LA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136 <PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHE’ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA>. PRIME NOTAZIONI GENERALI DI INSIEME (SULLA CONTRATTAULISTICA PUBBLICA) E, IN PARTICOLARE, L’INSERIMENTO DEL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (DELL’ART.260 D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152 SS.MM.). RINVIO.

di Alberto PIEROBON

 

 




 

 

Da più parti (e da tempo [1]) è stato propugnato l’inserimento  nel nostro ordinamento dei reati ambientali (questione, quest’ultima, troppo complessa da essere esaminata in questa sede, almeno per come dovrebbe farsi [2]).

Basti qui - per ora - limitarsi ad evidenziare quanto emerge dai lavori  svolti dalle Commissioni impegnate nella discussione dei disegni di legge [3], alfine sfociati nella Legge 13 agosto 2010, n.136 recante il <Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia> (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010).

In particolare, l’ordine del giorno n.8 ove <Il Senato, premesso che: la criminalità organizzata ha, soprattutto negli ultimi anni, individuato nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, nell'abusivismo edilizio e nelle attività di escavazione, una fonte straordinaria di guadagno, un vero e proprio grande business che si va ad aggiungere e a saldarsi alle attività più «tradizionali», come il racket, l'estorsione, il traffico di droga; lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione, gestione e messa in sicurezza è considerato uno dei campi più lucrosi e pericolosi di attività delle ecomafie; anche l'abusivismo edilizio non conosce tregua: 28 mila nuove case illegali e un'infinità di reati urbanistici, soprattutto nelle aree di maggior pregio per non parlare del saccheggio del patrimonio culturale, boschivo, idrico, agricolo e faunistico: si parla di un giro di affari da capogiro, e la progressiva ma inesorabile devastazione del territorio è che ciò che ne consegue è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti, impegna il Governo: ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, per l'introduzione nel codice penale di norme relative ai reati contro l'ambiente che prevedano e sanzionino in modo idoneo le condotte di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico illecito di rifiuti e di frode in materia ambientale al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratura degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente, per «disarmare» la criminalità organizzata e fermare la distruzione del territorio, nonché per adeguare il nostro sistema penale alle previsioni normative degli altri partner europei>[4], in relazione al quale ordine del giorno il Sen. CASSON insisteva per la votazione <sempre che il Governo non decida di mutare il suo atteggiamento nel senso di un completo accoglimento> osservando <come oggi la gestione abusiva dei rifiuti di qualsiasi genere sia diventata l'attività più significativa>, così che il sottosegretario MANTOVANO <motiva l'accoglimento solo come raccomandazione dell'ordine del giorno n. 8, precisando che non è compito del Governo introdurre norme penali. Inoltre, si tratta di una materia oggetto di un disegno di legge che è all'esame della Commissione giustizia> [5].

 

Come altresì evincibile nelle relazioni governative, la Legge n.136/2010, sembra collocarsi entro quella selva di provvedimenti tesi a contrastare la criminalità organizzata [6] per la quale lotta occorre una ricognizione e un riordino dell’intera normativa. In effetti, all’art.1 viene prevista una delega al Governo – da esercitarsi entro un anno - per l’emanazione di un codice cosiddetto “antimafia”, ovvero della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione [7], al fine, appunto:

a)     di ricognire le norme antimafia di natura penale, penitenziarie, processuale e amministrativa;

b)    di armonizzarle, nonché;

c)     di coordinarle anche con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati [8].

Ciò, stante lo <stretto intreccio tra disposizioni normative eterogenee> che avrebbe creato <una sorta di sottosistema o corpo normativo autonomo, sviluppatosi di fatto per stratificazioni successive se non per esplicita codificazione legislativa> e, dove, le deroghe ivi introdotte costituiscono quel cosiddetto “doppio binario” della disciplina de qua [9]

Com’è noto, la criminalità mafiosa è connotata non solo da una propria, maggiore, pericolosità rispetto alle altre forme di criminalità, bensì abbia una sua <specificità criminologica>, peraltro mondializzata [10], di talchè trovano ingresso interessanti (e ineludibili) considerazioni di carattere generale, relative alla strumentalità dei reati ambientali in merito alle attività delle associazioni di stampo mafioso (tant’è che in Commissione Giustizia della Camera sono stati considerati ammissibili emendamenti, in parte qua rilevanti: direttamente o indirettamente) [11] [12].

Va evidenziato come, sotto il profilo costituzionale relativo alle competenze legislative, il contenuto delle disposizioni de quibus sembrano riconducibili (come già segnalato dalla apposita Commissione) alle seguenti materie:

-         ordine pubblico e sicurezza;

-         giurisdizione e norme processuali;

-         ordinamento civile e penale;

-         tutela della concorrenza.

Ovvero a materie, tutte, di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, secondo comma, Cost.).

E, anche la materia ambientale (sotto il profilo dell'eco-mafia), ha trovato collocazione nella Legge n. 136/2010, laddove, con l’art.11 <Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice>, viene modificato l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, integrandolo, tra altro, con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm. e ii..

L’integrazione di questo crimine avviene per la lista dei procedimenti dei reati di “grave allarme sociale” rispetto ai quali le funzioni di Pubblico Ministero vengono attribuite all'ufficio dello stesso P.M. presso il Tribunale del Capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia [13].

Più precisamente, i delitti di grave allarme sociale sono previsti dal codice penale, nei seguenti articoli:

-       416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all’acquisto e vendita di schiavi);

-       600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù);

-       601 (tratta di persone);

-       602 (acquisto e vendita di schiavi);

-       416-bis (associazione mafiosa);

-       630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);

-       473 (contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

-       474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

-       ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni d’intimidazione previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose;

-       ai delitti previsti dall'articolo 74 del DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

-       all'articolo 291-quater del DPR 43/1973 (T.U. doganale) (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

Il reato di <Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti> di cui all’art. 260 del cosiddetto “Codice ambientale”,  punisce con la reclusione da 1 a 6 anni la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

La medesima disposizione disciplina le pene accessorie applicabili , l’ordine da parte del giudice del ripristino dello stato dell’ambiente e la facoltà di questo ultimo di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

In base all’art. 70-bis dell’ordinamento giudiziario (R.D. n.12 del 1941) anche la trattazione dei procedimenti relativi a tale delitto, rientrerebbe nella competenza della direzione distrettuale antimafia.

Ma nella Legge de qua, il predetto reato trova menzione anche nell’art.8 <Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura>, il quale articolo ha l’obiettivo di ampliare -  e meglio disciplinare - le operazioni “sottocopertura”, effettuando la abrogazione e/o la modificazione della pregressa disciplina.

Così, le previsioni della disciplina-quadro in materia contenuta dall’articolo 9, della Legge 16 marzo 2006, n.146 [14] - che prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle cosiddette “tecniche speciali di investigazione”, ovvero in relazione alla commissione di illeciti penali nel corso di tali operazioni [15] - viene estesa alle indagini per i reati di:

-         estorsione (art. 629 c.p.)[16];

-         usura (art. 644 c.p.)[17];

-         sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e relativa disciplina speciale contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (convertito dalla Legge n. 82 del 1991);

-         favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate (comma 1 dell’art.12 del T.U. immigrazione n.286 del 1998 [18]);

-         attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);

-         reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope[19], di cui agli artt.97-98 del Testo Unico n.309/1990 sugli stupefacenti [20].

Tra le altre, più significative, novità dell’art. 8 si richiamano:

  • l’estensione della causa di non punibilità (cioè di giustificazione [21]) alle interposte persone (comma 5)delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria [22] e;
  • l’ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura (che può trovare applicazione anche al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia)[23].

Viene, inoltre, novellato il codice di procedura penale (art. 497 [24]) e le relative disposizioni di attuazione (artt. 115 e 147-bis [25]) con la finalità di garantire l’anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura; in particolare, viene previsto che tali soggetti, chiamati a testimoniare nei relativi processi penali, indichino le stesse generalità di copertura, estendendo ai medesimi l’applicazione dell’esame dibattimentale a distanza, così come previsto per i collaboratori di giustizia.

Per amor di verità – e completezza del quadro problematico della normativa di cui trattasi - va segnalato come, durante i lavori parlamentari,  siano state manifestate diverse criticità, più esattamente:

A.     la Procura nazionale antimafia non risulterebbe essere stata coinvolta nel “confezionamento” della Legge;

B.     parimenti, la Commissione bicamerale antimafia non sarebbe stata coinvolta;

C.      non sarebbero state stanziate apposite (congrue) risorse per consentire alle forze dell’ordine e alle Procure lo svolgimento dell’attività in parola, sintomaticamente considerando che trattasi di un “Piano straordinario” antimafia;

D.     altri reati ambientali non trovano ancora collocazione nel codice penale, nonostante la  criminalità organizzata sia da questo punto di vista, come dire ….. “creativa”, oltre che innovativa, ciò avendo riguardo a vari aspetti: degli investimenti e finanziari  - tutti svolti in forme estremamente profittevoli - senza che esistano, allo stato, sanzioni deterrenti e/o sostanziali per siffatti comportamenti;

E.      non è stato inserito il nuovo reato dell'autoriciclaggio, rilevante nelle attività illecite della criminalità organizzata;

F.      non è stata prevista l'incandidabilità per i soggetti che subiscono condanne definitive per reati di mafia e di corruzione;

G.     la pena dell'articolo 416-bis C.P. dovrebbe essere estesa anche nei confronti di coloro che si adoperano per far ottenere la promessa di voti  - con specifico riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 416-bis - prevedendo che, oltre alla erogazione di denaro, rientri nella fattispecie del delitto anche il trasferimento di qualunque altra utilità (per esempio: posti di lavoro, ma non solo), disgiungendo (ovvero non prevedendo la necessaria coesistenza-endiadi tra la condizione di omertà e quella di assoggettamento);

H.      sarebbe stato utile collegare il provvedimento in parola con il disegno di legge relativo alle “intercettazioni”, posto che – come questo ultimo prevede - per i reati cosiddetti “minori” le intercettazioni verrebbero meno, evitando così di far individuare (per tale via) agli investigatori cosiddetti “comuni, tanti reati di mafia;

I.        poteva essere – questa Legge - l’occasione per riportare ad un regime di “normalità” le procedure che sono state effettuate (talvolta “eccedentemente”) rispetto a (o invocando) i casi di urgenza e di necessità, situazioni le quali, utilizzando il regime dell’emergenzialità, hanno consentito (e consentono) di derogare al sistema dei controlli e delle procedure di evidenza pubblica, concentrando (se non confondendo) competenze, a tacer d’altro;

J.         sarebbe stato opportuno prevedere la ipotesi della competenza della Direzione distrettuale antimafia - al fine del coordinamento con le Procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati - sui reati in materia ambientale che saranno introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE e che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche;

K.      sarebbe stata più efficace la creazione, non solo delle cosiddette white list di imprese,  ma anche delle black list, ovvero di elenchi di ditte non necessariamente basate su alcuni criteri di individuazione “criminale” dei soggetti,  ovvero delle ditte apparentemente (formalmente parlando) “corrette” in quanto utilizzanti “prestanomi” od altri espedienti formali, oppure perché non hanno riportato condanne penali, o, ancora, che hanno sapientemente utilizzato gli istituti della prescrizione, dell'amnistia, del condono, dello scudo fiscale, eccetera, ragion per cui sarebbe stato quantomeno opportuno non consentire a queste realtà di partecipare alle gare pubbliche e, altresì, sarebbe necessario correlativamente modificare il sistema dei controlli;

L.      sarebbe stato altresì opportuno introdurre ulteriori previsioni, tali da consentire l’apprezzamento – ai fini della lotta alla mafia – anche di situazioni presenti, per esempio, in talune zone d’Italia, dove per la fornitura di alcune tipologie di materiali utilizzate negli appalti pubblici sembrerebbe esistere un unico fornitore (cioè esistere un regime di monopolio);

M.     sarebbe stato utile reintrodurre per la pubblica amministrazione il divieto, nelle controversie insorte in un contratto pubblico d’appalto o di concessione, del ricorso allo istituto dell’arbitrato;

N.     il testo legislativo doveva maggiormente rispecchiare – essendo la criminalità organizzata orientata alla realizzazione, all'occupazione e al controllo del mercato finanziario – le preoccupazioni antimafia in materia patrimoniale, prevedendo un intervento preventivo, tramite i sequestri e la confisca dei beni rientranti nella disponibilità diretta, o indiretta, di individui , ancorchè solamente indiziati di appartenere ad associazioni mafiose;

O.     dovevano rafforzarsi gli strumenti di lotta “integrata” alla mafia, soprattutto sul fronte patrimoniale, prevedendo, in particolare, l'attuazione dei provvedimenti di cooperazione giudiziaria stabiliti dall'Unione Europea (che dal 2005 risultano essere ancora inattuati);

P.      dovevano ulteriormente rafforzarsi i poteri di indagine e di coordinamento dell'autorità giudiziaria, con la specializzazione anche delle squadre investigative;

Q.      dovevano, altresì, prevedersi interventi tesi a rimuovere e ad individuare ogni intestazione fittizia e/o di comodo dei patrimoni (delle ricchezze).  In particolare, doveva utilizzarsi lo strumento processuale delle misure di prevenzione - personali o patrimoniali - pur tenendo conto dei diritti della difesa e, quindi, del giusto processo – in modo tale da incidere direttamente, definitivamente, sostanzialmente sui beni, sulle persone, sulla libertà di iniziativa economica;

R.      Doveva riconoscersi – anche per le finalità di coordinamento della peculiare normativa antimafia - la necessità che le misure di prevenzione personale e patrimoniale potevano essere applicate indipendentemente, in maniera disgiunta, anche a prescindere dall'attualità – si vedano le misure patrimoniali - della pericolosità sociale del proposto, così come peraltro sembra essere stato affermato anche nel cosiddetto “pacchetto sicurezza” del 2008, non coordinato con la normativa (cfr. l’articolo 2-ter, della Legge n. 565 del 1997) ancora in vigore;

S.      doveva meglio qualificarsi il <terzo in buona fede>, rispetto ad un patrimonio confiscato (così come veniva auspicato dalla Commissione cosiddetta “FIANDACA”);

T.      l’ambito applicativo della Legge riguarda i soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore (cioè dal 07 settembre 2010) della medesima Legge, ferme restando quanto previsto in speciali disposizioni di legge (per esempio, per  i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo, per l’Expo 2015)[26].

In positivo è stato - tra altri aspetti - segnalato che, con questa Legge:

a)     il Governo dovrebbe finalmente emanare - entro un anno - un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, realizzando così un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, penitenziaria, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

b)     sempre il Governo - entro un anno - potrà utilizzare la delega (di cui all’art.2) con lo scopo di rendere più stringenti le regole in materia di documentazione antimafia, per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, volta a conseguire i seguenti obiettivi: 1) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche mediante la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le pubbliche amministrazioni non sono autorizzate alla stipula di contratti, subcontratti, né al rilascio di concessioni ed erogazioni senza avere acquisito informazioni dal prefetto che certifichi l'inesistenza di cause ostative (ovvero l'insussistenza di cause di decadenza o divieto ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1994); 2) aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento delle cause di decadenza o del tentativo d'infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto o l'adozione dei provvedimenti autorizzatori, ai fini di una possibile, ulteriore estensione degli effetti interdettivi derivanti dalle cause di decadenza e di una loro applicazione anche al caso dell'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa; 3) istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia, ai fini dell'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e del potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa; 4) individuazione delle diverse tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia, indipendentemente dal valore-soglia dell'atto concessorio o del contratto (attualmente tale valore-soglia è fissato, salvo casi specifici, in circa 155 mila euro); 5) obbligo per i comuni, nei cinque anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia dal prefetto prima di stipulare contratti o rilasciare concessioni, erogazioni, indipendentemente dal valore degli stessi; 6) innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa (attualmente, la documentazione antimafia conserva validità per sei mesi); 7) obbligo per i legali dell'impresa di comunicare alla Prefettura i citati mutamenti e la previsione di sanzioni per la violazione di tali obblighi informativi.

c)     esistono contenuti di particolare rilievo collegati con altri interventi normativi, fondamentali per la lotta alla criminalità organizzata, tra i quali citasi: l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente, tra altro, i dati riguardanti i bandi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi [27];

d)     si estendono alle imprese sub-appaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria, riconoscendo agli esecutori dei lavori la facoltà di attingere da un elenco istituito presso le Prefetture (cosiddetta “white list di imprese pulite”), i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa;

e)     possono essere confiscati i beni non soltanto riguardanti gli investimenti effettuati dalle varie mafie in Europa, ma anche di beni acquistati e/o investiti dalle mafie in altre realtà extraterritoriali, quindi a livello mondiale;

f)      la importanza della istituzione delle cosiddette white list, poiché queste liste sono finalizzate, tra altro, a comprovare le compagini sociali di chi partecipa agli appalti pubblici, la provenienza dei capitali che costituiscono le società, che il personale di una certa azienda non sia coinvolto in fatti di mafia, ad assicurare che vi sia un conto dedicato per i singoli appalti, eccetera;

g)     l’applicazione, combinata, del principio di trasparenza del procedimento di erogazione e della gestione del pubblico finanziamento col principio della tracciabilità dei flussi di spesa;

h)     vengono a “sensibilizzarsi” e “attenzionarsi” le Prefetture (come peraltro è avvvenuto anche con la Circolare Ministro dell’Interno – Affari Legislativi n.0004610 del 23 giugno 2010 avente per oggetto <Controlli antimafia preventivi nelle attività “ a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali>) perlomeno su talune attività considerate essere maggiormente “ a rischio” di infiltrazione mafiosa, ovvero, come – tra altro - diramato con la predetta circolare, <che nel novero degli operatori economici da sottoporre a siffatta forma di controllo rientrino i soggetti che esercitano le attività che si sono rivelate più permeabili al pericolo di condizionamento mafioso, tra le quali quelle legale al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, quale che sia il loro importo percentuale sul valore del contratto o dell’opera, nonché quelle connesse a settori collaterali quali il trasporto terra, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, i servizi di guardiania,ecc.>. In realtà l’allegato I alla prefata circolare riportante le <attività imprenditoriali da sottoporre a verifica antimafia preventiva> contempla, più precisamente (forse riduttivamente), anche il trasporto di materiali a discarica, il trasporto e smaltimento di rifiuti [28], eccetera;

i)       vengono assoggettati alla normativa di cui trattasi anche i servizi pubblici, non  - secondo una occhialuta lettura basata sul dato letterale - solamente i pubblici lavori e le pubbliche forniture [29];

j)       assume indubbio valore positivo la novella di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, così come introdotta dall'articolo 11 della Legge n.136 del 2010, in quanto viene contemplata nella lotta alla criminalità mafiosa [30] (e nel Piano straordinario antimafia) anche il traffico illecito dei rifiuti di cui all’art.260 del D.Lgs. n.152/2006 ss.ii.mm.

ell

 

 

 


[1] Almeno da 13 anni, in prosito si veda M.BELLINAZZO, L’ambiente punta al Codice penale, Il Sole 24 Ore del 13 aprile 2007, il quale dà notizia di un testo governativo, allora in via di definizione, ispirato alle indicazioni della Convenzione per la tutela dell’ambiente del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1998 e alla decisione n.2003/80/Gai del Consiglio del 27 gennaio 2003, che voleva introdurre un titolo VI-bis nel Libro II del codice penale per contrastare le violazioni dolose delle norme penali, prevedendo <il carcere (con sanzioni anche pesanti) per le principali violazioni dolose e colpose di prescrizioni ambientali, per i traffici collegati alle ecomafie, per le frodi ambientali e per l’associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di crimini a danno degli ecosistemi>, con l’estensione ai delitti ambientali della responsabilità amministrativa per le persone giuridiche e le società stabilita dal D.Lgs. 231/2001 (e già originariamente prevista dalla legge delega). Il progetto di legge è stato poi adottato dal Consiglio dei Ministri dell’epoca, in data 24 aprile 2007, cfr. G.NEGRI, Sull’ambiente tutele in due tempi; M.BELLINAZZO, Spunta il “perdono” sulle vecchie violazioni; etc. nella pagina apparsa nel Sole 24 Ore del 25 aprile 2007.

[2] Ma sulla quale torneremo, ricostruttivamente, in questa Rubrica, soprattutto avendo riferimento alla direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, rectius, alla normativa “satellitare” in materia di reati ambientali  e/o di quella di recepimento della prefata direttiva.

[3] N. 3290 <Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa comunitaria>, presentato il 9 marzo 2010 dal ministro dell’interno MARONI e dal ministro della giustizia ALFANO; n.529 <Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia> presentato il 29 aprile 2008, d’iniziativa dei deputati VITALI, CARLUCCI; n.3478 <Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione> presentato il 14 maggio 2010 d’iniziativa dei deputati DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALDINI, PALAGIANO, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA.

[4] Resoconto sommario delle Commissioni 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) riunite nella 79ª  seduta   G/2226/8/1 e 2 del 27 luglio 2010, vedasi l’ordine del giorno n.8 di: DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIOGALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA.

[5] Resoconto sommario delle Commissioni 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)  del giorno 28 luglio  2010, nella quale occasione il sottosegretario MANTOVANO precisa altresì altre questioni poste con altri ordini del giorno, ovvero <per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9, l'accoglimento solo come raccomandazione è dovuto alla circostanza che il Ministro dell'interno ha già emanato una dettagliata direttiva ai prefetti a proposito della compilazione degli elenchi dei fornitori e dei prestatori di servizi. Quanto all'ordine del giorno n. 10, ricorda che il disegno di legge, che reca misure contro la corruzione (Atto Senato n. 2156), è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1ª e 2ª>.

[6] che ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione antimafia (con la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica) e l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010).

[7] Però la disposizione sembra contenere principi e criteri direttivi, riferiti esclusivamente al profilo delle misure di prevenzione.

[8] L’allora Procuratore nazionale antimafia Vigna, nel 2002 auspicava, davanti alla Commissione Antimafia, in materia di sequestro e confisca >un lavoro certosino di unificazione di tutta questa materia.…….e prevedere proprio lo statuto dell'aggressione ai patrimoni della criminalità organizzata>. Va notato come gli istituti del sequesto e della confisca, considerato il fenomeno delle operazioni mafiose e il loro carattere invasivo nel mercato, coinvolgono vaste categorie di soggetti: finanziatori, fornitori, lavoratori dipendenti e non, promissari acquirenti di unità immobiliari, eccetera.

[9] Si veda la relazione della Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata – Ministero Giustizia – Gabinetto del Ministro.

[10] Poiché le mafie operano vieppiù internazionalmente, approfittando dei processi di globalizzazione.
Va ricordato, come leggibile negli <elementi di compatibilità comunitaria> della legge in argomento, che il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede che <l'Unione  si impegni a ridurre le possibilità che si offrono alla criminalità organizzata a motivo di un’economia mondializzata. Così, gli Stati membri e la Commissione sono impegnati a: accrescere la capacità di indagine finanziaria, utilizzando tutti gli strumenti disponibili del diritto tributario, civile e penale; rafforzare la cooperazione in materia di confisca di beni dei criminali;  migliorare l'efficacia nell'individuazione dei beni dei criminali, disporne il sequestro e, ogniqualvolta possibile, ipotizzarne un riutilizzo nel luogo in cui sono stati rintracciati all'interno dell'Unione; sviluppare ulteriormente lo scambio di informazioni tra Unità di informazione finanziaria (UIF) nella lotta al riciclaggio di capitali; mobilitare e coordinare le fonti di informazione per individuare le operazioni in denaro contante sospette e confiscare i proventi di reato conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia  del 1990; sviluppare una politica anticorruzione completa, in stretta cooperazione con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa. E’ inoltre attualmente all’esame del Consiglio un progetto di conclusioni sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di rifiuti che inviterebbe gli Stati membri a creare una rete di punti di contatto fra le autorità di contrasto, le agenzie ambientali e le unità investigative competenti per le indagini sul traffico illegale di rifiuti al fine di aumentare la rapidità di scambio delle informazioni necessarie per sorvegliare la minaccia e svolgere efficacemente le indagini sulle attività criminali>.

[11] Si veda il resoconto della II^ Commissione permanente (Giustizia) Camera Deputati, di giovedì 20 maggio 2010, in particolare la Presidente On. G. BONGIORNO.

[12] Sugli emendamenti, si vedano, in particolare, quelli relativi all’art.12-bis di cui al resoconto della II Commissione permanente (Giustizia) II Commissione  Mercoledì 19 maggio 2010:  12. 03.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Letta. 12. 04.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni,  Fiano, Bressa, Realacci, Mariani il cui testo è il seguente <Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di disastro ambientale relativo alle condotte di inquinamento che, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offendono la pubblica incolumità o cagionano una alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema attraverso la previsione di applicazione di una sanzione da tre a dieci anni di reclusione e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro>. Laura GARAVINI (PD) ritira tutti i propri articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12, salvo l'articolo aggiuntivo 12.04 del quale ne raccomanda l'approvazione.La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 12.04. 12. 05.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani. 12. 06.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.12. 07.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.12. 08.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani. 12. 09.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani. 12. 010.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.12. 011.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.12. 012.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani. 12. 013.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

[13] <Più specificatamente, qualora si proceda per il reato di smaltimento illecito di rifiuti a Verona, Vicenza o Bassano del Grappa, il P.M. incaricato delle indagini preliminari e della, eventuale e successiva, fase di 1° grado di giudizio, sarà la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia> così mi precisa l’esperto Avv. Otello Bigolin di Castelfranco Veneto (TV).

[14] <Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001>.

[15] Si tratta di indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria, pur con definiti limiti, non è punibile in caso di commissione di illeciti penali: in particolare, ciò avviene per  omissione e/o ritardo di atti d’ufficio, nonché per reati commessi durante operazioni sotto copertura (cioè quelle attività investigative volte alla ricerca della prova e all’accertamento della responsabilità penale in cui ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi).

[16] Attualmente viene permesso solo il ritardo o l’omissione di atti di competenza al fine di ottenere elementi probatori o per individuare o catturare responsabili di tali delitti.

[17] Attualmente viene permesso solo il ritardo o l’omissione di atti di competenza al fine di ottenere elementi probatori o per individuare o catturare responsabili di tali delitti.

[18] Che punisce, fuori delle ipotesi più gravi di cui al comma 3 del medesimo art.12, chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale.

[19] In materia di stupefacenti, l’art. 4-terdecies del decreto-legge 272/2005 (convertito dalla legge 49/2006) novellando l’art. 97 del Testo unico sugli stupefacenti ha aggiunto le interposte persone tra i soggetti (insieme agli ausiliari) espressamente compresi nella scriminante. Con riferimento alla giurisprudenza formatasi prima della novella, si richiama la sentenza della Cassazione penale Sez. VI, n. 6425 del 01 giugno 1994 che aveva precisato come <in materia di stupefacenti, fuori dalla rigorosa e dettagliata normativa espressamente disciplinata dall'art. 97 del D.P.R. n. 309 del 1990 al fine di controllare un'attività delicatissima e soggetta ad alto rischio di inquinamento, non è consentito alcun margine interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non punibilità per i privati collaboratori della Polizia giudiziaria>.

[20] Acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell’autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro. Ove si prevede un coinvolgimento della Direzione centrale per i servizi antidroga che può anche direttamente disporre le operazioni sottocopertura.

[21] Ricordiamo come in forza dell’art. 51 C.P. l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o  da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità.

[22] Infatti, nelle operazioni sottocopertura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi, oltre che degli ausiliari, sia di agenti di polizia giudiziaria, sia di interposte persone: la novità di maggior rilievo consiste qui nell’estensione a tali soggetti della causa di non punibilità.

[23] Si veda quella <nozione di sintesi convenzionale> dello <agente provocatore> (le cause di giustificazione “speciale” e l’esimente di cui all’art.51 C.P.) in relazione ai moduli di intervento investigativo, ovvero alle esigenze di riconoscere alla polizia giudiziaria attribuzioni investigative adeguate alla realtà dei fenomeni da contestare, dove la ricerca della prova, in queste nuove dimensioni criminali, esige una diversa penetrazione informativa.

[24] Il comma 3 dell’art.8 aggiunge all’art. 497 c.p.p. il comma (aggiuntivo) 2-bis che permette agli agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniere) e agli altri soggetti impegnati in attività sottocopertura di testimoniare nei relativi processi penali utilizzando le stesse generalità di copertura.

[25] Il comma 4 dell’art. 8:

a)      inserisce un comma 1-bis all’art. 115 che, in relazione all’annotazione dell’attività investigativa della polizia giudiziaria, stabilisce che gli ufficiali e gli agenti impegnati in operazioni sottocopertura siano indicati con le false generalità usate nelle operazioni stesse;

b)      interviene sull’art. 147-bis,relativo all’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia (ed ora, secondo la nuova rubrica, anche “degli operatori sottocopertura”). Il nuovo comma 1-bis estende ai soggetti che hanno operato sottocopertura (come notato: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ausiliari e interposte persone) ed esaminati in dibattimento le cautele necessarie alla tutela della riservatezza, in ogni caso idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile;

c)      aggiunge la nuova lett. c-bis) nel comma 3 dell’art. 147-bis, col quale prescrive la regola del cd. esame a distanza per chi ha operato sottocopertura. Si segnala che su tale disposizione interviene anche l’articolo 11, comma 2, della Legge in commento in materia di esame dibattimentale a distanza persone ammesse al piano provvisorio di protezione

[26] sul punto vedasi la circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. N.13001/118/Gab. del 9 settembre 2010.

[27] Cfr. il progetto di legge n. 2156 (cosiddetto “anticorruzione”).

[28] Invero omettendo quelle forme di gestione dei rifiuti che divengono delle comode scappatoie, quali l’avvio a recupero/riciclaggio (che avviene anche per i cantieri, soprattutto nelle ipotesi di ristrutturazione, demolizione, ma non solo). Come abbiamo avuto in più occasioni di far notare, oggigiorno, lo smaltimento è la attività più controllata, mentre l’avvio a recupero diventa la via di fuga (anche attraverso le esportazioni di rifiuti) per occultare una gran massa di volumi e di quantità di rifiuti (addirittura di rifiuti provenienti da attività di bonifica, che invece di essere gestiti secondo la normativa nazionale in materia, vengono più profittevolmente gestiti avvalendosi di altri espedienti, tra i quali, addirittura, le spedizioni transfrontaliere).

[29] Non solo per una interpretazione di senso della normativa di cui trattasi. In proposito si veda l’allegato II, - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali,  qui sottoriportato ed approvato dalla Commissione Ambiente in data 25 maggio 2010 (Parere alla II Commissione). (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni):

<PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3290 e abbinata, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

ritenuto che il provvedimento sia di fondamentale importanza per sviluppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l'azione di contrasto delle mafie;

premesso che:

all'articolo 2, comma 1, lettera c), relativo ai soggetti abilitati ad implementare la banca dati secondo l'indicazione dei codici di progetto, andrebbe espressamente indicato che tali codici di progetto devono essere relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico;
al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività;

valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, che novella l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

ritenuto opportuno che andrebbe altresì prevista la competenza della Direzione distrettuale antimafia - al fine del coordinamento con le procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati - sui reati in materia ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il riferimento espresso ai servizi pubblici per i codici di progetto ivi indicati;

c) al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un aggiornamento periodico del regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivisitare l'attuale sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese nell'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e quindi di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti di verifica delle capacità tecnico organizzative e dell'affidabilità degli operatori>.

[30] Sulla questione, anche con riferimento alle spedizioni transfrontaliere, ci riserviamo un apposito intervento sempre in questa Rubrica.