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T.A.R. TOSCANA, Sez. II sent. 2619 del 27 maggio 2005

Rifiuti - Discariche e D.Lv 36/2003. Discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore e conferimento di rifiuti di nuova classificazione

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2619 REG. SENT.

ANNO 2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 586 REG.RIC.

PER LA TOSCANA

- SEZIONE II -

ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 586/2004 proposto da

S.P.A. RI. MA. VI.

rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Fantigrossi, Stefano Grassi, Franco Giampietro, Sonia D'Angiulli e Claudio Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Corso Italia n. 2;

c o n t r o

- la PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Poli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dello Studio n. 8;

- il DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Dirigente pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca n. 2 del 09.01.2004, avente ad oggetto "Piano di adeguamento alla direttiva Discariche di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 Diniego" nonché del verbale della Conferenza Provinciale Rifiuti del 10.12.2003 (non conosciuto, richiesto in copia alla provincia), e di ogni altro atto pregiudizievole preordinato, consequenziale e connesso

nonche' per il risarcimento dei danni

che possono derivare dall'adozione e dell'esecuzione degli atti impugnati, in quanto non compensati dal richiesto provvedimento cautelare;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 30 marzo 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti F. Giampietro, S. D'Angiulli e L. Corsi delegato da G. Poli;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorso espone quanto segue.

La Mar S.r.l. società mista (Camera di Commercio di Massa Carrara, Comune di Montignoso (MS) Consorzio per la zona industriale Apuana) veniva autorizzata, dalla province di Massa Carrara e di Lucca, a realizzare una discarica di II categoria, tipo B, per due terzi nel Comune di Montignoso (MS) e, per il rimanente, nel Comune di Pietrasanta (LU).

Per la parte di discarica ricadente nella Provincia di Lucca la ricorrente ha chiesto l’approvazione di una variante in corso d’opera e contestuale autorizzazione. La domanda e le relative asseverazioni della Ri.Ma.Vi. sono state esaminate dalla Conferenza provinciale per i rifiuti, che ha reso il proprio parere (15.07.03); al termine del procedimento la Provincia, con determinazione dirigenziale n. 173/03, ha disposto di approvare il progetto e di classificare l’impianto come discarica per inerti, autorizzandone la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate. Tale determinazione è stata impugnata innanzi a questo Tribunale (ric. n. 1909/03).

Successivamente la società Rimavi ha presentato (istanza 5.9.03) un piano di adeguamento, riproponendo (al punto 2.5 della domanda) inoltre la classificazione per rifiuti non pericolosi; al termine del procedimento l’Amministrazione ha però respinto il piano, confermando la classificazione della discarica per materiali inerti (det. n. 2 del 9.1.04).

L’interessata ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:

1. Violazione di legge (art. 17 D.Lgs n. 36/2003 in relazione all'art. 14 della direttiva 31/1999/CE del Consiglio). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

2. Violazione di legge (artt. 4, 7 comma 3 e 17, comma 2, lett. b) e comma 4, del D.Lgs n. 36/2003 e del D.M. 13 marzo 2003) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza assoluta di motivazione e per contraddittorietà.

3. Violazione di legge (artt. 4 e 7 nonché artt. 1, comma 4, del decreto 13.03.2003) nella parte in cui si limita l'ammissibilità delle tipologie dei rifiuti in discarica anche se conformi alla classificazione dilla discarica.

A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.

Si è costituita in giudizio l’ Amministrazione intimata , resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 30 marzo 2005 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.

D I R I T T O

1- Può prescindersi dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dall’Amministrazione intimata, atteso che il ricorso è infondato nel merito.

2 - Il primo ordine di censure lamenta che la Provincia non poteva tenere ferma la precedente classificazione, disposta a seguito della inapplicabilità del regime transitorio dell’art. 17 del d 36/03, ma , previa nuova istruttoria avrebbe dovuto esaminare il piano di adeguamento, come imposto dalla legge, art. 17, 4 c) e se inidoneo, disporre la chiusura dell’impianto a sensi dell’art. 12 comma 3, del decreto medesimo; la doglianza è infondata.

Risulta anzitutto dall’atto impugnato che l’Amministrazione ha proceduto ad una nuova istruttoria (acquisendo il parere della conferenza provinciale del 10.12.03) e come confermato in fatto dallo stesso ricorso. In ordine alla permanenza o meno dell’impianto come discarica per inerti devesi poi osservare che l’art. 12 del decreto citato , che in caso di inidoneità del progetto di adeguamento prevede la chiusura della discarica, non è applicabile alla fattispecie; essendo tale provvedimento adottabile ove sussistano gravi motivi di danno all’ambiente ed alla salute, resta infatti confermato che deve trattarsi di impianto in esercizio, mentre è pacifico che nella specie trattasi di impianto ancora in fase di realizzazione. tale situazione impediva peraltro la classificazione per inerti, sussistendo rispetto ad essa le condizioni progettuali, come in effetti verificate dall’Amministrazione sia con la precedente determinazione n. 173/03, mediante le relative prescrizioni, che con quella impugnata.

Il richiamo del provvedimento all’art. 12 è quindi conferentemente operato a giustificazione della mancata chiusura immediata della discarica, misura peraltro cui la ricorrente non pare avere interesse e comunque in contrasto con la possibilità ex lege di realizzare, anche alla stregua del sopravvenuto decreto n. 36, anche solo un impianto per inerti nel rispetto delle prescrizioni sino ad oggi impartite.

- Si duole inoltre la Rimavi del mancato esame del piano di adeguamento, che al contrario di quanto ritenuto dalla Provincia, vedrebbe gli elementi ritenuti mancanti essere invece conformi requisiti costruttivi posti dal decreto.

Dell’esame del piano si è già detto, ma la censura è infondata anche riguardo ai requisiti necessari. Ed invero il parere della Conferenza provinciale dei rifiuti 10.12.03 (sia pure espresso mediante rinvio al precedente verbale 15.7.03), sul quale si fonda in primis la determinazione impugnata, ha evidenziato la permanenza di criticità ambientali (idrogeologiche ed ecologiche) rispetto alla proposta di realizzare una discarica non semplicemente per inerti ma per rifiuti non pericolosi. Né sussiste la contraddizione logica sostenuta dalla ricorrente tra l’esistenza di un grave rischio ecologico e l’aver autorizzato un impianto per materiali inerti, dal momento che è qui evidente l’espressione di un giudizio tecnico per il quale evidentemente i secondi proprio per la qualità di inerti non rappresentano rischi di inquinamento (cfr. il parere citato), i quali sono potenzialmente insiti in qualunque tipologia di rifiuti, anche “non pericolosi”.

- Parimenti con riferimento ai rischi rilevati , sostiene la Rimavi che essi non sarebbero gravi o comunque tali da giustificare l’impugnato diniego, considerato che il sito è già stato riconosciuto idoneo dalle precedenti autorizzazioni progettuali rilasciate per la realizzazione dell’impianto. Ad avviso del Collegio, tuttavia, il diniego di estendere l’ambito e quindi il carico dei materiali trattabili, cui tendeva la domanda della società istante, può poggiare sufficientemente anche su rischi non elevati ma pur presenti, i quali sia sul piano logico che sotto il profilo della normale prudenza nella gestione e nel controllo dell’impianto costituiscono elementi sufficienti a sostenere un esercizio in senso negativo da parte dell’Amministrazione della propria discrezionalità tecnica. La problematica che veniva in rilievo non era infatti quella della idoneità in generale del sito ad essere interessato da un’autorizzazione a realizzare l’impianto proposto, ma quella di verificare se l’incremento del carico derivante dalle modificazioni progettuali proposte e riferite alla possibilità di trattare anche altri materiali, fosse compatibile con il decreto n. 36 e la nuova classificazione richiesta.

Occorre infatti considerare che l’Amministrazione era chiamata alla valutazione di un progetto modificativo di quello precedente ed in senso ampliativo della tipologia dei materiali dei quali si richiedeva il trattamento; in tale prospettiva costituisce apprezzamento non illogico che determinate “criticità” del sito , originariamente presenti ma non ostative all’insediamento di un impianto nei termini a suo tempo previsti, possano diventare tali ove dell’impianto venga a realizzarsi un rilevante potenziamento, con sensibile incremento del carico del sito. D’altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il piano di adeguamento richiesto (per le discariche già esistenti) dal terzo comma dell’art. 17 del decreto n. 36/03, pur non potendo incidere sulla localizzazione degli impianti preesistenti (dato di fatto oggettivamente non rimuovibile ma altrettanto estraneo alle ragioni del provvedimento ed in effetti da questo non inciso), ne impone cionondimeno le conformazioni possibili alle disposizioni del decreto, sancendo (art. 9, comma 1, lett. a) il rispetto dell’allegato 2; questo, con specifico riferimento alla protezione del terreno e delle acque (punto 2.4) prevede il criterio che la progettazione di una discarica soddisfi le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e prescrive, con riguardo ai criteri di stabilità (punto 2.7) la verifica dei pendii ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici.

- Lamenta poi la ricorrente l’omessa motivazione del giudizio di non conformità tecnica della discarica al decreto n. 36 con specifico riferimento alla barriera di confinamento; tale profilo costituisce tuttavia espressamente una ragione ulteriore del diniego che, come già rilevato, poggia comunque autonomamente sulle altre criticità individuate dall’Amministrazione.

- Con l’ultimo mezzo la società istante lamenta l’illegittima limitazione della tipologia dei rifiuti inerti (ristretta, dal punto 4 della termina dirigenziale ai derivati del marmo (marmettola) ed ai rifiuti alluvionali) con esclusione degli altri tipi di rifiuti inerti che invece sarebbero consentiti ai sensi dell’art. 2 del DM 13.3.03 (recante Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), secondo un principio di stretta corrispondenza tra tipologia dei rifiuti e classificazione della discarica.

Fermo restando il giudizio di compatibilità dell’Amministrazione (ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato DM è chiamata a dare sui materiali ammissibili) , nella specie deve tuttavia rilevarsi che sul punto la determina impugnata ha natura meramente ed espressamente confermativa della determina n. 173/03 che detta limitazione aveva già previsto; la censura è perciò inammissibile.

3- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. La sufficiente complessità delle questioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 30 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

RAFFAELE POTENZA - Presidente f.f. est.

VINCENZO FIORENTINO - Consigliere

STEFANO TOSCHEI - Primo referendario

F.to Raffaele Potenza

F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2005

Firenze, lì 27 maggio 2005

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

F.to Silvana Nannucci