Cass. Sez. III n. 17817 del 11 maggio 2012 (Ud. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Bianchi
Rifiuti. Reato di omessa bonifica
L'analisi di rischio sanitario e ambientale sitospecifica è lo strumento che il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto al fine dell'accertamento del superamento dei livelli di contaminazione CSR ed esso ha sostituito la previgente disciplina basata esclusivamente sul metodo tabellare.
Mentre per il procedimento richiamato dall'art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997 il reato era configurabile per la violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi gravanti sui privato secondo le previsioni dei correlato art. 17, dopo l'entrata in vigore dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006 la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. TERESI   Alfredo           - Presidente  - del 17/01/2012
 Dott. LOMBARDI Alfredo           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE    Aldo         - rel. Consigliere - N. 105
 Dott. RAMACCI  Luca              - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro M.     - Consigliere - N. 27074/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) BIANCHI MARLENE N. IL 04/05/1943;
 avverso la sentenza n. 2615/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del  			29/10/2010;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. ALDO FIALE;
 udito il P.G. in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per  			il rigetto del ricorso;
 udito, per la parte civile, l'avv. De Sanctis Fabrizio il quale ha  			chiesto il rigetto del ricorso;
 udito il difensore, avv. Cesaretti Gian Felice il quale ha chiesto  			l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29.10.2010, in  			seguito a gravame proposto dalle sole parti civili, ha parzialmente  			riformato la sentenza 14.7.2008 del Tribunale di Lucca, che aveva  			assolto Bianchi Marlene, per insussistenza del fatto, dai reati di  			cui:
 a) al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 17 e 51-bis (perché - nella  			qualità di proprietaria di una cisterna già a servizio di un  			fabbricato sito nel Comune di Capannori, frazione Segromigno in  			Monte, via Piaggiori - provocava l'inquinamento e comunque il  			pericolo concreto ed attuale di inquinamento da gasolio/idrocarburi  			(rifiuto pericoloso) delle acque di falda e del terreno, rilevante ai  			sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 2, mediante la  			dispersione di gasolio/idrocarburi abbandonati nella cisterna non  			più in uso, omettendo di procedere alla bonifica secondo il  			procedimento ed i tempi previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, stesso  			art. 17 - acc. fino al 2.3.2005);
 b) all'art. 650 cod. pen., (per avere omesso di osservare quanto  			disposto dalla ordinanza sindacale 7/2005 del Comune di Capannori,  			con cui erano disposte misure di messa in sicurezza di emergenza del  			suolo e delle acque sotterranee, nonché la bonifica degli stessi nei  			termini di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 ed al D.M. n. 471  			del 1999, artt. 7 e 8).
 La Corte territoriale - con la sentenza riformatrice - ha dichiarato  			la Bianchi responsabile ai fini aviti del reato di cui al D.Lgs. n.  			152 del 2006, art. 257, così qualificato il fatto contestato al capo  			a), e la ha condannata al risarcimento dei danni (da liquidare in  			separata sede) in favore delle parti civili costituite (Lencioni  			Giuseppe e Tamara Fabbri).
 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori della  			Bianchi, i quali hanno eccepito:
 - Violazione di legge in punto di ritenuta configurabiiità del fatto-  			reato. La Corte di merito, infatti, non avrebbe correttamente  			valutato che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis, abrogato dal  			D.Lgs. n. 152 del 2006, è stato sostituito dalla nuova fattispecie  			di cui all'art. 257 di detto decreto legislativo, che ancora punisce  			chiunque cagiona l'inquinamento di un sito se non provvede alla  			bonifica secondo fa relativa procedura prevista.
 Le due fattispecie incriminatrici succedutesi nel tempo, però,  			configurano in modo diverso l'evento del reato, in quanto: a) nella  			fattispecie previgente (prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n.  			22 del 1997, artt. 17 e 51-bis), l'evento consiste nell'inquinamento,  			definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal  			D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, o nel pericolo concreto e attuale di  			inquinamento in qualche modo definibile come avvicinamento a quei  			limiti di accettabilità; b) nella fattispecie attualmente vigente  			(prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257), invece, l'evento è  			esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (e  			non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento  			delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
 Una volta superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) -  			secondo le tabelle inserite nel D.Lgs. n. 152 del 2006, allegato 5  			alla parte 4^ - si deve procedere alla caratterizzazione e  			all'analisi di rischio sitospecifica, in esito alfa quale, se si  			accerta il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR),  			si deve fare luogo alla messa in sicurezza e alla bonifica.  			La nuova previsione normativa, dunque, riduce l'area dell'illecito,  			perché in essa l'inquinamento è definito come superamento delle  			CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione  			individuati dalle CSC e sostanzialmente coincidenti con i livelli di  			accettabilità già definiti dal D.M. n. 471 del 1999. Ne consegue  			che l'inquinamento che perfeziona il reato di cui al D.Lgs. n. 152  			del 2006, art. 257 è più grave dell'inquinamento che perfezionava  			il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis. Anche la  			condizione obiettiva di punibilità (individuabile nella previsione  			"se non provvede alla bonifica") è configurata nelle due fattispecie  			a confronto secondo presupposti e regole procedimentali non  			perfettamente sovrapponigli e pure il nuovo regime sanzionatorio è  			meno grave, perché, nella fattispecie di inquinamento da sostanze  			non pericolose, prevede la pena alternativa (e non più congiunta)  			dell'arresto o dell'ammenda.
 Nella sentenza impugnata la Corte territoriale non avrebbe accertato  			t'intervenuto effettivo superamento delle concentrazioni soglia di  			rischio (CSR), richiesto come elemento essenziale della nuova  			fattispecie criminosa ed al quale soltanto deve essere attualmente  			correlato l'obbligo di bonifica.
 Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, inoltre, la  			consumazione del reato in esso previsto non può prescindere  			dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242 stesso D.Lgs., in  			quanto la bonifica deve avvenire in conformità a tale progetto,  			sicché nella vicenda in esame anche la mancata approvazione del  			progetto di bonifica varrebbe ad escludere la configurabilità del  			reato.
 - Vizio di motivazione: a) quanto alla individuazione della Bianchi  			come soggetto responsabile della presunta violazione penale, poiché  			in nessuna parte della sentenza sarebbe stato indicato quale sia  			stato il ruolo da lei tenuto nel causare l'inquinamento del sito; b)  			quanto alfa ritenuta sua qualità di proprietà ria del sito da  			bonificare; c) quanto alla apriorì stica esclusione della presenza di  			altre sorgenti inquinanti in un sito altamente antropizzato.  			I motivi di ricorso sono stati ulteriormente illustrati attraverso il  			deposito di "note di udienza".
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 Le doglianze svolte con il primo motivo di ricorso sono fondate e  			meritano accoglimento.
 Questa Corte ha già affermato che "In tema di gestione dei rifiuti,  			la nuova disposizione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.  			257, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente  			disposizione di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51-bis,  			atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il  			trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento  			poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto  			ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo  			evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è  			ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio  			(CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle  			concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione  			penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa,  			diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena  			congiunta" (così Cass., Sez. 3: n. 9794/2007 e, successivamente,  			3.3.2009, n. 9492 e 9.6.2010, n. 22006).
 Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce,  			si deve osservare che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito  			non ha accertato, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 152 del  			2006, art. 257 (quale norma più favorevole rispetto al D.Lgs. n. 22  			del 1997, art. 51-bis), il superamento delle concentrazioni soglie di  			rischio (CSR) che costituisce parametro di natura diversa dal cd.  			limite di accettabilità di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.  			Essa si è limitata a rilevare che - essendo stata verificata la  			presenza del 75% di idrocarburi nel campione d'acqua prelevato dal  			pozzo sito all'interno della proprietà delle parti civili e fa  			presenza di idrocarburi "in notevole quantità" nel terreno vicino -  			"risulta con tutta evidenza provato l'evento di danno inteso come  			superamento delle concentrazioni soglia di rischio"; ha fatto quindi  			un accenno ai campioni prelevati dallo strato sabbioso del terreno,  			che erano risultati contaminati in modo rilevante da idrocarburi per  			una quantità pari, rispettivamente, a 5118 e a 3425 a fronte dei  			limiti di 750 per le zone industriali e di 50 per te zone  			residenziali.
 In tal modo, però, non risulta effettuata la verifica dell'evento  			inquinamento secondo quanto normativamente richiesto come elemento  			essenziale della nuova figura criminosa, dovendo ricordarsi, al  			riguardo, che l'analisi di rischio sanitario e ambientate  			sitospecifica è lo strumento che il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha  			introdotto al fine dell'accertamento del superamento dei livelli di  			contaminazione CSR ed esso ha sostituito la previgente disciplina  			basata esclusivamente sul metodo tabellare.
 Va ancora osservato (con constatazione che già da sola può assumere  			rilevanza essenziale) che, mentre per il procedimento richiamato dal  			D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51-bis il reato era configurabile per la  			violazione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi gravanti sul  			privato secondo le previsioni del correlato art. 17, dopo l'entrata  			in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 fa consumazione del  			reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex  			art. 242, progetto che, nella specie, non risulta mai approvato.  			La sentenza impugnata, conseguentemente, va annullata senza rinvio,  			perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.  			P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è  			previsto dalla legge come reato.
 Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
 Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012
                    



