Abbandoni di rifiuti e ordinanza di rimozione  del comune  (sindaco) nei confronti del proprietario dei terreni

di Giuseppe AIELLO,

L’articolo in questione trae origine da una delle tante richieste che giungono, con frequenza quotidiana, da parte di funzionari , amministratori dei Comuni alle prese con segnalazioni di abbandoni di rifiuti e  alle quali , tal volta , non riescono a dare valida soluzione. Nel caso  di specie il problema riguarda la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti su un suolo di proprietà di terzi e la valutazione se sia corretto o meno emanare Ordinanza di rimozione rifiuti nei confronti del proprietario sulla scorta del solo nesso causale tra la proprietà del terreno e l’inquinamento ivi perpetrato da altri, oppure rimuovere a spese dei cittadini i Rifiuti in questione. Sul punto si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali.
 Analizziamo la questione partendo proprio dal quesito così come è stato posto:
“ Gentilissimo  dott. Giuseppe Aiello,
Sono un Sindaco di un piccolo Comune al quale nei giorni scorsi è stata inviata , da parte di un comitato civico, una segnalazione  esposto denuncia nel quale veniva rappresentato, in area  di proprietà di terzi, la presenza  di rifiuti eterogenei, anche pericolosi, abbandonati  in diversi cumuli. L’esposto è stato inviato anche alla Procura della Repubblica. Ho trasmesso il ricorso ai miei uffici ( tecnico e polizia municipale) i i cui funzionari  hanno riferito, con nota che le allego, che i rifiuti sono stati abbandonati da ignoti  in un lasso di tempo di dieci anni e che gli ultimi abbandoni  di materiale in amianto risalgono a pochi giorni  or sono. Il proprietario interpellato, dai predetti responsabili degli uffici, ha riferito di  essere estraneo ai fatti e che non intende rimuovere gli stessi. I miei dipendenti hanno scaricato tutto sulla mia persona ritenendo che la competenza sia del Sindaco.  La pregherei di indicarmi la procedura corretta al fine di adempiere ai miei doveri istituzionali senza commettere errori. La ringrazio per la disponibilità che sono certo avrà  nel risolvermi il problema”.
L’articolo 192 del D.lgs 152/2006 (T.U.A.)  disciplina il Divieto d’abbandono dei rifiuti nel seguente modo << 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.>>1
Considerata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti di demolizioni edili e tra questi anche in materiale amianto ci troviamo  sicuramente in presenza di un’ipotesi di reato ritengo, per questo, che  debba essere innanzitutto  data comunicazione di notizia di reato alla competente magistratura, che , come leggo, è stata già interessata dall’invio della comunicazione del comitato civico. Tale adempimento è  necessario che venga effettuato dalla Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale) con l’espletamento di un minimo di indagini, per evitare di incorrere nel reato di omissioni di atti di ufficio art. 328 Codice Penale.
A tal proposito si tenga presente che l’illecito costituito dall’abbandono di rifiuti, a seconda di chi lo commette, può assumere una rilevanza penale (se l’autore è  ente o ditta art 256 T.U.A.)  o amministrativa ( se commessa da privato cittadino art 255 T.U.A.), l’obbligo di rimozione ricade sicuramente sui soggetti autori dell’abbandono ma, come nel caso di specie, tali soggetti rimangono ignoti.
Venendo meno gli autori degli abbandoni, per la rimozione dei rifiuti, bisogna analizzare la posizione del proprietario del terreno, il quale, sicuramente, dovrà anche essere sentito in ambito alle indagini di P.G. che, come sopra accennato, dovranno essere ad ogni modo avviate.
 Secondo le disposizioni dell’art.192 TUA, in caso di rifiuti abbandonati,  l’obbligo di rimozione dei rifiuti  potrà  ricadere sui proprietari, sole e se  tale violazione sia imputabile a loro carico  a titolo di dolo o colpa. Secondo il costante orientamento espresso in giurisprudenza, che si condivide, “L’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 dispone che l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario del sito e del titolare di diritti reali o personali di godimento relativi ad esso, solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai preposti al controllo” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 393; T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza n.303 del 13 febbraio 2013; Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4073)“.  Quindi,  gli organi di controllo ( nel caso di specie UTC e Polizia Locale) devono necessariamente procedere ad effettuare almeno un sopralluogo con la parte ( proprietario o detentore dei diritti reali). La norma precisa che gli elementi di responsabilità devono essere necessariamente rilevati dagli organi accertatori, in base agli atti effettuati, nei quali dovranno essere evidenziate le  responsabilità soggettive (dolo o colpa) dell'eventuale proprietario dell'area o terzo estraneo. Quindi, nel caso di specie , non potrà essere emanata alcuna Ordinanza di rimozione a carico del proprietario e peggio ancora non credo sia conveniente per il Comune rimuovere i rifiuti senza completare il procedimento.   In definitiva i funzionari, prima di predisporre l’Ordinanza e farla firmare dal Sindaco, devono verificare che ci sia stato o meno l’accertamento di responsabilità in contraddittorio. Quindi, nel casi di specie è necessario emanare apposito Ordine di servizio indirizzato all’ Ufficio Tecnico del Comune e alla Polizia Municipale per il prosieguo degli accertamenti, proprio in considerazione che l’art 192 del T.U.A. conferma che gli stessi devono obbligatoriamente essere eseguiti, dai soggetti preposti al controllo, (nel caso di specie UTC e Polizia Municipale)  in forma di  contraddittorio con i soggetti interessati, proprietari e/o diritti reali delle aree sui quali insistono i rifiuti. In relazione alla posizione del proprietario, così come descritta, si ritiene di poter affermare che tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza, che consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della detentori di vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene. I proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell’area per evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti. Lo ricorda una delle diverse pronunce emesse dal  Consiglio di Stato (Cds) – sentenza 10 giugno 2014, n. 2977 –
Ritornando al caso posto nel quesito, la semplice dimostrazione che lo stesso si sia disinteressato del proprio bene e che non abbia sufficientemente vigilato a tutelare la sua proprietà o per meglio dire per il fatto che sapesse sin da tempo che i propri terreni fossero oggetto di sversamenti di rifiuti, (rinvenuti in diversi cumuli)  senza che lo stesso avesse fatto nulla per impedirlo e senza che ne fosse data comunicazione alle autorità, può determinare profili di responsabilità a titolo di colpa sufficiente per far scattare nei suoi confronti l’obbligo di rimozione a seguito di ordinanza del Sindaco.
Marzo 2017