Cons.Stato, Sez. IV n. 5255 del 9 ottobre 2012.
Urbanistica. Legittimità diniego per demolizione e ricostruzione di tre edifici posti all’interno di un centro rurale.

E’ legittimo il diniego di titolo edilizio per la demolizione e ricostruzione di tre edifici posti all’interno di un “centro rurale”, per incompatibilità con le NTA del PRG. Il permesso di costruire attiene ad un’attività di carattere vincolato al rispetto della disciplina urbanistica, non può, infatti, consentirsi una arbitraria valutazione della compatibilità di un singolo intervento di nuova costruzione con il contesto agricolo. Il responsabile del servizio deve valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dalle NTA per far luogo al titolo edilizio. In definitiva, gli interventi edilizi in zona a destinazione agricola E4, di cui all’art. 50 delle NTA del Comune di Brendola (Vi), sono ammissibili solo se funzionali alla conduzione del fondo e destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05255/2012REG.PROV.COLL.

N. 00958/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2006, proposto da:

Comune di Brendola, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Testa, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Caneva Antonio, Dal Monte Teresina, rappresentati e difesi dagli avv. Saverio Fatone, Aldo Raffaello Abenavoli, con domicilio eletto presso Saverio Fatone in Roma, via Marianna Dionigi, 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 04259/2005, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire appartamenti ad uso residenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo in sostituzione di Mario Testa, Andrea Pallottino in sostituzione di Aldo Raffaello Abenavoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con l’appello di cui in epigrafe il Comune di Brendola chiede la riforma della sentenza in forma semplificata del TAR Veneto con cui è strato pronunciato l'annullamento del provvedimento comunale 10.10.2005 n. 11220/05 di diniego di titolo edilizio per la demolizione e ricostruzione di tre edifici posto all’interno di un “centro rurale” per un totale di 3.324 mc con traslazione degli stessi su un altro sedime ai sensi dell’art. 50 delle NTA, del parere della C.E. 20.9.2005 n. 57 e della comunicazione 21.9.2005 n. 14151 dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990.

La sentenza è affidata ad un’interpretazione riguardanti la disciplina delle zone E4 per cui:

-- gli artt. 50 e 74 delle vigenti N.T.A. del P.R.G. del Comune di Brendola si configurerebbero come derogatori rispetto alla disciplina di ordine generale sulle zone agricole di cui agli artt. 42-43 N.T.A. ;

-- la predetta disciplina delle zone E4 imporrebbe all’Amministrazione medesima di valutare comunque, nei riguardi di “ogni intervento di nuova costruzione” di cui all’art. 50 delle N.T.A. del P.R.G., la “tollerabilità” dell’intervento medesimo rispetto al materiale assetto della zona;

-- sarebbe stato ictu oculi arbitrario un indirizzo interpretativo che aprioristicamente obliteri il regime di deroga.

L’appello è affidato alla denuncia di due articolati motivi di gravame.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, i quali con memoria hanno sottolineato la bontà delle loro argomentazioni iniziali e la correttezza della sentenza che annullava il diniego di concessione edilizia ed ha ripetuto le censure di primo grado.

Con ordinanza n. 1506/2006 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della decisione, in relazione alla necessità di un’applicazione coordinata e congiunta degli articoli 42, 43 e 50 del NTA e del consolidato principio che vuole le zone agricole vocate alla tutela dell’ambiente.

Con memoria per la discussione e con documenti con cui si comunicava la presentazione di ulteriori istanze per tre permessi di costruire da parte dei controinteressati, il Comune appellante ha insistito nelle proprie argomentazioni ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

___1.§ Per l’economia espositiva possono essere esaminati congiuntamente i motivi di gravame che attengono ad un’unica questione sostanziale.

___ A. Con una prima articolata rubrica si assume l’erroneità della decisione rilevando:

___ A.1.1 che le disposizioni dell’articolo 50 per le zone E4 dovrebbero essere lette in coordinazione alle norme generali in materia di disciplina dell’edificazione nelle zone agricole, di cui agli articoli da 40 a 51. In particolare, ai sensi dell’articolo 50, nelle zone E4 sono consentiti sia gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, sia gli interventi di nuova costruzione con un indice fondiario di 1,2 metri cubi/metri quadri, un rapporto di copertura fondiario del 30% ed un’altezza massima di 7,5 mt.

In ogni caso, per il Comune, la norma da sola non sarebbe in grado di fornire tutti gli elementi utili richiesti per l’edificazione in zona agricola relativamente ai requisiti soggettivi ed oggettivi. L’interpretazione coordinata farebbe emergere che, al fine di salvaguardare la destinazione agricola e promuovere la permanenza di condizioni all’agricoltura, in tutte le zone agricole sarebbe ammessa l’edificazione a scopi residenziali solo se questa risulti funzionale alla conduzione del fondo e quando sussistano i presupposti di cui all’articolo 3 della Legge Regione Veneto n.24/1985 (così come confermati ed irrigiditi dalla legge regionale veneto 23 aprile 2004 n. 11 s.m.i.) .

___ A.1.2. In tale prospettiva sarebbe del tutto inconferente il richiamo all’articolo 74 delle NTA, per cui i cambi di destinazione sono consentiti unicamente per “tutti gli edifici censiti”.

___ A.2. Inoltre la sentenza sarebbe incongruente, perché, dopo aver erroneamente affermato la natura speciale dell’articolo 50 del NTA, il Tar avrebbe poi contraddittoriamente ritenuto di dover convenire con l’assunto di fondo della difesa l’amministrazione comunale, secondo cui la disciplina impressa la zona E4 non prefigurerebbe un indiscriminato uso residenziale del relativo territorio.

___ B. Con una seconda rubrica si lamenta l’erroneità della decisione che demandava al Comune di valutare caso per caso “la tollerabilità dell’intervento medesimo rispetto al materiale assetto della zona, così anche come conseguente rispetto delle tipologie delle realizzazioni edilizie fin qui assentite”. Peraltro non vi sarebbero mai stati arbitrari mutamenti dell’orientamento interpretativo da parte dell’amministrazione comunale e, seppure questi vi fossero stati, comunque ciò non avrebbe comunque consentito di continuare nell’erronea applicazione.

___2.§. L’appello è fondato per l’unitaria assorbente considerazione dei seguenti profili.

Sulla scia della pronuncia cautelare della Sezione deve in primo luogo annotarsi che, come esattamente rilevato dal Comune di Brendola, le norme delle NTA in materia di Zona E4 non possono che essere collocate nel contesto complessivo della restante disposizione urbanistica in materia agricola.

Infatti l’art. 42, III° co. delle NTA del Comune precisa -- senza porre esclusioni di sorta -- che nelle zone agricole “è ammessa la costruzione di case di abitazione secondo i criteri ed i parametri contenuti nell’art. 3 della L.R. n.34/1985 con le specificazioni riportate negli articoli seguenti per ciascuna zona”.

La L.R. Veneto 5 marzo 1985 n. 24, in un primo tempo, era stata abrogata dall'art. 49, comma 1, lettera d), L.R. 23 aprile 2004, n. 11, ma successivamente la Regione ne ha poi ripristinato la vigenza con l'art. 1, co. 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23.

Ciò posto, l’art. 3 della predetta L. n.24 subordina l'edificazione di case di abitazione nelle zone agricole alle seguenti condizioni:

“1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;

2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le superfici minime..” specificamente indicate dalle lettere a- g). “Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 3) sono inedificabili, salvo per quanto riguarda le opere previste al quarto comma.”

In questi limiti generali va ricompresa e ricollocata tutta disciplina in materia, ivi compresa quella del precedente art.11, che, però, abbraccia le indicazioni per la formazione dei Piani regolatori delle Zone E4 , e che quindi è inconferente nel caso di specie ed è invano richiamata dagli appellati nella memoria.

E’ dunque evidente che nella struttura delle NTA in questione, gli articoli concernenti la disciplina, specifica e diversificata tra le singole zone in ragione delle diverse finalità, comunque andavano collocati nell’ambito di una cornice unica, costituita dal complesso delle disposizioni regionali, con le relative limitazioni.

Pertanto non per ragioni letterali, come vorrebbero gli appellati in memoria, ma per ragioni logiche e sistematiche, la normativa per la zona E4 non è alternativa con la restante disciplina degli artt. 40 e segg. e non si pone in rapporto di specialità, ma deve essere coordinata in un rapporto di integrazione coordinata con la restante normativa.

In sostanza, se si volesse seguire l’impostazione del TAR per cui in zona agricola non vi sarebbero restrizioni alle nuove edificazioni, non solo si legittimerebbe un’interpretazione del tutto in contrasto con le finalità della predetta legge, ma si finirebbe per snaturare la funzione di conservazione ambientale e produttiva delle zone agricole.

Pertanto, ferme restando tutte le generali condizioni soggettive ed oggettive per poter realizzare volumi nelle zone agricole, nelle sottozone E4 si devono intendere consentiti, oltre agli interventi di recupero di cui alla L. 457/1978, i diversi indici di cubatura, ma solo se, ed in quanto, siano destinati alle esigenze dell’imprenditore agricolo e della sua azienda.

In conseguenza, a norma dell’art. 43 delle NTA, in zona agricola si possono insediare esclusivamente edifici per l’azienda e le abitazioni dell’imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato o degli addetti all’azienda, e coadiuvanti e/o dipendenti della stessa.

Pertanto, deve escludersi – contrariamente a quanto vorrebbero gli appellati – che le norme della zona E4 sarebbero state espressamente assimilabili alle zone B di completamento, se non altro perché, se così fosse, non vi sarebbe stata alcuna necessità di una specificazione della categoria E4.

Inoltre, erroneamente la sentenza assume, a sua volta, il carattere di specialità dell’art. 74 per dimostrare che in zona E4 sarebbero ammissibili anche destinazioni non agricole, in quanto la predetta norma non solo si limita a consentire le modificazioni delle destinazioni d’uso di edifici già esistenti, ma limita tale facoltà unicamente agli immobili già accatastati.

Per ciò che concerne poi la seconda censura, deve radicalmente denegarsi che, in assenza della puntuale indicazione di parametri oggettivi per tale riscontro, l’Amministrazione locale possa o debba valutare discrezionalmente “caso per caso” la tollerabilità” dell’intervento medesimo rispetto al materiale assetto della zona .

Posto che il permesso di costruire attiene ad un’attività di carattere vincolato al rispetto della disciplina urbanistica(cfr. Consiglio Stato, sez. V 04 maggio 2004 n. 2694; Consiglio Stato, sez. IV, 03 febbraio 2006,n. 401), non può, infatti, consentirsi una arbitraria valutazione della compatibilità di un singolo intervento di nuova costruzione con il contesto agricolo.

Il responsabile del servizio deve valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e dalle NTA per far luogo al titolo edilizio.

In definitiva, per riassumere e ripetere, gli interventi edilizi in zona a destinazione agricola E4, di cui all’art. 50 delle NTA, sono ammissibili solo se funzionali alla conduzione del fondo e destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.

___ 3.§. Per le considerazioni esposte l’appello è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere pronunciato l’annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, deve essere dichiara la legittimità degli atti impugnati in primo grado.

Secondo le regole generali di cui all’art.26 del c.p.a. le spese ed il contributo unificato versato dall’appellante devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

___1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l'effetto annulla la sentenza di cui in epigrafe.

___2. Condanna gli appellati in favore del Comune di Brendola:

-- al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 3.000,00 oltre all’IVA ed alla CPA;

-- al rimborso del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)