Gestione servizio pubblico rifiuti e concorrenza
del dott. Giovanni LAGUEGLIA

Le norme speciali sull’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti prevalgono, anche a detta di autorevole dottrina (1), su quelle generali previste per l’affidamento dei servizi pubblici locali.
In particolare il periodo transitorio introdotto dall’art. 204 D.L.vo 152/2006 dovrebbe sostituire la previsione dell’art. 113 comma 15 bis decreto 267/2000.
Quest’ultimo prevede la cessazione dei servizi affidati senza procedura ad evidenza pubblica comunque al 31 /12/2006.
Per il servizio integrato dei rifiuti è stato invece stabilito dall’art. 204 comma 1 D.L.vo 152/2006, che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell’Autorità d’ambito.
L’Autorità d’ambito deve essere costituita dagli enti locali (comuni) ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale delimitato dalla Regione, la quale inoltre disciplina le forme e i modi di costituzione delle Autorità entro il 29/04/2007(12 mesi dal 29/04/2006). Senza l’attività normativa della Regione non si possono costituire le autorità d’ambito, intese come strutture dotate di personalità giuridica, chiaro esempio di ente locale di secondo grado.
Dopo la costituzione dell’Autorità, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, essa sarà l’unico soggetto competente in materia di gestione del servizio integrato rifiuti. L’inerzia della Regione e degli Enti locali non è sanzionata, ma fino all’inizio dell’attività del soggetto aggiudicatario della gestione del servizio (soggetto scelto con gara (procedura) ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito), i Comuni continuano la gestione in regime di privativa nelle forme previste dall’art. 113 comma 5 D.L.vo 267/2000, cioè:
1. Società di capitali individuate con procedure ad evidenza pubblica
2. Società miste con socio privato scelto con procedure ad evidenza pubblica
3. Società a capitale interamente pubblico con le garanzie comunitarie del “in house providing”
In tal senso l’art. 204 comma 1 D.L.vo 152/2006, non è coerente poiché l’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell’Autorità d’ambito non è proprio la stessa cosa dell’inizio dell’attività del soggetto aggiudicatario della gestione del servizio. Comunque se, dopo la costituzione operativa dell’Autorità la stessa non provvede a istituire ed organizzare il servizio di gestione integrata, è previsto il potere sostitutivo della Regione che interviene con Commissario ad acta che dovrà provvedere entro 45 giorni. In difetto interverrà il Ministero.
A parte questo, sembra di capire che le gestioni esistenti possono continuare, però deve essere affrontato il problema dell’art. 113 comma 15 bis D.L.vo 267/2000.
Quest’ultimo per gli affidamenti senza procedure ad evidenza pubblica (restano escluse le gestioni in economia) stabilisce la cessazione dei contratti alla data del 31/12/2006, senza dubbio alcuno. Poiché anche questa è norma generale occorre verificare la norma speciale del settore rifiuti ovvero il comma 2 art. 204 D.L.vo 152/2006 che prevede, in caso, di presenza operativa dell’Autorità d’ambito, che la stessa, nei casi previsti dall’art. 113 comma 15 bis D.L.vo 267/2000 (servizi affidati senza procedure ad evidenza pubblica), dovrebbe disporre i nuovi affidamenti entro il 29/01/2007 (9 mesi dal 29/04/2006).
Anche in questo caso, se ciò non avviene, la Regione interviene con Commissario ad acta che dovrà provvedere entro 45 giorni. In difetto interviene il Ministero.
In caso di mancata costituzione dell’Autorità, per inerzia della Regione o degli enti locali, non è previsto alcun potere sostitutivo in tal senso, rimangono come detto competenti i Comuni, ma il comma 1 dell’art. 204 D.L.vo 152/2006 garantisce che comunque possano proseguire le gestioni esistenti, anche quelle in economia.
Il problema è capire se i soggetti scelti senza procedura ad evidenza pubblica (art. 113 comma 15 bis D.L.vo 267/2000) che esercitano il servizio all’entrata in vigore del d.l.vo 152/2006, possano godere del comma 1 dell’art. 204 D.L.vo 152/2006, vedendosi in tal modo prorogato ex lege l’affidamento, magari anche oltre la scadenza del contratto, oppure per questi soggetti, in mancanza dell’autorità d’ambito e della istituzione ed organizzazione de servizio di gestione integrata dei rifiuti, e quindi nell’inerzia delle Regioni e degli enti locali, valga la regola della cessazione del contratto al 31/12/2006 e quindi l’obbligo dei Comuni di continuare la gestione in regime di privativa nelle forme comunque di garanzia della concorrenza e della trasparenza dell’art. 113 comma 5 D.L.vo 267/2000.
SE SI ACCETTA L’INTERPRETAZIONE CHE, NELL’INERZIA DI COLORO CHE DEVONO COSTITUIRE LE AUTORITà D’AMBITO (COMUNI) O, ANCORA Più A MONTE DEVONO PORRE I PRESUPPOSTI PER LA COSTITUZIONE (REGIONI), TUTTI I SOGGETTI, COMPRESI QUELLI DELL’ART. 113 COMMA 15 BIS D.L.VO 267/2000 “IN ESERCIZIO” CONTINUANO, SI DEVE CONSIDERARE COME TALI NORME SAREBBERO IN CONTRASTO CON LE REGOLE DELLA CONCORRENZA VIGENTI IN AMBITO COMUNITARIO.
Infatti, poichè le norme dell’art. 113 D.L.vo 267/2000 concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili e integrative delle discipline di settore, ove le discipline di settore prevedano un sistema di disposizioni che nelle more della sua attuazione contrasti con le norme generali, queste ultime devono essere considerate efficaci e validamente applicabili.
È il caso del periodo transitorio introdotto dalle norme dell’art. 204 D.L.vo 152/2006, che così come strutturato mantiene a discrezione degli enti locali (comuni e regioni) lo stato di fatto attuale, che in molti casi non è neppure conseguenza di procedure ad evidenza pubblica.
Ad esempio molte società miste sono partecipate da privati scelti con trattativa privata negli anni in cui non c’era normativa specifica ed ora gestiscono servizi di raccolta in affidamento diretto.
Secondo il comma 15 bis dell’art. 113 D.L.vo 267/2000 oggi vigente, i contratti con tali società sarebbero cessati al 31/12/2006.
Secondo il meccanismo introdotto dalla normativa del settore rifiuti tali società possono continuare a gestire il servizio fino a quando l’Autorità d’ambito, quando verrà costituita, non provvederà a scegliere un nuovo gestore, e se non lo farà, sarà nominato il commissario ad acta regionale (entro quando?) che dovrà farlo entro 45 giorni, e se non lo farà, lo farà il Ministero, entro quando non si sa.
Grazie all’inerzia verrebbero aggirate le norme sulla concorrenza, ma se queste sono inderogabili ed integrative allora:
o il periodo transitorio previsto dalla valida ed efficacie normativa di settore è da considerarsi non congruo e quindi valgono comunque le norme generali.
Oppure le norme di settore non sono ancora valide ed efficaci e quindi parimenti valgono le norme generali.
In entrambi i casi le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica sono cessate al 31/12/2006, con tutte le conseguenze civilistiche e amministrative (soprattutto contabili) che bisogna approfondire.

Dott. Giovanni Lengueglia

(1) prof. Adriana Vigneti Università di Venezia: La gestione dei rifiuti nell’attuale fase di applicazione del Codice Ambientale in Astrid rassegna n. 34/2006 rivista on line http://www.astrid-online.it/rassegna