GIP Tribunale S. MAria C.V. decr. 12033 del 13 novembre 2007
Rifiuti. Discarica (sequestro)
Decreto di sequestro di discarica autorizzata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania fondata su violazioni degli artt. 256, 258 e 260 t.u. ambientale. Oltre a rilevare irregolarità gestionali, il provvedimento opera una sorta di disapplicazone dell'autorizzazione commissariale.
N. 15618/05 R.G.N.R.

N. 12033/05 R.G. GIP

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

 
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

art. 321  c.p.p.

 

Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo,

sulla richiesta depositata dal P.M. in data 17 settembre 2007, con integrazioni depositate il 24 ottobre 2007, diretta al sequestro preventivo della discarica situata ‘Lo Uttaro’;

rilevato che le contestazioni cautelari concernono:

a)      attività di gestione non autorizzata della discarica in oggetto, integrante violazione dell’art. 256 co. 3, 4 e 5 D. Lgs.,vo 152/06;

b)     attività organizzata per le gestione abusiva delle ‘ingenti quantità di rifiuti pericolosi’ provenienti dal centro di trasferenza del cd. Parco Saurino e abbancati presso la discarica in località ‘Lo Uttaro’;

c)      la falsità ideologica per induzione contenuta nell’ordinanza del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania n. 3 del 12 gennaio 2007, in relazione all’occupazione temporanea della p.lla 42 del fl. 59;

d)     la frode nell’esecuzione dei lavori di realizzazione e adeguamento della discarica ‘Lo Uttaro’;

e)      il ‘disastro ambientale’ dell’area ‘Lo Uttaro’ che si assume illecitamente utilizzata quale discarica e della relativa falda acquifera: disastro che è contestato in relazione sia all’epoca antecedente l’ordinanza commissariale che ne ha disposto l’impiego, che in relazione ad epoca successiva;

f)       falsità ideologica dei formulari di identificazione dei rifiuti provenienti dal C.D.R. di Santa Maria Capua Vetere e dal sito di trasferenza del Parco Saurino, conferiti alla discarica in oggetto;

g)     falsità ideologica della relazione sottoscritta in data 6 luglio 2007 da L. A., presidente del consorzio ACSA CE/3 responsabile della gestione della discarica, nella parte in cui omette di dar conto dei risultati delle analisi eseguite dal laboratorio incaricato (Chelab) in ordine alla presenza nelle acque di falda monitorate di sostanze pericolose;

h)     falsità ideologica di analogo contenuto commessa, in ordine ai rifiuti abbancati presso il sito di trasferenza di Parco Saurino dai funzionari ARPAC D. P. F. e M. V.;

i)       omissione d’atti d’ufficio addebitata a L. A. per non aver sospeso l’attività della discarica, pur essendo a conoscenza del conferimento di rifiuti pericolosi che non avrebbero potuto esservi allocati;

j)        omissione d’atti d’ufficio addebitata ad imprecisato ‘funzionario’ della struttura commissariale per non aver disposto la chiusura dell’impianto, nonostante l’esito delle analisi Chelab sopra menzionate;

k)     falso ideologico per induzione addebitato a funzionari della struttura commissariale e dell’Amministrazione Provinciale di Caserta  per avere redatto una relazione tecnica che induceva il Prefetto di Caserta ad attestare falsamente, in una nota del 28.10.06, che il sito in oggetto (una ex cava di tufo estesa mq. 15mila e profonda ml. 26) era libero da rifiuti.

 
OSSERVA
 

1. la gestione abusiva dell’impianto di smaltimento situato in localita’ lo uttaro ex cava mastropietro

 

I risultati investigativi compendiati nelle informative del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Reparto Operativo del 3 e del 9 settembre 2007 e i relativi allegati supportano adeguatamente le contestazioni cautelari formulate dal P.M. ai capi A)  e F) della sua richiesta.

Quindici rapporti di prova stilati dal laboratorio della Chelab s.r.l. (società incaricata dal Consorzio ACSA CE3 per il monitoraggio dei rifiuti conferiti in discarica e per l’analisi delle acque di falda) in relazione a campioni prelevati tra l’8 maggio 2007 e il 16 maggio 2007 da automezzi, specificamente individuati, provenienti dal C.D.R. gestito dalla FISIA Italimpianti di Santa Maria Capua Vetere inequivocabilmente classificano i rifiuti campionati come ‘rifiuti speciali pericolosi per la classe di maggiore pericolosità H14’ e stabiliscono che la concentrazione di carbonio organico disciolto risulta sensibilmente maggiore dei parametri contenuti nella tabella 6 del D.M. 3 agosto 2005: si tratta dunque di rifiuti che non sarebbero accettabili neppure in discariche per rifiuti pericolosi, senza essere stati previamente trattati in impianto idoneo.

Il codice appropriato per detti rifiuti sarebbe, secondo le deduzioni del N.O.E., il 191211*  relativo a ‘rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose‘ (vedi l’informativa del 3 settembre 2007 e l’allegato 19).

La codificazione 192111* è esplicitata dallo stesso laboratorio Chelab nei tre rapporti di prova stilati in data 23.5.07 e acquisiti dai CC. Con verbale del 18.7.07 (allegato 17 dell’inf.va in data 3.9.07).

Numerosi altri rapporti di prova si riferiscono a campioni prelevati dal fondo della discarica e da altri automezzi controllati tra il 15 maggio e il 29 giugno 2007.

L’analisi di detti campioni ha prodotto risultati assimilabili, per quanto concerne le concentrazioni eccessive di idrocarburi e carbonio organico disciolto, a quelli contenuti nei rapporti del 23.5.07 ma questa volta il laboratorio Chelab ha omesso la segnalazione esplicita della pericolosità del rifiuto conferito e abbancato in discarica.

I metodi analitici e le classificazioni risultanti dai rapporti di prova Chelab sono stati verificati dall’ausiliario di p.g. dr. Iacucci che, nell’elaborato del 31.7.07 (allegato 20 dell’informativa del 3 settembre 2007):

-         ha senz’altro convalidato i sistemi di campionamento e i procedimenti di analisi praticati dalla Chelab (le metodiche IRSA-CNR, UNI, UNI EN, EPA) che ha accuratamente descritto nelle pagg. 4-7 dell’elaborato;

-         ha condiviso le caratterizzazioni dei rifiuti prelevati dalla discarica e di quelli trasportati presso la discarica, soffermandosi in particolare sulle concentrazioni del carbonio organico disciolto e delle sostanze chimicamente attive che si presentano invariabilmente eccedenti i limiti stabiliti al punto 3b) dell’art. 6 e punto 1e) dell’articolo 8 del D.M. 3 agosto 2005; che appaiono cioè incompatibili sia con il conferimento in discariche per rifiuti non pericolosi, che con il conferimento in discariche per rifiuti pericolosi.

 

I dati appena riportati vanno letti in relazione all’oggetto dell’attività autorizzata con l’Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 103/2007 che abilita il consorzio ACSA CE3 all’esercizio del sito di smaltimento finale dei rifiuti provenienti dagli impianti del sistema regionale di smaltimento RSU in località Lo Uttaro – cava Mastropietro’.

L’ordinanza inequivocabilmente assegna all’impianto in questione la classificazione categoriale di cui all’art. 4 co. 1 lett. b) del D. Lgs.vo 36/03: ‘discarica per rifiuti non pericolosi’.

La delimitazione del rifiuto trattabile è resa evidente anche da una serie di passaggi procedurali richiamati nella stessa ordinanza commissariale, primo fra tutti l’ordinanza commissariale n. 3 del 12.1.07 che approva un progetto preliminare di realizzazione dell’impianto denominato ‘adeguamento del sito in località Lo Uttaro cava Mastropietro per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi’.

 

Il capitolo 3. del Piano di Gestione Operativa della discarica esplicita che ‘nell’ambito della cava Mastropietro in prossimità della località Lo Uttaro nel comune di Caserta è stato previsto il conferimento esclusivamente di rifiuti non pericolosi provenienti dal sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani, cioè materiali conformi a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3481 del 29.12.2005’ ed espressamente richiama i codici:

-         190501 ‘parte di rifiuti urbani e simili non compostata’

-         191212 frazione secca, scarti (sovvalli di processo), altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamenti meccanici

 

In una relazione prodotta dal responsabile del Consorzio ACSA CE 3 preposto alla gestione della discarica si legge che i valori irregolari del carbonio organico disciolto non implicherebbero alcuna violazione dell’autorizzazione né giustificherebbero la qualificazione del rifiuto come pericoloso. A conforto della sue affermazioni l’ing. Limatola richiama l’art. 7 del D.M. 3 agosto 2005 (v. la relazione contenuta nell’allegato 21 bis dell’inf.va in data 3 settembre 2007).

 

La norma richiamata elenca ‘sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi’ e ammette deroghe rispetto ai parametri di accettabilità dettati dall’art. 6, annoverando ‘a titolo esemplificativo e non esaustivo’ proprio i parametri riferiti al D.O.C. (carbonio organico disciolto) e al T.O.C. (carbonio organico totale).

Sennonché tanto la creazione delle sottocategorie di discarica, quanto la deroga ai parametri di ammissibilità sono affidate dalla norma ad atti autorizzativi che le autorità territorialmente dovranno adottare secondo i principi stabiliti dalla legge n. 36/03 e ‘tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito…’.

Non si tratta dunque di deroghe decidibili in executivis dal gestore dell’impianto, ma di provvedimenti autorizzatori specifici che l’autorità competente non risulta aver adottato per la discarica in argomento.

La stessa relazione peritale stragiudiziale allegata dal Consorzio ACSA CE 3 nella controversia civilistica instaurata ai sensi dell’art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli da LANDOLFI Nicola e altri segnala la necessità delle autorizzazioni derogatorie (vedi l’allegato 4 delle integrazioni trasmesse dal P.M. in data 23.10.07.

Nella relazione a firma del controllore indipendente dott. F. D. P. (capitolo D 5) si argomenta la derogabilità dei valori D.O.C., T.O.C. e T.D.S. rispetto alle previsioni del D.M. 3.8.05 e la riconducibilità dei valori accertati ad una delle sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi previste dall’art. 7 cit. ma non afferma (né potrebbe farlo) che dette deroghe possano prescindere da appositi provvedimenti e da apposita istruttoria.

 

E’ pertanto indubbio che il conferimento sistematico di rifiuti pericolosi accertato dai rapporti di prova sopra citati integri allo stato la violazione permanente dei limiti dell’atto autorizzativo e dunque la fattispecie incriminatrice di sui all’art. 256 co. 3 del D. Lgs.vo 152/06.

In tal senso dev’essere precisata la contestazione contenuta nel capo a) della richiesta del p.m., dal momento che la gestione di rifiuti di tipologia diversa da quella autorizzata rappresenta – per giurisprudenza costante – condotta del tutto assimilabile a quella della realizzazione/gestione di una discarica non autorizzata, condotta più gravemente punita rispetto alla mera violazione di prescrizioni sanzionata nel comma 4 (vedi sul punto Cass., III, 1° aprile 2005 n. 12349, Renna).

Trattandosi poi della gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, ricorre nel caso in esame l’aggravante di cui al secondo periodo del co. 3° citato.

 

2. la contaminazione della falda acquifera

Al profilo d’illiceità appena illustrato se ne aggiungono altri, anch’essi significativi ai sensi della fattispecie contravvenzionale citata.

L’art. 8 co. 1 lett. g) del D. Lgs.vo n. 36/03 stabilisce che la procedura per l’autorizzazione della gestione di una discarica sia corredata, tra l’altro, da un piano di gestione operativa nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa.

La lettera i) della stessa disposizione contempla poi un piano di sorveglianza e controllo, nel quale siano indicate ‘tutte le misure necessarie per prevenire i rischi d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque da inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente’

L’art. 9 traduce l’esistenza e i contenuti dei piani di gestione operativa e di sorveglianza e controllo tra le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione delle discariche; mentre l’art. 10 del D. Lgs.vo cit. annovera l’approvazione esplicita dei piani indicati e le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo tra i contenuti essenziali dell’atto autorizzativo.

In buona sostanza il sistema delle norme di settore traduce in contenuti prescrittivi dell’atto autorizzativo, le previsioni del sistema di gestione e sorveglianza contenuto nei piani approvati dall’autorità competente.

Venendo al caso in esame, le prescrizioni formali inerenti la procedura autorizzativa e la predisposizione dei piani hanno trovato puntuale attuazione.

Il piano di sorveglianza e controllo dell’ACSA CE 3 recita, al capitolo 10.3, che ‘in caso di raggiungimento dei livelli di guardia dei parametri monitorati e imposti su ciascuna delle matrici ambientali individuate, i conferimenti all’invaso devono essere immediatamente interrotti prevedendo innanzitutto la ripetizione delle analisi per verificare la reale contaminazione. Essi rimarranno interrotti fino all’intervenuta individuazione delle cause della contaminazione e alla tempestiva eliminazione della stessa, riportando i livelli al di sotto di quelli di guardia; in tal caso le attività di conferimento del rifiuto non pericoloso proveniente dal sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani potranno essere riprese solo dopo che le condizioni innanzi indicate siano state verificate per almeno tre giorni consecutivi’ (v. allegato 4 dell’inf.va in data 3.9.07).

 

Nel caso in esame indici significativi di contaminazione da fluoruri, ferro, manganese,  e/o composti alifatici clorurati e alogenati cancerogeni (in particolare 1,2 dicloretano, 1,2 dicloropropano, 1,4 diclorobenzene, arsenico) sono stati rilevati dal laboratorio in sei rapporti di prova su otto.

In detti rapporti il laboratorio ha esplicitamente formulato un giudizio di non conformità dei campioni di acque di falda rispetto alle disposizioni previste dalla tabella 2 allegato 5, parte quarta del D. Lgs.vo n. 152/06 (vedi i rapporti di prova nell’allegato 19 dell’informativa in data 3.9.07).

Detto giudizio avrebbe imposto, secondo le chiare previsioni del piano di sorveglianza e controllo, un intervento che il consulente della P.G. qualifica come ‘messa in sicurezza d’urgenza al fine di individuare e isolare le fonti di contaminazione ed evitare la loro ulteriore diffusione nelle acque sotterranee’.

Le concentrazioni anomale di idrocarburi vanno lette e interpretate secondo le chiare indicazioni fornite dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea e  della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, direttive ispirate al principio di precauzione dettato dall’art. 301 co. 1 del D. Lgs.vo n. 152/06 che richiama l’art. 174 par. 2 del trattato C.E. per il quale ‘in caso di pericoli anche potenziali per la salute umana e per l’ambiente deve essere assicurato un alto livello di protezione’.

Dal principio indicato le due Direzioni Generali ricavano la conclusione per la quale concentrazioni idrocarburiche uguali o superiori al limite dello 0,1 % implicano di per sé la pericolosità del rifiuto (vedi gli allegati 13 e 16 dell’inf.va citata).

Il richiamo vale a confutare una argomento ricorrente  nelle deduzioni difensive dell’ACSA CE 3: quello secondo il quale le elevate concentrazioni di idrocarburi non implicherebbero la pericolosità del rifiuto quando non sia accertata l’origine petrolifera delle sostanze e possa invece affermarsi che esse ineriscono ‘la componente strutturale del materiale plastico e cartaceo’ (vedi la relazione di perizia extragiudiziale a firma D. P. allegata all’incarto del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.).

Deve in conclusione affermarsi che anche, in relazione alla contaminazione delle acque di falda, è stato omesso l’intervento richiesto dal piano di sorveglianza ed è stato di fatto gestito un rifiuto non ammesso per la categoria di discarica autorizzata.

 

3. falsità ideologica dei formulari d’identificazione relativi ai rifiuti trasportasti dall’impianto gestito dalla FISIA ITALIMPIANTI in Santa Maria Capua Vetere. esclusione del fumus per i formulari (mai acquisiti) relativi ai rifiuti provenienti dal sito di parco saurino gestito dal consorzio ce 4

 

Discende dalle considerazioni appena svolte in relazione alla composizione effettiva e alla codificazione appropriata dei rifiuti trasportati e sversati nella discarica Lo Uttaro la prova indiziaria della falsità ideologica dei formulari d’identificazione del rifiuto che accompagnavano i trasporti dall’impianto ex- CDR di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dei quali furono prelevati i campioni poi analizzati  dal laboratorio Chelab con gli esiti che si sono detti.

I formulari in questione sono allegati ai verbali di prelievo dei campioni e ai rapporti di prova nel citato allegato 19 dell’informativa del 3.9.07.

Trattandosi di false attestazioni e codificazioni di rifiuti pericolosi, la violazione è sanzionata come delitto secondo il combinato disposto degli artt. 258 co. 4 D. Lgs.vo 152/06 e 483 c.p. (capo F della richiesta del P.M.).

La violazione non può dirsi invece provata, neppure al livello indiziario (sufficiente in questa sede), per quanto riguarda i rifiuti provenienti dal Parco Saurino di Santa Maria La Fossa (capo G).

Vero è che anche alcuni campioni di detti rifiuti, sottoposti alle analisi del laboratorio Chelab, risultano contenere concentrazioni anomale di COD e idrocarburi, anche se in questi casi il laboratorio omise di specificare la pericolosità dei rifiuti come invece aveva fatto nei rapporti di prova sopra indicati (vedi l’allegato 22 dell’inf.va 3.9.07).

Questi rilievi valgono senz’altro ad arricchire la prova indiziaria dell’illecita gestione della discarica ‘Lo Uttaro’, ma non possono supportare l’addebito di cui all’art. 258  D. Lhs.vo 152/06 – 483 c.p. per la semplice ragione che non sono stati né individuati né acquisiti i F.I.R. dei quali si contesta la falsità.

Manca in buona sostanza il corpo del delitto di falsità ideologica in attestazione contestato al capo G) della richiesta del p.m.

 

4. l’inadeguatezza strutturale dell’ex cava mastropietro nella quale è stata autorizzata dal commissario di governo la realizzazione della discarica in oggetto

 

Una più radicale censura d’inidoneità dell’area in oggetto ad essere destinata a discarica si desume dagli accertamenti svolti in relazione alla storia della sua pregressa utilizzazione.

Appaiono particolarmente pregnanti sul punto alcune acquisizioni documentali e le informazioni fornite da ORRICO Bruno in data 4 maggio 2007 e 23 giugno 2007.

L’ORRICO sottoscrisse in data 8 marzo 2001 e 30 giugno 2003, nella veste di Responsabile della Struttura tecnica operante in provincia di Caserta per il Prefetto Delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti in Campania, due relazioni indicative dell’assoluta inidoneità dell’area ad essere destinata a discarica di rifiuti.

Il tecnico era stato chiamato a valutare la possibilità di utilizzare per la soluzione dell’emergenza, nelle more della realizzazione di impianti pubblici, discariche private già esistenti ‘mediante il loro ampliamento in volume e/o in superficie’

Nella relazione del 30 giugno 2003 lo stesso tecnico rappresentava notevoli discrasie tra i dati esposti a supporto della richiesta di autorizzazione in ordine a superfici e profondità degli invasi, particelle interessate dall’intervento, dimensioni degli interventi di impermeabilizzazione, analisi geologica.

Le discrasie emergevano sia dal confronto tra i vari elaborati progettuali che dal rapporto tra questi e gli atti stilati nel corso dell’istruttoria e nelle fasi di controllo della gestione della discarica e inducevano il tecnico della struttura commissariale a censurare il parere positivo a suo tempo espresso dalla Commissione Tecnico Consultiva: ‘le discrasie e la non veridicità dei dati sono così evidenti che ancora oggi rende di difficile comprensione il parere positivo espresso dalla commissione consultiva’.

Il dr. Orrico ricostruiva la situazione ambientale dell’area interessata dalla discarica Mstropietro evidenziando come già la capacità assentita dall’autorizzazione regionale (500mila tonnellate) eccedeva la reale capacità recettiva dell’impianto progettato, capacità che ammontava  a 345mila tonnellate, ipotizzando una compattazione ottimale !

La capacità assentita risultava in ogni caso esaurita dopo tre anni di gestione della discarica.

Ciononostante si erano consentiti sversamenti per 1milione900mila metri cubi, parti a 4,5 volte il volume assentito originariamente.

Detti incrementi non avevano potuto realizzarsi – argomentava il dr. Orrico – se non attraverso una serie di violazioni di parametri essenziali per una gestione compatibile con la sicurezza ambientale.

Gli invasi erano stati sfruttati a pareti verticali e cavati fino alla profondità di 31 – 32 metri: un livello che, oltre ad essere superiore al doppio di quello assentito nell’atto autorizzatorio regionale (15 metri), superava la quota di escursione della falda che risultava posizionata a 28-29 metri secondo le stesse relazioni geologiche redatte per conto dell’Amministrazione Provinciale dai dott.ri Ragazzino e Ricci negli anni 1984 e 1988.

Si era inoltre realizzato, attraverso una complessa dinamica di riaccatastamenti, lo sfruttamento di una particella (la ex particella 147 divenuta poi p.lla 42), mai assentita dalle autorità competenti.

La relazione si concludeva con la sottolineatura del rischio di contaminazione della falda idrica: ‘sulla base dei dati idrogeologici disponibili, si può affermare che nell’area in esame si individua una circolazione idrica sotterranea attiva caratterizzata dalla presenza di falda idrica, relativamente profonda, circolante preferenzialmente nei depositi piroclastici – alluvionali a granulometria più grossolana, la cui utilizzazione è adibita a diversi scopi, tra cui quello irriguo, con possibili collegamenti e interazioni con la catena alimentare’ (vedi la relazione nell’allegato 9 del verbale delle informazioni rese da MESSINA Giuseppe in data 20.2.07).

Il dr. Orrico illustrava perspicuamente al P.M. il senso delle due relazioni tecniche acquisite agli atti e la loro proiezione sulla situazione attuale della discarica in località Lo Uttaro, nelle due occasioni dichiarative sopra richiamate.

 

Attualmente per quanto a mia conoscenza l’area lo Uttaro non può essere utilizzata quale discarica e l’eventuale autorizzazione degli organi competenti tiene conto di presupposti di fatto non veritieri…non è possibile procedere ad ulteriori sversamenti perché l’invaso di cui alla p.lla 147 è contiguo alla discarica privata e quindi ha ricevuto e prodotto percolato. La Provincia di Caserta non ha mai controllato i prelievi di percolato in detto sito che quindi è da ritenere non idoneo all’uso. Ciò affermo perché, mancando la prova del prelievo regolare del percolato, questo o è stato smaltito illegalmente oppure verosimilmente è rimasto lì. Inoltre, rispetto alle 500mila tonnellate di rifiuti autorizzati, sul posto sono state sversate oltre 1milione100mila tonnellate sino al 1993, epoca in cui chiudemmo il sito privato. Secondo le mie conoscenze scientifiche non è possibile che il sito riceva ulteriori rifiuti, la sua capacità ricettiva è esaurita in quanto, non solo si è andati oltre al quantitativo autorizzato, ma non sono stati rispettati nemmeno i requisiti indicati in progetto relativi al quantitativo autorizzato. In particolare non sono state rispettate le norme per la salvaguardia delle falde acquifere perché lo scavo è giunto sino a trenta metri in una zona in cui - mi riferisco espressamente a quella di Lo Uttaro, risulta da studi ufficiali del prof. Bruno Piero Celico, professore di idrogeologia dell’Università di Napoli - che le falde possono collocarsi sino a 27 metri di profondità rispetto al piano di campagna. Inoltre vi è il dubbio che il percolato sia penetrato nel sottosuolo, come risulta da indagini geoelettriche commissionate dal Prefetto di Napoli, commissario governativo dell’epoca. Va tenuto conto che la discarica storica precedente al D.P.R. 915/82 fu realizzata senza alcuna impermeabilizzazione. Inoltre sicuramente non vi è impermeabilizzazione in altri invasi. Pertanto nel tempo si è creato un unico sito di sversamento, realizzato in più fasi, pari ad una superficie in pianta di 78mila mq. Questo significa che in detta area, se anche alcune zone sono state impermeabilizzate, vi sono zone che non lo sono e stante la circolazione del percolato che non viene rimosso certamente questo inquina il sottosuolo…inoltre se non si rimuove il percolato, la discarica è instabile e in sostanza è come se i rifiuti collocati nella parte alta galleggiassero sul percolato che si accumula sul fondo. Ciò posso affermare in quanto i diaframmi di separazione tra le varie aree sono caduti e quindi non vi è più alcuna barriera fra i vari siti’ (verbale del 4 maggio 2007 in allegato 5-5bis – 6 dell’informativa in data 3.9.07).

 

4 bis. lo sfruttamento di un’area mai autorizzata dalle autorità regionali operato dal gestore privato F. M. a partire dall’anno 1992 attraverso una fraudolenta trasformazione della particella catastale 42 fl. 59. il delitto di falso ideologico per induzione contestato dal p.m. al capo c) della richiesta cautelare.

 

Gli accertamenti catastali sintetizzati nell’informativa del N.O.E. CC. Caserta in data 18 aprile 2007 riscontrano perfettamente gli assunti del dr. Orrico circa l’abusivo sfruttamento da parte del gestore privato della discarica di un’area mai assentita dalle autorità competenti e illustrano il gioco di riaccatastamenti attraverso il quale fu possibile l’estensione surrettizia dell’area della discarica Mastropietro.

Avvalendosi della consulenza del geometra Petrucci, i Carabinieri accertarono che la richiesta di incremento della p.lla 42 del fl. 59 comportò un significativo e surrettizio incremento ex post della portata dell’autorizzazione regionale n. 1366/89 (volturata da ROSSI Giuseppina a MASTROPIETRO  Francesco con delibera n. 1607 dell’1.3.90).

Ed invero la particella 42 contemplata dall’autorizzazione regionale ineriva un’area estesa h. 0075,90. Dopo l’accorpamento richiesto e ottenuto dal MASTROPIETRO il 6.11.92, la stessa particella assorbiva le ex p.lle 41, 72, 296 sì da contemplare un’area pari ad h. 2.87,04 che veniva anch’essa destinata a discarica nonostante non fosse stata mai stata sottoposta ai controlli delle autorità regionali né autorizzata dalle stesse.

Gli accertamenti suddetti cristalizzano anche un altro aspetto rilevante ai fini che ci occupano.

Con il contributo dell’ingegner Fisciano, funzionario tecnico del Commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania e sulla scorta del piano particellare allegato al progetto di adeguamento del sito, i Carabinieri verificarono che l’area interessata dall’impianto autorizzato recentemente dalla struttura commissariale coincideva almeno parzialmente con quella che già aveva formato oggetto della gestione abusiva e delle contaminazioni prodotte dalla gestione Mastropietro (vedi l’informativa del N.O.E. CC. Caserta in data 18 aprile 2007 con i relativi allegati).

le are soggette ad occupazione temporanea…coincidevano con quelle riportate sulla planimetria acquisita al catasto, precisamente l’invaso di discarica ricade nella attuale particella 5060 foglio 59 (ex particella 147 e parte della 42, quest’ultima rientrante nella vecchia autorizzazione circa la gestione della discarica dimessa Ecologica Meridionale’…la via di accesso, l’impianto di pesa e la vasca in c.a. utilizzata per l’alloggiamento e il contenimento delle cisterne per la raccolta del percolato sono state realizzate sull’area della vecchia discarica dimessa…anche la rampa di accesso all’invaso è stata realizzata sull’ex p.lla 42’.

Quanto si è finora illustrato non vale a supportare la contestazione formulata dal P.M. nel capo C) della sua richiesta cautelare.

La contestazione è censurabile innanzitutto in punto di diritto.

Vi si deduce infatti una falsità ideologica inerente non già un momento descrittivo del provvedimento pubblico, ma il suo momento dispositivo (‘il Commissario delegato…attestava nell’ordinanza n. 3 del 12.1.2007 che l’occupazione temporanea riguardava anche la particella 42 fl. 59 di Caserta, particella in realtà inesistente in data successiva all’anno 2001’).

In questa parte la contestazione è palesemente errata giacché non può essere censurata di falsità ideologica una proposizione, come quella riportata che, disponendo l’occupazione temporanea di un’area,  si atteggia chiaramente come manifestazione dispositiva dell’autorità !

Laddove poi il p.m. afferma che il provvedimento di occupazione temporanea – nel riferirsi alla particella 42 fl. 59 – ‘faceva risultare che detta particella era stata nel passato autorizzata nella sua estensione massima’ e così ‘consentiva di estendere fittiziamente l’area di discarica oltre i limiti effettivamente autorizzati nel passato’  dice qualcosa che potrebbe astrattamente configurare il delitto di falsità ideologica (si tratterebbe infatti di un’immutatio veri che incide su un presupposto cognitivo del provvedimento adottato) ma che non è adeguatamente riscontrato dagli atti.

Dall’attenta lettura dell’ordinanza n. 3/07 del Commissario Governativo non risulta infatti che la scelta dell’area da occupare sia stata condizionata dal fatto che essa fosse stata per il passato interamente (o parzialmente) autorizzata per lo smaltimento di rifiuti.

La premessa narrativa dell’ordinanza non richiama affatto questo presupposto che neppure può ritenersi implicito, dal momento che l’art. 5 della legge 6 dicembre 2006 n. 290 (‘Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 9 ottobre 2006 n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania’)  assegna al Commissario di Governo il potere di utilizzare e mettere in sicurezza sia ‘le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato - Prefetto di Napoli’ , sia ‘le ulteriori discariche che il commissario delegato può individuare per l’attuazione degli obiettivi fissati nel presente decreto’.

Non può dunque affermarsi che la pregressa autorizzazione dell’area rappresenti un presupposto indefettibile della scelta del sito da parte del commissario.

Ne discende che non può inferirsi dalla scelta operata (senza alcuna esplicitazione del presupposto costituito dalla pregressa autorizzazione) una falsità ideologica implicita del provvedimento commissariale.

 

5. la frode in pubbliche forniture indiziata a carico dei soggetti incaricati delle opere di  adeguamento del sito. riprova ulteriore dell’inadeguatezza del sito per la gestione dello smaltimento in condizioni di sicurezza ambientale

 

Una prova tangibile della fondatezza e dell’attualità delle osservazioni tecniche del dr. Orrico si ricava dalle conversazioni intercettate dall’A.G. di Forlì nell’ambito del procedimento n. 1341/07 r.g.n.r., trasmesso per competenza al P.M. sede in data 6.6.07.

Le conversazioni rilevanti intercorrono tra:

-         G. G., titolare della discarica Sogliano Ambiente s.r.l. di Forlì e rappresentante del Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro aggiudicatario dei lavori di adeguamento del sito di discarica autorizzato dal Commissario per l’emergenza (vedi sul punto l’ordinanza n. 75 del 16.3.2007);

-         D’I. G., rappresentante della COCEREST s.p.a., subappaltatrice degli stessi lavori.

Le conversazioni risultano pienamente utilizzabili alla stregua dei motivati decreti autorizzativi emessi dal GIP di Forlì, allegati al fascicolo trasmesso dall’A.G. romagnola, per indagini relative alla violazione dell’art. 260 D. Lgs.,vo 152/06.

Dagli stralci di conversazioni riportati nell’informativa del 3.9.07 emerge che le opere di adeguamento non implicano la reale messa in sicurezza dell’area e consistono piuttosto nella realizzazione di coperture e impermeabilizzazioni inidonee alla reale risoluzione degli inconvenienti ambientali sedimentatisi nel corso degli anni.

Nella conversazione n. 30 del 15.3.07 D’I. si lamenta delle pretese della struttura commissariale inerenti un maggiore spessore dello strato di argilla: ‘mi sono incazzato con loro…nel dire…senti noi un metro e 85 di argilla l’abbiamo messo, l’abbiamo provato…scavando…quindi voi che dite? …Ci volete fare altre lavorazioni…io preferisco lasciare il lavoro e andare via…perché fallisco…voi che dite? Poi se queste lavorazioni voi ce le riconoscete…noi siamo pronti anche a fare dei sacrifici coi nostri mezzi con il nostro personale’.

Rispondendo al collaboratore G. evidenzia i problemi strutturali del sito che si pretende di adeguare per la destinazione a discarica: ‘il problema è che non c’è la compattazione…non c’è la compattazione e quindi non hai messo a regola d’arte…in opera il materiale…non abbiamo messo a regola d’arte…in opera il materiale…questo è il problema…’.

D’I. replica: ‘ma si sono resi conto che non è stato possibile nei giorni…che abbiamo lavorato, avere un prodotto a perfetta regola d’arte…’.

Dalla conversazione n. 112 del 17.3.2007 affiora il tema delle giacenze pregresse che impedisce l’esecuzione di un adeguamento capace realmente di contenere o controllare il rischio per le matrici ambientali:

D’I.: ‘allora Giovanni, sabato scorso ho chiamato Michele…ho detto Michele allargatevi un poco…mettiamogli un trenta centimetri di argilla sopra e quella lì compattiamolo…lo sai che cosa hanno fatto? Hanno scavato! Allora la merda si è allargata (…) io quando tu hai detto questo poi ci ho pensato su, ho detto ‘noi se andiamo a scavare dopo per compattarla, quella roba diventa un casino, invece se ci andiamo sopra e portiamo il fondo finito anche con la ghiaia…quelli non se ne accorgono’.

 

Le conversazioni appena riportate cospirano con i risultati analitici sopra riportati nell’ escludere che le opere di impermeabilizzazione descritte negli atti progettuali approvati dalla struttura commissariale, in una serie di reports  di controllo del consorzio ACSA CE3, nella relazione di perizia stragiudiziale redatta dall’ing. D. P. (allegata all’integrazione atti del 24.10.07) abbiano garantito l’effettiva sicurezza ambientale dell’impianto.

 

6. la relazione del Prefetto di Caserta al Commissario Straordinario di Governo datata 28 ottobre 2006. capo n) della richeista del p.m.

 

Confrontata con le illustrate risultanze dell’indagine, pare quanto meno lacunosa la relazione indirizzata al Commissario Straordinario di Governo dal Prefetto di Caserta dr. S. in data 28.10.06 (prot. 18883/15.5./E.R./Gab.) .

In quella relazione il Prefetto di Caserta riportava i risultati di uno studio condotto da funzionari dell’Amministrazione Provinciale e della struttura commissariale secondo il quale l’ex cava tufacea gestita in località Lo Uttaro dalla Società Ecologica Meridionale s.r.l. si presentava libera da rifiuti, munita di impermeabilizzazione su tutto l’invaso, dotata di una capacità ricettiva di 400mila mc., immediatamente utilizzabile per lo smaltimento della frazione organica di rifiuti solidi urbani (relazione allegata alla memoria depositata dall’avv. Adinolfi in data 10.4.07 a fl. 62 del fascicolo principale).

Ciò non autorizza l’addebito di falso ideologico per induzione formulato dal P.M. con riferimento all’attività del gruppo di lavoro (composto dai dott.ri D.B., P., PI., T.) che svolse l’attività istruttoria propedeutica alla redazione dell’elaborato sottoscritto dal Prefetto S.

Non sono stati acquisiti gli atti in cui si sostanziò detta istruttoria, né è stato sentito il prefetto che sottoscrisse la relazione.

Non è dato dunque stabilire quali verifiche furono poste a fondamento della scheda tecnica relativa all’ex cava Mastropietro, né se la rilevata immutatio veri debba ascriversi al dolo di qualcuno dei funzionari indagati ovvero ad errori o confusioni determinate dalla complessa storia amministrativa e gestionale del sito.

Lo stesso avv. Adinolfi, nella memoria del 10.4.07 (fl. 62), censura l’inesattezza della relazione prefettizia propedeutica alla scelta dell’ex cava Mastropietro come sito di smaltimento sulla base di considerazioni inerenti la mancata raccolta del percolato accumulatosi nel corso della gestione privatistica della discarica e dell’interramento o dell’occultamento dei rifiuti sversati nel corso degli anni precedenti: dati questi di evidenza non immediata che poterono incolpevolmente sfuggire ai componenti del gruppo di lavoro nell’ipotesi in cui il loro compito di accertamento non abbia implicato carotaggi e accertamenti tecnici approfonditi.

Non essendo stata fornita notizia alcuna né sui limiti dell’accertamento delegato al gruppo né sul contenuto degli atti con i quali detto accertamento fu eseguito, deve presumersi allo stato la buona fede o, al più, la superficialità degli accertatori.

 

7. la discarica in località lo uttaro come centro di un’attività organizzata per la gestione abusiva d’ingenti quantitativi di rifiuti. capo b) della richeista del p.m.

 

Il coacervo dei dati indiziari inerenti la pregressa abusiva gestione del sito, i residui contaminanti della pregressa e dell’attuale gestione, l’inadeguatezza delle opere di impermeabilizzazione eseguite e collaudate in epoca recente cospirano nel fondare un giudizio (almeno indiziario) di illiceità dell’impianto.

La gestione commissariale non è infatti esentata dai compiti istituzionali di salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica ordinariamente previsti dalla legge 36/03.

Una lettura anche sommaria della legge 6 dicembre 2006 evidenzia come l’utilizzo dei siti di discarica individuati dalla struttura commissariale non possa essere mai disgiunta dalla ‘messa in sicurezza dei medesimi’ e come la scelta dei siti non possa prescindere da una valutazione affidabile ‘del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione’, con il corollario del dovere commissariale, nel disporre l’apertura di nuovi impianti, di valutare ‘prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse’ rispetto a quelle che risultino sature o contaminate (vedi l’articolo 5 della legge citata).

Non può dunque dubitarsi del fatto che la conclamata insicurezza ambientale dell’impianto ne comporti la sostanziale e oggettiva illiceità anche in epoca di gestione emergenziale.

E’ d’altro canto pacifico che il requisito dell’abusività della gestione sia compatibile con l’esistenza di titoli autorizzatori formali come quelli emessi dal Commissario di Governo nel caso in esame.

La S. C., nelle poche pronunce finora emesse sull’argomento, ha costantemente propugnato un’esegesi sostanziale del requisito dell’abusività.

In una pronuncia emessa il 16.12.05 la Terza Sezione Penale, nel procedere ad una ricognizione didascalica degli elementi costitutivi della fattispecie astratta, comprende nella nozione di attività di gestione abusiva quella clandestina (esercitata cioè in mancanza di titolo autorizzatorio ovvero in presenza di un titolo scaduto o palesemente illegittimo); ma anche quella ‘apparentemente legittima’ (Cass., III, 16.12.05 n. 4503/06, imp. Samarati, est. Postiglione).

Il concetto è perspicuamente ripreso in altra più recente pronuncia con la quale si annulla un provvedimento del Tribunale del Riesame di Palermo confermativo del rigetto di richiesta cautelare del P.M., provvedimento che era stato emesso sull’erroneo presupposto della non configurabilità dell’art. 53 bis D. Lgs.vo n. 22/97 in presenza di un’attività di gestione del rifiuto (trattavasi in particolare del trattamento del percolato in una discarica gestita da Azienda Municipalizzata) autorizzata, ma svolta in violazione delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio.

Il caso rientrava esclusivamente – secondo il giudice dell’appello cautelare – nella portata della fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 51 co. 4° D. Lgs.vo 22/97 (odierno art. 256 co. 4° del D. Lgs.vo n. 152/06).

 

Nell’annullare il provvedimento di merito, la S.C. osserva: ‘ Le condotte sanzionate dall’art. 53 bis si riferiscono a qualsiasi gestione di rifiuti e non sono limitate a quelle svolte al di fuori delle prescrizioni della autorizzazione; pertanto la fattispecie di reato in esame comprende, oltre all’attività clandestina o avente ad oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le concrete modalità in cui si esplicano, risultino totalmente difformi dal contenuto della autorizzazione sì da non poter essere giuridicamente riconducibili alla stessa. Consegue che il principio di diritto enucleato dal tribunale, per il quale il delitto di cui all’art. 53 bis è connotato dalla mancanza di autorizzazione, non é condivisibile. I Giudici avrebbero dovuto analizzare, pur in presenza di un titolo abilitativo quali fossero le difformità, in termini quantitativi e qualitativi, della gestione dei rifiuti rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione e verificare se la condotta dell’indagato fosse ontologicamente diversa da quella autorizzata’ (Cass., III, 7.2 – 7.4.06 n. 12433, imp. Costa, est. Squassoni).

 

Ricorrono nel caso in esame anche i requisiti organizzatori e quantitativi del tipo criminoso descritto dall’art. 260 D. Lgs,.vo 152/06.

 

Dal report ACSA CE 3 datato 6.7.07 (allegato alla missiva del Comitato Emergenza Rifiuti in data 13.7.07) si deduce che – nel periodo compreso tra il 22 aprile e il 3 luglio 2007 – sono stati conferiti presso la discarica in oggetto 73mila728 tonnellate di rifiuti provenienti dal solo impianto di trattamento gestito dalla FISIA Italimpianti in Santa Maria Capua Vetere.

 

Alla data del 17 settembre 2007 il volume totale dei rifiuti trattati dall’impianto in oggetto risulta pari a 164mila655 tonnellate, provenienti dall’impianto di Santa Maria Capua Vetere, dal sito di trasferenza del Parco Saurino di Santa Maria La Fossa, dall’impianto di trasferenza ubicato nella stessa località Lo Uttaro (vedi la relazione stilata da Del Piano per l’ACSA CE 3 in data 8.10.07).

 

I numeri integrano senza dubbio il requisito dell’ingente quantità dei rifiuti abusivamente trattati richiesto dalla fattispecie delittuosa.

 

La finalità di profitto perseguita dal consorzio ACSA CE 3 è documentata dagli atti relativi al bilancio 2006. Nella relazione sulla gestione di bilancio si legge che ‘dal mese di aprile 2007 la discarica in località Lo Uttaro è operativa e la gestione e lo sfruttamento della stessa sono stati affidati dal Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania al Consorzio A.C.S.A. CE/3; pertanto le previsioni per il futuro prossimo venturo sono comunque positive’.

 

Ulteriori profili di profitto si riferiscono alle imprese che curano il trasporto dei rifiuti dagli impianti della FISIA di Santa Maria Capua Vetere, dal Parco Saurino e dal sito di trasferenza in località Lo Uttaro.

Rispetto a tutti questi centri d’interesse può affermarsi, almeno a livello del fumus sufficiente per l’emissione del decreto di sequestro preventivo, la finalità di profitto dedotta nel dolo specifico che si atteggia quale elemento costitutivo del delitto in esame.

 

7. il ‘disastro ambientale’. capi e) – e bis).

In relazione alle contestazioni del P.M. relative alla violazione dell’art. 434 c.p. (sub specie didisastro innominato’), questo Giudice ritiene di richiamare i dubbi sulla costituzionalità della norma rispetto al principio costituzionale di tassatività – precisione (art. 25 Cost.) che formano oggetto dell’ordinanza di rimessione emessa dal sottoscritto in data 7.12.06 (pubblicata in G.U. n. 38 del 5 ottobre 2007), ordinanza pendente innanzi alla Corte Costituzionale.

La pronuncia della S.C. riprodotta dal P.M. nella richiesta cautelare non supera quelle perplessità.

Non si ritiene di investire nuovamente la Corte Costituzionale della questione per l’evidente irrilevanza della medesima ai fini della presente decisione, dal momento che il provvedimento richiesto dal p.m. può essere emesso sulla base di altri titoli di reato dei quali si ritiene sussistente il fumus.

 

8. presupposti funzionali della misura reale

Il sequestro dell’impianto indicato in oggetto s’impone innanzitutto per prevenire la prosecuzione dei reati di gestione abusiva dell’attività di smaltimento e le ulteriori conseguenze che gli illeciti penali ravvisati proiettano in termini di esposizione a pericolo delle matrici ambientali e della salute dei cittadini.

Questi profili funzionali trovano autorevole avallo nelle considerazioni spese dal Tribunale di Napoli nell’ordinanza resa ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c. in data 19 luglio 2007.

Deve aggiungersi che le divisate violazioni dell’art. 256 D. Lgs.vo 152/06 comportano la confisca obbligatoria dell’area sulla quale sorge l’impianto.

Ne discende che il sequestro preventivo trova ulteriore giustificazione ai sensi dell’art. 321 co. 2 c.p.p.

P.Q.M.
 

Dispone il sequestro preventivo dell’impianto e dell’area di discarica ubicata in Caserta località Lo Uttaro in relazione alle violazioni contestate ai capi A), B), D), F) della richiesta presentata in data 17.9.07, integrata in data 24.10.07.

Dispone che il presente decreto sia trasmesso, in duplice copia, al p.m. per l’esecuzione.

 
Santa Maria Capua Vetere, 13 novembre 2007
Il Giudice
Dr. Raffaele Piccirillo