TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 871 del 15 dicembre 2009
Rifiuti. Bonifiche e proprietario dell'area

L’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale») nel richiedere un “provvedimento motivato”, impone all’Amministrazione di specificare quale delle fattispecie ivi previste e quali presupposti di fatto legittimino l’accollo all’incolpevole proprietario delle spese conseguenti alla bonifica dell’area inquinata; occorre, insomma, che il privato e, su sua eventuale richiesta, il giudice siano messi in grado di comprendere le concrete ragioni per le quali gli oneri di bonifica non sono stati fatti gravare sul responsabile dell’inquinamento, onde consentire loro la verifica della conformità della decisione al modello legale.
N. 00871/2009 REG.SEN.
N. 00343/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 343 del 2008 proposto da Labate Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Piva e dall’avv. Antonio Andreoli, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Parma, via XXII Luglio n. 3;

contro

il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;

nei confronti di

Fallimento Metalfer, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. gen. n. 186242 del 24 ottobre 2008, con cui il Direttore del Settore Mobilità e Ambiente del Comune di Parma ha richiesto al ricorrente l’effettuazione di un “piano di caratterizzazione” relativamente ad area interessata da una pregressa discarica;

dell’allegato “progetto di intervento di caratterizzazione e verifica dello stato di messa in sicurezza dell’area ex Metalfer”;

di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, dipendente, presupposto o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 17 novembre 2009 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Ritenuto necessario verificare lo stato e l’efficienza generale della messa in sicurezza di un’area a suo tempo oggetto di un intervento di bonifica perché sede di discarica contenente rifiuti speciali pericolosi, il Comune di Parma richiedeva al ricorrente, attuale proprietario dell’area, l’esecuzione di un “piano di caratterizzazione” da avviare entro trenta giorni, con l’avvertenza che, in caso di inerzia, l’Amministrazione avrebbe provveduto d’ufficio e che, per non essere possibile il recupero dei relativi oneri dal Fallimento Metalfer – responsabile dell’inquinamento –, si sarebbe rivalsa sul proprietario (v. provvedimento prot. gen. n. 186242 del 24 ottobre 2008, a firma del Direttore del Settore Mobilità e Ambiente).

L’interessato ha proposto impugnativa avverso il provvedimento comunale, nonché avverso il piano di caratterizzazione allegato. Imputa all’Amministrazione di avere erroneamente applicato l’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e di non avere fornito sufficiente motivazione alla sua decisione, per non avere dimostrato l’assoluta preclusione ad imporre la bonifica e le relative spese all’autore del fatto inquinante, generica essendo la dichiarazione di impossibilità del recupero dal Fallimento Metalfer, precedente proprietario e responsabile dell’inquinamento. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.

L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2009 (ord. n. 11/09).

All’udienza del 17 novembre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Dispone l’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale») che “il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”. Pertanto, nel richiedere un “provvedimento motivato”, la norma impone all’Amministrazione di specificare quale delle fattispecie ivi previste e quali presupposti di fatto legittimino l’accollo all’incolpevole proprietario delle spese conseguenti alla bonifica dell’area inquinata; occorre, insomma, che il privato e, su sua eventuale richiesta, il giudice siano messi in grado di comprendere le concrete ragioni per le quali gli oneri di bonifica non sono stati fatti gravare sul responsabile dell’inquinamento, onde consentire loro la verifica della conformità della decisione al modello legale.

A tale obbligo formale il Comune di Parma si è nella circostanza attenuto, dal momento che ha indicato quale specifico impedimento si opponeva all’esercizio proficuo della ripetizione delle spese nei confronti del responsabile dell’inquinamento (“…nel caso di inerzia della proprietà, il Comune di Parma procederà d’ufficio rivalendosi poi sull’immobile su cui grava onere reale previsto dalla legge, non essendo possibile recuperare dette somme dal Fallimento Metalfer …”). Che, del resto, i presupposti di fatto di dette conclusioni corrispondessero al reale stato delle cose è stato confermato dall’Amministrazione con il deposito, nel corso del giudizio, di una dichiarazione del curatore circa l’incapienza del fallimento (v. nota in data 8 gennaio 2009), documento che sottrae a censure l’esito dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, in qualsiasi modo la stessa si fosse svolta. Né, d’altra parte, occorreva un apposito atto di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, perché ciò che conta in tali casi è che emerga un’oggettiva e certa infruttuosità, anche se non formalizzata, dell’azione di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento.

Per le esposte considerazioni, il ricorso va respinto.

La peculiarità della controversia, anche alla luce dell’inesistenza di precedenti giurisprudenziali in materia, rivela la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009