TAR Lombardia (MI) Sez. IV sent. 41 del 13 gennaio 2010
Rifiuti. Abbandono

Il trasgressore del divieto di “abbandono”e “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” è, bensì, “tenuto a procedere alla rimozione, all\'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull\'area”, sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ai fini dell\'imputazione, al titolare di un diritto personale di godimento di una area, della responsabilità per i danni conseguenti all\'abbandono di rifiuti nell\'area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve sussistere quantomeno l\'elemento della colpa, L’ordinanza gravata, per contro, pretende di addossare la responsabilità della discarica ai ricorrenti, senza supportare tale determinazione da una adeguata istruttoria, idonea - come tale - a rivelare gli elementi che avrebbero indotto la stessa amministrazione a ravvisare la responsabilità degli istanti.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 00041/2010 REG.SEN.
N. 02260/1999 REG.RIC.
N. 03183/1999 REG.RIC.
N. 04057/2004 REG.RIC.
N. 02912/2005 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2260 del 1999, proposto da:
Bernardelli Cinzia, Bernardelli Giuseppe e Bernardelli Carlo, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Andena e Alberto Fossati, con domicilio eletto presso Carlo Andena in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28;

contro

Comune di San Fiorano, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;

e con l\'intervento di

ad opponendum:
Telli Carlo Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Giacinto Marchesi e Cesare Ribolzi, con domicilio eletto presso Cesare Ribolzi in Milano, via L. Ariosto n. 30;


Sul ricorso numero di registro generale 3183 del 1999, proposto da:
Telli Carlo Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Benussi e Giacinto Marchesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Marenghi in Milano, via Ciovasso n. 4;

contro

Comune di San Fiorano, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;
Provincia di Lodi, in persona del Presidente p.t., n.c.;

nei confronti di

Bernardelli Cinzia, Bernardelli Giuseppe e Bernardelli Carlo, non costituiti;


Sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2004, proposto da:
Bernardelli Cinzia e Giuseppe, rappresentati e difesi dall\'avv. Fabio Romanenghi, con domicilio eletto presso Fabio Romanenghi in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28;

contro

Comune di San Fiorano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall\'avv. Tiziano Giovanelli, con domicilio eletto presso Tiziano Giovanelli in Milano, C.so Monforte n. 16;
Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall\'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avv.ra Regionale in Milano, via F. Filzi n.22;

e con l\'intervento di

ad opponendum:
Barbiano di Belgiojoso Carlo, rappresentato e difeso dall\'avv. Luigi Garbagnati, con domicilio eletto presso Luigi Garbagnati in Milano, via S. Orsola, 8;
ad opponendum:
Telli Carlo Giovanni, rappresentato e difeso dall\'avv. Giacinto Marchesi, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Paola Ribolzi in Milano, via Ariosto n. 30;



Sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2005, proposto da:
Telli Carlo Giovanni, rappresentato e difeso dall\'avv. Giacinto Marchesi, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Cesare Ribolzi in Milano, via Ariosto n.30;

contro

Ministero dell\'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall\'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall\'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avv. ra Regionale in Milano, via F. Filzi n. 22; Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente (ARPA) - Lombardia - Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
A.S.L. della Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
Comune di San Fiorano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall\'avv. Tiziano Giovanelli, con domicilio eletto presso Tiziano Giovanelli in Milano, C.so Manforte n. 16;

nei confronti di

Bernardelli Cinzia, rappresentata e difesa dall\'avv. Fabio Romanenghi, con domicilio eletto presso Fabio Romanenghi in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28;
Bernardelli Giuseppe, n.c.;
Bernardelli Carlo, n.c.;

per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia:

- quanto al ricorso n. 2260 del 1999:

a) dell’ordinanza n. 3 del 18.05.1999, a firma del vice Sindaco del Comune di San Fiorano, con cui è stato ordinato agli esponenti di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero ed allo smaltimento degli inerti che sono risultati depositati da terzi in maniera incontrollata, in un’area appartenente all’Azienda Agricola Corradina, di cui gli stessi sono contitolari, nonché, al ripristino dei luoghi ed alla presentazione di un dettagliato Piano di bonifica dell’area interessata entro trenta giorni, nonché, di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;

- quanto al ricorso n. 3183 del 1999:

b) della stessa ordinanza sindacale n. 3 del 18/5/1999 cit. sub lett. a), limitatamente alla parte in cui attribuisce al ricorrente, per la sua mera qualità di proprietario del fondo “Cascina Corradina”, nel quale è stata attivata la discarica abusiva, una responsabilità solidale unitamente agli affittuari del fondo medesimo, ordinando allo stesso di presentare apposito piano di bonifica del sito inquinato; nonché, per quanto occorrer possa, della nota dell’8.04.1999, prot. 8075/99/592/98, del Dirigente del Settore Tutela Territoriale e Ambiente della Provincia di Lodi, diretta al Sindaco del Comune di San Fiorano, nella parte in cui non esclude il ricorrente dal novero dei responsabili della discarica abusiva di cui sopra;

- quanto al ricorso n. 4057 del 2004:

c) dell’ordinanza n.4/S/2004 del 29/5/2004, a firma del Sindaco del Comune di San Fiorano, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di presentare un piano per l’esecuzione delle operazioni necessarie per recuperare e/o smaltire i rifiuti abbandonati e depositati sul suolo di un’area appartenente all’Azienda Agricola Corradina di cui sono contitolari e, quindi, di procedere alle conseguenti operazioni di ripristino, entro il termine di trenta giorni dall’approvazione del piano medesimo da parte del Comune; nonché, di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, con particolare riguardo, occorrendo, alla nota della regione Lombardia del 10/5/2004 n.17433, richiamata dal cit. provvedimento;

- quanto al ricorso n. 2912 del 2005:

d) della medesima ordinanza sopra citata sub. lett. c), n.4/S del 29/5/2004, non notificata al ricorrente proprietario del terreno, così come imposto dall’art. 8, co.III°, del d.m. 25/10/1999 n. 471; nonché:

e) della delibera della Giunta del Comune di San Fiorano n. 3 del 01.02.2005, mai notificata al ricorrente e allo stesso rilasciata in copia il 28/06/2005, di approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo all’intervento di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, in località Cascina Corradina di San Fiorano, non avendo i responsabili della discarica ottemperato all’ordinanza di cui al precedente punto;

f) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, con particolare riferimento: f-1) alla delibera della Giunta del Comune di San Fiorano n. 77 del 07/12/2004, di approvazione del progetto preliminare della predetta bonifica, f-2) alla delibera di Giunta n. 78 del 29/12/2004 di “presa d’atto” del progetto definitivo - esecutivo, f-3) alla delibera di Giunta n. 66 del 30/9/2004, f-4) alla delibera di Giunta n.73 del 23.11.2004, documenti tutti rilasciati in copia al ricorrente il 28/6/2005, f-5) al verbale della conferenza di servizi tenutasi a Milano il 17/1/2005, in merito al progetto di bonifica in questione, f-6) alla relazione tecnico-descrittiva degli accertamenti eseguiti dall’ARPA Lombardia, Dipartimento provinciale di Lodi, in data 9.03.2004, f-7) alla relazione finale sullo stato del sito dell’ARPA, Dipartimento Provinciale di Lodi e f-8) alla nota prot. n. 3405 del 03.10.2005 del Responsabile del procedimento dei predetti lavori di bonifica e di ripristino dei luoghi.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Fiorano per i ricorsi nn. 4057/2004 e 2912/2005;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia nei ricorsi nn. 4057/2004 e 2912/2005;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell\'Ambiente e della Tutela del Territorio nel ricorso n. 2912/2005;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Bernardelli Cinzia nel ricorso n. 2912/2005;

Visti gli atti di intervento ad opponendum nei ricorsi nn. 2260/1999 e 4057/2004;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


I. I sigg.ri Bernardelli sono conduttori di un fondo ubicato nel Comune di San Fiorano, già di proprietà del sig. Carlo Barbiano di Belgioioso e acquistato, a far tempo dal dicembre del 1993, dal sig. Carlo Telli.

A seguito di un sopralluogo eseguito sul terreno in questione da parte della provincia di Lodi, veniva rilevata la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali ed urbani, cui faceva seguito l’adozione, da parte del Comune di San Fiorano, dell’ordinanza sindacale n.3 del 18/5/1999, in epigrafe specificata, nei confronti, sia, dei conduttori del fondo, sigg.ri Bernardelli, che del suo proprietario, sig. Telli.

II. I primi – sigg.ri Bernardelli - sono insorti contro la predetta ordinanza col ricorso n. 2260/1999, deducendone la illegittimità per i motivi come di seguito, in sintesi, rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell’art.14 del d.lgs. n.22 del 5.02.1997; violazione dell’art. 45, co.I°, del d.lgs. n. 80 del 31/3/1998 e dell’art. 6 co.II° L.n. 127/1997. Nullità per incompetenza. Difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990.

Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che, in seguito alla riforma “Bassanini”, l’adozione degli atti di gestione – a cui sarebbe riconducibile l’ordinanza prevista dall’art. 14 del decreto “Ronchi” - sarebbe stata attratta nella competenza dei dirigenti, mentre nel caso in esame, l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 14 cit., è stata assunta dall’organo politico dell’ente. Né si può fondatamente sostenere – sempre secondo gli esponenti - che si tratti di ordinanza “extra ordinem”, difettandone del tutto in essa i presupposti della contingibilità ed urgenza, trattandosi di situazione risalente nel tempo e in relazione alla quale non è stato rilevato alcun pericolo per la salute pubblica.

2) violazione dell’art. 14, co.III°, d.lgs. n.22/1997; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione carente e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990.

Ciò, in quanto l’ordinanza in esame non conterrebbe alcuna valutazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti in relazione all’inquinamento contestato. Sarebbe stata, inoltre, del tutto omessa la comunicazione di avvio del procedimento, senza palesare le ragioni di urgenza giustificative di tale omissione. Da ciò anche le gravi carenza istruttorie del procedimento medesimo, che ulteriormente denotano l’illegittimità dell’atto qui contestato.

3) violazione dei principi in tema di irretroattività delle sanzioni amministrative e di legalità. Falsa applicazione del d.lgs.n.22/1997.

Ciò, in quanto il fatto sanzionato con l’impugnata ordinanza sarebbe stato commesso anteriormente all’entrata in vigore del “decreto Ronchi”, il cui apparato sanzionatorio, pertanto, non avrebbe dovuto trovare applicazione, stante l’operatività dei su menzionati principi di cui alla legge n.689/1981.

Nessuno si è costituito per le parti intimate.

Con ordinanza n. 1758 del 7.07.1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, essendosi ravvisato il fumus boni iuris in relazione al 2° cit. motivo di ricorso.

Ha spiegato intervento ad opponendum il sig. Carlo Giovanni Telli, sollevando un’eccezione di inammissibilità del ricorso (per mancata notificata al contro interessato) e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento con esso impugnato, nella parte in cui ha ordinato ai sigg.ri Bernardelli la bonifica dell’area su cui è stata attivata la discarica abusiva.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

III. Col ricorso n. 3183/1999 il sig. C. G. Telli ha riferito di avere acquistato, con atto datato 21.12.1993, dai sigg.ri Barbiano di Belgioioso, il podere denominato “Cascina Corradina”, ubicato in massima parte nel territorio del Comune di San Fiorano e condotto in affitto dai contro-interessati, sigg.ri Bernardelli.

Alla scadenza del contratto di affitto, il 31.12.1998, gli affittuari contro-interessati non avrebbero provveduto al rilascio del fondo, nonostante le intimazioni in tal senso del proprietario, per cui quest’ultimo, con esposto in data 12.01.1999, indirizzato alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Lodi, ha chiesto che venissero disposti degli accertamenti tecnici, sulla base di una perizia fatta eseguire sui terreni in questione da parte del proprio geometra di fiducia.

In conseguenza di ciò, la Polizia provinciale, all’insaputa del ricorrente, ha effettuato un sopralluogo nel sito di che trattasi in data 01.03.1999.

Indi, in data 24.03.1999, l’esponente ha chiesto alla Procura della Repubblica di Lodi il sequestro dell’area.

Successivamente, con nota del 08.04.1999, il dirigente della Provincia di Lodi ha comunicato al Sindaco di San Fiorano che, a seguito di esplicito mandato dell’A.G., in data 31.03.1999 era stata effettuata un’ispezione nell’area di che trattasi e, nell’occasione, era emersa una “grossa presenza di rifiuti speciali ed urbani interrati a scopo di riempimento…”, per cui veniva richiesto l’intervento del Sindaco, ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs.n. 22/1997.

Da ciò l’ordinanza n. 3/S del 18.05.1999, in epigrafe specificata, con cui è stato ordinato anche al ricorrente, in qualità di proprietario del fondo e, per ciò solo, di “responsabile solidale dell’illecito”, di procedere alla bonifica sopra meglio descritta.

Di seguito, in sintesi, i profili di illegittimità evidenziati nei confronti dell’ordinanza da ultimo citata, nel gravame n. 3183/1999 cit.:

1) violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 3, co. 32° della legge n. 549 del 28.12.1995 e all’art. 3, co. 3° della legge regionale Lombardia n. 13 del 28.04.1997. Ciò, in quanto, in base alle citate norme, il proprietario del terreno sarebbe responsabile in solido per gli oneri di bonifica solo in mancanza di utilizzatori a qualsiasi titolo del terreno medesimo. Nel caso di specie, per contro, l’ordinanza impugnata, pur avendo espressamente individuato gli unici utilizzatori del terreno ove insiste la discarica nelle persone degli affittuari, avrebbe imposto gli oneri di bonifica anche a carico del ricorrente, proprietario del terreno, in solido con i primi.

2) quanto alla nota del dirigente provinciale del 08.04.1999:

- violazione degli artt. 14, co.3° e 20, co.1° lett.c) del d.lgs.n.22/1997, nonché, dell’art. 15 della direttiva del Consiglio d’Europa 75/442/CEE del 15.07.1975, come sostituito dall’art.1 § 1 della direttiva dello stesso Consiglio 91/156/CEE del 18.03.1991. Violazione dell’art. 3, co.32° della legge 28.12.1995 n. 549 e dell’art. 3, co.3° della legge regionale della Lombardia 28.04.1997 n.13. Ciò, in quanto, in base alle surriferite norme, incomberebbe alla Provincia l’onere di individuare i responsabili dei siti inquinati e di comunicarne i nominativi al Comune.

3) quanto all’ordinanza sindacale n.3/S cit.:

- violazione degli artt. 14, co.3° d.lgs.n.22/1997, nonché, dell’art. 3, co.32° della legge 28.12.1995 n. 549 e dell’art. 3, co.3° della legge regionale della Lombardia 28.04.1997 n.13. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si risolverebbe in eccesso di potere per falso presupposto di fatto.

4) violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990, per difetto di motivazione dell’ordinanza sindacale, in relazione al disposto dell’art. 14, co.III°, “decreto Ronchi”, atteso che nessun profilo di dolo o colpa sarebbe stato accertato a carico del ricorrente.

Con ordinanza n. 2373 del 08.09.1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, ravvisandosi il prescritto fumus sotto il profilo del mancato accertamento di una diretta responsabilità del ricorrente, nell’attivazione e utilizzo della discarica abusiva di cui trattasi, anche in considerazione del fatto che l’esponente medesimo non risulterebbe avere mai avuto la detenzione dell’immobile in questione.

Nessuno si è costituito per le parti intimate.

In prossimità della pubblica udienza il patrocinio ricorrente ha depositato memoria difensiva.

IV. Col ricorso n. 4057/2004 i sigg.ri Bernardelli, conduttori del fondo acquistato dal sig. Telli e già destinatari dell’ordinanza sindacale del 18.05.1999, hanno impugnato la ulteriore ordinanza sindacale del 29.05.2004, in epigrafe specificata, con la quale è stato ordinato loro, di presentare un piano per l’esecuzione delle operazioni necessarie per recuperare e/o smaltire i rifiuti abbandonati e depositati sul suolo di un’area appartenente all’Azienda Agricola Corradina e, quindi, di procedere alle conseguenti operazioni di ripristino, entro il termine di trenta giorni dall’approvazione del piano medesimo da parte del Comune.

Di seguito, in sintesi, i motivi articolati nel citato ricorso:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs.n.22/1997; violazione dell’art. 45, comma 1°, d.lgs. n.80/1998; dell’art. 6, comma 2° L.n. 127/1997; nullità per incompetenza. In subordine, difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà con le risultanze istruttorie.

In sostanza, si ripropongono qui le stesse argomentazione esposte sopra sub motivo n.II -1 del ricorso n. 2260/1999.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs.n.22/1997; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 7 della legge n.241/1990. Si ripropongono qui, in sostanza, le stesse censure esposte sub motivo n.II - 2 del ricorso n.2260/1999. L’Amministrazione comunale sarebbe, a mente dei ricorrenti, incorsa in un travisamento dei fatti poiché, a seguito dell’invito della Regione (ad imporre agli obbligati le operazioni di rimozione e smaltimento) e alla richiesta del Ministero (a fornire informazioni sull’ “esecuzione a cura delle Amministrazioni competenti” degli interventi in parola), avrebbe ritenuto, non già, di attivarsi per individuare gli effettivi responsabili della discarica (che, comunque, non comporterebbe alcuna situazione di pericolo per l’igiene e la salute pubblica), ma avrebbe agito soltanto allo scopo di accollare ad un soggetto privato il costo delle operazioni di bonifica. Neppure sarebbe stata rispettata la regola del giusto procedimento, così omettendo l’apporto partecipativo dei ricorrenti e precludendo la necessaria completezza della fase istruttoria del procedimento amministrativo di che trattasi.

3) violazione dei principi in tema di irretroattività delle sanzioni amministrative e di legalità. Falsa applicazione del d.lgs.n.22/1997. Trattasi, qui, della medesima censura di cui al motivo sopra indicato sub II -3 (del ricorso n. 2260/1999).

Si sono costituiti la Regione Lombardia (che ha sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse) e il Comune di San Fiorano.

Sono intervenuti ad opponendum i sigg. Barbiano di Belgioioso e Carlo Giovanni Telli.

In prossimità della pubblica udienza tutte le parti hanno depositato memoria.

V. Col ricorso n. 2912/2005 il sig. Telli ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio specificati, deducendone la illegittimità per i motivi come di seguito, in sintesi, rubricati:

1) violazione degli artt. 8, comma 3 del d.m. 25.10.1999 n. 471 e 17 commi 9,10 e 11 del d.lgs.n.22/1997. Eccesso di potere per falso supposto di fatto, per comportamento contraddittorio ed incoerente e per perplessità. Eccesso di potere per falso supposto di diritto. Ciò, atteso che, l’ordinanza sindacale di diffida ad eseguire la bonifica, rivolta ai conduttori, non sarebbe stata notificata anche al proprietario del sito, nonostante tutte le conseguenze a carico del fondo derivanti dall’esecuzione d’ufficio e la necessità di dare modo allo stesso proprietario di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare i vincoli sulla proprietà. Tale ordinanza avrebbe, peraltro, erroneamente qualificato come proprietari dell’area gli attuali conduttori, contraddittoriamente richiamati come tali nelle premesse dell’atto gravato. La stessa relazione del progetto approvato dal Comune sarebbe erronea, poiché non avrebbe tenuto conto che la responsabilità degli affittuari sarebbe stata definitivamente accertata con sentenza della Corte di Cassazione, vincolante anche per il Giudice Amministrativo.

2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990, poiché nessuna comunicazione è mai stata fornita al ricorrente sulle verifiche effettuate dall’amministrazione per l’individuazione dei responsabili della discarica, nonché, sul procedimento avviato d’ufficio per la bonifica ed il ripristino dei luoghi (ivi compresa la conferenza di servizi del 17.01.2005, preordinata all’approvazione di un progetto che si sarebbe poi rivelato carico di numerose carenze, sia quanto all’estensione dei luoghi da bonificare, che quanto alle modalità stesse della bonifica).

3) eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria, che si risolve in falso supposto di fatto e violazione dell’art. 17, co.9° d.lgs.n.22/1997. Ciò, in quanto il progetto di bonifica predisposto dal Comune presenterebbe gravi insufficienze, non contemplando l’intera area interessata, né prevedendo il ripristino dei luoghi.

Si sono costituiti il Comune di San Fiorano, la Regione Lombardia, il Ministero dell’ambiente e la sig.ra Cinzia Bernardelli.

Con successiva memoria, la Regione ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, tra cui:

a) l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., trattandosi di un’azione di accertamento del diritto alla bonifica dell’area;

b) l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché lo scopo della bonifica sarebbe il ripristino ambientale a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e non la tutela dell’interesse individuale del proprietario al ripristino dello status quo ante;

c) l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito, in quanto notificato il 13.10.2005 e depositato il 3.11.2005, oltre il termine di gg. 15 dalla notifica previsto dall’art. 23 bis legge TAR, applicabile in subjecta materia, riguardante l’approvazione del progetto di un intervento pubblico.

d) l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati pubblicati all’albo pretorio comunale ben prima dei 60 giorni anteriori alla notifica dell’odierno ricorso.

Nel merito, poi, la difesa regionale contesta la qualificazione del terreno come irriguo di 1^ classe, contenuta nel certificato catastale cui si fa riferimento nel ricorso e che non avrebbe, in realtà, natura e funzione di certificato di destinazione urbanistica, ex art. 18 legge n.47/1985.

e) La difesa della contro-interessata eccepisce, poi, l’inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto le operazioni materiali di bonifica, che non rivestirebbero la forma dei provvedimenti amministrativi.

VI. Nelle date 20.11.2008, 30.04.2009 e 05.05.2009 sono state depositate altrettante istanze di rinvio e/o di riunione dei quattro ricorsi in epigrafe specificati, per ragioni di connessione, da parte dei patrocini di tutte le parti costituite.

Alla pubblica udienza del 24.11.2009 le cause, dopo la discussione delle parti, sono state trattenute dal Collegio per la decisione.


DIRITTO


I. Preliminarmente, il Collegio ritiene di potere disporre la riunione dei ricorsi nn.2912/2005, 4057/2004, 3183/1999 al n. 2260/1999 per evidenti ragioni di connessione oggettiva (trattandosi di gravami aventi ad oggetto gli stessi provvedimenti o provvedimenti inerenti lo stesso procedimento amministrativo o, comunque, attinenti la stessa vicenda fattuale) e parzialmente soggettiva.

II. Quanto al ricorso n. 2260/1999:

A. Sull’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento per difetto di interesse, sollevata dai ricorrenti, atteso che le spese per la bonifica del sito non sono state sostenute dall’interveniente e il sito è già stato bonificato.

L’eccezione è infondata.

Il Collegio ritiene – in linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa – che per la legittimazione ad agire dell’interveniente (art. 22 comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034) sia sufficiente la titolarità di un interesse, anche di mero fatto, ad opporsi alle ragioni di parte ricorrente (cfr. fra le tante, di recente, Consiglio Stato , sez. VI, 18 agosto 2009 , n. 4958, per cui: “Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all\'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie, è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l\'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali.”).

Nel caso che qui occupa, non può escludersi la sussistenza di un interesse ulteriore dell’interveniente, diverso da quello inerente alla mera esecuzione della bonifica (come, ad es. quello inerente le modalità e i tempi di esecuzione della medesima), ricavabile dall’annullamento dell’atto impugnato col ricorso introduttivo.

B. Ciò nondimeno, il Collegio ritiene inammissibile l’intervento spiegato dal sig. Telli sotto un diverso, duplice profilo.

In primo luogo, in quanto l’odierno interveniente è soggetto avente un interesse diretto nella controversia in questione, come confermato dalla circostanza relativa alla proposizione di autonomo ricorso da parte del Telli, avverso la medesima ordinanza n.3/1999. E, del resto, la circostanza di essere proprietario dell’area sulla quale è stata attivata la discarica abusiva, addotta dal Telli a fondamento dell’atto di intervento, è l’unica ragione posta a base dell’ordinanza oggetto di gravame, sicché la predetta circostanza, lungi dall’alimentare un mero interesse indiretto al ricorso, idoneo come tale a legittimare la posizione di interveniente, ne giustifica il ruolo di ricorrente nell’ambito del ricorso n. 3183/1999.

In secondo luogo, va chiarito come l’oggetto del giudizio sia vincolante nei confronti dell’interveniente che, quindi, non può modificarlo a proprio piacimento.

Ebbene, nel caso che qui occupa, mentre l’oggetto del giudizio introdotto col ricorso n. 2260/1999 si sostanza nella domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 3 del 18/5/1999 nella sua interezza (come confermato anche dall’esame delle singole censure addotte dai ricorrenti - sigg.ri Bernardelli - a fondamento della lamentata illegittimità), l’interveniente pretende di modificare detto oggetto, opponendosi all’annullamento della predetta ordinanza limitatamente alla parte in cui essa imporrebbe ai soli ricorrenti la bonifica dell’area su cui è stata attivata la discarica abusiva. Sennonché tale modus operandi risulta inammissibile, atteso il ruolo del tutto marginale disegnato alla figura dell’interveniente nel processo amministrativo, quale soggetto che può trovare ingresso soltanto nelle forme dell’intervento volontario adesivo (“ad adiuvandum” o “ad opponendum”), in una posizione processuale di accessorietà e di terzietà (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 agosto 2009 , n. 7842, per cui: “La posizione dell\'interventore nel processo amministrativo è strettamente dipendente da quella delle parti principali, nei confronti delle quali si trova in rapporto di stretta accessorietà, per cui non gli è consentito di proporre domanda diretta ad ampliare l\'oggetto della controversia.”).

L’intervento spiegato dal Telli deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

C. Nel merito.

Il ricorso è fondato.

Per comodità espositiva, il Collegio reputa opportuno invertire l’ordine di trattazione dei motivi, anticipando così quella del secondo motivo di ricorso (indicato sopra sub n. II-2).

Il motivo è fondato.

Il trasgressore del divieto di “abbandono”e “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” è, bensì, “tenuto a procedere alla rimozione, all\'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull\'area”, ma – ai sensi dell’art. 14 co.III° d.lgs.n.22/1997 – sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Ai fini dell\'imputazione, al titolare di un diritto personale di godimento di una area, della responsabilità per i danni conseguenti all\'abbandono di rifiuti nell\'area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve sussistere quantomeno l\'elemento della colpa, così come richiesto dall\'art. 14 citato (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5045 del 29-08-2006; Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136).

L’ordinanza qui gravata, per contro, pretende di addossare la responsabilità della discarica agli odierni ricorrenti, senza supportare tale determinazione da una adeguata istruttoria, idonea - come tale - a rivelare gli elementi che avrebbero indotto la stessa amministrazione a ravvisare la responsabilità degli istanti.

La stessa “relazione tecnica” della Provincia di Lodi, datata 07.04.1999 e richiamata nelle premesse della cit. ordinanza sindacale, non contiene elementi sufficienti ad indirizzare la responsabilità della discarica in questione nei confronti degli odierni ricorrenti, limitandosi a descrivere l’assetto stratigrafico del sottosuolo per ciascuna delle trincee realizzate per la verifica dello stato dei luoghi.

La fondatezza del suesposto motivo – stante il carattere pregnante dallo stesso rivestito nell’economia complessiva del ricorso de quo – consente al Collegio di assorbire gli ulteriori motivi non scrutinati.

D. Conclusivamente, il ricorso n. 2260/1999 deve essere accolto, previo assorbimento delle censure non trattate, con conseguente annullamento dell’ordinanza in epigrafe indicata. Deve essere, per contro, dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum spiegato dal sig. Telli.

E. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico del Comune soccombente e a favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00, oneri di legge esclusi. Spese compensate nei confronti dell’interveniente.

III. Quanto al ricorso n. 3183/1999:

il Collegio ritiene il ricorso in esame improcedibile.

Ciò, in quanto all’ordinanza impugnata con l’odierno ricorso ha fatto seguito l’adozione, da parte del Comune di San Fiorano, dell’ordinanza n.04/S/2004 con cui – in relazione alla situazione di inquinamento della medesima area in precedenza oggetto dell’ordinanza datata 18/5/1999 - è stato ordinato soltanto agli affittuari (sigg.ri Bernardelli Carlo, Cinzia e Giuseppe) di procedere alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, previa presentazione di apposito piano per l’esecuzione delle suddette operazioni.

Ebbene, la predetta ordinanza n.04/S cit. non può che ritenersi sostitutiva di quella in precedenza adottata in data 18/5/1999, trattandosi di atto proveniente dallo stesso ente e adottato per fare fronte alla medesima situazione di inquinamento già considerata nella precedente ordinanza n. 3/99 cit..

Consegue da ciò, che la sopravvenienza dell’ordinanza 04/S, che non contempla più il ricorrente, in qualità di proprietario dell’area, tra i destinatari dell’ordine di bonifica del sito, determina inevitabilmente la sopravvenuta carenza di interesse dello stesso ricorrente ad ottenere la pronuncia di annullamento come sopra richiesta.

Per quanto sopra, il ricorso n. 3183/1999 deve essere dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese il Collegio, attesa la natura della decisione assunta e la mancata costituzione delle parti intimate, ritiene opportuno disporne la irripetibilità.

IV. Quanto al ricorso n. 4057/2004, con cui i sigg.ri Bernardelli hanno – tra l’altro - impugnato l’ordinanza n.4/S del 29/5/2004, il Collegio osserva quanto segue.

Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di rito sollevate da parte degli intervenenti e dalla Regione Lombardia.

A. Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai contro-interessati.

Il Collegio ritiene utile – sul punto – richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per cui: «...costituisce principio giurisprudenziale ormai pacifico che il riconoscimento della qualità di controinteressato postula la compresenza di due requisiti: da un lato, deve trattarsi di soggetto contemplato nel provvedimento impugnato, o comunque agevolmente identificabile sulla base di esso; dall\'altro, occorre che sia titolare di un interesse concreto e attuale alla conservazione di detto provvedimento, interesse sostanzialmente speculare all\'interesse legittimo che muove il ricorrente, e - quindi - che da tale provvedimento egli derivi un vantaggio immediato...» (Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2985).

Ebbene, in relazione al caso in esame, non risulta la compresenza dei due accennati requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di contro-interessato in capo agli intervenenti, con particolare riguardo alla circostanza che si tratta di soggetti non contemplati nel provvedimento impugnato o, comunque, non agevolmente identificabili sulla base di esso.

Né, peraltro, si ritiene possa assumere portata dirimente la circostanza che l’amministrazione abbia agito a seguito di esposto da parte dello stesso Telli atteso che, da un lato, per costante giurisprudenza: «...l\'autore di un esposto o di una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l\'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all\'esposto ed al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato...» (T.A.R. Valle d\'Aosta, 13 febbraio 2008, n. 10; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 luglio 2009 , n. 1328; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 giugno 2007 , n. 665; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 21 febbraio 2006 , n. 558; conf., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7417); e, d’altra parte, nessun riferimento al sig. Telli (o al suo dante causa sig. Barbiano di Belgioioso) risulta dall’ordinanza oggetto di gravame.

La suesposta eccezione deve essere, quindi, disattesa

B. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Lombardia, il Collegio ritiene che, benché fondata (poiché la nota regionale n. 17433, qui impugnata “all’occorrenza”, non riveste carattere provvedimentale ma meramente interlocutorio e poiché nel ricorso in esame non è contenuta alcuna censura a supporto della lamentata illegittimità della nota in questione), l’eccezione suddetta sia inammissibile, vertendo su di un atto impugnato da parte ricorrente soltanto in via subordinata e risultando fondata l’impugnazione dell’ordinanza gravata in via principale.

C. Nel merito.

Con l’ordinanza qui gravata il Comune di San Fiorano ha imposto ai ricorrenti la presentazione e la successiva esecuzione (previa approvazione comunale), del piano per le operazioni di rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, con espressa riserva, in caso di inottemperanza, dell’esecuzione in danno dei soggetti interessati e del recupero delle somme anticipate. Il predetto provvedimento è stato motivato, in aggiunta a quanto in precedenza contenuto nell’ordinanza n.1758/1999, col richiamo ad una nota del Ministero dell’Ambiente n.444 del 20.01.2004 (con cui erano stati sollecitati la Regione Lombardia, la Provincia di Lodi ed il Comune di San Fiorano a fare pervenire notizie in merito all’evolversi della situazione ed alla eventuale esecuzione in danno a cura delle Amministrazioni competenti, degli interventi di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi); nonché, col richiamo alla nota regionale n. 17433 del 10.05.2004 (con cui la cit. Regione ha invitato il Comune di San Fiorano ad ordinare ai “soggetti obbligati” la presentazione del piano di bonifica dell’area di che trattasi).

Sennonché, dall’esame della documentazione versata in atti, emerge come l’intimato Comune abbia adottato la nuova ordinanza senza dare conto di alcuna indagine svolta per risalire all’individuazione dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti e, quindi, dei “soggetti obbligati” alla loro rimozione.

Risulta allora fondato, come già visto in relazione al ricorso n. 2260/1999, in precedenza scrutinato, il motivo di ricorso (n.IV- 2 citato in fatto), nella parte in cui fa leva sul difetto di istruttoria del procedimento preordinato all’adozione della qui gravata ordinanza.

Né – contrariamente a quanto ritenuto dagli intervenienti, possono in questa sede assumere rilevanza fatti e circostanze che, introdotti nell’odierno giudizio dagli intervenenti medesimi, non sono ricavabili dalla motivazione del provvedimento impugnato alla stregua di suoi presupposti, né in altro modo risulta che siano stati posti dall’amministrazione a fondamento dell’impugnata determinazione.

Stante il carattere sostanziale della predetta censura, il Collegio ritiene di poter disporre l’assorbimento dei restanti motivi non scrutinati.

D. Per tali ragioni, il ricorso n. 4057/2004 deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti come in epigrafe impugnati.

E. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che le stesse devono essere poste a carico del Comune di San Fiorano ed a favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00, oltre gli oneri di legge eventualmente dovuti. Nei confronti delle restanti parti processuali il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di causa.

V. Quanto al ricorso n. 2912/2005, il Collegio osserva quanto segue:

A. Sulle eccezioni preliminari.

a) quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione.

Esaminando il petitum e la causa petendi dell’odierno giudizio non può essere posta in dubbio la riconducibilità del medesimo nell’ambito della adita giurisdizione di legittimità, vertendosi, infatti, in tema di impugnazione di provvedimenti amministrativi, di cui si chiede l’annullamento per vizi di legittimità.

La predetta eccezione deve essere, pertanto, disattesa.

b) quanto all’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse.

Erra la Regione nel ritenere che l’esponente non abbia interesse al ricorso, tenuto conto, fra l’altro, che, ove l’ordinanza sindacale del 29.3.2004 fosse stata allo stesso notificata, egli avrebbe potuto, in quanto proprietario, curare direttamente l’esecuzione delle opere di bonifica evitando l’esecuzione d’ufficio.

L’eccezione risulta, quindi, infondata.

c) quanto all’eccezione di irricevibilità per tardività del deposito del ricorso, eseguito oltre il termine dei gg.15 di cui all’art. 23 bis legge n.1034/1971, il Collegio osserva:

l’eccezione risulta, in parte, fondata.

In relazione agli atti sopra citati nella parte in fatto sub lett. e) ed f), la predetta eccezione risulta fondata, in quanto si tratta di provvedimenti relativi a procedure di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, riconducibili alla previsione di cui all’art. 23 bis, co.1°, lett.b), legge n.1034/1971. In tali ipotesi, infatti, ai sensi del successivo co.2°: “I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”.

Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, per l’impugnazione degli atti sopra indicati sub lett. e) ed f) non sarebbe stato rispettato il termine dimidiato stabilito dalla legge per il deposito del ricorso, atteso che, mentre l’ultima notifica del ricorso sarebbe avvenuta in data 15.10.2005, il deposito del medesimo è stato eseguito soltanto il 3.11.2005.

La suesposta eccezione risulta, così, in parte fondata, con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso nella parte relativa all’impugnazione della delibera della Giunta del Comune di San Fiorano n. 3 del 01.02.2005, di approvazione del progetto definitivo - esecutivo relativo all’intervento di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, in località Cascina Corradina di San Fiorano (sopra indicata sub lett.e); nonché della delibera della Giunta del Comune di San Fiorano n. 77 del 07/12/2004, di approvazione del progetto preliminare della predetta bonifica, della delibera di Giunta n. 78 del 29/12/2004 di “presa d’atto” del progetto definitivo - esecutivo, della delibera di Giunta n. 66 del 30/9/2004, della delibera di Giunta n.73 del 23.11.2004, al verbale della conferenza di servizi tenutasi a Milano il 17/1/2005, in merito all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di bonifica in questione, alla relazione tecnico-descrittiva degli accertamenti eseguiti dall’ARPA Lombardia, Dipartimento provinciale di Lodi, in data 9.03.2004, alla relazione finale sullo stato del sito dell’ARPA, Dipartimento Provinciale di Lodi e alla nota prot. n. 3405 del 03.10.2005 del Responsabile del procedimento dei predetti lavori di bonifica e di ripristino dei luoghi (sopra indicati sub lett. f-1 – f-8).

d) quanto all’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività per violazione del termine di impugnazione dei gg.60 decorrente dalla pubblicazione degli atti all’albo pretorio comunale, il Collegio osserva quanto segue.

L’accoglimento della precedente eccezione di inammissibilità in relazione all’impugnazione dei medesimi atti, esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione di irricevibilità poc’anzi esposta, peraltro valevole soltanto per una parte degli atti impugnati, ovvero, soltanto per le deliberazioni riconducibili alla previsione di cui all’art.124 d.lgs. n.267/2000.

e) quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’assenza di un provvedimento amministrativo impugnabile, trattandosi qui di mere operazioni materiali.

L’eccezione va disattesa, poiché il petitum dell’odierno ricorso – come già sopra evidenziato – concerne provvedimenti amministrativi, sia pure recanti disposizioni in ordine al compimento di operazioni di smaltimento, ma non direttamente queste ultime.

B. Nel merito.

Resta da esaminare la fondatezza dell’odierno ricorso, nella parte in cui esso si rivolge avverso l’ordinanza sindacale del 29.03.2004.

Sul primo motivo di ricorso.

Il Collegio ritiene opportuno, qui, richiamare l’art. 8 del d.M. 25-10-1999 n. 471 (“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell\'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.), che così testualmente dispone: “1. Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino nell\'esercizio delle proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all\'Allegato 1 ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune.

2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza diffida il responsabile dell\'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d\'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del presente regolamento.

3. L\'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell\'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile dell\'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui all\'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell\'ordinanza. Se il responsabile dell\'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d\'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell\'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”.

Come emerge dal chiaro disposto normativo sopra riportato, il primo motivo di ricorso risulta senz’altro fondato, atteso che l’ordinanza n.4/S/2004 non risulta essere stata notificata al ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Dal carattere pregnante rivestito dal primo motivo di ricorso, il Collegio trae ragioni sufficienti per soprassedere dall’esame delle ulteriori censure da ritenersi, pertanto, assorbite.

C. Per quanto sopra, il Collegio accoglie - in parte - il ricorso n. 2912/2005 in epigrafe specificato e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n.04/S/2004 sopra indicata; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dei restanti atti.

Pone le spese di lite, in parte, nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del Comune di San Fiorano ed a favore del ricorrente e, per il resto, compensa le spese fra tutte le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, previa riunione dei ricorsi in epigrafe specificati, così statuisce in relazione ai medesimi:

I. Ricorso n. 2260/1999:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza con esso impugnata;

- dichiara inammissibile l’atto di intervento ad opponendum;

- pone le spese di lite a carico del Comune soccombente ed a favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00, oltre gli oneri di legge eventualmente dovuti; spese compensate nei confronti dell’interveniente.

II. Ricorso n. 3183/1999:

- dichiara improcedibile il ricorso;

- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.

III. Ricorso n. 4057/2004:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza con esso impugnata;

- pone le spese di lite a carico del Comune soccombente e a favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000,00, oltre gli oneri di legge eventualmente dovuti; spese compensate per le restanti parti.

IV. Ricorso n. 2912/2005:

- accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n.04/S/2004 con esso impugnata;

- dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso;

- pone le spese di lite a carico del Comune di San Fiorano e a favore del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00, oltre gli oneri di legge all’occorrenza dovuti; spese compensate per le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l\'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore


L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2010