TAR LAZIO SEZ. I Ordinanza n. 2318 del 7 maggio 2008
Comune di S.Arcangelo Trimonte c. Commissario Emergenza Rifiuti in Campania ed altri

Ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania n. 90 del 19.02.08



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:2318/2008
Registro Generale: 3439/2008


nelle persone dei Signori:

PASQUALE DE LISE Presidente
ROBERTO POLITI Cons.
MARIO ALBERTO DI NEZZA Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2008

Visto il ricorso 3439/2008 proposto da:
COMUNE DI S ARCANGELO TRIMONTE

rappresentato e difeso da:
ITRO AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 76
presso
JASONNA AVV. STEFANIA

contro

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede


e con l\'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI PADULI
rappresentato e difeso da:
DEL BASSO DE CARO AVV. UMBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA F.S. NITTI, 11
presso PESCITELLI AVV VINCENZO C/ STUDIO GIRARDI

per l\'annullamento, previa sospensione dell\'esecuzione,
delle Ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania n. 90 del 19.02.08 notificata a mezzo Carabinieri di Paduli il 22.02.08, dell’ordinanza n. 121 del 18.03.08, trasmessa al Comune a mezzo fax il 19.03.08 e la n. 153 del 1.04.08 tramessa a mezzo fax al Comune il 4.4.08 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di:

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI PADULI

Udito il relatore Primo Ref. MARIO ALBERTO DI NEZZA e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l\'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che l’impugnazione, tenuto conto delle deduzioni della difesa erariale, non sembra presentare apprezzabili profili di fumus boni juris, in quanto:
a) di fronte a leggi-provvedimento (come quella che individua il comune di localizzazione di una discarica) non sono precluse le facoltà di tutela giurisdizionale degli interessati (Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5499);
b) la questione di incostituzionalità dell’art. 33 d.l. n. 248/07 appare irrilevante, posto che lo stato emergenziale è stato prorogato con d.P.C.M. 28 dicembre 2007, non impugnato;
c) non sembra sussistere il lamentato difetto di istruttoria alla luce degli esiti delle indagini espletate (Arpac e Asl), che non permettono di ravvisare la dedotta compromissione dei valori indicati dall’istante (nemmeno in relazione alla caratterizzazione geotecnica, potendosi condividere l’assunto della resistente circa l’insussistenza, ai sensi del d.lgs. n. 36/2003, del divieto assoluto di utilizzazione delle aree “a rischio sisimico di prima categoria”);
d) il contesto emergenziale non sembra consentire il rilievo delle prospettate violazioni procedimentali;
e) l’amministrazione ha segnalato l’avvenuta attivazione delle procedure V.I.A. (v. mem. 5.5.2008 amm.);

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 07 Maggio 2008

IL PRESIDENTE:
IL RELATORE: