IL MUD COME MEGAFONO DELLA TRACCIABILITA’ SISTRI?

di Alberto PIEROBON

pubblicato su Gazzetta Enti Locali on line, Maggioli, pubblicazione del 7 marzo 2011

 

Anche quest’anno gli incombenti MUD stanno preoccupando gli operatori in connessione con l’operatività del SISTRI (che dovrebbe partire dall’1 giugno 2011) e nell’imminenza della scadenza del 30 aprile (per i dati del 2010).

A fornire chiarimenti è ora intervenuta la circolare del Direttore Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche  del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prot. 6774/TR/DI del 2 marzo 2011, recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 e all’articolo 12 del D.M. 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), come modificato con D.M. 22 dicembre 2010.

 

La problematicità consegue dall’avvento del sistema della tracciabilità dei rifiuti, ovvero del SISTRI, ma soprattutto dalle sue diverse modifiche (anche di avvio nel tempo) come testimoniate dai vari D.M. nel frattempo intervenuti  - emanati da fine 2009 ad oggi e di quelli “annunciati” -  e dalle disposizioni recentemente poste dal D.Lgs. n. 205/2010 (di recepimento della direttiva 2008/98/CE, in realtà riscrittura della Parte Quarta del “codice dei rifiuti”, cioè del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. e ii.).

 

Siccome l'art. 16, comma 2, del cit. D.lgs. 205/2010 stabilisce che, tra altri, gli artt.188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193, abbiano vigore il 1° giugno 2011 (ovvero il giorno dopo la scadenza dell'operatività di cui al D.M. 22 dicembre 2010, cioè del 31 maggio 2011) le disposizioni relative alla comunicazione del MUD. per l'anno 2010 (di cui all'art. 189 del “codice ambientale”) restano in vigore, appunto, fino all’1 giugno 2011.  Di qui un doppio regime o “doppio binario” (nel linguaggio della circolare).

Infatti, il nuovo art. 264-bis[1] abroga (dal 25 dicembre 2010), parte del D.P.C.M. 27 aprile 2010, ovvero, al capitolo 1, “Rifiuti”, i seguenti punti:

-          punto 4: <la Sezione comunicazione semplificata> riguardante i soggetti che presentano comunicazione rifiuti su supporto cartaceo, produttori di non più di 3 rifiuti, i rifiuti sono prodotti nell'Unità Locale alla quale si riferisce la dichiarazione.

-          punto 6: <Sezione rifiuti>;

-          punto 8: <Sezione intermediari e commercio>.

Inoltre, viene spostata l'abrogazione del capitolo 2 (veicoli fuori uso)  e del capitolo 3 (RAEE) a partire dalla dichiarazione MUD relativa ai dati del 2011.

Ed è l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2010 che fa slittare al 30 aprile 2011 la presentazione dei dati per l'anno 2010 per i produttori iniziali di rifiuti, le imprese e gli enti che effettuano operazione di recupero e smaltimento di rifiuti. Ricordiamo che la norma istitutiva del SISTRI, ovvero il D.M. 17 dicembre 2009, all’art. 12 stabilisce che:

 

< Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;

b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza>.

 

Come abbiamo accennato, la suddetta disposizione va collocata sistematicamente nel quadro della disciplina rilevante in parte qua, ovvero mettendo insieme tutte le disposizioni, da ultimo anche quelle di cui all’art.189 e all’264-bis del D.Lgs. 205/2010, dalla lettura delle quali disposizioni pare fondato compendiare (come fa la circolare ministeriale) il nuovo quadro dei soggetti obbligati (e non) alla presentazione del MUD nel seguente:

 

Ø     chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti: nessuna dichiarazione dal 2010.

Ø     commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione: nessuna dichiarazione dal 2010;

Ø     imprese ed enti che effettuano operazioni di trattamento (recupero e smaltimento) dei rifiuti: dichiarazione SISTRI relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011[2];

Ø     consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati: nessuna dichiarazione;

Ø     imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro: nessuna dichiarazione;

Ø     Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3,lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo: dichiarazione MUD;

Ø     imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti  pericolosi:  dichiarazione SISTRI relativa al 2010 e al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011[3];

Ø     soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209: dichiarazione  MUD  (Capitolo 2- Veicoli fuori uso) per il 2010. Dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1° gennaio-31 maggio 2011[4];

Ø     soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo: dichiarazione MUD (capitolo 3 -apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il 2010);

Ø     imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti: dichiarazione SISTRI relativa al 2010 e al periodo 1 gennaio-31 maggio 2011[5];

Ø     Comuni o loro consorzi e comunità montane: dichiarazione MUD;

Ø     Comuni della Regione Campania e Comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI: dichiarazione MUD, dal secondo semestre 2011, le informazioni  riguardano quelle dei costi di cui all’articolo 189, comma 5, lett. “d” del D.LGs. 152/2006.

 

 

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:

 

Ø     Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure;

Ø      Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

 

Com’è noto, la piena operatività del SISTRI, di per sé, dovrebbe, quantomeno per i soggetti obbligati e per quelli aderenti al sistema, far venire meno gli incombenti “cartacei” (registro carico e scarico, formulario e MUD  di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n.70).

 

Ricordiamo che i dati della dichiarazione MUD venivano un tempo elaborati in statistiche, combinando i dati dei rifiuti anche con quelli relativi alle materie prime, alle merci, ai prodotti, alle emissioni, eccetera. In pratica inventariando la quantità, la qualità e la tipologia complessiva dei rifiuti come prodotta e gestita nel territorio nazionale, correlata ad una batteria di informazioni quali i costi di gestione e di investimento (per i soggetti pubblici) le categorie di provenienza del rifiuto speciale, eccetera. Ciò assumeva importanza sia per una contabilizzazione dei flussi, sia ai fini di pianificazione pubblica delle attività di gestione dei rifiuti.

 

Ora tutti i dati di cui trattasi vengono “passati” sia all’apparato SISTRI per il loro (allo stato “misterioso”) controllo, sia all’ISPRA, per poi venire “travasati” (teoricamente previa elaborazione) nel cosiddetto “Catasto dei rifiuti”.

 

Gli operatori del settore sanno che, all’attuale, i dati dei MUD e, quindi, quelli rappresentati nelle statistiche di cui si è fanno cenno, sono perlopiù inattendibili e, ci sia consentito, in parte “taroccati”.

 

Così che – va detto fuori da ogni ipocrisia - può accadere che taluni operatori scelgano (come  “portato” della loro gestione o per altri motivi…..) di alterare e/o comunque di rendere dichiarazioni infedeli, confidando nel mancato controllo, più esattamente nell’incapacità da parte del sistema pubblico di svolgere un serio controllo (qualitativo più che quantitativo) sui dati provenienti dalle dichiarazioni in parola, talchè i suddetti operatori, “giocano” le loro scelte calcolando gli scenari delle eventuali conseguenze derivanti dall’assumere un comportamento, piuttosto che un altro, ovvero sulla probabilità ed entità delle conseguenti sanzioni eventualmente irrogabili. In queste scelte l’elemento temporale assume, come vedremo, una indubbia importanza.

 

Il SISTRI si è inserito - animato da ottime intenzioni e finalità - in questo opaco contesto, ipotizzando un comportamento orwelliano da “grande fratello” (installando telecamere presso le discariche, dispositivi informatici di rilevamento della posizione degli autocarri, rilevando in tempo reale talune attività, eccetera) ritenendo però sufficiente che la conoscenza e il controllo criminale della gestione rifiuti possano avvenire tramite siffatta rilevazione di certune “transazioni” (non tutte e non tutte nello stesso modo e comunque ponendo un accento eccessivo, per quanto riguarda il trasporto, all’automezzo piuttosto che ai contenitori dei rifiuti o pacchi, ecc.) valevole per (anche qui) certuni soggetti (nel caso in esame: dei produttori e dei gestori, esonerando così i trasportatori e i commercianti e gli intermediari).

 

Infatti, il soggetto produttore e/o il gestore aderente al SISTRI, in quanto intestatario del rapporto (e quindi dotato delle chiavette USB) può accedere al SISTRI (con le predette chiavette) compilando i campi delle relative schede, ivi compresa l’apposita scheda valevole, per quanto dianzi osservato, agli effetti del MUD.

 

Ma queste schede sembrano prevedere, da parte dei predetti soggetti, l’inserimento dei dati che (quantomeno con riferimento al trasporto), riguardano solamente l’elenco dei trasportatori, ma non anche delle quantità prese da loro in carico e/o intermediate, commerciate. Per cui, almeno in questo ambito, sembrano così “smarrirsi” le quantità singolarmente “gestite” dai trasportatori e/o dagli intermediari…….

 

Tra altro facciamo notare come la “semplificazione” del SISTRI, forse occultante altri èsprit de finesse non ci è data da conoscere nei suoi aspetti di funzionamento di dettaglio, mentre, per quanto riguarda la tracciabilità “fisiologica” della movimentazione dei rifiuti, essa avviene in modo frammentato, ovvero “spezzando” la gestione (che invece è un continuum) cioè ragionando per soggetti (e loro orbite), tralasciando il sistema e i rapporti nel complesso, ovvero in una logica di “chiusura”  di quantità tra carico (+) e scarico (-) che qui sotto sintetizziamo collegandola al SISTRI:

 

Produttore: carica il rifiuto, di volta in volta, prodotto (+) e scarica il rifiuto, di volta in volta, avviato al trasporto (-). La giacenza in carico a fine anno (cioè la differenza al 31.12 tra +/-)  prima veniva rappresentata nel MUD ora, per quanto previsto dal D.Lgs. 205/2010, dovrebbe essere indicata una sola volta (a fine anno) nell’apposita scheda SISTRI. Sulle differenze (e giustificazioni tra MUD e non MUD) tra i diversi soggetti produttori, per esempio i Comuni, loro Consorzi, i Consorzi della filiera CONAI e gli altri Consorzi interverremo in un prossimo focus, per l’intanto giova far notare come, nel caso di un Consorzio di funzioni delegato da più Comuni, si compila un unico MUD indicando, per esempio, un unico soggetto trasportatore per tutti i Comuni e dove altresì viene indicata la sommatoria (totale) dei rifiuti prodotti nell’ambito di riferimento (o consortile che sia). Ma, il fatto di consolidare i dati di tutti i Comuni riferiti all’unico trasportatore, cioè non specificando Comune per Comune le rispettive quantità di rifiuto prodotto e raccolto, bensì coacervandole in un unico (sintetico) dato quantitativo conferma la nostra tesi per la quale le statistiche del MUD sono da assumersi in via prudenziale e necessitano di uno “scavo” esperienziale piuttosto che di applicazione di una qualsivoglia metodologia statistica. In altri termini a noi pare che il MUD svolga un ruolo generalmente e tendenzialmente statistico, non potendo consentire altre, più perspicue, analisi.

 

Impianto di trattamento: carica il rifiuto in ingresso, per esempio in R13 (+) ma non segnala, per esempio, il passaggio interno dallo stoccaggio alle attività di recupero (ovvero dallo R13 allo R3). Il SISTRI prevede, infatti, di inserire una sola modalità di carico in impianto, non i movimenti interni o altre modificazioni (quali le miscelazioni, i trattamenti, eccetera). Quindi il carico del rifiuto, nell’esempio in parola, si ferma allo stoccaggio (R 13). Lo scarico si perfeziona solo col previo inserimento del carico “specifico”, ossia di quello che esce (quindi è un carico per equilibrare l’uscita) e quindi indipendentemente dal rifiuto caricato in ingresso di impianto. In buona sostanza si ragiona come se si trattasse di una produzione del soggetto impianto, il carico (+) del rifiuto avviene utilizzando il registro cronologico, scaricando contemporaneamente la medesima quantità in uscita (-). Per questo motivo è stata prevsita la presentazione del MUD. Mentre, come osservato, tutte le operazioni interne di produzione non vengono tracciate dal SISTRI. Anzi non è possibile una ricostruzione a ritroso della gestione.

 

Rapporto produttore e impianto di trattamento: viene “spezzato” perché non si realizza tra gli stessi  il feed back che prima avveniva col formulario (2^ e 4^ copia). La problematica poi del peso del rifiuto dichiarato in partenza (o da stabilirsi) del produttore e del peso del rifiuto accettato (o pesato) dall’impianto trova collocazione nella “area movimentazione” del SISTRI, ma sempre tenendo distinta la “chiusura” tra la quantità scaricata dal produttore  e quella caricata dall’impianto, aspetto che pare essere trattenuto negli arcani del SISTRI.

 

Rapporto produttore e trasportatore (ed eventuali intermediari e/o commercianti): dal punto di vista del SISTRI sono anch’essi “spezzati” e dal punto di vista del MUD non sarebbe necessario aggiungere ai dati della produzione anche le fasi “intermedie”. Rimane fermo che la dichiarazione del produttore in sede di elenchi trasportatori attrae, anche presuntivamente, questi ultimi nella catena di responsabilità gestionale, pur con i distinguo e le specificità di disciplina[6].

 

Circa gli intermediari (e commercianti) si rammenta come nel sistema anteriore al  SISTRI questi soggetti fossero obbligati alla comunicazione e alla registrazione, oltre a compilare la scheda MUD (modello INT) indicando l’origine del rifiuto e la destinazione (non quindi il trasportatore). In effetti la presenza dell’intermediario emergeva solamente in seguito al formulario, copia del quale veniva trasmessa dal trasportatore all’intermediario che provvedeva come sopra indicato. Ove l’intermediario operava per conto del trasportatore nel MUD si dichiarava il solo rapporto produttore-impianto.  Il produttore indicava il destinatario e il trasportatore, ma non l’intermediario. L’impianto indicava il produttore e il trasportatore, non l’intermediario. Con il SISTRI è solo nell’area movimentazioni che viene indicato l’intermediario (anche in presenza di un di lui rapporto “commerciale” col produttore) il quale, coinvolto nel procedimento SISTRI, accede col proprio dispositivo al sistema e conferma la transazione per la quale viene chiamato in causa. Per cui col SISTRI risulta, appunto, inutile la redazione del MUD da parte di questi soggetti (intermediari e/o commercianti) che scompaiono.

 

Il fatto è che – come abbiamo accennato -  il D.Lgs. n.205/2010 presupponeva la partenza del SISTRI in tempi diversi da quelli ora previsti, in modo tale era giustificato che i soli soggetti tenuti al MUD fossero solamente i produttori e i gestori degli impianti e non i trasportatori, i commercianti e gli intermediari, proprio perché questi ultimi con la partenza del SISTRI avrebbero inserito i loro dati entro il sistema, rendendo “inutile” agli effetti del MUD la loro rappresentazione delle attività intermedie, di “tratta”, ossia tra il produttore e l’impianto di trattamento.

 

Vero è che occorre domandarsi se il MUD (e le statistiche da esso promananti e/o comunque utilizzate/utilizzabili) debba limitarsi a questi aspetti come dire……. “produttivi”, considerando (come abbiamo segnalato) che sia i produttori, che i gestori degli impianti possono, svolgendo la loro attività,tra altro,  creare, diminuire, modificare, non censire, eccetera, rifiuti.

 

Per esempio, gli impianti nella loro attività di trattamento (ma vedasi anche lo R12-R13 e i vari espedienti ivi connessi)  possono “convertire” i rifiuti in altre tipologie  (cfr. il CER 19 in uscita e gli altri CER in ingresso che possono venire adulterati quali-quantitativamente), ma si veda anche la questione dei sovvalli, degli scarti e del “saldo” dei flussi in entrata/uscita/giacenza, ovvero le bilanciature (non statiche e non meramente cartacee) dei flussi tolti i cali “fisiologici”, ecc. -  a fine esercizio e così via. Anche qui l’elemento temporale diventa una condizione (o,se si vuole, una opportunità) importante per consentire ai soggetti di comunicare i dati, ovvero di, come dire….. “sistemarli”.

 

La tracciabilità sembra quindi essere assunta dal SISTRI con queste limitazioni, onde per darne contezza e completezza, occorre pensare alla tracciabilità con un diverso approccio, così come avviene per la tracciabilità dei flussi finanziari, dove le alchimie contabili non bastano e dove si richiedono diverse (e più affinate e sincretiche) competenze e, sia detto, soprattutto esperienze.

 

E’ comodo, e anche ingenuamente ridicolo, affermare che siccome i flussi del denaro sono virtuali e quelli dei rifiuti sono reali, si tratterebbe di questioni tra loro completamente diverse. Ciò, per chi abbia (appunto) esperienza,  non è vero, semmai oltrepassando l’ovvietà per la quale il “tirante” rimane sempre il denaro, occorre aggiungere che il “profitto” (da intendersi, com’è noto, in senso lato e non riducibile al solo denaro “materiale”) può motivare la creazione di una “realtà” se non di diversi livelli di realtà (da intendersi: sia come oggetti, che come soggetti, che come strumenti, in un mix volutamente disorientante), in proposito ci sia consentito rinviare alla tematica da noi definita della “finanziarizzazione” dei rifiuti[7]. Ma, sul punto, ci permettiamo rinviare ad un nostro prossimo lavoro in progress.

 

Ecco quindi che entrando in “quella” tracciabilità prefigurata (anzi seppellita) dal SISTRI, sembra aprirsi una soglia sull’arcano che pare essere stato messo a disposizione degli organi di controllo (in primis i NOE), i quali organi non potranno utilizzare (per quanto detto) il MUD per il controllo dei trasportatori e intermediari (salvo effettuare un incrocio dei dati come sopra limitati all’elencazione dei soggetti e in assenza dell’avvio operativo del SISTRI) ma che, invece, potranno disporre, in tempo reale, dei dati di carico e di scarico dei trasportatori e degli intermediari, ma questo, vogliamo nuovamente evidenziarlo, solamente se e quando il SISTRI potrà essere concretamente avviato (ovviamente, secondo quanto teoricamente pare essere stato congeniato, almeno in quello che pare essere un presupposto “inventariale”).

 

Quale è la prima conclusione che possiamo trarre? Che per il 2010 tramite i dati MUD, ovvero dal Catasto rifiuti, non saranno più disponibili le informazioni  relative alla quantità dei rifiuti transitate nel sistema attraverso la filiera dei trasportatori e degli intermediari, creando così un vero e proprio “buco” (se non una voragine) informativa, proprio perché il SISTRI non è stato avviato. Inoltre, il MUD in questo contesto (e così pure i suoi dati) non ha alcun senso e non mostra nessuna concreta utilità. Quindi il legislatore ha fatto “autogol” inferendo una ferita agli interessi pubblici di cui trattasi, a tacer d’altro.

 

 


[1] introdotto con l'art. 37 del D.lgs. 205/2010. Eccolo il testo dell’art. 264-bis. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010. 1. All’Allegato «Articolazione del MUD» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto «4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni» la «Sezione comunicazione semplificata» è abrogata e sono abrogati il punto 6 «Sezione rifiuti» e il punto 8 «Sezione intermediari e commercio»; b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011.

 

[2] Queste informazioni vanno comunicate entro il 31 dicembre 2011.

[3] Queste informazioni vanno comunicate entro il 31 dicembre 2011.

[4] Queste informazioni vanno comunicate entro il 31 dicembre 2011.

[5] Queste informazioni vanno comunicate entro il 31 dicembre 2011.

[6] Vedi per esempio, il comma terzo dell’art.193 (“trasporti di rifiuti”) il quale così recita <Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico>. Vedi anche i commi 7-9 dell’art. 260-bis (“ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”): <7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta>. E i commi 3-4 dell’art. 260-ter (“Sanzioni amministrative accessorie. Confisca”): <3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell’iscrizione e del correlativo versamento del contributo.4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato>.

[7] Fenomeno che abbiamo già avuto occasione di approcciare relativamente, per esempio, alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, anche se trattasi di un argomento ricorrente non solo per i rifiuti, ma pure per l’energia, per l’acqua, eccetera. Una prima analisi è stata svolta nello scritto <Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfrontaliere (rectius, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli autorizzatori)> e che verrà ripreso in un apposito – più ampio e sistematico - scritto (in corso di redazione). Il primo scritto è pubblicato sul numero di dicembre della “Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente”, Roma, dicembre 2010. Un altro scritto, in versione “slim” è comparso nella Rubrica “Speciale Ambiente” della Gazzetta Enti Locali on line, dal titolo <La “finanziarizzazione” nei rifiuti: occorre scavare sotto la forma e al di là delle cose per vedere gli “affari”. Primi spunti (in via di ampliamento)>: