Registri cronologici di carico e scarico di carico e scarico. Quali novità alla luce del Decreto – cd. “Economia circolare” -  n. 116/2020?

di Gaetano ALBORINO

La vigente disciplina dei registri di carico e scarico. Quali i soggetti obbligati?

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di 10 dipendenti.

Viene modificato invece l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

Riscritta anche la disciplina sanzionatoria.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come riscritto dall’art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 116/2020, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. n. 152/2006, (rispettivamente i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali; i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).

Tutti i sopra citati soggetti economici hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’art. 193.

Tali annotazioni sono effettuate:

  1. Per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

  2. Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

  3. Per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

  4. Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Chi vidima il registro cronologico di carico e scarico?

Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1, del D. Lgs. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, come già detto sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

La numerazione e la vidimazione dei registri, in linea di continuità normativa con la disciplina previgente, compete alle Camere di commercio territorialmente competenti, con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

La mancata vidimazione integra gli estremi della omessa tenuta.

Il luogo di conservazione dei registri di carico e scarico

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

Si deve ritenere che la dizione “territorialmente competenti” si riferisca al luogo ove è tenuto il registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006.

Quid iuris , nel caso che i registri siano tenuti presso uno studio professionale e non nei luoghi indicati dall’art. 190, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006?

L’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti è previsto direttamente dalla legge (art. 190 D. Lgs. n. 152/2006), ma la loro tenuta in altro luogo non è sanzionata in alcun modo dall’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006.

Trattandosi, dunque, di norma giuridica cd. imperfetta, la condotta, pur vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, amministrativo o penale.

L’importante principio di diritto è stato recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 24 febbraio 2017, nr. 9132.

Saloni di barbiere e parrucchiere, istituti bellezza. Attività di tatuaggio e piercing

I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi di saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:

  1. Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’art. 193;

  2. Con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’art. 189.

Adempimenti e procedure semplificate

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;

  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;

  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Sono altresì esclusi dalla tenuta dei registri, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:

  • Attività agricole e agro-industriali;

  • Attività di demolizione, costruzione e scavo;

  • Attività commerciali;

  • Attività di servizio;

  • Attività sanitarie.

Il caso dei centri comunali di raccolta

L’art. 190, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006, nella nuova riformulazione, chiarisce (finalmente!) il dubbio circa la previsione dell’obbligo o meno della tenuta dei registri di carico e scarico per i centri comunali di raccolta (cd. Isole ecologiche):

Le operazioni di gestione dei centri comunali di raccolta sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

Le sanzioni per violazioni relative alla tenuta dei registri

Anche l’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, recante le sanzioni relative alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti, è stato sostituito con un nuovo testo, per effetto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 116/2020.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 10.000,00.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000 a €. 30.000,00, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da €. 1.040,00 a €. 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi e da €. 2.070,00 a €. 12.400,00 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

Infine, se le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.

La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione dei registri.

Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti non pericolosi

Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro

D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1.

Art. 258, co. 2

Sanzione amministrativa da €. 2.000 a €. 10.000

P.M.R.

€. 3.333,33

Autorità

Competente

PROVINCIA

Impresa con meno di 15 dipendenti

D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1.

Art. 258, co. 3

Sanzione amministrativa da €. 1.040 a €. 6.200

P.M.R.

€. 2.066,66

Autorità

Competente

PROVINCIA

Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti pericolosi

Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro

D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1.

Art. 258, co. 2

Sanzione amministrativa da €. 10.000 a €. 30.000

P.M.R.

€. 10.000

Autorità

Competente

PROVINCIA

Impresa con meno di 15 dipendenti

D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1.

Art. 258, co. 3

Sanzione amministrativa da €. 2.070 a €. 12.400

P.M.R.

€. 4.133,33

Autorità

Competente

PROVINCIA