Rifiuti. Obbligo di rimozione dall'arenile
REPUBBLICA ITALIANA |
N.
661-05 Reg. Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima
, ha pronunciato la seguente S E N T E
N Z A |
N.
716 Reg. Gen. ANNO
2005
|
sul
ricorso n.716/2005
Sezione Prima, proposto dal MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI,
in persona del Ministro pro tempore, e dall’ASSESSORATO TERRITORIO E
AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore,
rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso la cui sede di via De Gasperi n.81 sono ex lege domiciliati
C O N T R O
-
il Comune di Petrosino (TP), in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito
in giudizio;
per l'annullamento (previa
sospensione)
-
dell’Ordinanza dirigenziale n.23 del 23.12.2004, comunicata in data 5.1.2005,
adottata dal Dirigente del IV settore del Comune di Petrosino, con la quale si
ordina al Demanio Pubblico dello Stato, ramo Marina Mercantile, quale
proprietario del lotto di terreno, di provvedere alla rimozione, all’avvio al
recupero o smaltimento dei rifiuti giacenti presso la sua proprietà sita in C.da
Fossanave e, nel contempo, al ripristino dello stato dei luoghi;
Visto
il ricorso, notificato in data 04.03.2005 e depositato in data 25.03.2005, con i
relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore alla camera di consiglio del 05
aprile 2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente
in udienza l’avv.to dello Stato
Massimo Rubino per le Amministrazioni ricorrenti;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con
ricorso ritualmente notificato e depositato le Amministrazioni ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, previa
sospensiva, deducendo i seguenti censure:
-
Violazione di legge – difetto di legittimazione passiva – Eccesso di
potere per travisamento dei fatti.
L’amministrazione
intimata non si è costituita in giudizio.
Ha
chiesto parte ricorrente, previo accoglimento della istanza di sospensione,
l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
D I R I T T O
Ritiene,
in via preliminare, il Collegio che il giudizio possa essere definito con
sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 26 L. 6.12.1971 n.
1034, siccome modificato dall'art. 9 L. 21.07.2000 n. 205, in esito alla camera
di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del
contraddittorio ed attesa la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale evenienza.
Ritenuto:
- che con
l’ordinanza impugnata il Comune di Petrosino, per la parte che qui rileva, ha
ordinato al Demanio Pubblico dello Stato – ramo Marina Mercantile – di
provvedere, entro 15 giorni dalla notifica, alla rimozione, all’avvio al
recupero o allo smaltimento dei rifiuti giacenti presso la proprietà sita in
C/da Fossanave, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.22/97;
-
che, ai sensi dell’art.14 D.Lgs 22/1997, chiunque abbandona e/o
deposita rifiuti sul suolo “è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”;
- che, ai sensi del D.P.R. n.684/1977, il demanio marittimo è
stato trasferito alla Regione Siciliana, cui competono tutte le attribuzioni di
merito, per il cui esercizio l’amministrazione regionale si
avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti;
- che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli
artt.3 D.P.R.915/1982 e 160 L.R.25/1993 l’onere di provvedere alla pulizia del
litorale della Sicilia ricade rispettivamente sui Comuni, per i tratti compresi
entro il perimetro urbano, e sulle Province, per i tratti esterni a tale
perimetro;
-
che, ai sensi del comma 3 art.160 L.R.25/1993, l’obbligo ricadente sulle
province regionali in ordine alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
priorità per quelli abbandonati lungo i litorali marini e le aree naturali
protette (Comma 2 art.160), può essere esteso anche ad interventi di
risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di
discariche abusive;
-
che la materia de qua è
stata, altresì, regolamentata dall’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente con numerose circolari, tutte confermative dell’obbligo ricadente
rispettivamente sui Comuni rivieraschi e le province regionali, per le
rispettive competenze, in ordine allo smaltimento dei rifiuti e la pulizia del
demanio marittimo (Circolare Assesoriale n.28214 del 6 aprile 1994; Circolare
Assessoriale n.86380 del 9.1..94; Nota Assessoriale n.7500/u del 1.4.95 -
Smaltimento rifiuti giacenti sul demanio marittimo art.160 L.R.25/93 – e
successivo Parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliane
prot.11423 del 6/7/1995), come da documentazione versata in atti;
-
che la Capitaneria di Porto di Trapani, con nota del 17/01/2005 prot.00919,
avente oggetto “Ordinanza Dirigenziale n.23
emessa dal Dirigente IV Settore del Comune di Petrosino”, ha ribadito
quanto precede invitando, di conseguenza, il Comune di Petrosino e la Provincia
Regionale di Trapani, per la parte di rispettiva competenza, a provvedere alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché alla bonifica del litorale
interessato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa nota,
contestualmente sollecitando il Comune di Petrosino ad annullare in autotutela
l’ordinanza in epigrafe, siccome illegittima;
Considerato,
pertanto, che il ricorso è palesemente fondato, per cui va accolto e per gli
effetti va annullato il provvedimento impugnato, in quanto il Ministero
Infrastrutture e Trasporti –
Capitaneria di Porto di Trapani, destinatario del provvedimento, difetta di
legittimazione passiva in relazione alla Ordinanza in epigrafe, ricadendo
l’obbligo della pulizia e rimozione dei rifiuti urbani rilasciati da ignoti
sul demanio marittimo rispettivamente sui Comuni rivieraschi e sulle Province
regionali, come ampiamente provato in motivazione e come risulta altresì dalla
documentazione versata in atti;
Considerato di non fare applicazione della regola della soccombenza delle spese, tenuto anche conto del comportamento processuale dell’Amm.ne comunale intimata, che non ha resistito in giudizio;
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
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Spese
compensate.------------------------------------------------
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così
deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 05 Aprile 2005
, con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati:-----------------
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Giorgio Giallombardo - Presidente
-
Nicola Maisano - Referendario
-
Roberto Valenti - Referendario Estensore
Angelo
Pirrone, Segretario.
Depositata
in Segreteria il 27/04/2005
Il
Segretario
I.B.