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Cave e Torbiere: differenza tra mera attività di ricerca ed attività estrattiva- divieto di commercializzazione dei prodotti di cava.(Giudice di Pace di Anagni, sent. N. 21/06).

Nota a cura del dott. Dario Simonelli

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In tema di cave e torbiere, la mera attività di ricerca, deve essere tenuta categoricamente distinta dall’attività di tipo estrattivo.

La prima infatti ha “natura intellettuale” e non è destinata al mercato, mentre, la seconda, causa il diverso impatto ambientale e paesaggistico, viene considerata in maniera assolutamente distinta ed ancorata a diversi presupposti e requisiti.

In merito al commercio dei prodotti di cava, l’attività deve ritenersi lecita, solo quando espressamente prevista da provvedimenti autorizzatori, non anche in presenza della sola autorizzazione per attività di ricerca.

Per la commercializzazione del prodotto di cava, il legislatore ha considerato globalmente ed inscindibilmente il procedimento di estrazione dei materiali di cava alla fase dello smaltimento dei rifiuti ed alla risistemazione dello stato dei luoghi, onde non appare consentito configurare la condotta di utilizzazione e prelievo dei “ravaneti”come attività autonoma e liberamente esercitatile al di fuori di qualsiasi controllo dell’autorità amministrativa.

dario.simonelli@poste.it

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANAGNI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr.ssa Ornella Bonanni, nella causa civile iscritta al n. 110/05 R.A.C. vertente tra:

M.L., quale amministratore unico della Società Eurocave srl, rappresentato e difeso, per delega a margine atto introduttivo, dall’avv. Alessandro Vettori e domiciliato in Anagni, v. Bagno 2, presso l’avv. Antonio Diurni.

Opponente

E

COMUNE DI ANAGNI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per delega a margine comparsa di costituzione, dall’avv. Fulvio De Santis, presso il cui studio in Frosinone, V.G.B. Grappelli snc, è el.te domiciliato

Opposto

Vista la legge 689/81, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Dando lettura pubblica del dispositivo, come da separato verbale.

OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione del Comune di Anagni n. 4274 del 07.03.2005, per il pagamento di € 3.445.00, quale sanzione per la violazione di cui all’art. 30, co.1, legge reg. Lazio n. 27/1993.

CONCLUSIONI: Per il Ricorrente: Annullamento, o revoca o riforma dell’ordinanza, previa sospensione;

Per la resistente: Conferma dell’atto impugnato.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con ricorso depositato il 19/04/2005 il Sig. M. L., quale amministratore unico della società Eurocave srl., ha proposto opposizione avverso l’ordinanza in oggetto, confermativa di verbale del Corpo Forestale dello Stato-Comando di Anagni n. 34/2003, chiedendone l’annullamento in quanto emessa nonostante lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività di ricerca mineraria regolarmente autorizzate con atto Regione Lazio-Assessorato Attività Produttive n.11110 del 26.07.2002. Nel costituirsi il Comune eccepiva l’infondatezza in fatto e in diritto dell’opposizione spiegata, chiedendo la conferma della sanzione irrogata. All’udienza di comparizione del 27.09.05 entrambe le parti svolgevano le proprie difese, ed all’udienza del 26.01.2006, dopo ampia discussione in merito, sul deposito di note conclusionali delle parti, il giudice decide la causa, con lettura del dispositivo in udienza.

M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E

Ad esito del giudizio svolto, ed in particolare in base all’esame dei documenti prodotti da entrambe le parti, il ricorso è apparso infondato e non meritevole di accoglimento.

Il ricorrente stesso deduce in ricorso di aver svolto le attività “di ricerca” di travertino in località Tufano del Comune di Anagni, per le quali è stata emessa l’ordinanza ingiunzione opposta, sulla base di autorizzazione della Regione Lazio-Assessorato per le attività produttive, Area G – Serv. 2, prot. N. 11110 del 26.07.2002. In detto atto-che riscontra precedente richiesta di autorizzazione avanzata dall’interessato – nel contesto di una serie di limiti e di prescrizioni imposti per le attività di ricerca da intraprendersi, viene esplicitamente precisato, “sono pertanto vietati lavori di coltivazione del banco di travertino, nonché la commercializzazione del prodotto di cava sotto qualsiasi forma…”; infine, viene raccomandato al Comune di svolgere attività di vigilanza sui “lavori di ricerca” autorizzati, anche attraverso gli interventi ritenuti opportuni “al fine di assicurare il rispetto di quanto prescritto” da parte della società del Sig. Martullo.

Tanto osservato, non può apparire plausibile, ad avviso di questo Giudice, la tesi sostenuta dal ricorrente che l’attività “estrattiva” e di “commercializzazione”- svolta, quest’ultima, anche con emissione di regolari fatture fiscali – prima contestategli dal Comune di Anagni con verbale del CFS –Corpo Forestale dello Stato n. 34/2003, e poi confermata con l’ordinanza opposta, possa essere ricompresa nell’attività di mera “ricerca” autorizzata, in quanto il ricorrente anzitutto non contesta l’avvenuta emissione delle fatture di vendita, ed in secondo luogo non produce alcun elemento dal quale possa trovare riscontro che le suddette vendite riguardassero materiale non minerario e non invece materiale minerario estratto senza autorizzazione.

Inoltre, i rigorosi ed espliciti limiti imposti alla società del Sig. Martullo con l’autorizzazione regionale in discorso appaiono del tutto coerenti con il sistema delineato dalla legge regione Lazio 05.05.1993 n. 27, regolante la materia della “coltivazione delle cave e torbiere della regione Lazio” sino alla nuova disciplina data con legge 17/2004, in cui attività estrattiva destinata allo sfruttamento economico ed attività di ricerca finalizzata alla individuazione di giacimenti minerari sono considerate e disciplinate in maniera assolutamente distinta (rispettivamente agli artt. 15 e ss. e 22) ed ancorate a ben diversi presupposti e requisiti, in ragione evidentemente, del ben diverso impatto ambientale delle attività stesse.

Infine, non possono trovare accoglimento gli ulteriori argomenti sviluppati da parte ricorrente nella memoria conclusionale, relativamente alla “erroneità del provvedimento comunale impugnato” in quanto l’esercizio della cava doveva ritenersi lecitamente esercitata perché autorizzata per effetto della delibera Comune di Anagni n. 304 del 25.08.2005; e ciò, oltre che per essere gli stessi motivi non dedotti con il ricorso o nell’udienza di comparizione, per il fatto che il detto documento del Comune contiene solo un mero parere favorevole all’apertura di una nuova cava di travertino.

Alla soccombenza consegue l’accollo delle spese di giudizio, forfetariamente liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Anagni, pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. M.L. avverso ordinanza – ingiunzione del 07.03.05 del Comune di Anagni, confermativa di verbale del Corpo Forestale dello Stato – Comando di Anagni n. 34/2003, così decide:

1) Respinge il ricorso, e per l’effetto conferma la predetta ordinanza;

2) Condanna il ricorrente al pagamento forfetario di €. 340,00 a titolo di spese di lite.

Così deciso in Anagni, il 26.01.2006

Il Giudice di Pace

Avv. Ornella Bonanni