TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 363 del 15 luglio 2021
Rifiuti.Abbandono e colpa del proprietario dell'area
 
Il requisito della colpa postulato dall’art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006, ben può consistere proprio nell'omissione del controllo che altri non operino abusivamente sul suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni utile accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere ivi indebitamente depositati rifiuti nocivi


Pubblicato il 15/07/2021

N. 00363/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00192/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2017, proposto da:
Roberto Simone in proprio nonché quale erede di Gasbarri Maria unitamente a Simone Angelina e Simone Giovanni rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bucchianico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Romano, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti


per l'annullamento

dell'ordinanza n. 28 del 7 aprile 2017 del Comune di Bucchianico per la rimozione e smaltimento di rifiuti.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bucchianico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, e dall’art. 6 del d.l. n.44 dell’1.04.2021 che richiamano l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;

Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 25 giugno 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 192/2017, parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza n. 28 del 7.04.2017 con cui il Comune di Bucchianico intimava ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di diversa tipologia (terre e rocce di scavo, rifiuti di demolizione, residui di potatura) della cubatura di oltre 500 m.c. abbandonati in contrada Colle Marconi su terreno iscritto in catasto fg6 p.lla 4271 sottoposto a sequestro conservativo il 21.02.2017 nel procedimento penale 2548/2016 r.g.n.r..

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1)Erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto, violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, carenza e contraddittorietà della motivazione;

La motivazione del provvedimento è carente e contraddittoria. Gli accertamenti circa l’imputabilità a titolo di dolo o colpa della condotta ai destinatari devono essere effettuati in contraddittorio con gli interessati. Nella specie, benché l’amministrazione abbia consentito la presentazione di note che contraddicono il rapporto documentato dei Carabinieri Forestali, esse non sono state considerate poiché presentate oltre i dieci giorni dell’avvio del procedimento. Comunque è mancato alcun accertamento o verifica sull’elemento soggettivo della colpa in capo ai ricorrenti, dato che il provvedimento è stato adottato solo sulla base del rapporto della polizia giudiziaria del 21.02.2017.

2) Erronea e falsa applicazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, motivazione apparente, eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, assenza di dolo o colpa degli odierni ricorrenti;

Il proprietario è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di rifiuti, poiché l’ordine di ripristino è una sanzione di carattere ripristinatorio, ed è necessario un comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o colposo nell’inquinamento del proprietario.

3) Erroneità e travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione dei diritti partecipativi, violazione dell’art. 24 Cost.;

Le istanze che il privato ha presentato nel procedimento non sono state affatto ponderate.

I ricorrenti hanno segnalato all’amministrazione che tale ordinanza altera irrimediabilmente lo stato dei luoghi depauperando il diritto alla difesa degli odierni ricorrenti dal momento che l’eventuale bonifica dei luoghi e rimozione dei rifiuti deve avvenire solo successivamente all’eventuale accertamento delle responsabilità in sede penale.

Sulla base di tali motivi concludevano per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza cautelare n.104 del 19.07.217 veniva respinta la richiesta di sospensione cautelare per difetto di fumus.

Dichiarata l’interruzione del giudizio con ordinanza collegiale n.151 del’11.05.2020 per intervenuto decesso della ricorrente Gasbarri Maria, il giudizio veniva riassunto dai ricorrenti con atto notificato il 26.08.2020 e depositato il 10.09.2020.

Costituitosi il Comune di Bucchianico con memoria del 7.10.2020 si opponeva al ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Alla udienza pubblica del 25.06.2021 svoltasi in modalità da remoto il giudizio veniva introitato per la decisione.

2. Nel giudizio si controverte in ordine alla legittimità dell’ordinanza n.28 del 7.04.2017 con cui il Sindaco del Comune di Bucchianico ordinava ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 a Simone Roberto quale proprietario e Gasbarri Maria quale usufruttuaria di rimuovere dal loro suolo i rifiuti da demolizione per un cubatura superiore ai 500 m.c. riscontrati come da rapporto rimesso dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo” n.2013 del 21.02.2017 di sequestro preventivo del terreno di cui al foglio 6 p.lla 4271.

2.1 Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

Destituito di fondamento si appalesa innanzitutto il rilievo circa la dedotta violazione delle garanzie partecipative nel contraddittorio endoprocedimentale, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’amministrazione ha riscontrato motivatamente nel provvedimento impugnato la memoria del 19 marzo 2017 pervenuta a firma del Simone Roberto anche se tardiva, ivi opponendo che, le considerazioni ivi esposte erano in contraddizione con il rapporto dei C.C. sulla natura dei rifiuti e non giustificavano l’abuso perpetrato.

Sul punto pertanto la censura va disattesa.

2.2 Nel merito va confermato il giudizio anticipato nella fase cautelare circa la sussistenza dei presupposti nella specie per l’applicabilità dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 in tema di rimozione di rifiuti abbandonati.

Come noto, costituisce ius receptum che gli ordini di smaltimento dei rifiuti non possono essere indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione di tale sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione. Sotto questo profilo è stato infatti ripetutamente affermato che la disciplina contenuta nel predetto art. 192 del 2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una responsabilità oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturito l’abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione - per l’appunto - ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612 e 25 agosto 2008 n. 4061).

2.3 Tuttavia occorre considerare che se è pur vero che il dovere di diligenza gravante a carico al titolare del fondo non può arrivare al punto di richiedere un costante vigilanza, da esercitarsi quotidianamente, al fine di impedire ad estranei di penetrare nell’area e di abbandonarvi i rifiuti, ciò non toglie che debba pur sempre esigersi a carico del proprietario il rispetto di un onere di media diligenza la cui inosservanza è suscettibile di integrare l’elemento soggettivo della colpa.

Pertanto laddove sia comprovata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, un concreto obbligo per i proprietari diviene esigibile laddove sia riconducibile ad una responsabilità per dolo o per violazione delle regole di comune diligenza e prudenza.

Ed infatti la responsabilità configurata dall’art. 192 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 a carico dei proprietari e dei titolari di diritti reali o personali dei godimento (che concorre in solido con quella degli autori degli illeciti sversamenti) lungi dal qualificarsi quale responsabilità di tipo oggettivo presuppone l’imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa, quest’ultima configurabile ogni qual volta non siano state poste in essere le cautele necessarie ad evitare o limitare gli illeciti sversamenti sulle aree di propria titolarità.

2.4 Orbene, nella specie, il proprietario ricorrente a ben vedere non ha utilizzato la massima diligenza nella custodia del suolo di sua pertinenza, non essendosi attivato onde evitarne l’alterazione e l’abusivo utilizzo di terzi pur avendo dato atto nella memoria endoprocedimentale di essere a conoscenza delle circostanze contestatagli. Ciò in quanto, come si è anticipato nella fase cautelare, non può trascurarsi la circostanza che il terreno oggetto degli illeciti sversamenti di rifiuti si trovasse nelle vicinanze dell’abitazione del ricorrente, il quale, per le dimensioni rilevanti del deposito di rifiuti, per la loro tipologia (rocce da scavo, terra, rifiuti da demolizione), non poteva non essere a conoscenza dell’illecito utilizzo del suolo, e non ha dimostrato né nel corso del procedimento né nel presente giudizio di essersi attivato con la opportuna cura e diligenza onde predisporre ogni accorgimento utile ad impedirne l’uso illecito (recinzione, sistemi di controllo a distanza, vigilanza ecc…) o di aver denunciato tempestivamente gli sversamenti alle autorità competenti, peraltro in presenza di un suolo sensibile in quanto sottoposto a vincolo idrogeologico e ricadente per la maggior parte in zona agricola di rispetto paesaggistico ambientale.

Deve quindi ritenersi una responsabilità in proprio in capo al proprietario, poiché il requisito della colpa postulato dall’art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006, ben può consistere proprio nell'omissione del controllo che altri non operino abusivamente sul suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni utile accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere ivi indebitamente depositati rifiuti nocivi.

Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario dell’amministrazione resistente per anticipazione fattane.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del Comune di Bucchianico nella misura di complessive € 2000,00(duemila/00) oltre accessori se ed in quanto dovuti, il tutto con distrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere