si era accumulata in un fosso nei pressi del cantiere dell’impresa edile del ricorrente), che però aveva dichiarato solamente di essersi recato nel luogo dove erano state sversate tali acque miste a detriti assieme a Sferrazza e a Crocetti, senza precisare se quest’ultimo fosse il ricorrente o suo figlio Mauro Crocetti, presente nel cantiere e che aveva chiesto l’intervento dell’impresa di Sferrazza; ciò determinava un vero e proprio travisamento delle risultanze istruttorie, in particolare della testimonianza di Randazzo, con la conseguente illogicità della motivazione.
2.2. In secondo luogo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, non essendo state considerate l’esiguità del danno, essendosi trattato di uno sversamento di acque piovane, e la sua eliminazione mediante la scarifica del terreno, oltre che l’occasionalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stato lamentato un vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e illogica nella affermazione della partecipazione del ricorrente al trasporto e allo sversamento dei rifiuti oggetto della contestazione, in quanto fondata sul travisamento delle dichiarazioni del teste Randazzo, che non avrebbe affermato di essere stato accompagnato da ricorrente, ma solo da tale non meglio individuato Crocetti, è inammissibile, in quanto tende, attraverso la deduzione di vizi della motivazione, a censurare l’apprezzamento delle prove dichiarative compiuto dai giudici di merito e la ricostruzione della vicenda che sulla base di esse è stata compiuta, in modo del tutto logico e senza incorrere nel travisamento delle prove prospettato dal ricorrente.
La Corte territoriale, in accordo con il Tribunale, ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base della negazione da parte di Mauro Crocetti di aver accompagnato Sferrazza e Randazzo nel luogo dove sversare i reflui contaminati da materiali edili provenienti dal cantiere della Crocetti Edilcostruzione, traendone, in modo pienamente logico, la prova della partecipazione a tale condotta da parte dell’imputato, avendo il Randazzo, di cui è stata sottolineata l’assenza di qualsiasi interesse a rendere dichiarazioni mendaci o compiacenti, dichiarato che Crocetti (pertanto il ricorrente, Aniceto Crocetti) aveva accompagnato lui stesso e Sferrazza nel luogo (un terreno di proprietà comunale) nel quale sversare le acque contaminate provenienti dal cantiere dell’impresa del ricorrente, laddove venne riscontrato dalla polizia municipale l’abbandono sul terreno dei rifiuti provenienti dalla attività di tale impresa edile.
Si tratta di motivazione adeguata e logica, nella quale non è dato di rilevare alcun travisamento delle prove, di cui il ricorrente ha proposto una mera rivalutazione sul piano del merito, in tal modo formulando una censura non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
3. Il secondo motivo, relativo alla esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, in accordo con il Tribunale, ha escluso la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto in considerazione sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno pubblico (della dimensione di circa 5 metri cubici), sia della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale, definito dall’imputato come acqua sporca, trattandosi, in realtà, di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenenti sabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio (come riportato a pagina 7 della sentenza impugnata): si tratta di valutazione non manifestamente illogica, come tale non censurabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, avendo la Corte d’appello indicato le ragioni per le quali il pericolo per l’ambiente e la sua compromissione sono stati giudicati non esigui, al punto tale da non consentire il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità richiesta dall’imputato, nonostante la successiva bonifica del terreno, avvenuta quanto la messa in pericolo del bene protetto e la sua compromissione si erano già verificate.
Il riferimento dell’imputato al quantitativo non rilevante di rifiuti e ad altre precedenti decisioni di legittimità nelle quali, a fronte di piccoli quantitativi di rifiuti abbandonati o depositati occasionalmente, è stata riconosciuta la configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità è incongruo, non potendo stabilirsi criteri dimensionali generali e astratti per valutare il pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto, dovendo, invece, valutarsi l’effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla singola condotta, come avvenuto nel caso di specie, nel quale sono stati sottolineati, oltre al quantitativo di rifiuti, anche la loro composizione e il loro sversamento su un terreno di proprietà comunale, in tal modo illustrando le ragioni della non modesta entità del pregiudizio all’ambiente provocato dalla condotta dell’imputato (non essendo neppure stato chiarito quando sia intervenuto il ripristino dello stato dei luoghi, mediante scarificazione del terreno, e quale ne sia stato il risultato).
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza della censura, essendo state indicate le ragioni idonee a giustificare l’esclusione della riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonostante la occasionalità della condotta, stante l’entità del pericolo cui è stato esposto l’ambiente e il pregiudizio che in concreto ne è derivato, tali da determinare l’irrilevanza, al fine del riconoscimento di tale causa di non punibilità, della occasionalità della condotta.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez.  U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/10/2019