TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 262 del 29 gennaio 2018
Rifiuti.Bonifica discariche

Sentenza del TAR Catanzaro in merito alla bonifica di alcune discariche situate nel Comune di Crotone, denominate ex Pertusola e ex Fosfotec. La sentenza si pronuncia su vari profili di interesse, quali la necessaria considerazione di soluzioni alternative alla intimata rimozione di una discarica, la valutazione della responsabilità del mero proprietario di un sito contaminato, l'eventuale permanenza di una competenza prescrittiva in capo alla Provincia pur dopo la adozione dei provvedimenti per la bonifica da parte del Ministero dell'Ambiente. Ed infine, la sentenza si esprime anche sull'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nel caso di intimazione di rimozione di rifiuti abbandonati (segnalazione Porf. P. DELL'ANNO)

Pubblicato il 29/01/2018

N. 00262/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2009, proposto da:
Syndial S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Dell’Anno e Anselmo Torchia, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo, in Catanzaro, alla via Crispi, n. 37;

contro

Provincia di Crotone, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Pantisano e Annapaola De Masi, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;
Comune di Crotone, Regione Calabria, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Sasol Italy S.p.a., Arpacal, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza adottata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Crotone in data 12 maggio 2009, n. 2, con la quale è stato ordinato alla Società ricorrente di attivare entro 30 giorni gli interventi di bonifica necessari (compreso il completamento delle opere di difesa del mare e la ricomposizione morfologica dell’area) “pedissequamente effettuati secondo le modalità riportate del Decreto Direttoriale prot. n. 01612/QdV del 23/01/09 del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente Direzione Generale Qualità della Vita e dovranno interessare l’intero sito dell’ex discarica Fosfotec”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, in particolare della nota prot. n. 67533 del 15 dicembre 2008 con la quale il Comune di Crotone ha espresso parere favorevole all’avvio della procedura di cui all’art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Crotone e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 15 dicembre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

1. – Sino all’anno 1990 il Gruppo Montedison ha operato in Crotone con due società, la Audiset S.p.a., che produceva ausiliari per la detergenza e fosforo e suoi derivati, e la Agrimont S.p.a., che produceva fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura.

Nel 1990 le due società sono entrate a far parte del Gruppo Enimont, poi denominato Enichem e successivamente Syndial.

Audiset, in particolare, è stata acquisita da Enichem Augusta industriale, che, in un secondo momento, ha ceduto il ramo d’azione dedicato alla produzione di fosforo e derivati alla Fosfotec S.r.l. Questa ultima società, che ha cessato l’attività nei primi anni novanta, è stata incorporata in Syndial nell’anno 2004.

Enichem Agricoltura, che aveva acquisito Agrimont, ha cessato l’attività a Crotone nel 1991 ed è stata incorporata in Enichem (oggi Syndial).

2. - Nel 1983 Audiset chiese alla Regione Calabria l’autorizzazione per l’allestimento di una discarica di 2a categoria, tipo A, per rifiuti solidi inerti.

L’autorizzazione pervenne con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 1988, n. 2412, e la discarica – denominata Farina-Trappeto – venne realizzata.

Il provvedimento autorizzatorio prescriveva che “ad esaurimento della discarica, la società Audiset dovrà realizzare il recupero ambientale dell’area, consistente nel livellamento, compattamento, sistemazione dei canali di scolo delle acque piovane, piantumazione, in modo tale che tutta l’area possa essere utilizzata come verde pubblico attrezzato”.

Ed in effetti, nel 1999 Fosfotec inoltrò al Comune di Crotone la domanda di concessione edilizia per provvedere al recupero ambientale dell’area già adibita a discarica, così come previsto nell’autorizzazione all’allestimento.

La concessione fu rilasciata e la società provvide a completare le opere, ottenendo dall’Amministrazione Provinciale di Crotone il certificato di conformità dell’opera alle prescrizioni contenute nell’originaria delibera regionale; e dal Comune di Crotone il certificato di agibilità dell’area.

Il 28 marzo 2001, però, Fosfotec dovette comunicare alle amministrazioni competenti che il sito era da considerarsi inquinato; quindi, con nota del 5 agosto 2002 trasmise il progetto preliminare di bonifica.

Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468, venne approvato il regolamento recante il programma nazione di bonifica e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, tra cui venne ricompresa l’area industriale di Crotone insieme a quelle di Cassano allo Jonio e Cerchiara di Calabria (SIN Crotone-Cassano-Cerchiara); tale ultimo sito venne successivamente perimetrato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002.

Frattanto, sopravvenne la gestione commissariale delle procedure di bonifica e il Ministero, con nota del 3 agosto 2004, prot. n. 13751/QdV, DI (B), chiese all’ufficio commissariale l’adozione del piano di caratterizzazione della discarica Farina-Trappeto e dell’area marino-costiera; tale piano, in effetti, era già approvato nella conferenza di servizi decisoria del 16 settembre 2004.

Quindi, con nota del 6 ottobre 2004, protocollo 16959/QdV/DI (B), il Ministero Dell’Ambiente invitò l’ufficio del commissario a notificare al soggetto responsabile, Syndial S.p.a., la richiesta di esprimersi in merito alla volontà di adottare e realizzare i piani di caratterizzazione.

In data 11 ottobre 2004 il commissario adottò il provvedimento prot. n. 14868, con il quale chiese a Syndial l’adozione formale che dei piani di caratterizzazione già elaborati. Conseguentemente, con nota dell’11 ottobre 2004, il commissario domandò anche l’adozione formale dei piani di caratterizzazione.

3. - Syndial impugnò i due ultimi provvedimenti d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, estendendo poi il ricorso anche agli ulteriori conseguenti provvedimenti.

Tra questi ultimi, impugnati con motivi aggiunti, vi era anche il decreto ministeriale del 19 settembre 2007, n. 3927, con cui erano stati recepiti gli esiti di numerose conferenze di servizi ed era stata conseguentemente ordinata la realizzazione di una barriera fisica per il confinamento della falda acquifera, la caratterizzazione e la verifica della discarica Farina-Trappeto e la successiva rimozione, da avviare entro 30 giorni, della discarica stessa.

Il Tribunale accolse ricorso con la sentenza del 23 luglio 2008, n. 1068.

In particolare, venne statuito che:

a) i provvedimenti impugnati erano illegittimi in quanto non si era provveduto a verificare a quale titolo Syndial fosse coinvolta nelle operazioni di bonifica, e cioè se essa fosse da considerarsi responsabile di inquinamento ovvero solo proprietaria dell’area inquinata;

b) l’amministrazione non aveva svolto adeguate attività istruttorie prima di optare, tra le varie possibili soluzioni di bonifica, per la realizzazione di una barriera fisica; inoltre, non vi era stata una puntuale verifica della tenuta della discarica;

c) trattandosi di discariche autorizzate, occorreva applicare il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e non la diversa normativa sulla bonifica dei siti contaminati.

4. - L’8 luglio 2008 l’Autorità giudiziaria competente sequestrò l’area in cui si trova la discarica di cui si discorre in questa sede giacché si erano verificati fenomeni di combustione spontanea di minerali di fosforite presenti sulla battigia.

A seguito di sopralluogo, il Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adottò il provvedimento del 7 agosto 2008, prot. n. 18895/QdV/Di/VII-VIII, con il quale richiese a Syndial di presentare un progetto di bonifica della discarica basato sulla rimozione della stessa.

Avverso tale atto la Società destinataria propose a questo Tribunale Amministrativo Regionale ricorso che, discusso unitamente all’odierno ricorso all’udienza pubblica del 15 dicembre 2018, è stato accolto con sentenza del 19 gennaio 2018, n. 174.

5. – In ogni caso, il 1° ottobre 2008 Syndial presentò al Ministero dell’Ambiente i progetti per la bonifica di tutte le aree site in Crotone e ad essa appartenenti (nello specifico, si tratta delle aree in cui in passato erano allocate Pertusola, Fosfotec ed Agricoltura), per la costruzione di un impianto di trattamento delle acque di falda emunte, per interventi ambientali presso i siti di Cassano e Cerchiata e per interventi sulle discariche a mare (ex Pertusola e Farina-Trappeto).

Iniziò una lunga fase istruttoria che, dopo una serie di conferenze di servizi, portò al decreto del Direttore Generale per la Qualità Della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 gennaio 2009, prot. n. 8035, con cui vennero approvati, per quel che qui rileva:

a) la realizzazione di una discarica di servizio in località Giammiglione “sub condizione dell’approvazione di VIA e AIA”;

b) gli interventi di rimozione delle discariche ex Pertusola ed ex Fosfotec.

Anche tale provvedimento fu impugnato, con motivi aggiunti ad altro ricorso pendente, ma la domanda di annullamento è stata rigettata da questa Sezione con sentenza dell’11 dicembre 2017, n. 1927.

Indipendentemente dalla pendenza del giudizio, con nota del 4 febbraio 2009 Syndial domandò al Comune di Crotone l’avvio delle procedure per l’esproprio delle aree il località Giammiglione allo scopo di impiantarvi la discarica prevista.

6. – Successivamente, venne convocata una nuova conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2009, in cui, ferma restando la sollecitazione alla Regione Calabria di valutare l’impatto ambientale della discarica da realizzarsi in località Giammiglione, fu presa in considerazione, su richiesta degli Enti locali, la possibilità di una soluzione alternativa alla programmata rimozione della discarica Farina-Trappeto; tale soluzione alternativa si sarebbe dovuta attuare nel caso in cui non fosse stato possibile reperire nella provincia di Crotone un sito idoneo alla realizzazione della discarica.

7. – Nelle more di tale ulteriore attività, l’Amministrazione Provinciale di Crotone, cui il responsabile della Sezione di polizia giudiziaria del NISA aveva comunicato – con nota del 2 dicembre 2008 – un livello di contaminazione radioattiva del suolo superiore ai limiti di legge, emise il provvedimento meglio indicato in epigrafe.

Con esso, tenuto conto dell’accertata presenza di fosforite e materiale vario che aveva dato causa a fenomeni di combustione spontanea, ritenuto che nella discarica Farina-Trappito vi fossero rifiuti pericolosi, l’Ente locale ordinò a Syndial l’avvio, entro trenta giorni, degli interventi di bonifica individuati nel citato decreto del 23 gennaio 2009.

8. – Syndial si rivolse ancora una volta questo Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Si costituirono l’Amministrazione Provinciale di Crotone e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Accolta, con ordinanza del 21 settembre 2009, n. 662, l’istanza di tutela cautelare, il ricorso è stato discusso nel merito all’udienza pubblica del 15 dicembre 2017, nel corso della quale il procuratore di parte ricorrente ha posto in evidenza che persiste interesse della Società alla decisione della causa oggi chiamata in relazione al profilo della responsabilità propria e ha dichiarato che rimane fermo l’impegno della Società a mantenere gli accordi nel frattempo raggiunti, di cui al piano operativo di bonifica dell’agosto 2017.

Il Tribunale ha quindi riservato la decisione.

DIRITTO

9. – Syndial ha articolato otto motivi di ricorso, i primi tre dei quali, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

9.1. – Con il primo motivo, parte ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 244 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, codice dell’ambiente; sviamento di potere.

In sintesi, parte ricorrente assume che l’Amministrazione Provinciale di Crotone, soggetto interessato al procedimento finalizzato alla bonifica del sito inquinato, avrebbe indebitamente inteso assumere il ruolo di dominus dello stesso, ordinando la bonifica senza considerare: a) che la costruzione della discarica in località Giammiglione è subordinata alla pronuncia di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza della Regione Calabria; b) che nella conferenza di servizi del febbraio 2009 è stato chiesto alla Syndial di valutare una soluzione alternativa da rimozione la discarica; c) che il procedimento di bonifica non è nella fase di avvio, ma nella fase della decisione; d) che Syndial, soggetto giuridico distinto da Montedison, non è responsabile dell’inquinamento dell’area; e) che il superamento dei limiti della radioattività non determina un autonomo procedimento di bonifica.

L’eccesso di potere risulterebbe ancor più evidente ove si tenga conto che già in data 2 dicembre 2008 erano stati trasmessi i risultati delle misure radiometriche eseguite dall’Arpacal, mentre l’adozione del provvedimento impugnato è avvenuta solo in data 12 maggio 2009, allorquando era stata già compiuta una complessa istruttoria cui l’amministrazione provinciale aveva partecipato e il progetto di bonifica presentato da Syndial era stato già ritenuto approvabile.

9.2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006, l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

L’ordinanza provinciale si fonderebbe sull’erroneo presupposto che il progetto di rimozione delle discariche sia stato definitivamente approvato dal Ministero dell’Ambiente e che sia, dunque, efficace.

Al contrario, nel corso della conferenza di servizi dell’8 gennaio 2009 il progetto era stato ritenuto sì realizzabile, ma solo previa approvazione della VIA e dell’AIA in ordine alla realizzazione della discarica di località Giammiglione. Ciò comporterebbe che a Syndial non è giuridicamente consentito, prima che fossero conclusi positivamente i procedimenti di VIA e AIA, ottemperare all’ordine impartitogli dall’Amministrazione Provinciale di Crotone.

Sotto altro profilo, il decreto direttoriale del 23 gennaio 2008 non rappresenterebbe il provvedimento conclusivo del procedimento, giacché le conclusioni della conferenza di servizi necessitano di essere recepite formale provvedimento espresso del Ministro dell’Ambiente.

9.3. - Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’erronea falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 252 d.lgs. n. 152 del 2006; l’eccesso di potere per contraddittorietà; l’incompetenza.

Il codice dell’ambiente, invero, prevedrebbe tre distinte modalità di avvio della procedura di bonifica: ad opera del responsabile dell’inquinamento (art. 242); a iniziativa del proprietario non responsabile (art. 245); mediante ordinanza motivata della provincia territorialmente competente, previo accertamento del superamento dei valori di concentrazione soglia della contaminazione e a seguito dell’individuazione del soggetto responsabile (art. 244).

Avviato il procedimento, alla provincia non spetterebbe più alcuna competenza; inoltre, in fase di esecuzione del progetto di bonifica l’amministrazione provinciale non potrebbe intervenire nemmeno in ipotesi di inadempimento degli obblighi gravanti sul privato, atteso che la legge attribuisce al Ministero dell’Ambiente ogni potere sostitutivo.

Nel caso di specie, il procedimento di bonifica risultava già avviato da parte del proprietario non responsabili della contaminazione; anzi, le opere di cui l’Amministrazione Provinciale di Crotone ha ordinato l’esecuzione erano già state individuate nell’ambito della procedura per la bonifica del sito inquinato avviata ad iniziativa della Syndial.

Dunque, l’Amministrazione Provinciale di Crotone avrebbe abusivamente utilizzato il potere di ordinanza, essendo ormai in corso il procedimento finalizzato alla bonifica del sito contaminato.

9.4. – I tre motivi sono fondati.

9.5. – Quando si verifica l’inquinamento di un sito, il soggetto responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, a segnalare all’amministrazione l’evento. Da tale segnalazione prende l’avvio l’iter che può portare, ove necessario, alla realizzazione delle opere di bonifica del sito.

Allorché non sia stato il responsabile dell’inquinamento a segnalare la contaminazione, ma questa sia stata rilevata dall’amministrazione, incombe sull’Ente provinciale il compito di accertare chi sia il responsabile dell’inquinamento, ordinandogli, ai sensi dell’art. 244 del codice dell’ambiente di provvedere alla bonifica.

Il proprietario del sito inquinato che non sia responsabile della contaminazione, dal canto suo, può spontaneamente attivare le procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi dell’art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006. Alla provincia spetta sempre l’obbligo di accertare chi sia il responsabile dell’inquinamento.

9.6. – Nella vicenda che ci occupa è stata la Syndial, assumendo di essere proprietaria del sito contaminato ma non responsabile dell’inquinamento, ad avviare l’iter mediante il quale giungere alla bonifica del sito.

All’Amministrazione Provinciale di Crotone spettava, dunque, solo il compito di attivarsi per individuare il responsabile dell’inquinamento.

Essa, al contrario, aveva alcuna competenza per ordinare al privato, senza accertarne le responsabilità, di procedere alle attività di bonifica, peraltro già individuate nel corso dell’istruttoria avviata ai sensi dell’art. 245, comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006 e sottoposte ad una sorta di “condizione sospensiva” consistente nella positiva valutazione di impatto ambientale della realizzanda discarica di Giammiglione e nell’attribuzione dell’AIA per la sua messa in opera.

9.7. – Né si può tacere che l’art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai siti di interesse nazionale quale quello per il quale è giudizio, attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la competenza ad autorizzare la bonifica, con la conseguenza che non può essere l’Ente territoriale a imporre determinate procedure di bonifica.

10. - Con il quarto motivo si riduce la violazione dell’art. 185 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; la mancata applicazione del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230; l’eccesso di potere per motivazione erronea perplessa.

10.1. – Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione Provinciale di Crotone ha giustificato il proprio provvedimento sulla scorta del rilievo di un livello eccessivo di radiazioni ionizzanti.

Tuttavia, essa non avrebbe tenuto conto che nell’ipotesi di presenza di contaminanti radioattivi risulterebbe applicabile non già il d.lgs. n. 152 del 2006, ma piuttosto il decreto legislativo numero 230 del 1995.

10.2. – Parte ricorrente ricorda correttamente che la disciplina contenuta nella parte IV del codice dell’ambiente (e quindi anche la disciplina relativa alla bonifica) non si applica ai rifiuti radioattivi in ragione dell’espressa statuizione dell’art. 185, comma 1, lett. d); in tali ipotesi deve aversi riguardo alla disciplina specificamente dettata dal d.lgs. n. 230 del 1995.

Tuttavia, nel caso in esame, benché il provvedimento impugnato prenda le mosse dalle misure radiometriche svolte dal NISA, che hanno riscontrato un livello di contaminazione chimica e radioattiva superiore ai limiti di legge, l’oggetto dell’ordine impartito dall’amministrazione non è la rimozione di rifiuti radioattivi o la bonifica di un sito radioattivo, bensì nell’esecuzione di quelle opere di bonifica della discarica Farina-Trappeto già individuate in sede di conferenza di servizi nell’ambito di un procedimento già avviato ai sensi dell’art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006.

Alla vicenda controversa è, quindi, applicabile la regolamentazione dettatata dal codice dell’ambiente, sicché il motivo di ricorso si rivela destituito di fondamento.

11. – Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’articolo 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, per mancata comunicazione l’avvio del procedimento, nonché la violazione dell’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.

11.1. - L’amministrazione, nello specifico, avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento senza che sussistessero ragioni particolari di celerità del procedimento; inoltre, sarebbe stato violata anche la norma che impone che gli accertamenti relativi all’abbandono di rifiuti siano condotti in contraddittorio con i soggetti interessati.

11.2. - Il motivo è fondato.

È rilevabile, innanzi tutto, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, che, al comma 1, dispone che “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi...”.

Nel caso di specie non sono state evidenziate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, tali da impedire, perfino, l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, tenuto peraltro conto che l’intero procedimento finalizzato alla bonifica ha avuto avvio nel 2001 e il l’esistenza di una contaminazione chimica e radioattiva superiore alle soglie di legge era nota da tempo.

Ne consegue che tale comunicazione avrebbe dovuto essere inviata alla Syndial, destinataria degli effetti del provvedimento impugnato.

Non appare condivisibile, invece, l’altro profilo di doglianza, incentrato sulla violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che il coinvolgimento in contraddittorio del soggetto ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti è contemplato da una norma tesa a disciplinare un potere che la norma attribuisce al sindaco e non all’amministrazione provinciale.

12. - Con sesto motivo di ricorso si deduce l’erronea e la falsa applicazione degli artt. 240 e 242 d.lgs. n. 152 del 2006; l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria; la mancata analisi del rischio.

12.1. - In particolare, l’amministrazione provinciale di Crotone non averrebbe verificato se risulti superata la soglia denominata “concentrazione soglia di contaminazione”, ovvero la soglia denominata “concentrazione soglia di rischio”.

Solo nel secondo caso sarebbe stato tecnicamente ipotizzabile l’emissione di un ordine di bonifica.

12.2. – Il motivo è infondato.

È pacifico tra le parti che il sito in relazione al quale si controverte sia contaminato e necessiti di operazioni di bonifica.

Ed allora, l’omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell’avvenuto superamento della “concentrazione soglia di rischio” si traduce in una mera mancanza materiale, che non inficia sotto tale profilo il provvedimento impugnato.

13. - Con il settimo motivo di ricorso si riduce la violazione dell’articolo 244 d.lgs. n. 152 del 2006; la mancanza dei presupposti; l’eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttorie e di motivazione.

15.1. - In particolare, nel provvedimento si individuerebbe a Syndial come soggetto responsabile del sito; ma, al contrario, la titolarità del diritto di proprietà sull’area inquinata non la renderebbe perciò solo responsabile dell’inquinamento dovuto alle pregresse lavorazioni.

Inoltre, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze, e cioè che le radiazioni sono state misurate sulla battigia, e dunque fuori dall’area della discarica; che nella discarica sono stati conferiti inerti e non rifiuti pericolosi; che alla data di emanazione del provvedimento impugnato Syndial aveva già dato spontaneamente avvio alle opere di messa in sicurezza d’emergenza del sito.

13.2. – Il motivo risulta fondato.

13.3. – Come si specificherà meglio al § 14.2., il provvedimento impugnato accolla a Syndial l’obbligo di bonificare l’area inquinata senza però tener conto che nell’ordinamento, sulla base del principio “chi inquina paga”, i costi necessari per porre rimedio a una situazione di inquinamento non possono gravare integralmente sul proprietario dell’area, bensì del soggetto responsabile dell’inquinamento (cfr. anche CGUE, sez. III, 04 marzo 2015, nella causa C-534/13, ISSPRA).

13.4. – Sotto altro profilo, l’attività istruttoria dell’Amministrazione Provinciale di Crotone appare carente: nell’ordinanza oggetto di sindaco si fa riferimento alle misurazioni radiometriche eseguite dalla polizia giudiziaria senza specificare dove esse siano state eseguite e perché siano significative rispetto alla discarica Farina-Trappeto; si afferma la natura pericolosa dei rifiuti conferiti in detta discarica senza tener conto che l’originaria autorizzazione era relativa a inerti; non tiene per nulla conto della complessai istruttoria in corso sul progetto di bonifica presentato da Syndial.

14. - Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; erronea e falsa applicazione degli articoli 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell’art 1, comma 3, l. 9 dicembre 1998, n. 426, dell’articolo 15 d.m.. 25 ottobre 1999, n. 471; degli articoli 242 e 245 d.lgs. n. 152 del 2006; mancanza dei presupposti; violazione del principio chi inquina paga.

14.1. - In particolare, l’Amministrazione Provinciale di Crotone avrebbe omesso di considerare che l’intero complesso legislativo in vigore impone al responsabile dell’inquinamento di dar corso agli interventi di bonifica, mentre sul proprietario dell’area inquinata incombe solo l’obbligo di segnalare l’inquinamento alle autorità competenti

14.2. - Osserva il Collegio che, in effetti, il quadro normativo offre sufficiente supporto alla tesi della società ricorrente, che, del resto, è conforme al principio comunitario “chi inquina paga”, alla stregua del quale i costi dell’inquinamento devono gravare su chi lo ha provocato e i costi della prevenzione devono gravare su chi ha determinato il rischio di inquinamento.

Con il motivo in questione, in sostanza, è dedotto un ulteriore profilo di difetto di istruttoria e motivazione, in quanto i costi dell’intervento in questione sono stati addossati a Syndial sulla base della semplice qualità di soggetto proprietario della discarica.

Pertanto, anche tale motivo risulta, come il precedente, fondato.

15. – In conclusione, per le ragioni e nei limiti sin qui delineati il ricorso proposto da Syndial deve essere accolto e occorre annullare l’ordinanza impugnata.

La complessità dei fatti di causa e le obiettive incertezze riguardo alle soluzioni da adottare in relazione a un panorama di emergenza ambientale giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza adottata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Crotone in data 12 maggio 2009, n. 2

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro        Giovanni Iannini