Codici a specchio: cresce il partito sella certezza (scientifica)

di Gianfranco AMENDOLA e Mauro SANNA

A volte basta discutere pacatamente e garbatamente per arrivare a conclusioni condivise. Purchè si sia in buona fede e non vi siano interessi particolari e personali. Anche quando si tratta della scottante questione dei codici a specchio e cioè di quei rifiuti che possono essere classificati non pericolosi o pericolosi, a seconda se siano o no presenti sostanze pericolose specifiche o generiche e conseguentemente se essi possiedano o meno caratteristiche di pericolo.

Mi riferisco ai due articoli di W. FORMENTON M. FARINA, G. SALGHINI, L. TONELLO, F. ALBRIZIO, pubblicati su www.lexambiente.it a breve distanza di tempo 1, ove si evidenziano i punti di dissenso e di condivisione con le tesi da noi sostenute in industrieambiente . it.2

Sarebbe troppo lungo e inutile, a questo punto, ripercorrere nel dettaglio tutta la problematica in questione, per cui, rinviando alla lettura degli articoli sopra citati, sembra opportuno chiarire una volta per tutte che il vero nodo di tutta la questione attiene ai criteri da seguire per valutare la pericolosità del rifiuto: da un lato c’è chi (come noi) sostiene che per classificare un rifiuto a specchio si deve partire dalla sua caratterizzazione, provvedendo ad individuare puntualmente le sostanze in esso contenute per poi verificare, senza che permangano zone d'ombra o addirittura incognite, se tra queste vi siano o meno sostanze pericolose. In assenza di questa verifica, il rifiuto deve essere considerato come pericoloso. Teoria che abbiamo chiamato della “certezza” e che è stata accolta dalla legge 116/2014 con conferma della Cassazione.

Di contro, altri (teoria che abbiamo chiamato “probabilistica”) sostengono che tutto deve essere rimesso alla discrezionalità del chimico che procede alla classificazione, il quale “ dovrà prendere in considerazione la ricerca di tutte quelle sostanze pericolose considerate ubiquitarie, o, comunque, molto comuni, oltrechè di tutte le eventuali sostanze specifiche, pertinenti con il processo di produzione del rifiuto, risultanti a valle dei processi logici di valutazione che il Chimico deve aver potuto/dovuto effettuare " 3. Teoria che, quindi, prescinde dalla preliminare conoscenza della composizione del rifiuto, e ritiene sufficiente, a tal fine, ricercare se determinati composti, scelti spesso a caso o sulla base degli standard preconfezionati disponibili nel laboratorio di analisi, siano presenti o meno nel rifiuto.

Orientamento che –si sostiene- sarebbe avvalorato dalla lettera della nuova formulazione della Decisione 2000/532/Ce, la quale, inserendo aggettivi come "opportuna" e "pertinenti", avrebbe confermato “ la regola generale sullo svolgimento di analisi, della ricerca caso per caso, dell’effettiva natura del rifiuto mediante l’individuazione di parametri opportuni, proporzionati e pertinenti all’esito di una attività a contenuto valutativo…. ancorchè caratterizzata da discrezionalità tecnica “, escludendo, peraltro, qualsiasi presunzione di pericolosità, in caso di dubbio 4.

Rinviando, per una critica puntuale di tale lettura anche dal punto di vista della reale formulazione della Decisione citata, ad altri scritti citati5, oggi ci limitiamo a notare che Formenton e altri, nel loro ultimo articolo, precisano che “s e con orientamento probabilistico s’intende il caso della “lotteria” e con “certezza” la deduzione logica delle sostanze presenti in base alla conoscenza del rifiuto e la verifica della loro presenza, allora anche noi condividiamo l’orientamento della certezza. Se al contrario con certezza s’intende quella assoluta (verità), cioè di essere certi che nessuna sostanza pericolosa presente possa essere trascurata, allora non possiamo condividere tale posizione perché impossibile da rispettare scientificamente… ” in quanto “ un’incertezza è sempre insita nell’analisi chimica e impedisce che la certezza sia raggiungibile…... Proclamare, infatti, la certezza nella classificazione del rifiuto, equivale, a tutti gli effetti, a richiedere la completezza al 100% della caratterizzazione ”, Ma “ una caratterizzazione completa al 100% è impossibile a causa degli errori analitici che non permettono l’approssimarsi alla precisione maggiore del 99,9%, richiesta per avere la certezza di aver identificato tutte le sostanze pericolose e non pericolose presenti in un rifiuto ”.

Siamo perfettamente d’accordo. Che l’incertezza sia insita in ogni misura è un dato scontato indipendentemente dalla grandezza misurata, dell’unità di misura impiegata e del valore rilevato, sia esso il 100% o 100 mg/l o 100 g. Questa misura sarà sempre affetta da una incertezza e quindi, quando si esprime in modo astratto un valore, appare del tutto superfluo sottolineare anche la incertezza del medesimo.

Fatte queste considerazioni che si ritengono del tutto banali e scontate, è però anche evidente che perché vi sia una incertezza nella misura vi dovrà essere la misura stessa. Perciò se si deve conoscere la composizione di un rifiuto è prima di tutto necessario che si proceda alla individuazione ed alla misura delle sostanze in esso contenute. Se si rinuncia a priori a tale misura e ci si attesta sulla conoscenza del 50 % della sua composizione non si potrà certo sostenere che il residuo 50% è costituito dalla incertezza della misura. Misura che per altro non è stata effettuata, cercando di colmare la mancanza di conoscenza del residuo incognito e delle sostanze che lo potrebbero costituire solo con ipotesi e supposizioni (la famosa “lotteria”).

Di contro, avevamo già sostenuto in proposito, che, nel caso si abbia perfetta conoscenza delle componenti di un rifiuto e quindi anche delle caratteristiche di pericolo del rifiuto, sarà del tutto superfluo procedere ad una analisi chimica per rilevare sostanze che in base all’origine del rifiuto è certo che non sono presenti.

Ciò precisato, notiamo con piacere che gli Autori citati concordano pienamente anche sulla nostra affermazione secondo cui: 1)Se un rifiuto è sconosciuto è necessaria una caratterizzazione spinta e sistematica, e l’unica maniera di evitarla se troppo costosa è quella di classificare il rifiuto come pericoloso ; 2) Se invece il rifiuto è conosciuto e la sua composizione è nota con certezza da altre fonti, l’analisi chimica riguarderà le sostanze che possono essere presenti sulla base di tali fonti e quindi anche in questo caso le determinazioni non saranno frutto della aleatorietà ma della conoscenza certa delle sostanze presenti nel rifiuto.

E con altrettanto piacere registriamo che siamo d’accordo, a prescindere dai pasticci che ci sta ammannendo il nostro legislatore 6, che, se anche si abroga la legge 116/2014, l’unico modo per rispettare correttamente il dettato comunitario è quello di applicare, comunque, i criteri stabiliti dalla Commissione europea (e già adottati da altri paesi europei) nel documento Guidance Document on the classification and assessment of waste, Draft version from 08 june 2015 ; il quale –è bene non dimenticarlo- prevede anche che “ se la composizione del rifiuto non è chiara e non vi è alcuna possibilità di procedere ad un approfondimento con gli ulteriori passaggi conoscitivi riportati nel capitolo seguente, il rifiuto è da classificare come pericoloso ”.

1 FORMENTON, FARINA, SALGHINI,TONELLO, ALBRIZIO, La classificazione dei rifiuti con codici a specchio e la “probatio diabolica” , in www.lexambiente.it, 26 aprile 2017 e Codici a specchio: fra certezza scientifica e verità, ivi, 6 luglio 2017

2 Da ultimo AMENDOLA, Voci a specchio: l’ordine dei chimici critica la Cassazione per distorta interpretazione della legge , ID. Codici a specchio: arriva il partito della scopa; e AMENDOLA, SANNA, Codici a specchio: basta confusione, facciamo chiarezza.

3 "Parere pro veritate" emesso il 12 febbraio 2017 dall'ordine interregionale dei chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise

4 FIMIANI, La classificazione dei rifiuti; la novità della legge 125/2015 , in Rifiuti, n. 231, agosto-settembre 2015, nonché Regione Lazio, Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti, nota prot. n. 02/16/250887 del 7 maggio 2015.

5 In particolare, con riferimento alla normativa comunitaria, cfr. AMENDOLA, Codici a specchio: arriva il partito della scopa, cit.

6 Si rinvia, in proposito a AMENDOLA, Codici a specchio. il miracolo estivo che elimina i rifiuti pericolosi , in corso di pubblicazione in www.industrieambiente.it