Cass. Sez. III n. 16088 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Marino
Rifiuti.Sequestro del mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato

Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, che sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati), è legittimato esclusivamente a  dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Il terzo estraneo, così individuato, non può interloquire sulla sussistenza del fatto-reato a lui non addebitato.

RITENUTO IN FATTO

1.Laura Marino ricorre, quale terza interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 19 settembre 2024 del Tribunale di Cosenza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 30 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico del coniuge, Luigi Elia, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo del veicolo IVECO Daily tg. VA A15091 di sua proprietà utilizzato per l’illecita raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi (sedie in plastica, materassi deteriorati ed altri rifiuti ingombranti) in assenza di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali e senza alcuna documentazione.
1.1.Con unico motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendo applicabile, nel caso di specie, l’illecito amministrativo di cui all’art. 258, comma 4, stesso decreto, in considerazione della natura assolutamente occasionale del trasporto, nel senso di operazione oggettivamente isolata e priva di collegamento ad una stabile o anche solo continuativa attività di gestione dei rifiuti.


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Il ricorso è inammissibile.

3.Ai sensi dell’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, «[a]lla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma quattro, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».
3.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Dapi, Rv. 275978 - 01; Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008, Torre, Rv. 240551 - 01; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, Datola, Rv. 229010 - 01).
3.2.Il terzo estraneo al reato, dunque, non è legittimato a interloquire sulla sussistenza del reato-presupposto della misura ablatoria tanto ai fini della confisca, quanto del sequestro preventivo ad essa finalizzato.
3.3.Non è applicabile al caso di specie il principio affermato da Sez. 3, n. 9709 del 10/10/2023, dep. 2024, Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma, Rv. 286032 - 02, secondo il quale l'ente proprietario del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario può dedurre, in sede di riesame, questioni relative tanto al "fumus" del reato quanto al "periculum in mora”. 
3.4.Ciò sul rilievo che l’ente che si giova del profitto del reato commesso a suo favore dal legale rappresentante non può essere considerato come “terzo” laddove, nel caso in esame, è incontestata l’estraneità della ricorrente al reato, sotto ogni profilo (e la stessa impossibilità di qualificare la cosa sequestrate come “profitto”).
3.5.L’ente (o comunque il soggetto) effettivamente proprietario del bene costituente profitto del reato, pur se estraneo al procedimento, non è estraneo al reato. 
3.6.Tale principio, già affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 - 01, è stato successivamente ribadito da numerose altre pronunce (Sez. 3, n. 39177 del 08/05/2014, Civil Vigilanza S.r.l., Rv. 260547 - 01; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Mataloni, Rv. 262770 - 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 - 01; Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687 - 01; Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599 - 02) sul condivisibile rilievo che non può dirsi estraneo al reato chi dal reato stesso ha tratto un vantaggio immediato e diretto. La “non estraneità al reato” quale condizione che legittima la confisca diretta del bene che ne costituisce profitto, ancorché di proprietà di persona diversa dall’autore materiale del reato stesso, è stata ribadita da Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio S.n.c., secondo cui, ai fini della confisca, non assume rilevanza il criterio dell'effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità al reato tributario (nello stesso senso, in precedenza, Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, De Fant, Rv. 284068 - 01).
3.7.Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, che sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati), è legittimato esclusivamente a  dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, Liguori, Rv. 266482; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772; Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, Datola, Rv. 229010). Il terzo estraneo, così individuato, non può interloquire sulla sussistenza del fatto-reato a lui non addebitato.
3.8.Nel caso di specie, incontestata - come detto - l’estraneità della ricorrente al procedimento e al reato, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca non è nemmeno il profitto del reato, bensì la cosa utilizzata per commetterlo (il mezzo di trasporto).
3.9.A fronte dell’indicazione chiara del Tribunale del riesame delle ragioni per le quali è stata esclusa la buona fede della ricorrente ovvero l’utilizzo inconsapevole e incolpevole del mezzo di sua proprietà ad opera del marito, costei non ha dedotto alcunché al riguardo, rendendo oltremodo generico il ricorso.
3.10.Ed invero, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità.

4.In ogni caso, quanto al merito della questione, l’interpretazione della ricorrente dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è manifestamente infondata.
4.1.Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011).
4.2.Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui il carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di profitto perseguito dall’autore).
4.3.Nel caso di specie la assoluta occasionalità è stata esclusa dal Tribunale del riesame in considerazione dell’attività imprenditoriale del marito della ricorrente ancorché (ed anzi proprio perché) non avente ad oggetto l’attività di raccolta o trasporto di rifiuti (sul punto, infra § 4.7).
4.4.Si tratta di conclusione non censurabile in questa sede posto che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
4.5.Come già più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).
4.6.Il punto, dunque, non è stabilire se il trasporto fosse assolutamente occasionale, quanto il ragionamento seguito dal Tribunale per escludere tale occasionalità, ragionamento che, per quanto appena detto (§ 4.5) non può essere censurato in questa sede nemmeno se se ne deducesse la manifesta illogicità, tantomeno mediante allegazioni fattuali.
4.7.In ogni caso, il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 può essere consumato da chiunque ponga in essere una delle condotte in detta norma previste, non necessariamente solo da chi svolga in modo esclusivo e prevalente le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e così via. Come costantemente insegnato da questa Corte, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375 - 01; Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013, Ruggeri, Rv. 256737; Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità).
4.8.È il trasporto del rifiuto che determina la rilevanza penale del fatto, non la qualifica dell’autore.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13/02/2025.