Trib. Napoli Sez. GIP Collegio XI 24 aprile 2009
Rifiuti. Abbandono e sequestro preventivo

Sulla ritenuta competenza del GIP collegiale in merito a richiesta di sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 6 comma 1) lett. a) L. 210/2008 in relazione all’abbandono, al deposito e allo scarico incontrollato, su 33 ettari di terreno, di rifiuti qualificati come speciali e pericolosi effettuato in luogo appartenente alla competenza territoriale della Procura di Salerno

 

 

 

N. 17127/09  R.G.N.R.

 

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Collegio XI

istituito ex art. 3 co. 2 del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008 n. 123

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Paola DI NICOLA               Presidente estensore

dott. Roberto ARNALDI               Giudice

dott. Barbara Modesta GRASSO        Giudice

Letti gli atti relativi al procedimento n° 17127/09 RGNR PM, a carico di XXXX e XXXX non identificato, persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di cui all’art. 6 comma 1) lett. a) L. 210/2008 in relazione all’abbandono, al deposito e allo scarico incontrollato, su 33 ettari di terreno, di rifiuti qualificati come speciali e pericolosi come plastica, ferro, vetro e altro materiale triturato miscelato con il terreno vegetale destinato alla bonifica della discarica di XXX, fatto commesso e accertato in agro del Comune di XXX, loc. Sardone il 20/3/2009 (appartenente alla competenza territoriale della Procura di Salerno);

dato atto che il GIP del Tribunale di Salerno con provvedimento del 27/3/2009, depositato il 30/3/2009, aveva rigettato la richiesta di emissione di sequestro preventivo avanzata dal Pm di Salerno con richiesta del 25/3/2009, sostenendo la propria “incompetenza territoriale e funzionale” ai sensi dell’art. 3[1] del DL 90/2008 convertito con modifiche nella L. 123/2008 a favore del GIP collegiale del Tribunale di Napoli;

dato atto che il Pm di Napoli, cui gli atti erano stati trasmessi per competenza, con un articolato provvedimento del 17/4/2009 ha richiesto al GIP di Napoli in composizione collegiale: in via principale di sollevare conflitto negativo di competenza in ordine alla richiesta di emissione di sequestro preventivo avente ad oggetto il terreno sito in località Sardoni di Giffoni Valle Piana, dissentendo dalle argomentazioni poste a fondamento del decreto del GIP di Salerno e ritenendo la competenza di questi; in via subordinata di emettere il sequestro preventivo.

 

OSSERVA

La questione proposta dal PM sulla competenza del Gip Collegiale

Nel caso in esame il Pm di Napoli, al quale è stato trasmesso per competenza il procedimento avente ad oggetto il sequestro preventivo di un’area, su cui sono stati abbandonati rifiuti, appartenente alla competenza territoriale di Salerno, sostiene la erroneità del provvedimento emesso dal GIP di Salerno con cui viene declinata la competenza a favore di Napoli e tiene ferma l’impostazione secondo la quale la Procura di Napoli prima e il GIP Collegiale dopo non hanno la competenza per decidere sulla questione sottoposta al loro esame.

La richiesta del PM potrebbe, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, essere qualificata come denuncia di conflitto, con la conseguenza che questo Collegio sarebbe tenuto a disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, fermo restando che essa non produrrebbe comunque alcun effetto sospensivo sul procedimento.

Indipendentemente dalla esatta individuazione dei limiti del potere di denuncia, ritiene il Collegio che il Pubblico Ministero di Napoli si sia limitato a contestare il contenuto del provvedimento del GIP di Salerno,  sollecitando il Gip collegiale affinché creasse la situazione di conflitto (Sez. 1, Sentenza n. 14006 del 2007; Sez. 1^, 21.12.1993, n. 04817, confl., comp. Trib. E Ass. Palmi in proc. Gallico, riv. 196074; Sez. 6,4.9.1996, n. 02630, ric. Tonini, riv. 205860).
Ciò si ritiene sulla base del fatto che il PM nella sua istanza, dopo avere rappresentato la propria tesi ha richiesto, in via subordinata, l’emissione del provvedimento di sequestro, così sottendendo una diversa volontà e valutazione della prospettazione giuridica posta a fondamento della stessa, dunque facendo venire meno la perentorietà ed esclusività della richiesta principale, accettando ed affidandosi ad una diversa determinazione da parte del GIP Collegiale.

In un sistema processuale, come quello attuale, in cui è stato sottratto al Giudice qualsiasi potere predelibativo circa la fondatezza e l’ammissibilità della domanda della parte, la domanda volta alla sollevazione del conflitto non deve avere, come invece è rilevabile nella specie, margini di incertezza ed equivocità  nel senso che deve sostenere in termini di perentorietà la tesi del conflitto.

Alla luce di ciò, poiché per le ragioni che saranno rappresentate nella successiva parte del provvedimento il Collegio non ritiene di aderire a tale sollecitazione, considerandone infondata la motivazione, risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell'art. 30 c.p.p., qualificandosi l'atto del PM alla stregua di una eccezione di incompetenza (Sez. 1, Sentenza n. 14006 del 2007; Sez. 6, Ordinanza n. 2630 del 04/07/1996 Cc.  (dep. 04/09/1996) Rv. 205860; Sez. 1^, 27.9.1994, n. 03507, confl., comp. Pret. e Trib. Massa in proc. Camusi, riv. 200045. Per un caso analogo a quello di specie si veda Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 14/05/1996 Cc.  (dep. 25/06/1996 ) Rv. 205173 la cui massima recita: ”Non può ritenersi sussistente alcun conflitto di competenza, allorché il pubblico ministero al quale gli atti siano stati trasmessi dal giudice dichiaratosi incompetente, lo denunzi, sostenendo la competenza di quest'ultimo, dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che dal canto suo si limiti a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, senza assumere alcuna posizione sulla questione.”) .

D’altra parte ritenere l’automaticità del meccanismo sarebbe contrario al sistema sia in termini processuali che per evidenti profili di opportunità e celerità - avuto riguardo peraltro alla specifica materia delle misure cautelari reali - in quanto imporrebbe al Giudice di sollevare un conflitto senza consentire il suo vaglio peraltro in una situazione nella quale non c’è un contrasto effettivo e reale tra più giudici (Sez. 1, Sentenza n. 3023 del 03/07/1991 Cc.  (dep. 08/10/1991 ) Rv. 188360) ma la presunta erroneità, da parte del PM, delle argomentazioni sulla competenza di un solo Giudice, nella specie il GIP di Salerno e nella presunzione di un conflitto di quest’ultimo con  il GIP Collegiale che invece non si è ancora pronunciato.

 

L’infondatezza dell’eccezione di incompetenza del GIP Collegiale

Il Pm di Napoli sollecita il GIP Collegiale a sostenere la propria incompetenza in forza di una interpretazione restrittiva e formale del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L. 123/2008.

In particolare l’Ufficio di Procura sostiene che appartengono alla nuova competenza:

a)   le fattispecie astratte previste nei commi 5)[2], 9)[3] e 10)[4] dell’articolo 2 citato;

b)   le fattispecie nelle quali si assumono quali elementi costitutivi o circostanziali condotte amministrative da considerarsi come essenziali o connesse, in termini di stretta funzionalità, alla attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania ovvero in grado di interferire sulla medesima gestione;

c)   “i reati in materia ambientale”  da intendersi “gli illeciti intrinsecamente idonei ad assumere rilievo ai fini degli interventi e delle iniziative considerate necessarie per affrontare l’emergenza dei rifiuti in Campania, per essere riferiti, in conformità alle concorrenti indicazioni normative contenute nel cd Codice ambientale introdotto con il d. lgs 152/2006, alla tutela penale degli interessi pubblici direttamente e immediatamente connessi ai rischi ambientali individuati dalla vigente disciplina legale in tema di rifiuti”;  

d)   i reati connessi ex art. 12 cpp a quelli così individuati.

Discende da questa opzione ermeneutica la conclusione per la quale “spettano al Procuratore della Repubblica di Napoli solo e unicamente i procedimenti aventi ad oggetto reati – delitti o contravvenzioni, consumati o tentati – previsti dal codice penale o da leggi penali speciali, relativi alle attività previste dall’art. 2[5], in relazione alla gestione dei rifiuti in Campania per il periodo dell’emergenza, cioè sino al 31 dicembre 2009”.
A sostegno delle proprie argomentazioni l’Ufficio di Procura adduce una ricostruzione della ratio del regime speciale introdotto dal D.L. 23 maggio 2008 n. 90 come convertito, secondo la quale il legislatore avrebbe voluto “fornire al Sottosegretario un unico interlocutore sotto il profilo giudiziario, individuato nella persona del Procuratore della Repubblica di Napoli” cosicchè spetterebbero alla competenza speciale del GIP Collegiale “unicamente le fattispecie delittuose relative o connesse alla realizzazione dei siti da adibire a discarica o aree di stoccaggio provvisorio individuati dallo stesso sottosegretario per l’emergenza rifiuti”.

Una diversa e più estensiva interpretazione ad avviso del PM di Napoli determinerebbe delle conseguenze contrastanti con la natura emergenziale della disciplina, che richiede interventi efficaci e tempestivi, perché porterebbe alla paralisi degli Uffici giudiziari di Napoli (si pensi alla trasformazione delle contravvenzioni previste dagli artt. 256 e ss D. Lgs 152/2006 in delitti, all’innalzamento dei limiti edittali delle pene tali da consentire l’arresto in flagranza, alla creazione del reato di “abbandono di rifiuti ingombranti” da parte di privati cittadini).
Viene anche citata la deroga, stabilita dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 3 D.L. citato, rispetto alla regola generale per la quale il sequestro preventivo può essere disposto, nei casi d’indifferibile urgenza, dal P.M. con decreto motivato ovvero dalla Polizia Giudiziaria, salva la successiva convalida del GIP competente.
La previsione derogatoria, ad avviso della Procura istante, trova una plausibile giustificazione razionale laddove se ne limiti la portata alle sole aree di discarica e ai soli siti di stoccaggio, individuati dal legislatore nell’articolo 9 del D.L. ovvero individuati dal Sottosegretario nell’esercizio delle sue attribuzioni.
Soltanto rispetto a questi beni, strategicamente connessi alla gestione governativa dell’emergenza rifiuti, avrebbe senso la volontà di impedire che la privazione di disponibilità consegua ad iniziative del P.M. e della P.G., non ancora sottoposte al vaglio del collegio specializzato.
Rispetto ai beni pertinenti invece a violazioni ambientali non riferibili alle scelte gestionali del Sottosegretario l’esclusione del cd. ‘sequestro urgente d’iniziativa’ si porrebbe in contraddizione con quell’intento di potenziamento della repressione delle violazioni ambientali che lo stesso legislatore dell’emergenza palesa nella premessa del Decreto Legge 6 novembre 2008 n. 172.

In conclusione il Pm di Napoli sostiene fortemente la propria interpretazione restrittiva proprio in ragione delle conseguenze, a suo avviso devastanti per la tenuta del sistema giudiziario napoletano, che una lettura estensiva della disposizione determinerebbe.

 

L’infondatezza della eccezione di incompetenza del GIP Collegiale

Il Collegio non condivide l’interpretazione sopra proposta  dall’Ufficio della Procura della Repubblica di Napoli concernente le norme emergenziali sulla competenza regionale collegiale sia in forza delle argomentazioni sostenute in modo univoco e reiterato dalla Corte di legittimità, sia in ragione della infondatezza della paventata paralisi del sistema giudiziario napoletano allorchè venisse accolta una diversa lettura della disciplina.
In relazione all’orientamento della Corte di legittimità devono essere richiamate le sentenze emesse tra l’ottobre e il dicembre del 2008 nn. 42082, 44054, 44316, 44363, 46029, 47019, 47020, 48160 e 48216 che hanno risolto i conflitti negativi di competenza sollevati dal collegio GIP di Napoli che aveva usato argomentazioni sostanzialmente adesive a quelle proposte dalla Procura della Repubblica di Napoli. 

In termini che si possono definire univoci il Supremo Collegio ha sostenuto che:

-        la nozione di ‘reati riferiti alla gestione dei rifiuti’ deve essere intesa nel senso dell’inclusione di tutte le fattispecie contemplate dalla parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolata appunto “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

-        l’espressione “attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all’articolo 2 del presente decreto” si riferisce esclusivamente ai reati connessi ex articolo 12 cpp, menzionati del resto immediatamente prima dello stesso inciso. Ne discende, secondo la sentenza 44316, che l’inciso non proietta alcun effetto limitativo sul primo degli oggetti che fondano il criterio assiologico di determinazione della competenza regionale della Procura e del Tribunale di Napoli concernente “i reati consumati o tentati, relativi alla gestione dei rifiuti”;

-        il richiamo dell’articolo 2 del decreto legge non ha fatto altro che arricchire la connessione, genericamente evocata dalla norma originaria, introducendo la nuova categoria della cd. “connessione qualitativa”;

-        l’accentramento delle competenze sull’autorità giudiziaria di Napoli, stabilito dalla legge, risponderebbe alla più plausibile finalità di potenziare l’efficacia dell’azione della Giustizia nel contesto dello stato emergenziale della Regione;

-        sono inconsistenti le conclusioni restrittive fondate sulla punteggiatura e sulla collocazione dell’ormai noto inciso nel periodo del comma 1° dell’articolo 3 “nonche' in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decretocontenuta tra due virgole e quindi avente valore di inciso. Un simile argomento è, secondo la Corte, abbastanza fragile perché “gli innesti legislativi in sede di conversione in legge, non sempre tengono conto della punteggiatura, che comunque diviene un argomento secondario in sede di interpretazione della norma risultante dalla conversione in legge con modificazioni” (così la sentenza n. 42082 del 28/10/2008);

-        sono estranee alle nuove competenze i reati in materia di inquinamento acustico, in materia paesaggistico – territoriale, di difesa del suolo perché questi non presentano in concreto alcun collegamento con l’emergenza rifiuti alla cui soluzione è espressamente (ed esclusivamente) ispirato l’intervento legislativo; nonché le violazioni previste dalla parte terza (difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche) e dalla parte quinta (tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) del T.U., quando non interferenti con la materia della gestione dei rifiuti;

-        nel comma 7°[6] dell’articolo 3 cit. si prevedono misure di redistribuzione dei magistrati in servizio, anche attingendo alle dotazioni organiche della magistratura militare e misure di riallocazione del personale amministrativo, espressamente finalizzate a “potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall’applicazione del presente articolo”.

Alle condivisibili argomentazioni della Suprema Corte vanno aggiunte quelle già sviluppate dal Collegio GIP di Napoli nel decreto del 10/3/2009 con il quale veniva rigettata l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Ufficio della Procura e che testualmente in parte si riporta: “Nello stesso corpo dell’articolo 3 D.L. 90/2008 figura il comma ottavo che, per le sole aree destinate a discarica e a siti di stoccaggio dall’articolo 9 dello stesso decreto ovvero da provvedimento del Sottosegretario di Stato, stabilisce un irrigidimento dei presupposti del sequestro preventivo. In detti casi il presupposto cognitivo non può consistere nel mero fumus ma deve assurgere al livello dei gravi indizi di reato; mentre il presupposto funzionale dev’essere più stringente della generica finalità preventiva, arricchendosi di una valutazione di non contenibilità altrimenti del concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente.
La disposizione dimostra che, laddove il legislatore emergenziale ha voluto riservare al Sottosegretario e alla sua struttura le nuove regole procedurali, lo ha fatto con espressioni univoche, che non ricorrono invece nella disciplina del nuovo regime delle competenze.”.

Dal punto di vista argomentativo si puo’ concludere che l’interpretazione riduttiva prospettata dalla Procura di Napoli, a prescindere dalla già denunciata debolezza argomentativa risolta dalle sentenze della Corte di legittimità sopra citate, in realtà mira a focalizzare l’attenzione sia sulla ricaduta organizzativa della cd emergenza rifiuti sugli uffici giudiziari di Napoli rispetto alla quale l’articolo 3 comma 7 citato e il CSM – in suo ossequio - hanno predisposto le necessarie misure organizzative straordinarie per fronteggiarla; sia sulle contraddizioni del sistema e gli effetti paradossali dell’innesto del nuovo assetto procedurale sulle nuove fattispecie introdotte dal D.L. 172/2008 che, però, riguardano questioni che pur assumendo un indubbio interesse generale nulla hanno a che vedere con il problema della competenza regionale del Tribunale di Napoli rappresentando solo la critica ad alcune scelte operate nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità legislativa.

Nel merito: sussistenza del fumus e del periculum per l’emissione del sequestro preventivo

   Da quanto sopra esposto consegue che questo Collegio è chiamato a     deliberare in ordine alla istanza cautelare di seguito illustrata visto che la materia che forma oggetto del procedimento rientra nell’art. 6 comma 1 lett. a) della L. 30/12/2008 n. 210 che senza dubbio è inclusa nel regime eccezionale dettato dall’articolo 3 del D.L. 90/2008 convertito con modifiche.

In termini fattuali è emerso che il 20/3/2009 il Comando Municipale di Giffone Valle Piana unitamente al geologo dipendente del Comune aveva eseguito un controllo relativo alla bonifica della ex discarica La Marca, chiusa nel 1977, ed aveva rilevato che il terreno lì trasportato, pari a ben 15 automezzi di materiale, non aveva le caratteristiche dovute perché era miscelato ad altre sostanze come plastica, vetro, ferro ed altro. A seguito di ciò il Sindaco, previa visione della relazione redatta dal geologo, aveva emesso ordinanza di divieto di scarico. Le indagini erano proseguito con l’acquisizione di un prelievo del terreno da far analizzare e della documentazione concernente il trasporto dei materiali. 

Sulla scorta di questi dati, avuto riguardo specialmente alla destinazione del terreno ai fini di bonifica, sussiste il fumus del reato in contestazione, atteso che gli agenti operanti hanno accertato, con l’ausilio di un soggetto altamente specializzato come il geologo XXX, che su ben 33 ettari di terreno erano stati scaricati rifiuti costituiti da materiale di plastica, vetro e ferro e non terreno vegetale come disposto per la copertura della ex discarica (si veda in particolare la relazione del geologo del 20/3/2009).

Ad avviso del Collegio la libera disponibilità dell’area consentirebbe di aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione da parte degli imputati nelle loro rispettive qualità in quanto gli stessi potrebbero proseguire i lavori con pericolo per la situazione igienico-sanitaria conseguente all’irregolare versamento di terreno misto a rifiuti.

Da ciò consegue, vista anche la confiscabilità dell’area, che sussistono tutti i presupposti per l’emissione del sequestro preventivo

P.Q.M.

Visto l’art. 321 c.p.p.

DISPONE

Il sequestro preventivo dell’area di circa 33 ettari destinata alla bonifica sita in agro del Comune di Giffoni Valle Piana, loc. Sardone di proprietà indivisa degli eredi XXX con relativa area di sedime.

Ordina che siano apposti sigilli idonei, ai sensi dell'art. 260/1 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli 24 aprile 2009                        Il Presidente estensore

                                                  Paola Di Nicola 



[1] Art. 3 Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche' in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio, e di riallocazione del personale amministrativo in servizio, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

 

[2] “5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.”

 

[3] “9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.”

[4] “10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.”

 

[5] Articolo 2 Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo 9.

1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17. Il Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo' disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita' competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi' l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti, in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17.

9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati gia' destinate alla gestione dei rifiuti.

12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

 

[6] “7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio, e di riallocazione del personale amministrativo in servizio, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.”